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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/06/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1820/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico in funzione di Giudice di Appello Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 1820/2023 promossa DA
– Parte_1
), in persona del Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Carlo Vaira e dell'Avv. Alessandro Parola, come da procura in atti APPELLANTE CONTRO ( ), con il patrocinio dell'Avv. Monica CP_1 C.F._1
Girolami e dell'Avv. Marco Dadone, come da procura in atti APPELLATO
), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Enrico Collidà, come da procura in atti;
APPELLATA
E CONTRO
), con il patrocinio dell'Avv. Paola Pansa, in persona del legale CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, come da procura in atti APPELLATA
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Voglia il Giudice adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Dato atto che Parte_3
[...]
- dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali
[...] domande nuove In via preliminare
1 Confermare l'ordinanza 30.01.24 dichiarativa della ammissibilità dell'appello e così rigettare l'eccezione di inammissibilità sollevata da CP_1
Dare atto che non ha svolto appello incidentale e che la Controparte_4 propria costituzione sia tardiva rispetto alla formulazione delle domande di cui all'art. 346 c.p.c., a fronte di udienza in atto di citazione in appello in data 11.12.23 Nel merito In via principale Rigettate tutte le avverse domanda, eccezioni, contestazioni, difese In riforma della sentenza n. 95/2023 emessa in data 12.05.2023 dal Giudice di Pace di Cuneo, dr. Luca Franceschi, pubblicata in data 13.05.2023 e notificata in data 07.06.2023, Respingere le domande di verso CP_1 Controparte_2 siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto Assolvere Parte_3
[...]
da ogni avversaria pretesa
[...]
In ogni caso Accertata e dichiarata l'inoperatività della polizza assicurativa n. 47073826 accesa da
[...]
Controparte_2
Respingere le domande tutte verso
[...]
[...]
– siccome infondate in fatto e in diritto e, per Parte_3
l'effetto, Assolvere Parte_3
[...]
- da ogni avversaria pretesa
[...]
In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di e per Controparte_5
l'effetto LV PA VI CP_6 [...]
Parte_3
- da ogni avversaria pretesa
[...]
In via ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree verso
[...]
Controparte_2
Confermata la statuizione di condanna di a manlevare CP_3 Controparte_2
rispetto alle domande di
[...] CP_1
Dichiarare assorbita la domanda di garanzia di Controparte_2 verso
2 Parte_3
[...]
dalla declaratoria, da confermare, di garanzia esclusiva di verso
[...] CP_3 per quanto da questa dovuto a a titolo di Controparte_2 CP_1 capitale e spese, con assoluzione di Parte_3
[...]
e da ogni avversaria pretesa
[...] Parte_3
In via di ulteriore subordine Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree verso
[...]
e di accoglimento delle domande di Controparte_2 Controparte_2
[...] verso CP_2 Parte_3
[...]
, confermare la soccombenza di verso
[...] CP_3 [...]
e riformare la sentenza in punto manleva della comparente e di Controparte_2 CP_3 in via solidale tra loro verso , con conseguente assoluzione Controparte_2 da ogni inerente domanda e statuizione In via di ulteriore subordine Contenere l'eventuale condanna in garanzia e manleva di
[...]
[...]
- entro i Parte_3 limiti della quota di responsabilità che fosse ascritta a dedotte le altrui Controparte_2 causa e delle sole poste di danno legittimamente richiedibili, nonché nei limiti delle condizioni tutte di polizza, incluso massimale, franchigie e scoperti In ogni caso Annullare e/o riformare la pronuncia ex art. 96, III comma, c.p.c. con inerente assoluzione di Parte_3
[...]
-
[...]
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da nota allegata, per entrambi i gradi di giudizio, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili”
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa istanza e domanda, In via preliminare/pregiudiziale: Nel merito: Previa, solo occorrendo e senz'animo alcuno di inversione dell'onere probatorio, nonché ribadendo gli effetti delle mancate specifiche contestazioni avversarie sia del fatto storico - non negato - sia dei documenti posti alla base della decisione - non
3 specificatamente contestati -, ammissione delle prove orali richieste dall'attrice come da atti difensivi del primo grado e da ultimo note di trattazione scritta per l'udienza del 12.05.2023 (note 10.5.2023 con richiesta relativa all'ammissione dei capi di prova per interrogatorio e testi di cui all'atto di citazione 03.10.2019 ed alla memoria ex art. 320 c.p.c. 13.09.2021 con i testi ivi indicati) da intendersi qui integralmente riscritte e per quanto ancora da ammettersi, e precisato che ciò non comporta necessità di proposizione dell'appello incidentale essendo risultata la IG.ra vincitrice innanzi al Giudice di Pace (come da CP_1
Cassazione Sez. Unite n.11799 del 12.05.2017, richiamata anche dall''ordinanza di Cass. civ., sez. VI, n 17889/2020 del 4.6.2020), respingere l'appello (o gli appelli, ove denegatamente ritenute ammissibili nei confronti della IG.ra le domande di CMG e SI) in quanto infondato (i) per CP_1 tutte le ragioni esposte, con conferma della sentenza impugnata e in ogni caso emissione delle medesime pronunce di condanna del primo grado. Con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo, in funzione di Giudice d'Appello,
- contrariis reiectis e previe le occorrende declaratorie di legge;
Nel merito In via principale:
- In riforma della sentenza n. 95/2023 emessa in data 12.05.2023 dal Giudice di Pace di Cuneo, respingere le domande tutte formulata dalla sig.ra nei confronti della CP_1 [...] perché infondate e/o illegittime;
Controparte_2
In via subordinata:
- Confermare la sentenza n. 95/2023 emessa in data 12.05.2023 dal Giudice di Pace di Cuneo con specifico riferimento alle statuizioni in punto condanna della e/o della CP_3 [...]
a tenere manlevata ed indenne la a ogni Parte_3 CP_2 pretesa e/o domanda avanzata nei suoi confronti dalla sig.ra , anche per ciò che CP_1 concerne le spese di lite. In ogni caso con vittoria delle spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA SI S.P.A. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Nel merito In via principale:
- In accoglimento dei primi tre motivi di appello di
[...] riformare la sentenza n. 95/2023 del Giudice di Parte_3
Pace di Cuneo, pubblicata il 13.05.2023, e respingere le domande tutte formulate da
nei confronti di per tutte le CP_1 Controparte_2 ragioni sopra svolte e, conseguentemente,
4 - assolvere corrente in Milano, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, da ogni domanda avversa, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla restituzione a di quanto ex adverso percepito in forza della sentenza di prime CP_3 cure. In via subordinata:
- Respingere i motivi di appello n. 4 e 5 formulati da , in quanto infondati in Pt_3 fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra svolte.
- Con il favore delle spese di lite. In via di ulteriore subordine:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata, anche solo in parte, fondata la domanda avversaria, rapportare l'onere risarcitorio della
[...]
entro il grado di responsabilità alla stessa eventualmente Controparte_5 ascrivibile, previa graduazione della colpa tra gli eventuali responsabili, nonché in quello ulteriore costituito dal giusto e dal provato in giudizio, contenendo quindi l'onere di manleva della terza chiamata entro gli stessi limiti.
- Con il favore delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La compagnia assicuratrice Parte_4
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n.
[...]
95/2023, resa dal Giudice di Pace di Cuneo il 12 maggio 2023, con cui è stata accolta la domanda svolta in primo grado dall'attrice nei confronti della società CP_1 convenuta in primo grado per i danni subiti dal veicolo attoreo in CP_2 conseguenza dell'erogazione di carburante inquinato, successivamente ad un rifornimento effettuato presso il distributore gestito dalla convenuta. La convenuta è stata pertanto condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 1.226,39 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e spese di lite;
correlativamente, è stata accolta la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della propria compagnia assicuratrice, l'odierna appellante
[...]
condannata in manleva e ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento Parte_3 dell'importo di euro 700,00. 2. Con la domanda di primo grado, l'attrice aveva allegato che il 29 CP_1 Contr marzo 2019, dopo aver fatto rifornimento presso il distributore sito in Cuneo, alla via Savona, percorrendo l'autostrada A21 per recarsi a Parma, era stata costretta a fermarsi per avaria del veicolo, trasportato presso l'officina in Voghera Controparte_7 dal soccorso stradale Europ Assistance. A causa del sinistro, causato dal carburante inquinato, l'attrice era stata costretta a sostenere costi sia per la riparazione del veicolo che il pernottamento, per un complessivo importo di euro 1.096,39, richiesti con la domanda giudiziale.
