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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1900/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1900/2023, promossa da:
(C.F.: ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Codogno (LO), Via Angelo Cabrini n.15, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele
Gerenzani del Foro di Milano (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2 presso il suo studio in Milano, Via Fucini n. 5;
- attore opponente - nei confronti di:
P.IVA: - C.F.: ), con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale in Torino, Corso Massimo D'Azeglio n. 33/E, in persona dell'Amministratore
Delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Chierotti (C.F.:
[...]
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Governolo n. C.F._3
24;
- convenuta opposta -
Conclusioni di parte opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, assunta ogni più utile declaratoria del caso e di legge, previa reiezione dell'eventuale concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ogni altra diversa contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale,
– in via preliminare, dichiarare l'interruzione del giudizio per intervenuto fallimento di
e, per l'effetto, dichiarare illegittimo, nullo e, pertanto, revocare il Parte_2 decreto ingiuntivo qui impugnato, decreto ingiuntivo telematico n. 559/2023 (R.G. n.
697/2023), emesso in data 24 marzo 2023 dal Tribunale di Lodi, e pubblicato in data 28 marzo 2023, con il quale si ingiungeva all'odierna parte attrice il pagamento della somma di € 10.428,91, oltre gli interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, in € 145,50 per spese, oltre spese generali forfettarie al 15%, i.v.a. se ed in quanto dovuta e c.p.a come per legge, oltre alle successive occorrende ed eventuali spese notarili per l'autenticazione dei libri contabili, dichiarandolo privo di ogni effetto giuridico, per tutti i motivi di cui in narrativa,
pagina 1 di 8 rigettando integralmente tutte le domande con esso proposte da parte avversa, siccome del tutto inammissibili in diritto ed infondate in fatto.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre I.v.a., C.p.a. e spese generali come per legge.
In via istruttoria: (…..)”.
Conclusioni di parte opposta
“Voglia il Tribunale Ill.mo.
IN VIA PRELIMINARE: A) respingere la richiesta del Sig. di interruzione del Pt_1 giudizio per intervenuto Fallimento del debitore per i motivi Parte_2 dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n.
559/2023 – RG 697/2023- emesso dal Tribunale di Lodi in data 28/03/2023 e per l'effetto condannare il Sig. , al pagamento in favore della Parte_1 [...]
dell'importo pari ad € 10.428,91 oltre interessi, spese, iva e cpa Controparte_1 come da decreto ingiuntivo o in quell'altra somma veriore accertanda.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione promossa dal Sig. al Parte_3 decreto ingiuntivo n. 559/2023 (R.G. 697/2023), emesso dal Tribunale di Lodi in data
28.03.2023, con cui veniva ingiunto a parte opponente di pagare in favore di l'importo di Euro 10.428,91 oltre interessi e Controparte_1 spese legali.
In particolare, con ricorso monitorio depositato in data 20.03.2023,
[...]
(da ora in poi ha esposto quanto segue: CP_1 CP_1
- di aver stipulato il contratto di finanziamento n. 15365295 con la Società Fabbrica Italia
S.R.L. e con sottoscrizione da parte del Sig. in qualità di coobbligato, per Parte_1
l'acquisto di un motociclo Yamaha targato EV04013;
- che a seguito della sottoscrizione del predetto contratto veniva erogato in favore della
Società l'importo complessivo di Euro 10.000,00 da rimborsare in 36 Parte_2 rate da Euro 162,50, a far data dall' 01 dicembre 2020;
- di essere pertanto creditrice nei confronti di e del Sig. in forza Parte_2 Pt_1 di coobligato solidale sottoscritta da quest'ultimo a favore della prima;
- che in data 14 luglio 2022, è stata dichiarata fallita dalla Sezione Parte_2
Fallimentare del Tribunale di Milano con sent. n. 366/2022 (R.G. n. 610/2022), pubblicata il 19/07/2022;
pagina 2 di 8 Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo così emesso, l'attore opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo alla luce delle seguenti considerazioni:
- che è stata dichiarata fallita con sentenza n. 366/2022 pubbl. il Parte_2
19/07/2022 e, pertanto, il presente giudizio deve essere interrotto e la banca non può pretendere il pagamento del debito della suddetta società direttamente dal Signor Pt_1
- che il pagamento dell'asserito credito non è mai stato contestato a Parte_2 come doveva dimostrare di avere fatto la convenuta opposta, nel manifestare le proprie pretese contro l'odierno attore opponente;
- che la somma pretesa da controparte dovrebbe essersi ridotta, rispetto a quella pari ad
Euro 10.000,00 erogata dalla convenuta opposta, essendo state corrisposte alla banca una parte delle rate, da dicembre 2020 a giugno 2021, che devono essere sottratte dall'importo totale reclamato;
- che gli interessi, applicati alle somme vantate da controparte, appaiono usurari ed affetti da anatocismo e, conseguentemente, illegittimi.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si è costituita la
[...]
contestando integralmente quanto dedotto ed eccepito, alla luce delle seguenti CP_2 difese:
- che l'attore opponente non ha mai contestato la sua qualifica di coobbligato per il prestito finalizzato all'acquisto di un motociclo in cui la Società risulta Parte_2 obbligato principale, né tanto meno risulta esservi alcuna contestazione in merito alla regolare conclusione del contratto di prestito di cui è causa;
- che ha, in data 4.7.2022, correttamente inviato anche alla società titolare del CP_1 prestito la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine alla sede di Parte_2 in Milano, Piazza IV Novembre n. 4;
[...]
