TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 3427/2015 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c,
T R A
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.to Parte_1
Francesco De Simone, come da procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 Pt_2
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maurizio Barbatelli,
[...]
Raffaele Troncone ed Elena Fiordiliso, come da procura in atti
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Tafuri e dall'avv.to Alessandra Controparte_2
Perez, come da procura in atti
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
E
E , rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio Controparte_3 Controparte_4
Tafuri e dall'avv.to Alessandra Perez, come da procura in atti
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
E
Avv.to ALDO NATALE, nella qualità di curatore dell'eredità giacente di , Persona_1
rappresentato e difeso da se stesso, giusto decreto di nomina del 21.04.2022 RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
P. M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti in causa: come da atti e verbali di causa;
il Pm ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 08.05.2015, e Pt_1 Persona_1
hanno esposto: - che, in data 28.01.2014, , in proprio e quale procuratrice speciale Controparte_1
di ha citato in giudizio gli eredi di , nonché , Parte_2 Persona_2 Controparte_3 CP_4
e al fine di ottenere, in quanto figlia di , la condanna degli stessi al
[...] CP_2 Persona_2
pagamento dei ratei di mantenimento non versati nonché al risarcimento dei danni subiti perchè privata della figura paterna;
- che , nella qualità di procuratrice di ha Controparte_1 Parte_2
richiesto la condanna dei convenuti al versamento delle somme dovute da a titolo di Persona_2
mantenimento per la figlia, allegando di aver provveduto da sola alla crescita della predetta;
- che, in data 04.02.2015, è deceduta , moglie di;
- che, pertanto, la quota Persona_3 Persona_2
di eredità della predetta con riguardo ai beni di si è trasferita ai figli, e Persona_2 Pt_1
Maurizio; - che gli odierni istanti si sono costituiti in questa sede anche come eredi della madre;
- che, in data 13.02.2015, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza per essere competente questo Tribunale;
- che, pertanto, il processo è stato riassunto dinanzi a questo Tribunale.
Tanto premesso, Maurizio e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: - Parte_1 rigettare le domande proposte per nullità dell'atto di citazione;
- rigettare tutte le domande proposte perchè infondate;
- in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande proposte, tenere in conto sia quanto ricevuto dalle attrici dal quando era in vita sia del principio di cui all'art. Per_2
1227 c.c., con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 26.10.2015, si è costituita , Controparte_1
in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di riportandosi alle difese già espletate Parte_2 nell'atto introduttivo del giudizio, instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli, rassegnando le seguenti conclusioni: - accertare il diritto di , in quanto figlia di , al Controparte_1 Persona_2
mantenimento e condannare gli eredi di al pagamento in favore di , Persona_2 Controparte_1
di quanto alla stessa dovuto in forza del suddetto titolo e, a titolo di risarcimento danni, perché privata della figura paterna e perché il di lei padre è venuto meno ai doveri non materiali derivanti dalla paternità; - accertare il diritto di al riconoscimento in suo favore di una somma a titolo Parte_2
di contributo o di integrazione per gli importi che ha provveduto a versare da sola nell'interesse della figlia, con condanna degli eredi di al relativo versamento, oltre interessi, con vittoria Persona_2
delle spese di lite, con attribuzione.
Con comparsa di risposta, depositata in data 30.10.2015, si è costituito , il Controparte_2
quale, in via preliminare, ha eccepito nuovamente il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo erede di , in quanto coniuge di , premorta al padre Persona_2 Parte_3 [...]
in data 08.12.2012; il predetto ha, pertanto, richiesto il rigetto di tutte le domande proposte Per_2
nei suoi confronti.
Con comparsa di risposta, depositata in data 30.10.2015, si sono costituiti e CP_3 [...]
, i quali, richiamando l'atto di costituzione, depositato dinanzi al Tribunale di Napoli, CP_4
hanno richiesto il rigetto delle domande proposte, eccepito la prescrizione dei diritti azionati e riproposto, in questa sede, domanda riconvenzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 263 c.c., diretta ad accertare la non veridicità del riconoscimento di paternità effettuato da in data Persona_2
27.07.2006 con testamento pubblico, registrato il 21.01.2013.