5 3. La convenuta si era costituita contestando la prospettazione attorea e, in particolare, l'assenza di prova del nesso causale tra il carburante inquinato e l'avaria del veicolo, verificatasi peraltro a 200 km di distanza dalla stazione di riferimento. La convenuta aveva pertanto chiesto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, di essere manlevata di quanto eventualmente condannata a pagare a titolo risarcitorio all'attrice, dalla società quale fornitrice del carburante e dalla propria compagnia CP_3 assicuratrice per la responsabilità civile, chiedendo previamente Parte_3 autorizzazione alla chiamata in causa.
4. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita Controparte_5 invocando il contratto di fornitura con la convenuta, che pone a carico del gestore del distributore la responsabilità e i rischi per tutti i danni derivati all'impianto nonché a terzi, con conseguente necessità di stipulare polizza assicurativa, respingendo pertanto gli addebiti della convenuta. Nel merito, ha in ogni caso contestato la domanda attorea, deducendo l'assenza di impurità nel carburante e ritenendo l'avaria del veicolo imputabile alla non corretta manutenzione, concludendo per il rigetto della domanda di manleva e, in subordine, per il caso di accoglimento della domanda attorea, che la condanna fosse contenuta nei limiti della responsabilità effettivamente accertata.
5. Si è altresì costituita la società , eccependo l'inoperatività della polizza, Pt_3 operante nei soli casi di errore nell'erogazione del carburante, non anche nei casi di circolazione dei veicoli. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, non essendovi prova della riconducibilità dell'avaria alla fornitura di carburante, contestando altresì la documentazione depositata dall'attrice a sostegno della propria prospettazione. La terza chiamata ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte nei propri confronti e, in subordine, chiedendo l'accertamento della C responsabilità dell'altra terza chiamata in ulteriore subordine, che l'eventuale condanna fosse contenute nei limiti del danno oggettivamente provato e nei limiti delle condizioni di polizza.
6. Assegnati i termini per il deposito di memorie istruttorie, la causa era stata istruita con prove orali;
esaurita l'istruttoria, il giudice di pace aveva fissato udienza di discussione, preceduta da una mediazione delegata, dall'esito negativo. All'esito della discussione orale, ha pronunciato sentenza di accoglimento della domanda attorea, previamente ritenuto corretta la qualifica di consumatore assunta dall'attrice, ha ritenuto provata la prospettazione attorea, sia in ordine al rifornimento di carburante effettuato presso il distributore della convenuta società, per quanto affermato dal coniuge dell'attrice, escusso in sede di esame testimoniale, e sia in ordine ai danni subiti in conseguenza del gasolio inquinato, ritenendo comprovato “in via presuntiva”, il nesso causale tra il rapporto contrattuale intervenuto con la società convenuta e i danni al veicolo, prodottisi in un lasso di tempo ritenuto congruo dal giudice di prime cure. Correlativamente, il giudice di prime cure aveva ritenuto non provato, da parte della convenuta, che l'inadempimento fosse ascrivibile ad impossibilità della prestazione.
6.1. Quanto alle domande di manleva, il giudice di primo grado ha ritenuto C sussistente la responsabilità della terza chiamata per vizio della prestazione, non
6 avendo fornito la prova della impossibilità di evitare il danno cagionato a parte attrice né risultando che il danno fosse attribuibile in via esclusiva o parziale alla CMG. Il giudice di prime cure aveva altresì accolto la domanda di manleva formulata nei confronti della compagnia assicuratrice, condannando la convenuta al pagamento della somma di euro 1.226,39, oltre interessi e spese di lite e dichiarando tenuta a manlevare la convenuta, in CP solido tra loro, sia la che la compagnia , con condanna delle stesse alle spese Pt_3 di lite e condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per non aver partecipato al Pt_3 procedimento di mediaconciliazione. 7. Avverso la pronuncia di primo grado propone impugnazione
[...]
Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la pronuncia Parte_3 di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la circostanza dell'avvenuto rifornimento, in stretta correlazione con l'inquadramento della responsabilità nell'ambito dell'art. 1218 c.c. e non nella responsabilità del produttore di cui al Codice del Consumo, ritenendo “comprovato che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione”, difettando la prova della non imputabilità del danno da parte della convenuta, ritenendo non corretta l'applicazione, da parte del giudice di prime cure, dei principi in tema di distribuzione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale da inadempimento e correlativo risarcimento del danno, in particolare quanto all'onere, incombente sul creditore, di provare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno, ai sensi dell'art. 1223 c.c., risultando peraltro contraddittorie le dichiarazioni del teste coniuge dell'attrice, che aveva affermato di aver Tes_1 effettuato egli stesso il rifornimento.
7.1. Con un secondo motivo di appello, la compagnia assicuratrice impugna il capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto provato il danno subito dall'attrice in via indiziaria, sulla base della documentazione in atti, attestante il pernottamento dell'attrice in hotel e la riparazione eseguita dall'officina sugli iniettori,
“conseguente ad omissione di carburante anomalo”, ritenendo gli interventi eseguiti sul veicolo riconducibili all'anomalia del carburante, assumendo la violazione degli artt. 1218, 1223, 2727, 2729 e 2697 c.c.. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante censura i capi della sentenza in cui il giudice di pace ha ritenuto provato il nesso causale in base alla natura del danno, al lasso di tempo tra il rifornimento e il verificarsi dell'avaria e alle dichiarazioni del teste in ordine all'aggiunta di un additivo al carburante da parte Tes_2 Contr della a far data dall'inizio del 2020, correlativamente ritenendo non provata la non imputabilità dell'inadempimento da parte della convenuta, disattendendo i richiamati principi in tema di onere della prova e, in particolare, del nesso causale tra l'inadempimento e il danno. Con un quarto motivo di appello, censura l'accoglimento della domanda di manleva della convenuta, dichiarando tenute in solido la compagnia assicuratrice e la società fornitrice di carburante, in contraddizione con la premessa, formulata dal giudice di prime cure, di tener distinte le posizioni delle terze chiamate, CP Contr ritenendo che la dovesse rispondere nei confronti della convenuta non avendo fornito la prova in positivo dell'impossibilità di evitare il danno cagionato all'attrice, né Contr che il fatto fosse conseguenza di colpa attribuibile in via esclusiva o parziale a ,
7 nondimeno condannando le terze chiamate in via solidale, con conseguente violazione, altresì, dell'art. 112 c.p.c., in quanto la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice era stata formulata dalla convenuta in estremo subordine e per il caso di rigetto della domanda subordinata formulata nei confronti dell'altra terza chiamata CP_3
7.2. Con un quinto motivo di impugnazione, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'operatività della polizza, limitata alla circostanza dell'errore nella erogazione del carburante, risultando invece accertato a monte l'inquinamento del carburante, circostanza idonea ad escludere l'operatività della polizza, con conseguente violazione degli artt. 1882, 1917, in materia di contratto di assicurazione, e degli artt. 1362, 1363, 1366 e ss. c.c. e dell'art. 1372 c.c.. Con un sesto motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza di primo grado relativa alle spese di lite e alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., erogata per la sola mancata partecipazione alla mediaconciliazione disposta dal giudice, difettandone i presupposti per l'applicazione, trattandosi peraltro di domanda non assoggettata a condizione di procedibilità.