- che all'indirizzo sopra indicato, corrispondente alla sede legale, riportata peraltro anche nella sentenza dichiarativa di fallimento, la società è risultata sconosciuta;
- che la appreso della dichiarazione di , ha provveduto a depositare CP_1 Parte_4 istanza di ammissione al passivo ed il credito risulta inserito, in via chirografaria, nello stato passivo della procedura;
- che lo stesso Giudice Delegato ha, all'atto dell'ammissione, indicato quanto segue: “si ammette per euro 10.428,91 per quota capitale e interessi di mora Categoria Parte_5 con onere di comunicare eventuali pagamenti intervenuti dal coobbligato prima di ogni riparto”;
- che il contratto di prestito, sottoscritto dal Sig. all'art. 2 delle condizioni generali Pt_1 indica espressamente una contitolarità ab initio del debito per cui il coobbligato assicura al creditore il pagamento di una determinata somma di denaro, qualora non vi provveda il debitore “principale”;
- che l'attore opponente ha contestato genericamente il quantum, chiedendo altresì in via istruttoria una C.T.U. contabile meramente esplorativa;
pagina 3 di 8 - che dalla documentazione prodotta in sede monitoria, gli importi relativi alle rate versate risultano essere stati correttamente imputati sulle singole rate di rimborso e tale circostanza risulta anche dall'estratto conto.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice ha sottoposto alle parti la questione inerente all'applicabilità al presente giudizio del d.lgs. 149/2022, ed i difensori si sono rimessi sul punto. Il difensore di parte opponente ha insistito per il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c., ed il difensore di parte opposta ha invece insistito sulla richiesta di esecutività.
Il Giudice ha dichiarato l'applicabilità della disciplina previgente al d. lgs. 149/2022, riservandosi di provvedere in ordine alle ulteriori istanze.
Successivamente, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.12.2023, ha accolto l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta, ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., fissando per la discussione in ordine alle istanze istruttorie l'udienza cartolare del 19.06.2024
In occasione della predetta udienza del 19.06.2024, il Giudice, ritenuto di non ammettere la c.t.u. contabile richiesta da parte opponente in quanto meramente esplorativa, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza cartolare del 27.11.2024.
2. Eccezione di interruzione del giudizio per intervenuto fallimento dell'obbligata principale
Parte opponente ha assunto, come primo motivo di opposizione, l'intervenuto fallimento dell'obbligata principale, la società dichiarata fallita in data Parte_2
19.07.2022 con sent. n. 366/2022 del Tribunale di Milano. Segnatamente, parte opponente ha eccepito la conseguente interruzione del procedimento, in virtù dell'apertura della procedura concorsuale.
Nel caso di specie, è pacifico che nella presente opposizione non viene sollevata alcuna contestazione in ordine alla fondatezza dell'addebito, limitandosi l'attore opponente ad eccepire l'estinzione del soggetto giuridico destinatario dell'addebito. Pacifica, inoltre, risulta la qualità di coobbligato dell'attore opponente, in relazione al prestito finalizzato all'acquisto di un motociclo per cui la società fallita Parte_2 risulta obbligata principale, né tantomeno risulta alcuna contestazione in merito alla regolare conclusione del contratto di prestito oggetto della pretesa creditoria.
Segnatamente, sul piano dei titoli, risultano prodotti: il contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di beni destinati all'attività imprenditoriale, in cui Parte_2 risulta debitrice principale e coobbligato l'amministratore unico Sig.
[...] Parte_1 sottoscritto dalla società e dal socio coobbligato personalmente (cfr. doc. 1 fasc. monitorio); il piano di ammortamento relativo alla restituzione della somma mutuata (cfr. doc. 2 fasc. monitorio), l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., (cfr. doc. 4 fasc. monitorio); la lettera di decadenza dal beneficio a seguito di inadempimento del pagamento delle rate.
pagina 4 di 8 Invero, dall'analisi del contratto di finanziamento, le firme prive di timbro sono sempre apposte nello spazio riservato al “coobbligato”, con la conseguenza che l'attore opponente ha inteso personalmente obbligarsi in solido con la società fallita, di cui era anche legale rappresentante. Altresì, occorre rilevare che il contratto di prestito, all'art. 2, precisa chiaramente gli obblighi delle parti, indicando espressamente la natura solidale dell'obbligazione, tra società cliente, debitrice principale e coobbligato;
il predetto contratto indica, altresì, il coobbligato come cointestatario del contratto, pienamente equiparato al
Cliente e dunque assoggettato ad ogni obbligazione derivante dal contratto. Tale clausola, altresì, risulta sottoscritta dalla società e dal coobbligato personalmente in doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. c. 2.