Con ordinanza del 22.11.2015, veniva assegnato alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione.
Acquisito il verbale negativo di mediazione ed effettuata notifica al PM-SEDE degli atti del presente giudizio, veniva espletata prova testimoniale e all'udienza del 15.03.2022 il giudizio veniva interrotto a seguito di dichiarazione di avvenuto decesso del ricorrente in riassunzione, Per_1
.
[...]
Con ricorso, depositato in data 11.05.2022, il giudizio veniva riassunto da , in Controparte_1
proprio e quale procuratrice speciale della madre, anche nei confronti della curatela Parte_2 dell'eredità giacente di . Persona_1
Con comparsa di costituzione, depositata in data 22.01.2023, si è costituito l'avv.to Aldo
Natale, quale curatore dell'eredità giacente di , il quale ha esposto: - che i chiamati Persona_1 all'eredità, (coniuge), (figlio) e (figlia) hanno Persona_4 Controparte_5 Controparte_6 rinunciato all'eredità di;
- che sussiste un testamento segreto con cui Persona_1 Per_1
ha designato coniuge e figli come legatari;
- che pende giudizio dinanzi a questo Tribunale,
[...] avente ad oggetto l'accertamento della nullità di suddetto testamento;
- che, in caso di accoglimento della suddetta domanda, i beni, oggetto di legato, rientrerebbero nell'asse ereditario, amministrato dal curatore e si aprirebbe la successione legittima del , con cessazione delle funzioni del Per_2 curatore dell'eredità giacente;
- che il curatore dell'eredità giacente è legittimato a subentrare nei rapporti processuali pendenti a tutela dell'eredità fino a quando non vengono meno i presupposti della stessa curatela.
Con ordinanza del 30.05.2023, il g.i. rigettava la richiesta di sospensione del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. e disponeva il prosieguo dell'istruttoria.
Escussi gli ulteriori testi, la causa, previo rinvio per la precisazione delle conclusioni, veniva riservata in decisione.
In via preliminare, occorre evidenziare che le richieste istruttorie, non riproposte in modo specifico dalle parti al momento della precisazione delle conclusioni, devono ritenersi rinunciate (cfr., ex multis, Cass. n. 10767 del 2022, Cass. n. 33103 del 2021), fatta eccezione per la richiesta di CTU formulata dai convenuti, e (che tra l'altro costituisce Controparte_3 Controparte_4
particolare mezzo istruttorio), su cui ci soffermeremo in seguito.
Ciò posto, il presente giudizio ha ad oggetto la domanda formulata da , in Controparte_1
proprio e nella qualità di procuratrice speciale di di condanna dei convenuti, quali eredi Parte_2
di , padre naturale della stessa, al pagamento delle somme dovute a titolo di Persona_2
mantenimento pregresso e di risarcimento del danno.
Tuttavia, la competenza a decidere il suddetto procedimento è del Tribunale in composizione collegiale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 50 bis c.p.c. e 281 nonies c.p.c.
Ciò in quanto i convenuti, e hanno proposto Controparte_3 Controparte_4
impugnativa ex art. 263 c.c. avverso il riconoscimento della paternità naturale effettuato da
[...]
in favore dell'istante, . Per_2 Controparte_1
Ciò posto, occorre evidenziare che i convenuti, e nel Controparte_3 Controparte_4
precisare le conclusioni, hanno richiesto la discussione orale della causa dinanzi al Collegio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 275 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.
Tuttavia, non risulta agli atti che le suddette parti abbiano riproposto l'istanza al Presidente del
Tribunale, alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 275, secondo comma, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.
L'istanza va, pertanto, disattesa (cfr., ex multis, Cass. n. 1662 del 2017).
Tanto premesso, in via preliminare, devono disattendersi tutte le contestazioni formulate in merito alla costituzione, legittimazione e attività del curatore dell'eredità giacente.