7.3. Per l'effetto, l'appellante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva;
in subordine, per il caso di accoglimento della domanda attorea, chiedendo l'accertamento della CP esclusiva responsabilità di e, in ulteriore subordine, sempre in caso di accoglimento della domanda attorea, confermando l'accertamento della responsabilità di S.I. con conseguente assorbimento della domanda di manleva svolta nei propri confronti, in estremo subordine, contenendo la domanda di manleva entro i limiti di polizza, dedotte le altrui responsabilità concorrenti e con annullamento, in ogni caso, della condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
8. Si sono costituite tutte le parti del procedimento di primo grado. L'appellata ha contestato i motivi di impugnazione proposti dall'appellante, tutti CP_1 sovrapponibili, invocando pertanto l'inammissibilità dell'appello, e aventi sostanzialmente ad oggetto la non corretta valutazione del giudice di prime cure in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice in primo grado, non risultando alcuna specifica contestazione dei documenti e risultando, la prospettazione attorea, corroborata dalle risultanze dell'istruttoria orale, sia in ordine all'avvenuto rifornimento presso il distributore della convenuta che quanto alla riconducibilità dell'avaria al carburante immesso nel serbatoio, avendo fatto rifornimento unicamente presso il distributore della convenuta, successivamente chiuso e transennato e non avendo dimostrato la convenuta di aver esattamente adempiuto alla prestazione, in conformità ai canoni probatori elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, né avendo specificamente contestato il documento attestante la presenza di carburante inquinato.
8.1. Tanto premesso, la appellata ha specificamente contestato i motivi di impugnazione. Il primo motivo di impugnazione è ritenuto tardivo e inammissibile, in quanto vertente su valutazione di documentazione non contestata specificamente in primo grado, in ogni caso infondata. Del pari è contestato il secondo motivo di appello,
8 sovrapponibile al primo, in quanto avente ad oggetto l'individuazione del danno subito dall'attrice e la contestazione di documenti non formulata in primo grado. L'appellata contesta il terzo motivo di appello sotto il profilo della mancata contestazione del fatto storico, riconnessa alla mancata contestazione del contenuto del documento relativo alla fattura di riparazione, attestante la presenza del carburante anomalo, risultando la prova del danno alla luce del criterio del più probabile che non. Il quarto e quinto motivo di appello, non concernenti la posizione dell'attrice in primo grado, sono contestati in quanto in ogni caso infondati;
il sesto motivo è infondato, avendo il giudice di pace pronunciato secondo diritto. L'appellante ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
9. Si è costituita la convenuta in primo grado CMG, sostanzialmente aderendo ai primi tre motivi di impugnazione proposti dall'appellante, stante la impropria valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure, in particolare per quanto concerne la prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno, invocando la irrilevanza delle risultanze dell'istruttoria orale, insufficiente a tal fine. Ciò premesso, l'appellata ha contestato in ogni caso l'infondatezza dei restanti motivi di appello proposti da , ritenendo corretta la pronuncia di primo grado in ordine alla Pt_3 CP manleva nei confronti di e della compagnia assicuratrice;
quanto alla prima, in CP considerazione della fornitura esclusiva di prodotti petroliferi da parte di che pertanto deve ritenersi responsabile della fornitura del prodotto petrolifero inquinato;
quanto alla seconda, in ragione della piena operatività della polizza, essendo oggetto della polizza l'attività della stazione di servizio, in primis quella di erogazione di carburante. L'appellata ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, con conseguente rigetto delle domande proposte dall'attrice in primo grado;
in subordine, chiedendo la conferma della sentenza con riferimento alle statuizioni in ordine alla condanna delle terze chiamate in manleva, vinte le spese di giudizio. CP
10. Si è infine costituita la società terza chiamata nel giudizio di primo grado, Contr fornitrice del carburante della stazione di servizio gestita dalla società , parimenti invocando la fondatezza dei primi tre motivi di appello proposti dalla compagnia assicuratrice , con conseguente riforma della sentenza, in ragione delle erronee Pt_3 valutazioni del giudice di primo grado, contestando sia la lacunosa documentazione depositata dall'attrice e sia le risultanze della prova orale, in particolare le dichiarazioni del teste coniuge dell'attrice, in contraddizione con quanto rappresentato in Tes_1 atto di citazione, non essendo provato il nesso causale tra l'erogazione del carburante e l'avaria del motore. 10.1. L'appellata contesta invece il quarto e il quinto motivo di appello, pur non avendo contraddittorio diretto nei confronti dell'altra terza chiamata in primo grado, che pretende di addossare la responsabilità – e pertanto la domanda di manleva – a carico della riproponendo eccezione non esaminata in primo grado e relativa alla CP_3 Contr clausola del contratto intervenuto con , che pone a carico della comodataria l'obbligo di stipula di polizza assicurativa con contestuale rinuncia al diritto di surroga nei confronti della società fornitrice. La terza chiamata ha pertanto concluso chiedendo
9 l'accoglimento dei primi tre motivi di appello, con conseguente riforma della pronuncia di primo grado, in subordine chiedendo la reiezione del quarto e del quinto motivo di appello. All'udienza fissata per la trattazione, le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni e contestazioni. La causa per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 11. Deve essere in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata per difetto di specificità dei motivi di CP_1 impugnazione, essendo i primi tre motivi sovrapponibili e aventi ad oggetto la erronea valutazione del giudice in ordine alle risultanze istruttorie. Ciò in quanto i motivi di appello attengono a distinti profili di censura, aventi ad oggetto rispettivamente l'an, il quantum risarcitorio e il nesso causale e i relativi principi in punto di distribuzione dell'onere probatorio. Ciò posto, i primi tre motivi di appello, come poc'anzi descritti, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto involgenti la già richiamata generale questione della distribuzione dell'onere probatorio in materia di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Sono fondati, in particolare, il secondo e il terzo motivo di impugnazione. 11.1. Occorre muovere dalla preliminare osservazione che la responsabilità che l'attrice in primo grado pretende addebitare alla convenuta è senz'altro riconducibile alla generale responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.; correlativamente, la pretesa risarcitoria trova fondamento nella norma dell'art. 1223 c.c.. In tal senso, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in via generale, incombe sul creditore che agisca per il risarcimento del danno fornire la prova del titolo su cui fonda la propria pretesa, allegando l'inadempimento del debitore, sul quale incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa. Con specifico riferimento al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale – applicabili senza alcun dubbio al caso di specie – soccorrono i criteri individuati dalla norma dell'art. 1223 c.c, a mente della quale sono risarcibili i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, incombendo sul creditore la prova del nesso causale, ovvero della riconducibilità dei danni – che pertanto vanno parimenti dimostrati nella loro concretezza ed effettività – all'inadempimento del debitore. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di risarcimento danni, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss. e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare 1) la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si lamenta non essere stata adempiuta, 2) il danno, 3) il nesso causale tra l'allegato inadempimento totale o parziale altrui e il proprio danno;
provato ciò incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile.” (Trib. Milano, sez. XI, n. 2446/2020). 11.2. Sotto tale profilo, è pertanto di tutta evidenza che il giudice di prime cure abbia del tutto trascurato tali principi, sia in ordine alla prova del danno che del nesso causale. In disparte i dubbi sulla attendibilità del teste coniuge dell'attrice, che ha Tes_1 riferito di aver effettuato egli stesso il rifornimento, in contraddizione con quanto prospettato dall'attrice in atto introduttivo, pur ritenendo provato il fatto storico
10 dell'acquisto del carburante da parte dell'attrice (doc. 1 fascicolo attrice primo grado), ciò che difetta nel caso di specie è la prova del nesso causale e dell'effettivo e concreto danno subito dall'attrice, in conformità ai canoni ermeneutici innanzi richiamati. 11.3. Quanto alla sussistenza del danno, che il giudice di prime cure ha ritenuto comprovato “in via indiziaria”, gli unici elementi valutabili ai fini della prova sono costituiti dalla fattura di riparazione e dalla ricevuta dell'hotel presso il quale l'attrice deduce di aver pernottato a seguito dell'avaria del proprio veicolo (docc.