Ad avallare ulteriormente la natura di coobbligato dell'attore opponente, rileva la circostanza che, all'atto dell'ammissione al passivo del credito in via chirografaria, il
Giudice delegato alla procedura ha onerato la Curatela dell'obbligo di comunicare eventuali pagamenti intervenuti da parte del coobbligato prima di ogni riparto delle somme (cfr. doc.
6 costituzione di parte opposta).
Diversamente da quanto dedotto da parte opponente, il sig. non riveste la qualifica di Pt_1 fideiussore ma di coobbligato. In particolare, come anche chiarito dalla giurisprudenza di merito (tra le altre sentenza n. 1773 del 14 dicembre 2023 del Tribunale di Ancona) la coobbligazione si configura all'interno dell'articolo 1292 c.c., caratterizzando i coobbligati come soggetti responsabili ab initio per il debito, distintamente dalla fideiussione, dove il garante si impegna a eseguire la prestazione solo se il debitore principale non adempie.
Conseguentemente il coobbligato, quale è il sig. (cfr. contratto di finanziamento) ha Pt_1 la stessa responsabilità del debitore principale, rivestendo la sua obbligazione carattere concorrente rispetto a quella principale.
Ne consegue che l'istituto di credito poteva richiedere il pagamento direttamente all'attore opponente, essendo l'ingiunzione rivolta allo stesso, in quanto coobbligato solidale;
alcun rilievo assumono pertanto, rispetto a questi, le vicende della debitrice principale e dunque la dichiarazione di fallimento di quest'ultima. Tale dichiarazione produce, infatti, il solo effetto di rendere improcedibile la domanda di pagamento nei confronti della società fallita, con il conseguente obbligo dell'istituto di credito di procedere mediante insinuazione nel passivo fallimentare ai fini dell'eventuale recupero del credito nei confronti della debitrice principale.
La circostanza che il creditore eserciti l'azione di recupero del credito nei confronti della debitrice principale dichiarata fallita, attraverso l'insinuazione al passivo della procedura, e contestualmente nei confronti del fideiussore, non configura un ne bis in idem, atteso che bene il creditore può agire nei confronti di tutti i soggetti obbligati, rimanendo altrimenti frustrata la funzione dell'obbligazione solidale, che è quella di consentire al creditore di agire nei confronti di tutti e ciascuno degli obbligati solidali. Permane l'onere, disposto dal
Giudice Delegato e carico dell'opposta, di comunicare alla procedura concorsuale eventuali pagamenti intervenuti dal coobbligato prima di ogni riparto.
pagina 5 di 8
3. Eccezione di mancata contestazione del credito
L'attore assume, con secondo motivo di opposizione, la mancata contestazione della pretesa creditoria alla società fallita Parte_2
Orbene, tale contestazione appare smentita per tabulas, atteso che, dalla disamina del documento n. 3 allegato alla comparsa di parte convenuta, rileva che la raccomandata sia stata spedita in data 4.07.2022 e la notifica si sia perfezionata a favore del destinatario per compiuta giacenza in data 29.09.2022, all'indirizzo della sede legale, indicato anche nella sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. doc. 4 comparsa convenuta).
Alla luce delle indicate considerazioni, pertanto, l'eccezione non appare fondata.
4. Eccezione di contestazione del quantum per mancato conteggio delle rate versate
Parte attrice assume, come terzo motivo di opposizione, la mancata decurtazione dalla somma oggetto della pretesa creditoria, delle rate già versate dalla debitrice principale, limitandosi ad una contestazione generica e non sorretta da alcuna allegazione né prova documentale.
Anche tale contestazione non coglie nel segno, in quanto, a seguito di disamina della documentazione prodotta dalla convenuta opposta, emerge come i conteggi siano corretti ed abbiano correttamente imputato le somme versate sulle singole rate di rimborso, essendo state pertanto decurtate dalla somma azionata in sede monitoria.
Infatti, dal contratto di finanziamento (doc. 1 fasc. monitorio) emerge che la somma mutuata è pari ad Euro 10.000,00 oltre interessi (con ammortamento alla francese); dal piano di ammortamento (doc. 2 fasc. monitorio) emerge che l'importo è rimborsabile in n.
35 rate da Euro 165,50 e n. 1 maxi rata finale di Euro 6.362,50, per un totale complessivo di Euro 12.155,00; dall'estratto conto (doc. 4 fascicolo monitorio) emerge che i pagamenti delle prime nove rate (da 1.12.2020 a 1.8.2021) sono pari ad Euro 162,50 (per un totale di
Euro 1.462,50).