In primo luogo, occorre evidenziare che l'art. 529 c.c. stabilisce che il curatore è tenuto a procedere alla redazione dell'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima.
Sulla base di tale norma, il Tribunale ritiene che il curatore dell'eredità giacente sia legittimato attivamente e passivamente, ai sensi dell'art. 529 c.c., in tutte le cause che riguardano l'eredità medesima e che non necessiti di apposita autorizzazione per la costituzione in giudizio (cfr. ex multis,
Cass. n. 39 del 2015; Cass. n. 367 del 1995; Cass. n. 5889 del 1982).
Ciò posto, deve evidenziarsi, altresì, che il curatore dell'eredità giacente, se riveste, come nel caso di specie, anche la qualifica di avvocato, ben può difendere se stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c. (cfr. ex multis, Cass. n. 12784 del 1998).
Devono essere disattese anche tutte le contestazioni formulate in merito alla sussistenza dei presupposti per la nomina del curatore dell'eredità giacente.
Invero, avendo il presente giudizio oggetto diverso, il Tribunale prende atto della nomina del curatore dell'eredità giacente, avvenuta peraltro in altra sede, e fino a quando non interviene una causa che determina la cessazione della curatela, legittimato passivo non può che essere il suddetto curatore.
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che i provvedimenti in materia di eredità giacente sono reclamabili dinanzi alla Corte di Appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 747, terzo comma, c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 5274 del 2006).
La difesa di ha, poi, richiesto la sospensione del presente giudizio, ai sensi Parte_1
e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c., in attesa che fossero definiti i giudizi pendenti ed aventi ad oggetto l'accertamento della nullità del testamento segreto redatto da nonché della qualità Persona_1
di eredi puri e semplici in capo alla moglie e ai figli del suddetto, che, allo stato, risultano rinunciatari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 519 e ss. c.c.
Tale richiesta va disattesa.
Ciò in quanto, in questa sede, occorre accertare i diritti fatti valere da nei Controparte_1
confronti dei convenuti, quali eredi del padre naturale della stessa sicchè, come già precisato, il curatore dell'eredità giacente è pienamente legittimato a resistere nel presente giudizio.
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che il predetto, ai fini della successione nel processo, e per il tempo in cui svolge le sue funzioni, va considerato successore universale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 c.p.c. (cfr. ex multis, in motivazione Cass. n. 7076 del 1990; Cass.
n. 12784 del 1998).
Invero, una volta intervenuta l'accettazione dell'erede, gli effetti retroagiscono in capo all'erede senza soluzione di continuità, senza che, però, tale efficacia incida sulla legittimazione ad causam, esercitata medio tempore, dal curatore (cfr. ex multis, Cass. n. 12784 del 1998; Cass. n. 7076 del
1990).
Pertanto, vi è una perfetta continuità tra la posizione e l'attività del curatore dell'eredità giacente e la posizione di coloro che dovessero subentrare nell'eredità del de cuius tant'è che la sentenza emessa nei confronti del curatore dell'eredità giacente fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l'accettazione, abbiano poi acquistato la qualità di erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un'iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell'eredità giacente (Cass. n. 2725 del 2023).
Ciò posto, occorre, in via preliminare, esaminare la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, e Controparte_3 Controparte_4
ha agito nel presente giudizio, sul presupposto di essere figlia naturale di Controparte_1
, a seguito di riconoscimento effettuato dal predetto con testamento pubblico del 27 Persona_2
luglio 2006, pubblicato a seguito della morte dello stesso, avvenuta in data 17.12.2012, nonché registrato in Teano e trascritto nei registi del comune di nascita dell'odierna istante.
Ciò posto, avverso il suddetto riconoscimento, i convenuti, e Controparte_3 CP_4
hanno tempestivamente proposto, in via riconvenzionale, impugnativa, ai sensi e per gli effetti
[...] dell'art. 263 c.c.
Tale norma stabilisce che il riconoscimento può essere impugnato, non soltanto da parte dell'autore del riconoscimento e dal soggetto che è stato riconosciuto, ma anche da chiunque vi abbia interesse.