4-5 fascicolo attrice primo grado). A ben vedere, entrambi i documenti non recano tuttavia alcun espresso riferimento all'effettivo esborso sostenuto dall'attrice, sia per la riparazione che per il pernottamento presso l'albergo, posto che le ricevute di pagamento a mezzo carta di credito non contengono alcun riferimento in tal senso, con la conseguenza che, anche a voler assumere tali elementi come “indizi”, alla stregua di quanto affermato dal giudice di prime cure, gli stessi nondimeno necessitavano di specifici riscontri, al fine di ritenere provata la prospettazione attorea, nei termini innanzi descritti. 11.4. In secondo luogo, nemmeno risulta dimostrato il nesso causale, in termini di riconducibilità dell'avaria del motore alla presenza di carburante inquinato, non essendo a tal fine sufficiente la lacunosa documentazione depositata in atti dall'attrice e pur valorizzata dal giudice di prime cure ai fini dell'accoglimento della domanda. In tal senso, l'unico elemento effettivamente valorizzabile è costituito dalla fattura dell'officina che aveva eseguito le riparazioni sul veicolo, che riporta la dicitura “carb. anomalo”. Trattasi tuttavia di un elemento del tutto isolato e che, pur valorizzato quale elemento indiziario, al fine di ritenere comprovato il nesso causale “in via presuntiva”, come affermato dal giudice di primo grado, parimenti abbisognava di ulteriori riscontri probatori. 11.5. E tanto in conformità alle coordinate ermeneutiche espresse dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di responsabilità civile il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del più probabile che no. Nel caso si tratti di verificare se la cosa ha contribuito causalmente all'evento insieme ad altre concause, il ricordato principio di diritto è specificato nel modo seguente: qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della probabilità prevalente e del più probabile che non. Pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente. Con la conseguenza che il giudice di merito deve porre a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti, e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti” (C. Civ. n. 10978/2023). 11.6. In conformità ai principi appena espressi, i “fatti gravi, precisi e concordanti”, per dirla con parole della Corte, non sono riscontrabili nel caso di specie, poiché l'unico
11 elemento di valore indiziario, come si è già rilevato è costituito dalla dicitura riportata nella fattura. Non risulta che sia stato eseguito alcun test sul carburante né alcuna specifica indagine tecnica, a sostegno di quanto prospettato dall'attrice. Alcuna rilevanza assume in tal senso la documentazione fotografica depositata dall'attrice in primo grado: in disparte la prima fotografia, ritraente il veicolo con il cofano aperto, le successive tre fotografie rappresentano parti del motore non specificamente identificate e non contestualizzate che, nondimeno, il giudice di pace ha ritenuto financo “dirimente”. Sempre in ordine alla valutazione dei “fatti”, desumibili dall'istruttoria – e al fine di verificare la tenuta degli elementi probatori acquisiti al processo, alla luce del criterio del più probabile che no – parimenti alcun rilievo possono avere le risultanze delle prove orali. Il teste veva difatti riferito che all'inizio del 2020 era stato aggiunto un additivo al Tes_2 carburante;
trattasi di circostanza del tutto irrilevante rispetto ai fatti di causa, circoscritti al periodo tra marzo e aprile 2019 e considerato il lungo lasso di tempo decorso dall'epoca del sinistro.
11.7. Stesso a dirsi per quanto concerne la circostanza che il distributore era stato chiuso e transennato: è appena il caso di evidenziare la assoluta genericità del capitolo di prova articolato sul punto, privo di una specifica e precisa contestualizzazione temporale e considerato che, del pari, le fotografie mostrate alla teste non risultano dotate Tes_3 di una specifica collocazione temporale;
a ciò consegue la inevitabile genericità delle dichiarazioni della teste, che nulla ha riferito in ordine al periodo in cui l'impianto è stato chiuso. In altri termini, in conformità ai principi innanzi richiamati, gli elementi e i fatti innanzi richiamati non possono costituire elementi tali da assurgere ad una prova, sia pur presuntiva, posto che l'unico elemento valorizzabile in tal senso è costituito dalla fattura di riparazione che, tuttavia, in mancanza di specifici e ulteriori riscontri probatori, come innanzi rilevato, non può assurgere ex se a prova del nesso causale tra il danno e il preteso inadempimento della convenuta, nemmeno in termini di più probabilmente che non. Per tutte le osservazioni fin qui svolte, l'appello deve essere accolto, con conseguente integrale riforma della sentenza e rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice in primo grado. Al rigetto della domanda attorea in primo grado consegue l'assorbimento delle domande di manleva, svolte dalla convenuta nei confronti delle CP terze chiamate ed e la conseguente integrale riforma del capo della sentenza Pt_3 relativo alla regolazione delle spese di lite, nonché la riforma della statuizione relativa alla condanna dell'odierna appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che per l'effetto deve essere annullata.
12. Le spese vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerato lo scaglione determinato dal valore della controversia e tenuto conto del complessivo esito della lite, con l'accoglimento dell'appello e la conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado, con rigetto della domanda attorea nel merito. Sul punto, occorre tener conto che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la
12 valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (C. Civ. n. 9064/2018; C. Civ. n. 21139/2020). Ne consegue che il motivo di appello di sulla Pt_3 regolamentazione delle spese di lite del primo grado è assorbito dalla integrale riforma della sentenza impugnata, come peraltro già innanzi si è dato atto. Tenuto conto della soccombenza della attrice in primo grado, quest'ultima sarà tenuta alla rifusione delle Contr spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, in favore della convenuta società , spese che si liquidano in complessivi euro 850,00 per compensi, oltre accessori di legge. 12.1. Del pari, l'attrice in primo grado deve essere condannata alla rifusione delle spese C di lite delle altre parti del giudizio, considerando che la chiamata in causa delle società e non si è rivelata priva di pertinenza, ovvero del tutto “arbitraria” ed Pt_3
“eccentrica” rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente infondata, atteso che le difese della convenuta erano volte a far valere, da un lato, la eventuale responsabilità del fornitore di carburante e, dall'altro, la manleva della società in forza della polizza con la stessa sottoscritta, trattandosi pertanto di rapporti Pt_3 accessori rispetto a quello che ha dato origine al processo (C. Civ. n. 10070/2017; C. Civ. n. 7431/2012): “attesa la normale responsabilità dell'attore per aver dato luogo al giudizio con una pretesa infondata, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo, chiamato a titolo di garanzia, vanno poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (C. Civ. n. 6514/2004). 12.2. Per l'effetto, l'attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore delle società terze chiamate, spese che si liquidano in complessivi euro 850,00 per compensi per ciascuna parte, oltre accessori di legge. Quanto al presente grado di Contr appello, occorre considerare che le appellate e hanno sostanzialmente CP_3 aderito ai primi tre motivi di impugnazione proposti da;
l'appellata Pt_3 [...] deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese di lite del presente CP_1 grado in favore delle altre parti, spese che si liquidano in complessivi euro 1.200,00 per compensi in favore di ed euro 900,00 cadauna per le altre appellate e Pt_3 CP_3 Contr
, il tutto oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa ed assorbita, così dispone: in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza n. 95/2023 resa dal Giudice di Pace di Cuneo il 12 maggio 2023; rigetta la domanda proposta in primo grado dall'attrice CP_1 condanna l'appellata alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio CP_1 in favore della convenuta nonché delle terze Controparte_2 chiamate e CP_3 Parte_5
[...]