Ebbene, compiendo una semplice operazione aritmetica è possibile acclarare che le rate pagate sono state scomputate dalla somma azionata in sede monitoria ed opposta nel presente giudizio, atteso che il debito complessivo (Euro 12.155,00) detratto della somma pagata pari alle prime nove rate (Euro 1.462,50), corrisponda alla somma di Euro 10.692,50
(addirittura di poco superiore alla somma azionata in sede monitoria, pari alla somma di
Euro 10.428,91).
In ragione delle rilevate circostanze, pertanto, nemmeno l'eccezione contestazione del quantum appare meritevole di accoglimento.
5. Eccezione di usura e anatocismo
Con riguardo all'ultimo motivo di opposizione, concernente l'asserito anatocismo degli interessi applicati alle somme azionate, si osserva che la domanda è del tutto generica, priva di contestualizzazione e di specifiche che rendano anche possibile l'esame della stessa, nonché rimasta sfornita di qualsivoglia prova.
pagina 6 di 8 L'eccezione va evidentemente rigettata in considerazione della sua assoluta genericità, apparendo priva di specificazione in ordine ai profili dell'eccepito anatocismo, rientrando tra gli oneri minimi di allegazione gravanti sul debitore, cui spetta la prova del fatto impeditivo/estintivo della pretesa avversaria, quello di circostanziare i contenuti delle proprie eccezioni, lasciando così comprendere – onde consentire alla controparte di difendersi – alla luce di quali aspetti egli affermi genericamente di nulla dovere (cfr. Cass.
n. 10376/2006).
In relazione, poi, all'asserita applicazione di tassi usurari, si osserva che il motivo non è sufficientemente specifico sul punto, non avendo parte attrice opponente prodotto i dd.mm. di rilevazione dei tassi ai fini della verifica dell'eventuale superamento della “soglia”.
Va infatti ricordato che la costante giurisprudenza della Cassazione (da ultimo, Cassazione
n. 2543 del 30 gennaio 2019) è dell'avviso che i suddetti dd.mm, in quanto “atti amministrativi” non soggiacciono al principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c, essendo quindi onere della parte che li invoca produrli in giudizio.
6. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite (liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta e della natura delle difese) devono essere interamente poste a carico di parte opponente.
Ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata per abuso del processo.
Infatti, la disposizione sopra richiamata consente anche al giudice d'ufficio di condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata, senza la necessità di provare il danno patito dalla controparte.
L'art. 96 comma 3 c.p.c. prevede una forma di danno punitivo, finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione de sistema giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo con lo scoraggiare le cause pretestuose (C. 24410/2017; T.
Milano 28.10.2019), difforme, quindi, dalla struttura tipica dell'illecito civile.
Presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (T. Palermo 6.11.2019).
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità costituiscono, a titolo esemplificativo, condotte fondanti la responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c.: esposizione di assunti che trovano smentita nella documentazione prodotta dalla stessa parte che li sostiene;
le difese macroscopicamente infondate sotto il profilo giuridico;
prospettazioni equivoche o contraddittorie o generiche, su circostanze rilevanti della controversia, non chiarite nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. nonostante il pagina 7 di 8 rilievo della controparte o del Giudice;
mancanza o insufficienza grave delle richieste istruttorie su circostanze rilevanti della controversia, a fronte di un onere probatorio;
nei procedimenti a contraddittorio posticipato, il sottacere al giudice circostanze decisive al fine di ottenere provvedimenti favorevoli.
Nel caso di specie la condotta processuale tenuta da parte opponente merita di essere sanzionata ex art. 96 c.p.c. Infatti, l'opposizione proposta dal Sig. risulta Parte_1 meramente dilatoria e pretestuosa. I motivi di opposizione vengono svolti senza alcuna specificità e in assenza di alcun supporto probatorio, trovando gli assunti smentita nella disamina degli atti e dei documenti prodotti. Inoltre, a fronte della replica di parte opposta alle contestazioni sollevate da parte opponente, la stessa nulla ha ulteriormente replicato, limitandosi a ribadire quanto già dedotto in sede di atto introduttivo.
Pertanto, parte opponente ha tenuto una condotta processuale finalizzata unicamente a ritardare la soddisfazione del credito da parte del creditore. La somma dovuta a titolo di risarcimento del danno deve essere commisurata nell'importo pari all'intero importo delle spese di lite liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri sopra indicati.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione promossa da e per l'effetto conferma e dichiara Parte_1 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 559/2023 (R.G. 697/2023), emesso in data 28.03.2023 dal Tribunale di Lodi;
2) condanna a rimborsare in favore di le Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c. 3
c.p.c. pari ad euro 2.540,00.