In merito, la giurisprudenza, con motivazione condivisibile, ha sostenuto che l'espressione
"chiunque vi abbia interesse", usata dall'art. 263 c.c. per indicare i soggetti che vi sono legittimati, non può ritenersi comprensiva del P.M., essendo essa riferibile ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all'essere o al non essere dello status, del rapporto, dell'atto dedotto in giudizio (ad es. gli eredi e i parenti di chi risulti il genitore legittimo o l'autore del riconoscimento, colui che allega di essere il vero genitore) (Cass. n. 2515 del 1994; cfr. anche Tribunale Torino n.
3242 del 2019).
Applicando, al caso di specie, tali principi che il Tribunale condivide ed intende far propri,
[...]
e devono considerarsi legittimati alla azione proposta, essendo CP_3 Controparte_4 eredi di ovvero dell'autore del riconoscimento. Persona_2
Ciò posto, occorre precisare che, ai fini della suddetta impugnativa, non si richiede l'esperimento della querela di falso, essendo previsto uno strumento ad hoc dall'ordinamento ovvero l'istituto di cui all'art. 263 c.c. (cfr. Cass. n. 8751 del 1991).
Invero, nel caso di specie, non si contesta la provenienza dell'atto da parte del pubblico ufficiale che lo ha formato né che il de cuius abbia effettuato le dichiarazioni contenute nel testamento, né che il notaio abbia attestato dichiarazioni o fatti non avvenuti in sua presenza. Ciò che si contesta è la veridicità del contenuto della dichiarazione resa da Persona_2 ovvero del riconoscimento che il predetto ha effettuato in favore dell'odierna attrice.
Nel merito, occorre evidenziare che lo strumento in esame richiede la prova che la paternità dichiarata sia difforme da quella biologica, che può essere data con ogni mezzo, anche presuntivo, sempre che sia idoneo, con rigore, ad escludere la paternità dell'autore del riconoscimento ovvero a dimostrare l'altrui paternità (cfr. Cass. n. 6136 del 2015).
Si è anche chiarito che, attesa la natura della materia in esame, la CTU rappresenta il mezzo più idoneo ad accertare il rapporto di filiazione naturale (cfr. ex multis, Cass. n. 5491 del 2018), purchè non sia meramente esplorativa, dovendosi intendere come tale l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte (Cass. n. 22498 del 2021; Cass. n. 23290 del 2015).
Tanto premesso, la domanda deve reputarsi infondata.
Se è vero che la prova della non veridicità del riconoscimento di cui all'art. 254 c.c. può essere data con ogni mezzo, è anche vero che grava sul soggetto agente l'onere della prova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c.
A bene vedere grava sullo stesso, in primo luogo, lo specifico onere di allegare circostanze e fatti idonei ad escludere la paternità naturale dell'autore del riconoscimento o ad indicare altro soggetto come padre naturale.
Nel caso di specie, allo scadere delle preclusioni assertive, i , a fondamento della CP_3
domanda, hanno allegato che la non veridicità del riconoscimento per cui è causa può desumersi sia dalla circostanza che, pur essendo notoria la stabile relazione sentimentale tra il e la Per_2 Pt_2
il ha provveduto al suddetto riconoscimento solo con atto mortis causa, sia dalla circostanza Per_2 che l'odierna istante ha già proposto, nel 2010, un giudizio volto all'accertamento della paternità salvo poi rinunciarvi.
Ne consegue che i convenuti non hanno allegato alcun elemento idoneo a porre CP_3
quantomeno in dubbio la paternità naturale, oggetto del riconoscimento, contestato in questa sede, soprattutto se si considera che i predetti hanno confermato la stabile relazione sentimentale tra la madre di , e , deducendo con forza che quest'ultimo si Controparte_1 Parte_2 Persona_2
sarebbe sempre dedicato alle stesse, sia sul piano morale che materiale.