[...] [
, spese che si liquidano in complessivi euro 850,00 per compensi per
[...] ciascuna parte, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge;
condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite del presente grado di CP_1 giudizio in favore dell'appellante Parte_4
e delle altre appellate e
[...] CP_3 [...]
spese che si liquidano in complessivi euro 1.200,00 in favore di Controparte_2
, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge Pt_3 ed euro 900,00 cadauna per compensi in favore delle altre appellate e CP_3 [...]
oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per Controparte_2 legge. Cuneo, 23 maggio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico in funzione di Giudice di Appello Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 1820/2023 promossa DA
– Parte_1
), in persona del Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Carlo Vaira e dell'Avv. Alessandro Parola, come da procura in atti APPELLANTE CONTRO ( ), con il patrocinio dell'Avv. Monica CP_1 C.F._1
Girolami e dell'Avv. Marco Dadone, come da procura in atti APPELLATO
), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Enrico Collidà, come da procura in atti;
APPELLATA
E CONTRO
), con il patrocinio dell'Avv. Paola Pansa, in persona del legale CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, come da procura in atti APPELLATA
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Voglia il Giudice adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Dato atto che Parte_3
[...]
- dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali
[...] domande nuove In via preliminare
1 Confermare l'ordinanza 30.01.24 dichiarativa della ammissibilità dell'appello e così rigettare l'eccezione di inammissibilità sollevata da CP_1
Dare atto che non ha svolto appello incidentale e che la Controparte_4 propria costituzione sia tardiva rispetto alla formulazione delle domande di cui all'art. 346 c.p.c., a fronte di udienza in atto di citazione in appello in data 11.12.23 Nel merito In via principale Rigettate tutte le avverse domanda, eccezioni, contestazioni, difese In riforma della sentenza n. 95/2023 emessa in data 12.05.2023 dal Giudice di Pace di Cuneo, dr. Luca Franceschi, pubblicata in data 13.05.2023 e notificata in data 07.06.2023, Respingere le domande di verso CP_1 Controparte_2 siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto Assolvere Parte_3
[...]
da ogni avversaria pretesa
[...]
In ogni caso Accertata e dichiarata l'inoperatività della polizza assicurativa n. 47073826 accesa da
[...]
Controparte_2
Respingere le domande tutte verso
[...]
[...]
– siccome infondate in fatto e in diritto e, per Parte_3
l'effetto, Assolvere Parte_3
[...]
- da ogni avversaria pretesa
[...]
In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di e per Controparte_5
l'effetto LV PA VI CP_6 [...]
Parte_3
- da ogni avversaria pretesa
[...]
In via ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree verso
[...]
Controparte_2
Confermata la statuizione di condanna di a manlevare CP_3 Controparte_2
rispetto alle domande di
[...] CP_1
Dichiarare assorbita la domanda di garanzia di Controparte_2 verso
2 Parte_3
[...]
dalla declaratoria, da confermare, di garanzia esclusiva di verso
[...] CP_3 per quanto da questa dovuto a a titolo di Controparte_2 CP_1 capitale e spese, con assoluzione di Parte_3
[...]
e da ogni avversaria pretesa
[...] Parte_3
In via di ulteriore subordine Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree verso
[...]
e di accoglimento delle domande di Controparte_2 Controparte_2
[...] verso CP_2 Parte_3
[...]
, confermare la soccombenza di verso
[...] CP_3 [...]
e riformare la sentenza in punto manleva della comparente e di Controparte_2 CP_3 in via solidale tra loro verso , con conseguente assoluzione Controparte_2 da ogni inerente domanda e statuizione In via di ulteriore subordine Contenere l'eventuale condanna in garanzia e manleva di
[...]
[...]
- entro i Parte_3 limiti della quota di responsabilità che fosse ascritta a dedotte le altrui Controparte_2 causa e delle sole poste di danno legittimamente richiedibili, nonché nei limiti delle condizioni tutte di polizza, incluso massimale, franchigie e scoperti In ogni caso Annullare e/o riformare la pronuncia ex art. 96, III comma, c.p.c. con inerente assoluzione di Parte_3
[...]
-
[...]
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da nota allegata, per entrambi i gradi di giudizio, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili”
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa istanza e domanda, In via preliminare/pregiudiziale: Nel merito: Previa, solo occorrendo e senz'animo alcuno di inversione dell'onere probatorio, nonché ribadendo gli effetti delle mancate specifiche contestazioni avversarie sia del fatto storico - non negato - sia dei documenti posti alla base della decisione - non
3 specificatamente contestati -, ammissione delle prove orali richieste dall'attrice come da atti difensivi del primo grado e da ultimo note di trattazione scritta per l'udienza del 12.05.2023 (note 10.5.2023 con richiesta relativa all'ammissione dei capi di prova per interrogatorio e testi di cui all'atto di citazione 03.10.2019 ed alla memoria ex art. 320 c.p.c. 13.09.2021 con i testi ivi indicati) da intendersi qui integralmente riscritte e per quanto ancora da ammettersi, e precisato che ciò non comporta necessità di proposizione dell'appello incidentale essendo risultata la IG.ra vincitrice innanzi al Giudice di Pace (come da CP_1
Cassazione Sez. Unite n.11799 del 12.05.2017, richiamata anche dall''ordinanza di Cass. civ., sez. VI, n 17889/2020 del 4.6.2020), respingere l'appello (o gli appelli, ove denegatamente ritenute ammissibili nei confronti della IG.ra le domande di CMG e SI) in quanto infondato (i) per CP_1 tutte le ragioni esposte, con conferma della sentenza impugnata e in ogni caso emissione delle medesime pronunce di condanna del primo grado. Con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo, in funzione di Giudice d'Appello,
- contrariis reiectis e previe le occorrende declaratorie di legge;
Nel merito In via principale:
- In riforma della sentenza n. 95/2023 emessa in data 12.05.2023 dal Giudice di Pace di Cuneo, respingere le domande tutte formulata dalla sig.ra nei confronti della CP_1 [...] perché infondate e/o illegittime;
Controparte_2
In via subordinata:
- Confermare la sentenza n. 95/2023 emessa in data 12.05.2023 dal Giudice di Pace di Cuneo con specifico riferimento alle statuizioni in punto condanna della e/o della CP_3 [...]
a tenere manlevata ed indenne la a ogni Parte_3 CP_2 pretesa e/o domanda avanzata nei suoi confronti dalla sig.ra , anche per ciò che CP_1 concerne le spese di lite. In ogni caso con vittoria delle spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA SI S.P.A. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Nel merito In via principale:
- In accoglimento dei primi tre motivi di appello di
[...] riformare la sentenza n. 95/2023 del Giudice di Parte_3
Pace di Cuneo, pubblicata il 13.05.2023, e respingere le domande tutte formulate da
nei confronti di per tutte le CP_1 Controparte_2 ragioni sopra svolte e, conseguentemente,
4 - assolvere corrente in Milano, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, da ogni domanda avversa, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla restituzione a di quanto ex adverso percepito in forza della sentenza di prime CP_3 cure. In via subordinata:
- Respingere i motivi di appello n. 4 e 5 formulati da , in quanto infondati in Pt_3 fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra svolte.
- Con il favore delle spese di lite. In via di ulteriore subordine:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata, anche solo in parte, fondata la domanda avversaria, rapportare l'onere risarcitorio della
[...]
entro il grado di responsabilità alla stessa eventualmente Controparte_5 ascrivibile, previa graduazione della colpa tra gli eventuali responsabili, nonché in quello ulteriore costituito dal giusto e dal provato in giudizio, contenendo quindi l'onere di manleva della terza chiamata entro gli stessi limiti.
- Con il favore delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La compagnia assicuratrice Parte_4
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n.
[...]
95/2023, resa dal Giudice di Pace di Cuneo il 12 maggio 2023, con cui è stata accolta la domanda svolta in primo grado dall'attrice nei confronti della società CP_1 convenuta in primo grado per i danni subiti dal veicolo attoreo in CP_2 conseguenza dell'erogazione di carburante inquinato, successivamente ad un rifornimento effettuato presso il distributore gestito dalla convenuta. La convenuta è stata pertanto condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 1.226,39 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e spese di lite;
correlativamente, è stata accolta la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della propria compagnia assicuratrice, l'odierna appellante
[...]
condannata in manleva e ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento Parte_3 dell'importo di euro 700,00. 2. Con la domanda di primo grado, l'attrice aveva allegato che il 29 CP_1 Contr marzo 2019, dopo aver fatto rifornimento presso il distributore sito in Cuneo, alla via Savona, percorrendo l'autostrada A21 per recarsi a Parma, era stata costretta a fermarsi per avaria del veicolo, trasportato presso l'officina in Voghera Controparte_7 dal soccorso stradale Europ Assistance. A causa del sinistro, causato dal carburante inquinato, l'attrice era stata costretta a sostenere costi sia per la riparazione del veicolo che il pernottamento, per un complessivo importo di euro 1.096,39, richiesti con la domanda giudiziale.