Lodi, 21 marzo 2025
Il giudice
Ada Cappello
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1900/2023, promossa da:
(C.F.: ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Codogno (LO), Via Angelo Cabrini n.15, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele
Gerenzani del Foro di Milano (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2 presso il suo studio in Milano, Via Fucini n. 5;
- attore opponente - nei confronti di:
P.IVA: - C.F.: ), con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale in Torino, Corso Massimo D'Azeglio n. 33/E, in persona dell'Amministratore
Delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Chierotti (C.F.:
[...]
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Governolo n. C.F._3
24;
- convenuta opposta -
Conclusioni di parte opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, assunta ogni più utile declaratoria del caso e di legge, previa reiezione dell'eventuale concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ogni altra diversa contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale,
– in via preliminare, dichiarare l'interruzione del giudizio per intervenuto fallimento di
e, per l'effetto, dichiarare illegittimo, nullo e, pertanto, revocare il Parte_2 decreto ingiuntivo qui impugnato, decreto ingiuntivo telematico n. 559/2023 (R.G. n.
697/2023), emesso in data 24 marzo 2023 dal Tribunale di Lodi, e pubblicato in data 28 marzo 2023, con il quale si ingiungeva all'odierna parte attrice il pagamento della somma di € 10.428,91, oltre gli interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, in € 145,50 per spese, oltre spese generali forfettarie al 15%, i.v.a. se ed in quanto dovuta e c.p.a come per legge, oltre alle successive occorrende ed eventuali spese notarili per l'autenticazione dei libri contabili, dichiarandolo privo di ogni effetto giuridico, per tutti i motivi di cui in narrativa,
pagina 1 di 8 rigettando integralmente tutte le domande con esso proposte da parte avversa, siccome del tutto inammissibili in diritto ed infondate in fatto.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre I.v.a., C.p.a. e spese generali come per legge.
In via istruttoria: (…..)”.
Conclusioni di parte opposta
“Voglia il Tribunale Ill.mo.
IN VIA PRELIMINARE: A) respingere la richiesta del Sig. di interruzione del Pt_1 giudizio per intervenuto Fallimento del debitore per i motivi Parte_2 dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n.
559/2023 – RG 697/2023- emesso dal Tribunale di Lodi in data 28/03/2023 e per l'effetto condannare il Sig. , al pagamento in favore della Parte_1 [...]
dell'importo pari ad € 10.428,91 oltre interessi, spese, iva e cpa Controparte_1 come da decreto ingiuntivo o in quell'altra somma veriore accertanda.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione promossa dal Sig. al Parte_3 decreto ingiuntivo n. 559/2023 (R.G. 697/2023), emesso dal Tribunale di Lodi in data
28.03.2023, con cui veniva ingiunto a parte opponente di pagare in favore di l'importo di Euro 10.428,91 oltre interessi e Controparte_1 spese legali.
In particolare, con ricorso monitorio depositato in data 20.03.2023,
[...]
(da ora in poi ha esposto quanto segue: CP_1 CP_1
- di aver stipulato il contratto di finanziamento n. 15365295 con la Società Fabbrica Italia
S.R.L. e con sottoscrizione da parte del Sig. in qualità di coobbligato, per Parte_1
l'acquisto di un motociclo Yamaha targato EV04013;
- che a seguito della sottoscrizione del predetto contratto veniva erogato in favore della
Società l'importo complessivo di Euro 10.000,00 da rimborsare in 36 Parte_2 rate da Euro 162,50, a far data dall' 01 dicembre 2020;
- di essere pertanto creditrice nei confronti di e del Sig. in forza Parte_2 Pt_1 di coobligato solidale sottoscritta da quest'ultimo a favore della prima;
- che in data 14 luglio 2022, è stata dichiarata fallita dalla Sezione Parte_2
Fallimentare del Tribunale di Milano con sent. n. 366/2022 (R.G. n. 610/2022), pubblicata il 19/07/2022;
pagina 2 di 8 Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo così emesso, l'attore opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo alla luce delle seguenti considerazioni:
- che è stata dichiarata fallita con sentenza n. 366/2022 pubbl. il Parte_2
19/07/2022 e, pertanto, il presente giudizio deve essere interrotto e la banca non può pretendere il pagamento del debito della suddetta società direttamente dal Signor Pt_1
- che il pagamento dell'asserito credito non è mai stato contestato a Parte_2 come doveva dimostrare di avere fatto la convenuta opposta, nel manifestare le proprie pretese contro l'odierno attore opponente;
- che la somma pretesa da controparte dovrebbe essersi ridotta, rispetto a quella pari ad
Euro 10.000,00 erogata dalla convenuta opposta, essendo state corrisposte alla banca una parte delle rate, da dicembre 2020 a giugno 2021, che devono essere sottratte dall'importo totale reclamato;
- che gli interessi, applicati alle somme vantate da controparte, appaiono usurari ed affetti da anatocismo e, conseguentemente, illegittimi.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si è costituita la
[...]
contestando integralmente quanto dedotto ed eccepito, alla luce delle seguenti CP_2 difese:
- che l'attore opponente non ha mai contestato la sua qualifica di coobbligato per il prestito finalizzato all'acquisto di un motociclo in cui la Società risulta Parte_2 obbligato principale, né tanto meno risulta esservi alcuna contestazione in merito alla regolare conclusione del contratto di prestito di cui è causa;
- che ha, in data 4.7.2022, correttamente inviato anche alla società titolare del CP_1 prestito la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine alla sede di Parte_2 in Milano, Piazza IV Novembre n. 4;
[...]