Le allegazioni formulate dai sono irrilevanti rispetto al tema di indagine: invero, il CP_3 riconoscimento può essere effettuato dal padre naturale in ogni tempo e con le forme previste dall'art. 254 c.c. e la rinuncia agli atti del giudizio è una facoltà riconosciuta dall'ordinamento che, come tale, non assume, di per sé, alcun rilievo in questa sede.
Se questo è vero, è anche vero che non può che dichiararsi inammissibile in quanto esplorativa la richiesta di CTU ematologica formulata dai convenuti anche in sede di memorie ex art. CP_3 190 c.p.c. in quanto volta a supplire deficienze allegative ed istruttorie di parte (Cass. n. 23290 del
2015; conforme Cass. n. 22498 del 2021).
In definitiva, la domanda va rigettata.
Ciò posto, occorre ora esaminare la domanda formulata da , in proprio e quale Controparte_1
procuratrice speciale di avente ad oggetto la corresponsione dei ratei di mantenimento Parte_2
dovuti per il periodo compreso tra la nascita della prima (13.05.1986) e la morte del padre
(17.12.2012).
Il primo problema che si pone concerne la legittimazione attiva delle stesse.
In merito, occorre richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva (Cass. n. 17380 del 2020; cfr. anche Tribunale di Napoli n. 4253 del 2021; Tribunale di Castrovillari n. 1578 del 2024).
Ancora, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata.
Ciò in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel caso di specie, il diritto azionato può essere utilmente esercitato solo dall'avvenuto riconoscimento ovvero dalla sentenza che accerti il rapporto di filiazione, sicchè il verificarsi di tali eventi determina anche il dies a quo del termine ordinario di prescrizione (cfr. ex multis, Tribunale di
Cagliari del 26/04/2022; Tribunale di Roma del 19/05/2017).
Nel merito, occorre evidenziare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 261 c.c., il riconoscimento comporta per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento di cui all'art. 148 c.c., e la relativa obbligazione, collegandosi allo "status" genitoriale, assume decorrenza dalla nascita del figlio (cfr., ex multis, Cass. n. 9435 del 2024; Cass.
n. 28520 del 2023; Cass. n.16916 del 2022).
Nella determinazione del quantum del diritto fatto valere, occorre utilizzare un criterio equitativo che tenga conto del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione, della valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali e della correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (Cass. n. 16916 del 2022). Applicando al caso di specie tali principi che il Tribunale condivide ed intende far propri, la domanda deve reputarsi fondata nei limiti di cui si dirà.
Invero, il diritto azionato è sorto con l'avvenuto riconoscimento della paternità naturale da parte di , la cui impugnativa ex art. 263 c.c., è stata rigettata in questa sede. Persona_2
I convenuti hanno allegato che il ha sempre provveduto a soddisfare le esigenze Per_2
materiali di e di sua madre anche attraverso la corresponsione periodica di somme a titolo di CP_1
mantenimento.
Tuttavia, tali allegazioni non hanno trovato riscontro probatorio nel presente giudizio, pur gravando il relativo onere probatorio sui convenuti, ex art. 2697 c.c.
Invero, i testi di parte convenuta, escussi nel presente giudizio, hanno prevalentemente riportato circostanze, oltre che generiche, riferite dallo stesso (cfr. dichiarazioni rese dai testi Persona_2 di parte convenuta, e , escussi all'udienza del 30.11.2021 e Testimone_1 Testimone_2 [...]
e escussi all'udienza del 27.10.2023). Testimone_3 Tes_4
Tali dichiarazioni non possono assumere alcuna valenza in quanto provenienti dalla parte interessata (cfr., ex multis, Cass. n. 3137 del 2016).
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che entrambi i testi escussi, Tes_2
e hanno riferito di non essere mai stati personalmente incaricati da
[...] Tes_4 [...]
, pur essendo collaboratori dello stesso, di consegnare somme di denaro a per Per_2 Parte_2
le causali in esame e non hanno, in ogni caso, reso specifiche dichiarazioni sui fatti di causa (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 30.11.2021 e da all'udienza del Testimone_2 Tes_4
27.10.2023).