5 3. La convenuta si era costituita contestando la prospettazione attorea e, in particolare, l'assenza di prova del nesso causale tra il carburante inquinato e l'avaria del veicolo, verificatasi peraltro a 200 km di distanza dalla stazione di riferimento. La convenuta aveva pertanto chiesto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, di essere manlevata di quanto eventualmente condannata a pagare a titolo risarcitorio all'attrice, dalla società quale fornitrice del carburante e dalla propria compagnia CP_3 assicuratrice per la responsabilità civile, chiedendo previamente Parte_3 autorizzazione alla chiamata in causa.
4. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita Controparte_5 invocando il contratto di fornitura con la convenuta, che pone a carico del gestore del distributore la responsabilità e i rischi per tutti i danni derivati all'impianto nonché a terzi, con conseguente necessità di stipulare polizza assicurativa, respingendo pertanto gli addebiti della convenuta. Nel merito, ha in ogni caso contestato la domanda attorea, deducendo l'assenza di impurità nel carburante e ritenendo l'avaria del veicolo imputabile alla non corretta manutenzione, concludendo per il rigetto della domanda di manleva e, in subordine, per il caso di accoglimento della domanda attorea, che la condanna fosse contenuta nei limiti della responsabilità effettivamente accertata.
5. Si è altresì costituita la società , eccependo l'inoperatività della polizza, Pt_3 operante nei soli casi di errore nell'erogazione del carburante, non anche nei casi di circolazione dei veicoli. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, non essendovi prova della riconducibilità dell'avaria alla fornitura di carburante, contestando altresì la documentazione depositata dall'attrice a sostegno della propria prospettazione. La terza chiamata ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte nei propri confronti e, in subordine, chiedendo l'accertamento della C responsabilità dell'altra terza chiamata in ulteriore subordine, che l'eventuale condanna fosse contenute nei limiti del danno oggettivamente provato e nei limiti delle condizioni di polizza.
6. Assegnati i termini per il deposito di memorie istruttorie, la causa era stata istruita con prove orali;
esaurita l'istruttoria, il giudice di pace aveva fissato udienza di discussione, preceduta da una mediazione delegata, dall'esito negativo. All'esito della discussione orale, ha pronunciato sentenza di accoglimento della domanda attorea, previamente ritenuto corretta la qualifica di consumatore assunta dall'attrice, ha ritenuto provata la prospettazione attorea, sia in ordine al rifornimento di carburante effettuato presso il distributore della convenuta società, per quanto affermato dal coniuge dell'attrice, escusso in sede di esame testimoniale, e sia in ordine ai danni subiti in conseguenza del gasolio inquinato, ritenendo comprovato “in via presuntiva”, il nesso causale tra il rapporto contrattuale intervenuto con la società convenuta e i danni al veicolo, prodottisi in un lasso di tempo ritenuto congruo dal giudice di prime cure. Correlativamente, il giudice di prime cure aveva ritenuto non provato, da parte della convenuta, che l'inadempimento fosse ascrivibile ad impossibilità della prestazione.
6.1. Quanto alle domande di manleva, il giudice di primo grado ha ritenuto C sussistente la responsabilità della terza chiamata per vizio della prestazione, non
6 avendo fornito la prova della impossibilità di evitare il danno cagionato a parte attrice né risultando che il danno fosse attribuibile in via esclusiva o parziale alla CMG. Il giudice di prime cure aveva altresì accolto la domanda di manleva formulata nei confronti della compagnia assicuratrice, condannando la convenuta al pagamento della somma di euro 1.226,39, oltre interessi e spese di lite e dichiarando tenuta a manlevare la convenuta, in CP solido tra loro, sia la che la compagnia , con condanna delle stesse alle spese Pt_3 di lite e condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per non aver partecipato al Pt_3 procedimento di mediaconciliazione. 7. Avverso la pronuncia di primo grado propone impugnazione
[...]
Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la pronuncia Parte_3 di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la circostanza dell'avvenuto rifornimento, in stretta correlazione con l'inquadramento della responsabilità nell'ambito dell'art. 1218 c.c. e non nella responsabilità del produttore di cui al Codice del Consumo, ritenendo “comprovato che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione”, difettando la prova della non imputabilità del danno da parte della convenuta, ritenendo non corretta l'applicazione, da parte del giudice di prime cure, dei principi in tema di distribuzione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale da inadempimento e correlativo risarcimento del danno, in particolare quanto all'onere, incombente sul creditore, di provare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno, ai sensi dell'art. 1223 c.c., risultando peraltro contraddittorie le dichiarazioni del teste coniuge dell'attrice, che aveva affermato di aver Tes_1 effettuato egli stesso il rifornimento.
7.1. Con un secondo motivo di appello, la compagnia assicuratrice impugna il capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto provato il danno subito dall'attrice in via indiziaria, sulla base della documentazione in atti, attestante il pernottamento dell'attrice in hotel e la riparazione eseguita dall'officina sugli iniettori,
“conseguente ad omissione di carburante anomalo”, ritenendo gli interventi eseguiti sul veicolo riconducibili all'anomalia del carburante, assumendo la violazione degli artt. 1218, 1223, 2727, 2729 e 2697 c.c.. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante censura i capi della sentenza in cui il giudice di pace ha ritenuto provato il nesso causale in base alla natura del danno, al lasso di tempo tra il rifornimento e il verificarsi dell'avaria e alle dichiarazioni del teste in ordine all'aggiunta di un additivo al carburante da parte Tes_2 Contr della a far data dall'inizio del 2020, correlativamente ritenendo non provata la non imputabilità dell'inadempimento da parte della convenuta, disattendendo i richiamati principi in tema di onere della prova e, in particolare, del nesso causale tra l'inadempimento e il danno. Con un quarto motivo di appello, censura l'accoglimento della domanda di manleva della convenuta, dichiarando tenute in solido la compagnia assicuratrice e la società fornitrice di carburante, in contraddizione con la premessa, formulata dal giudice di prime cure, di tener distinte le posizioni delle terze chiamate, CP Contr ritenendo che la dovesse rispondere nei confronti della convenuta non avendo fornito la prova in positivo dell'impossibilità di evitare il danno cagionato all'attrice, né Contr che il fatto fosse conseguenza di colpa attribuibile in via esclusiva o parziale a ,
7 nondimeno condannando le terze chiamate in via solidale, con conseguente violazione, altresì, dell'art. 112 c.p.c., in quanto la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice era stata formulata dalla convenuta in estremo subordine e per il caso di rigetto della domanda subordinata formulata nei confronti dell'altra terza chiamata CP_3
7.2. Con un quinto motivo di impugnazione, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'operatività della polizza, limitata alla circostanza dell'errore nella erogazione del carburante, risultando invece accertato a monte l'inquinamento del carburante, circostanza idonea ad escludere l'operatività della polizza, con conseguente violazione degli artt. 1882, 1917, in materia di contratto di assicurazione, e degli artt. 1362, 1363, 1366 e ss. c.c. e dell'art. 1372 c.c.. Con un sesto motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza di primo grado relativa alle spese di lite e alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., erogata per la sola mancata partecipazione alla mediaconciliazione disposta dal giudice, difettandone i presupposti per l'applicazione, trattandosi peraltro di domanda non assoggettata a condizione di procedibilità.