- che all'indirizzo sopra indicato, corrispondente alla sede legale, riportata peraltro anche nella sentenza dichiarativa di fallimento, la società è risultata sconosciuta;
- che la appreso della dichiarazione di , ha provveduto a depositare CP_1 Parte_4 istanza di ammissione al passivo ed il credito risulta inserito, in via chirografaria, nello stato passivo della procedura;
- che lo stesso Giudice Delegato ha, all'atto dell'ammissione, indicato quanto segue: “si ammette per euro 10.428,91 per quota capitale e interessi di mora Categoria Parte_5 con onere di comunicare eventuali pagamenti intervenuti dal coobbligato prima di ogni riparto”;
- che il contratto di prestito, sottoscritto dal Sig. all'art. 2 delle condizioni generali Pt_1 indica espressamente una contitolarità ab initio del debito per cui il coobbligato assicura al creditore il pagamento di una determinata somma di denaro, qualora non vi provveda il debitore “principale”;
- che l'attore opponente ha contestato genericamente il quantum, chiedendo altresì in via istruttoria una C.T.U. contabile meramente esplorativa;
pagina 3 di 8 - che dalla documentazione prodotta in sede monitoria, gli importi relativi alle rate versate risultano essere stati correttamente imputati sulle singole rate di rimborso e tale circostanza risulta anche dall'estratto conto.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice ha sottoposto alle parti la questione inerente all'applicabilità al presente giudizio del d.lgs. 149/2022, ed i difensori si sono rimessi sul punto. Il difensore di parte opponente ha insistito per il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c., ed il difensore di parte opposta ha invece insistito sulla richiesta di esecutività.
Il Giudice ha dichiarato l'applicabilità della disciplina previgente al d. lgs. 149/2022, riservandosi di provvedere in ordine alle ulteriori istanze.
Successivamente, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.12.2023, ha accolto l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta, ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., fissando per la discussione in ordine alle istanze istruttorie l'udienza cartolare del 19.06.2024
In occasione della predetta udienza del 19.06.2024, il Giudice, ritenuto di non ammettere la c.t.u. contabile richiesta da parte opponente in quanto meramente esplorativa, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza cartolare del 27.11.2024.
2. Eccezione di interruzione del giudizio per intervenuto fallimento dell'obbligata principale
Parte opponente ha assunto, come primo motivo di opposizione, l'intervenuto fallimento dell'obbligata principale, la società dichiarata fallita in data Parte_2
19.07.2022 con sent. n. 366/2022 del Tribunale di Milano. Segnatamente, parte opponente ha eccepito la conseguente interruzione del procedimento, in virtù dell'apertura della procedura concorsuale.
Nel caso di specie, è pacifico che nella presente opposizione non viene sollevata alcuna contestazione in ordine alla fondatezza dell'addebito, limitandosi l'attore opponente ad eccepire l'estinzione del soggetto giuridico destinatario dell'addebito. Pacifica, inoltre, risulta la qualità di coobbligato dell'attore opponente, in relazione al prestito finalizzato all'acquisto di un motociclo per cui la società fallita Parte_2 risulta obbligata principale, né tantomeno risulta alcuna contestazione in merito alla regolare conclusione del contratto di prestito oggetto della pretesa creditoria.
Segnatamente, sul piano dei titoli, risultano prodotti: il contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di beni destinati all'attività imprenditoriale, in cui Parte_2 risulta debitrice principale e coobbligato l'amministratore unico Sig.
[...] Parte_1 sottoscritto dalla società e dal socio coobbligato personalmente (cfr. doc. 1 fasc. monitorio); il piano di ammortamento relativo alla restituzione della somma mutuata (cfr. doc. 2 fasc. monitorio), l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., (cfr. doc. 4 fasc. monitorio); la lettera di decadenza dal beneficio a seguito di inadempimento del pagamento delle rate.
pagina 4 di 8 Invero, dall'analisi del contratto di finanziamento, le firme prive di timbro sono sempre apposte nello spazio riservato al “coobbligato”, con la conseguenza che l'attore opponente ha inteso personalmente obbligarsi in solido con la società fallita, di cui era anche legale rappresentante. Altresì, occorre rilevare che il contratto di prestito, all'art. 2, precisa chiaramente gli obblighi delle parti, indicando espressamente la natura solidale dell'obbligazione, tra società cliente, debitrice principale e coobbligato;
il predetto contratto indica, altresì, il coobbligato come cointestatario del contratto, pienamente equiparato al
Cliente e dunque assoggettato ad ogni obbligazione derivante dal contratto. Tale clausola, altresì, risulta sottoscritta dalla società e dal coobbligato personalmente in doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. c. 2.