Anche la documentazione depositata dalla difesa di e dalla difesa dei Parte_1 [...]
risulta assolutamente incompleta, priva di valore ufficiale e non ricollegata in modo specifico CP_3
alle allegazioni formulate dalle stesse parti.
Ciò posto, ai fini della determinazione del quantum, occorre considerare che il mantenimento spetta ad , quale figlia naturale di , per tutto il periodo richiesto Controparte_1 Persona_2
ovvero dalla nascita della prima fino alla morte del secondo.
Invero, è pacifico che, al momento della morte di , avvenuta nel 2012, Persona_2 CP_1
fosse studentessa universitaria e quindi priva di autosufficienza economica.
Ciò posto, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso, per quanto concerne le esigenze di , che l'odierna istante ha frequentato la scuola dell'obbligo e il liceo classico in CP_1
Piedimonte Matese nonché, successivamente, l'università di Napoli, Federico II (facoltà di chimica), prendendo in fitto una stanza nella suddetta città fino al 2014 quando si è trasferita a casa del fidanzato, . Parte_4 Per quanto concerne i redditi delle parti, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso che risulta impiegata presso l'ASL e che fosse un dentista e Parte_2 Persona_2
gestore di una azienda agricola di famiglia nonché un importante uomo politico sia sul piano nazionale che locale (parlamentare, presidente della Provincia di Caserta, consigliere e assessore regionale).
Ciò posto, tenuto conto anche della circostanza che le esigenze di un figlio si accrescono con l'età e tenuto conto anche del diverso valore di mercato che la moneta italiana ha assunto nel tempo
(soprattutto nel passaggio dalla lira all'euro), il Tribunale ritiene congruo riconoscere a parte attrice,
a titolo di mantenimento, le seguenti somme: un importo mensile di € 300,00 per il periodo compreso tra la nascita di (13.05.1986) e l'anno 2000 per un totale di € 52.500,00; un importo mensile CP_1 di € 400,00 per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, per un totale di € 19.200,00; un importo mensile di
€ 600,00 per gli anni tra il 2005 e il 2012, per un totale di € 57.600,00.
In definitiva, alle attrici, in solido tra loro, va riconosciuto l'importo complessivo di €
129.300,00, a titolo di mantenimento dovuto per gli anni compresi tra la nascita di e la morte CP_1
del padre naturale.
Pertanto, i convenuti, , e e la Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 curatela dell'eredità giacente di , vanno condannati, ciascuno nei limiti della quota Persona_1
ereditaria ex art. 752 c.c., al pagamento in favore delle istanti, e in Controparte_1 Parte_2
solido tra loro, dell'importo di € 129.300,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In merito, occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
Ciò in quanto in quanto coniuge di , figlia premorta al Controparte_2 Parte_3
padre non è soggetto idoneo a subentrare per rappresentazione nella posizione successoria Per_2
della moglie, ai sensi e per gli effetti degli art. 467 e ss. cc.
Ciò posto, ha anche proposto domanda di risarcimento dei danni derivanti Controparte_1 dall'assenza della figura paterna ovvero dalla violazione degli obblighi morali e materiali connessi allo status di genitore.
La Suprema Corte, con motivazione condivisibile, ha sostenuto che la violazione dei doveri genitoriali verso la prole può integrare gli estremi di un illecito civile, che può dar luogo ad una autonoma azione di risarcimento dei danni ex art. 2059 c.c., esercitabile anche nell'ambito di un giudizio di accertamento giudiziale della paternità, qualora l'inadempimento del genitore abbia causato un complessivo disagio materiale e morale per il figlio e qualora da tale disagio siano derivate una serie di ulteriori conseguenze pregiudizievoli, di carattere patrimoniale oltre che non patrimoniale (Cass. n. 34950 del 2022). Ciò posto, la domanda deve reputarsi infondata, non avendo parte attrice fornito prova certa e tranquillizzante dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, pur gravando sulla stessa il relativo onere assertivo e asseverativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c.