7.3. Per l'effetto, l'appellante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva;
in subordine, per il caso di accoglimento della domanda attorea, chiedendo l'accertamento della CP esclusiva responsabilità di e, in ulteriore subordine, sempre in caso di accoglimento della domanda attorea, confermando l'accertamento della responsabilità di S.I. con conseguente assorbimento della domanda di manleva svolta nei propri confronti, in estremo subordine, contenendo la domanda di manleva entro i limiti di polizza, dedotte le altrui responsabilità concorrenti e con annullamento, in ogni caso, della condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
8. Si sono costituite tutte le parti del procedimento di primo grado. L'appellata ha contestato i motivi di impugnazione proposti dall'appellante, tutti CP_1 sovrapponibili, invocando pertanto l'inammissibilità dell'appello, e aventi sostanzialmente ad oggetto la non corretta valutazione del giudice di prime cure in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice in primo grado, non risultando alcuna specifica contestazione dei documenti e risultando, la prospettazione attorea, corroborata dalle risultanze dell'istruttoria orale, sia in ordine all'avvenuto rifornimento presso il distributore della convenuta che quanto alla riconducibilità dell'avaria al carburante immesso nel serbatoio, avendo fatto rifornimento unicamente presso il distributore della convenuta, successivamente chiuso e transennato e non avendo dimostrato la convenuta di aver esattamente adempiuto alla prestazione, in conformità ai canoni probatori elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, né avendo specificamente contestato il documento attestante la presenza di carburante inquinato.
8.1. Tanto premesso, la appellata ha specificamente contestato i motivi di impugnazione. Il primo motivo di impugnazione è ritenuto tardivo e inammissibile, in quanto vertente su valutazione di documentazione non contestata specificamente in primo grado, in ogni caso infondata. Del pari è contestato il secondo motivo di appello,
8 sovrapponibile al primo, in quanto avente ad oggetto l'individuazione del danno subito dall'attrice e la contestazione di documenti non formulata in primo grado. L'appellata contesta il terzo motivo di appello sotto il profilo della mancata contestazione del fatto storico, riconnessa alla mancata contestazione del contenuto del documento relativo alla fattura di riparazione, attestante la presenza del carburante anomalo, risultando la prova del danno alla luce del criterio del più probabile che non. Il quarto e quinto motivo di appello, non concernenti la posizione dell'attrice in primo grado, sono contestati in quanto in ogni caso infondati;
il sesto motivo è infondato, avendo il giudice di pace pronunciato secondo diritto. L'appellante ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
9. Si è costituita la convenuta in primo grado CMG, sostanzialmente aderendo ai primi tre motivi di impugnazione proposti dall'appellante, stante la impropria valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure, in particolare per quanto concerne la prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno, invocando la irrilevanza delle risultanze dell'istruttoria orale, insufficiente a tal fine. Ciò premesso, l'appellata ha contestato in ogni caso l'infondatezza dei restanti motivi di appello proposti da , ritenendo corretta la pronuncia di primo grado in ordine alla Pt_3 CP manleva nei confronti di e della compagnia assicuratrice;
quanto alla prima, in CP considerazione della fornitura esclusiva di prodotti petroliferi da parte di che pertanto deve ritenersi responsabile della fornitura del prodotto petrolifero inquinato;
quanto alla seconda, in ragione della piena operatività della polizza, essendo oggetto della polizza l'attività della stazione di servizio, in primis quella di erogazione di carburante. L'appellata ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, con conseguente rigetto delle domande proposte dall'attrice in primo grado;
in subordine, chiedendo la conferma della sentenza con riferimento alle statuizioni in ordine alla condanna delle terze chiamate in manleva, vinte le spese di giudizio. CP
10. Si è infine costituita la società terza chiamata nel giudizio di primo grado, Contr fornitrice del carburante della stazione di servizio gestita dalla società , parimenti invocando la fondatezza dei primi tre motivi di appello proposti dalla compagnia assicuratrice , con conseguente riforma della sentenza, in ragione delle erronee Pt_3 valutazioni del giudice di primo grado, contestando sia la lacunosa documentazione depositata dall'attrice e sia le risultanze della prova orale, in particolare le dichiarazioni del teste coniuge dell'attrice, in contraddizione con quanto rappresentato in Tes_1 atto di citazione, non essendo provato il nesso causale tra l'erogazione del carburante e l'avaria del motore. 10.1. L'appellata contesta invece il quarto e il quinto motivo di appello, pur non avendo contraddittorio diretto nei confronti dell'altra terza chiamata in primo grado, che pretende di addossare la responsabilità – e pertanto la domanda di manleva – a carico della riproponendo eccezione non esaminata in primo grado e relativa alla CP_3 Contr clausola del contratto intervenuto con , che pone a carico della comodataria l'obbligo di stipula di polizza assicurativa con contestuale rinuncia al diritto di surroga nei confronti della società fornitrice. La terza chiamata ha pertanto concluso chiedendo
9 l'accoglimento dei primi tre motivi di appello, con conseguente riforma della pronuncia di primo grado, in subordine chiedendo la reiezione del quarto e del quinto motivo di appello. All'udienza fissata per la trattazione, le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni e contestazioni. La causa per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 11. Deve essere in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata per difetto di specificità dei motivi di CP_1 impugnazione, essendo i primi tre motivi sovrapponibili e aventi ad oggetto la erronea valutazione del giudice in ordine alle risultanze istruttorie. Ciò in quanto i motivi di appello attengono a distinti profili di censura, aventi ad oggetto rispettivamente l'an, il quantum risarcitorio e il nesso causale e i relativi principi in punto di distribuzione dell'onere probatorio. Ciò posto, i primi tre motivi di appello, come poc'anzi descritti, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto involgenti la già richiamata generale questione della distribuzione dell'onere probatorio in materia di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Sono fondati, in particolare, il secondo e il terzo motivo di impugnazione. 11.1. Occorre muovere dalla preliminare osservazione che la responsabilità che l'attrice in primo grado pretende addebitare alla convenuta è senz'altro riconducibile alla generale responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.; correlativamente, la pretesa risarcitoria trova fondamento nella norma dell'art. 1223 c.c.. In tal senso, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in via generale, incombe sul creditore che agisca per il risarcimento del danno fornire la prova del titolo su cui fonda la propria pretesa, allegando l'inadempimento del debitore, sul quale incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa. Con specifico riferimento al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale – applicabili senza alcun dubbio al caso di specie – soccorrono i criteri individuati dalla norma dell'art. 1223 c.c, a mente della quale sono risarcibili i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, incombendo sul creditore la prova del nesso causale, ovvero della riconducibilità dei danni – che pertanto vanno parimenti dimostrati nella loro concretezza ed effettività – all'inadempimento del debitore. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di risarcimento danni, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss. e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare 1) la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si lamenta non essere stata adempiuta, 2) il danno, 3) il nesso causale tra l'allegato inadempimento totale o parziale altrui e il proprio danno;
provato ciò incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile.” (Trib. Milano, sez. XI, n. 2446/2020). 11.2. Sotto tale profilo, è pertanto di tutta evidenza che il giudice di prime cure abbia del tutto trascurato tali principi, sia in ordine alla prova del danno che del nesso causale. In disparte i dubbi sulla attendibilità del teste coniuge dell'attrice, che ha Tes_1 riferito di aver effettuato egli stesso il rifornimento, in contraddizione con quanto prospettato dall'attrice in atto introduttivo, pur ritenendo provato il fatto storico
10 dell'acquisto del carburante da parte dell'attrice (doc. 1 fascicolo attrice primo grado), ciò che difetta nel caso di specie è la prova del nesso causale e dell'effettivo e concreto danno subito dall'attrice, in conformità ai canoni ermeneutici innanzi richiamati. 11.3. Quanto alla sussistenza del danno, che il giudice di prime cure ha ritenuto comprovato “in via indiziaria”, gli unici elementi valutabili ai fini della prova sono costituiti dalla fattura di riparazione e dalla ricevuta dell'hotel presso il quale l'attrice deduce di aver pernottato a seguito dell'avaria del proprio veicolo (docc.