Ad avallare ulteriormente la natura di coobbligato dell'attore opponente, rileva la circostanza che, all'atto dell'ammissione al passivo del credito in via chirografaria, il
Giudice delegato alla procedura ha onerato la Curatela dell'obbligo di comunicare eventuali pagamenti intervenuti da parte del coobbligato prima di ogni riparto delle somme (cfr. doc.
6 costituzione di parte opposta).
Diversamente da quanto dedotto da parte opponente, il sig. non riveste la qualifica di Pt_1 fideiussore ma di coobbligato. In particolare, come anche chiarito dalla giurisprudenza di merito (tra le altre sentenza n. 1773 del 14 dicembre 2023 del Tribunale di Ancona) la coobbligazione si configura all'interno dell'articolo 1292 c.c., caratterizzando i coobbligati come soggetti responsabili ab initio per il debito, distintamente dalla fideiussione, dove il garante si impegna a eseguire la prestazione solo se il debitore principale non adempie.
Conseguentemente il coobbligato, quale è il sig. (cfr. contratto di finanziamento) ha Pt_1 la stessa responsabilità del debitore principale, rivestendo la sua obbligazione carattere concorrente rispetto a quella principale.
Ne consegue che l'istituto di credito poteva richiedere il pagamento direttamente all'attore opponente, essendo l'ingiunzione rivolta allo stesso, in quanto coobbligato solidale;
alcun rilievo assumono pertanto, rispetto a questi, le vicende della debitrice principale e dunque la dichiarazione di fallimento di quest'ultima. Tale dichiarazione produce, infatti, il solo effetto di rendere improcedibile la domanda di pagamento nei confronti della società fallita, con il conseguente obbligo dell'istituto di credito di procedere mediante insinuazione nel passivo fallimentare ai fini dell'eventuale recupero del credito nei confronti della debitrice principale.
La circostanza che il creditore eserciti l'azione di recupero del credito nei confronti della debitrice principale dichiarata fallita, attraverso l'insinuazione al passivo della procedura, e contestualmente nei confronti del fideiussore, non configura un ne bis in idem, atteso che bene il creditore può agire nei confronti di tutti i soggetti obbligati, rimanendo altrimenti frustrata la funzione dell'obbligazione solidale, che è quella di consentire al creditore di agire nei confronti di tutti e ciascuno degli obbligati solidali. Permane l'onere, disposto dal
Giudice Delegato e carico dell'opposta, di comunicare alla procedura concorsuale eventuali pagamenti intervenuti dal coobbligato prima di ogni riparto.
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3. Eccezione di mancata contestazione del credito
L'attore assume, con secondo motivo di opposizione, la mancata contestazione della pretesa creditoria alla società fallita Parte_2
Orbene, tale contestazione appare smentita per tabulas, atteso che, dalla disamina del documento n. 3 allegato alla comparsa di parte convenuta, rileva che la raccomandata sia stata spedita in data 4.07.2022 e la notifica si sia perfezionata a favore del destinatario per compiuta giacenza in data 29.09.2022, all'indirizzo della sede legale, indicato anche nella sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. doc. 4 comparsa convenuta).
Alla luce delle indicate considerazioni, pertanto, l'eccezione non appare fondata.
4. Eccezione di contestazione del quantum per mancato conteggio delle rate versate
Parte attrice assume, come terzo motivo di opposizione, la mancata decurtazione dalla somma oggetto della pretesa creditoria, delle rate già versate dalla debitrice principale, limitandosi ad una contestazione generica e non sorretta da alcuna allegazione né prova documentale.
Anche tale contestazione non coglie nel segno, in quanto, a seguito di disamina della documentazione prodotta dalla convenuta opposta, emerge come i conteggi siano corretti ed abbiano correttamente imputato le somme versate sulle singole rate di rimborso, essendo state pertanto decurtate dalla somma azionata in sede monitoria.
Infatti, dal contratto di finanziamento (doc. 1 fasc. monitorio) emerge che la somma mutuata è pari ad Euro 10.000,00 oltre interessi (con ammortamento alla francese); dal piano di ammortamento (doc. 2 fasc. monitorio) emerge che l'importo è rimborsabile in n.
35 rate da Euro 165,50 e n. 1 maxi rata finale di Euro 6.362,50, per un totale complessivo di Euro 12.155,00; dall'estratto conto (doc. 4 fascicolo monitorio) emerge che i pagamenti delle prime nove rate (da 1.12.2020 a 1.8.2021) sono pari ad Euro 162,50 (per un totale di
Euro 1.462,50).