Invero, parte attrice non ha specificamente allegato né provato di aver subito ulteriori conseguenze pregiudizievoli connessi all'asserita violazione degli obblighi genitoriali.
Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso che la ha frequentato la Per_2 scuola, nonché l'università, che si è inserita nel contesto sociale e relazionale, che ha anche preso una stanza in fitto a Napoli per poter meglio studiare e frequentare i corsi della propria facoltà e che si è laureata.
A ciò si aggiunga che, quantomeno per la violazione degli obblighi di natura morale, la difesa della risulta scalfita da un documento depositato dalla difesa di ovvero Per_2 Parte_1
dall'atto di citazione del giudizio introdotto nel 2010, con cui l'odierna attrice chiedeva l'accertamento del rapporto di filiazione naturale con , nonché il riconoscimento di Persona_2
un assegno mensile in proprio favore, giudizio cui la stessa ha poi rinunciato.
Dalla lettura di tale atto, si evince che la difesa della aveva allegato che Per_2 [...]
andava regolarmente a far visita alla e alla figlia, che portava quest'ultima a fare gite, Per_2 Pt_2
che si era instaurato un buon rapporto tra i due e che negli ultimi anni i rapporti si erano intensificati
(cfr. atto di citazione del 2010, allegato alla produzione di ). Parte_1
Ora se è vero che le prove raccolte in altro giudizio sono liberamente valutabili dal giudice (cfr. art. 310 c.p.c.; Cass., SS.UU., n. 9040 del 2008), così come sono liberamente valutabili dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. n. 11793 del 2021) le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, è anche vero che la difesa di non ha preso specifica posizione sui fatti dedotti dai convenuti e indicati nel Controparte_1
suddetto atto di citazione, prodotto in atti, che, pertanto, ben può assumere valore probatorio.
In definitiva, la domanda va rigettata.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Nei rapporti tra , in proprio e quale procuratrice di e Controparte_1 Parte_2 CP_2
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al d.m.
[...] presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per compensare le spese di lite per 1/3, mentre per la restante parte si liquidano come in dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, entrato in vigore il 3 aprile 2014, il quale trova applicazione per le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( cfr. art. 28 del d.m. citato), così come successivamente modificato, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta, con attribuzione.
In merito, occorre evidenziare che la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente sarà effettuata tenuto conto del condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del
"disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata da parte attrice, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (Cass., ord.
n. 35195 del 2022; conforme Cass., ord. n. 15857 del 2019).
Va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile avente R.G. 3427/2015, sentito il P.M., così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna Parte_1
, e e la curatela dell'eredità giacente di
[...] Controparte_3 Controparte_4
, ciascuno nei limiti della quota ereditaria ex art. 752 c.c., al pagamento in Persona_1
favore delle istanti, e in solido tra loro, dell'importo di € Controparte_1 Parte_2
129.300,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. rigetta la domanda di risarcimento danni formulata da;
Controparte_1
3. rigetta l'impugnativa di cui all'art. 263 c.c.;
4. dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
5. condanna , in proprio e quale procuratrice speciale di al Controparte_1 Parte_2
pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, che si liquidano Controparte_2
in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, oltre Iva e CPA come per legge;
6. compensa per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna , Parte_1 CP_3
e e la curatela dell'eredità giacente di , in
[...] Controparte_4 Persona_1
solido tra loro, al pagamento della restante parte in favore di , in proprio e Controparte_1
quale procuratrice speciale di che si liquida in complessivi € 250,00 per spese Parte_2
ed € 11.292,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, oltre Iva e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 10.01.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 marzo 2014 n. 55, entrato in vigore il 3 aprile 2014, il quale trova applicazione per le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( cfr. art. 28 del d.m. citato), così come successivamente modificato, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta.
Nei rapporti tra , in proprio e quale procuratrice di e le altre parti Controparte_1 Parte_2
in causa, atteso l'accoglimento solo parziale delle domande proposte da parte attrice, sussistono i