4-5 fascicolo attrice primo grado). A ben vedere, entrambi i documenti non recano tuttavia alcun espresso riferimento all'effettivo esborso sostenuto dall'attrice, sia per la riparazione che per il pernottamento presso l'albergo, posto che le ricevute di pagamento a mezzo carta di credito non contengono alcun riferimento in tal senso, con la conseguenza che, anche a voler assumere tali elementi come “indizi”, alla stregua di quanto affermato dal giudice di prime cure, gli stessi nondimeno necessitavano di specifici riscontri, al fine di ritenere provata la prospettazione attorea, nei termini innanzi descritti. 11.4. In secondo luogo, nemmeno risulta dimostrato il nesso causale, in termini di riconducibilità dell'avaria del motore alla presenza di carburante inquinato, non essendo a tal fine sufficiente la lacunosa documentazione depositata in atti dall'attrice e pur valorizzata dal giudice di prime cure ai fini dell'accoglimento della domanda. In tal senso, l'unico elemento effettivamente valorizzabile è costituito dalla fattura dell'officina che aveva eseguito le riparazioni sul veicolo, che riporta la dicitura “carb. anomalo”. Trattasi tuttavia di un elemento del tutto isolato e che, pur valorizzato quale elemento indiziario, al fine di ritenere comprovato il nesso causale “in via presuntiva”, come affermato dal giudice di primo grado, parimenti abbisognava di ulteriori riscontri probatori. 11.5. E tanto in conformità alle coordinate ermeneutiche espresse dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di responsabilità civile il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del più probabile che no. Nel caso si tratti di verificare se la cosa ha contribuito causalmente all'evento insieme ad altre concause, il ricordato principio di diritto è specificato nel modo seguente: qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della probabilità prevalente e del più probabile che non. Pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente. Con la conseguenza che il giudice di merito deve porre a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti, e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti” (C. Civ. n. 10978/2023). 11.6. In conformità ai principi appena espressi, i “fatti gravi, precisi e concordanti”, per dirla con parole della Corte, non sono riscontrabili nel caso di specie, poiché l'unico
11 elemento di valore indiziario, come si è già rilevato è costituito dalla dicitura riportata nella fattura. Non risulta che sia stato eseguito alcun test sul carburante né alcuna specifica indagine tecnica, a sostegno di quanto prospettato dall'attrice. Alcuna rilevanza assume in tal senso la documentazione fotografica depositata dall'attrice in primo grado: in disparte la prima fotografia, ritraente il veicolo con il cofano aperto, le successive tre fotografie rappresentano parti del motore non specificamente identificate e non contestualizzate che, nondimeno, il giudice di pace ha ritenuto financo “dirimente”. Sempre in ordine alla valutazione dei “fatti”, desumibili dall'istruttoria – e al fine di verificare la tenuta degli elementi probatori acquisiti al processo, alla luce del criterio del più probabile che no – parimenti alcun rilievo possono avere le risultanze delle prove orali. Il teste veva difatti riferito che all'inizio del 2020 era stato aggiunto un additivo al Tes_2 carburante;
trattasi di circostanza del tutto irrilevante rispetto ai fatti di causa, circoscritti al periodo tra marzo e aprile 2019 e considerato il lungo lasso di tempo decorso dall'epoca del sinistro.
11.7. Stesso a dirsi per quanto concerne la circostanza che il distributore era stato chiuso e transennato: è appena il caso di evidenziare la assoluta genericità del capitolo di prova articolato sul punto, privo di una specifica e precisa contestualizzazione temporale e considerato che, del pari, le fotografie mostrate alla teste non risultano dotate Tes_3 di una specifica collocazione temporale;
a ciò consegue la inevitabile genericità delle dichiarazioni della teste, che nulla ha riferito in ordine al periodo in cui l'impianto è stato chiuso. In altri termini, in conformità ai principi innanzi richiamati, gli elementi e i fatti innanzi richiamati non possono costituire elementi tali da assurgere ad una prova, sia pur presuntiva, posto che l'unico elemento valorizzabile in tal senso è costituito dalla fattura di riparazione che, tuttavia, in mancanza di specifici e ulteriori riscontri probatori, come innanzi rilevato, non può assurgere ex se a prova del nesso causale tra il danno e il preteso inadempimento della convenuta, nemmeno in termini di più probabilmente che non. Per tutte le osservazioni fin qui svolte, l'appello deve essere accolto, con conseguente integrale riforma della sentenza e rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice in primo grado. Al rigetto della domanda attorea in primo grado consegue l'assorbimento delle domande di manleva, svolte dalla convenuta nei confronti delle CP terze chiamate ed e la conseguente integrale riforma del capo della sentenza Pt_3 relativo alla regolazione delle spese di lite, nonché la riforma della statuizione relativa alla condanna dell'odierna appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che per l'effetto deve essere annullata.
12. Le spese vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerato lo scaglione determinato dal valore della controversia e tenuto conto del complessivo esito della lite, con l'accoglimento dell'appello e la conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado, con rigetto della domanda attorea nel merito. Sul punto, occorre tener conto che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la
12 valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (C. Civ. n. 9064/2018; C. Civ. n. 21139/2020). Ne consegue che il motivo di appello di sulla Pt_3 regolamentazione delle spese di lite del primo grado è assorbito dalla integrale riforma della sentenza impugnata, come peraltro già innanzi si è dato atto. Tenuto conto della soccombenza della attrice in primo grado, quest'ultima sarà tenuta alla rifusione delle Contr spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, in favore della convenuta società , spese che si liquidano in complessivi euro 850,00 per compensi, oltre accessori di legge. 12.1. Del pari, l'attrice in primo grado deve essere condannata alla rifusione delle spese C di lite delle altre parti del giudizio, considerando che la chiamata in causa delle società e non si è rivelata priva di pertinenza, ovvero del tutto “arbitraria” ed Pt_3
“eccentrica” rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente infondata, atteso che le difese della convenuta erano volte a far valere, da un lato, la eventuale responsabilità del fornitore di carburante e, dall'altro, la manleva della società in forza della polizza con la stessa sottoscritta, trattandosi pertanto di rapporti Pt_3 accessori rispetto a quello che ha dato origine al processo (C. Civ. n. 10070/2017; C. Civ. n. 7431/2012): “attesa la normale responsabilità dell'attore per aver dato luogo al giudizio con una pretesa infondata, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo, chiamato a titolo di garanzia, vanno poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (C. Civ. n. 6514/2004). 12.2. Per l'effetto, l'attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore delle società terze chiamate, spese che si liquidano in complessivi euro 850,00 per compensi per ciascuna parte, oltre accessori di legge. Quanto al presente grado di Contr appello, occorre considerare che le appellate e hanno sostanzialmente CP_3 aderito ai primi tre motivi di impugnazione proposti da;
l'appellata Pt_3 [...] deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese di lite del presente CP_1 grado in favore delle altre parti, spese che si liquidano in complessivi euro 1.200,00 per compensi in favore di ed euro 900,00 cadauna per le altre appellate e Pt_3 CP_3 Contr
, il tutto oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa ed assorbita, così dispone: in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza n. 95/2023 resa dal Giudice di Pace di Cuneo il 12 maggio 2023; rigetta la domanda proposta in primo grado dall'attrice CP_1 condanna l'appellata alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio CP_1 in favore della convenuta nonché delle terze Controparte_2 chiamate e CP_3 Parte_5
[...]
[...] [
, spese che si liquidano in complessivi euro 850,00 per compensi per
[...] ciascuna parte, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge;
condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite del presente grado di CP_1 giudizio in favore dell'appellante Parte_4
e delle altre appellate e
[...] CP_3 [...]
spese che si liquidano in complessivi euro 1.200,00 in favore di Controparte_2
, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge Pt_3 ed euro 900,00 cadauna per compensi in favore delle altre appellate e CP_3 [...]
oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per Controparte_2 legge. Cuneo, 23 maggio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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