Ebbene, compiendo una semplice operazione aritmetica è possibile acclarare che le rate pagate sono state scomputate dalla somma azionata in sede monitoria ed opposta nel presente giudizio, atteso che il debito complessivo (Euro 12.155,00) detratto della somma pagata pari alle prime nove rate (Euro 1.462,50), corrisponda alla somma di Euro 10.692,50
(addirittura di poco superiore alla somma azionata in sede monitoria, pari alla somma di
Euro 10.428,91).
In ragione delle rilevate circostanze, pertanto, nemmeno l'eccezione contestazione del quantum appare meritevole di accoglimento.
5. Eccezione di usura e anatocismo
Con riguardo all'ultimo motivo di opposizione, concernente l'asserito anatocismo degli interessi applicati alle somme azionate, si osserva che la domanda è del tutto generica, priva di contestualizzazione e di specifiche che rendano anche possibile l'esame della stessa, nonché rimasta sfornita di qualsivoglia prova.
pagina 6 di 8 L'eccezione va evidentemente rigettata in considerazione della sua assoluta genericità, apparendo priva di specificazione in ordine ai profili dell'eccepito anatocismo, rientrando tra gli oneri minimi di allegazione gravanti sul debitore, cui spetta la prova del fatto impeditivo/estintivo della pretesa avversaria, quello di circostanziare i contenuti delle proprie eccezioni, lasciando così comprendere – onde consentire alla controparte di difendersi – alla luce di quali aspetti egli affermi genericamente di nulla dovere (cfr. Cass.
n. 10376/2006).
In relazione, poi, all'asserita applicazione di tassi usurari, si osserva che il motivo non è sufficientemente specifico sul punto, non avendo parte attrice opponente prodotto i dd.mm. di rilevazione dei tassi ai fini della verifica dell'eventuale superamento della “soglia”.
Va infatti ricordato che la costante giurisprudenza della Cassazione (da ultimo, Cassazione
n. 2543 del 30 gennaio 2019) è dell'avviso che i suddetti dd.mm, in quanto “atti amministrativi” non soggiacciono al principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c, essendo quindi onere della parte che li invoca produrli in giudizio.
6. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite (liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta e della natura delle difese) devono essere interamente poste a carico di parte opponente.
Ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata per abuso del processo.
Infatti, la disposizione sopra richiamata consente anche al giudice d'ufficio di condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata, senza la necessità di provare il danno patito dalla controparte.
L'art. 96 comma 3 c.p.c. prevede una forma di danno punitivo, finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione de sistema giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo con lo scoraggiare le cause pretestuose (C. 24410/2017; T.
Milano 28.10.2019), difforme, quindi, dalla struttura tipica dell'illecito civile.
Presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (T. Palermo 6.11.2019).
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità costituiscono, a titolo esemplificativo, condotte fondanti la responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c.: esposizione di assunti che trovano smentita nella documentazione prodotta dalla stessa parte che li sostiene;
le difese macroscopicamente infondate sotto il profilo giuridico;
prospettazioni equivoche o contraddittorie o generiche, su circostanze rilevanti della controversia, non chiarite nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. nonostante il pagina 7 di 8 rilievo della controparte o del Giudice;
mancanza o insufficienza grave delle richieste istruttorie su circostanze rilevanti della controversia, a fronte di un onere probatorio;
nei procedimenti a contraddittorio posticipato, il sottacere al giudice circostanze decisive al fine di ottenere provvedimenti favorevoli.
Nel caso di specie la condotta processuale tenuta da parte opponente merita di essere sanzionata ex art. 96 c.p.c. Infatti, l'opposizione proposta dal Sig. risulta Parte_1 meramente dilatoria e pretestuosa. I motivi di opposizione vengono svolti senza alcuna specificità e in assenza di alcun supporto probatorio, trovando gli assunti smentita nella disamina degli atti e dei documenti prodotti. Inoltre, a fronte della replica di parte opposta alle contestazioni sollevate da parte opponente, la stessa nulla ha ulteriormente replicato, limitandosi a ribadire quanto già dedotto in sede di atto introduttivo.
Pertanto, parte opponente ha tenuto una condotta processuale finalizzata unicamente a ritardare la soddisfazione del credito da parte del creditore. La somma dovuta a titolo di risarcimento del danno deve essere commisurata nell'importo pari all'intero importo delle spese di lite liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri sopra indicati.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione promossa da e per l'effetto conferma e dichiara Parte_1 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 559/2023 (R.G. 697/2023), emesso in data 28.03.2023 dal Tribunale di Lodi;
2) condanna a rimborsare in favore di le Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c. 3
c.p.c. pari ad euro 2.540,00.
Lodi, 21 marzo 2025
Il giudice
Ada Cappello
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