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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/07/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 641/2016
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 641/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FIORENTINO Parte_1 C.F._1 PASQUALE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FIORENTINO PASQUALE
opponente contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DITOMMASO SABINA, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in VIA GUBBIO 10 71042 CERIGNOLA presso il difensore avv. DITOMMASO SABINA opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 n. 2129/2015, con il quale il Tribunale di Foggia, su richiesta del Controparte_2
, aveva a lui ingiunto il pagamento della complessiva somma di €
[...] 6.075,89 oltre interessi legali maturati dal 29/04/2015 sino all'effettivo soddisfo, nonché spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per onorari ed in € 148,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CNAP ed oltre alle successive occorrende, a titolo di mancato pagamento dei premi del contratti di assicurazione, per la campagna anno 2014 con la al fine CP_3 CP_4 di ottenere la copertura dal rischio dei danni causati dalla grandine e altre avversità atmosferiche, relativi alle colture. L'opponente disconosceva i documenti e le sottoscrizioni oggetto dell'obbligazione ed eccepiva l'inesistenza del credito per non essere socio del opposto. CP_1 Si è, altresì, costituito il opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1 Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa. L'opposizione è infondata e va rigetta per i seguenti motivi. La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale un contratto di assicurazione, se tacitamente accettato, è valido anche se contiene delle sottoscrizioni apocrife ( Cass. 11 ottobre 2006, n. 21737), purchè abbia avuto regolare esecuzione, dovendo trovare applicazione il principio di conservazione del contratto ex art. 1424 cod. civ.. Il contratto di assicurazione può anche essere stipulato oralmente e la forma scritta ad probationem prevista ex lege dall'art. 1888 cod. civ. può essere costituita da qualsiasi documento comprese le quietanze di pagamento o la proposta contrattuale.
pagina 1 di 2 Infatti, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che nei contratti di assicurazione la forma scritta è richiesta non già ad substantiam ma ad probationem, di modo che il requisito formale riguarda soltanto la prova del contratto e non la sua esistenza giuridica, per cui la carenza del contratto può essere ovviata con un atto successivo (Cass. Civ. n. 18118/2022), con documenti diversi dalla polizza da cui sia possibile ricavare gli estremi del rapporto assicurativo (Cass. Civ. n. 42076/2021), con la produzione della polizza sottoscritta da una sola parte, ove risulti il consenso anche solo tacito, purché univoco, dell'altra parte manifestato mediante attuazione integrale dei relativi patti (Cass. Civ. nn. 1627/2018, 9455/2011, 72/2011). Nel caso di specie, la prova della conclusione e dell'avvenuta esecuzione del certificato di assicurazione è dimostrata da diversi documenti e, in particolare: la dichiarazione rilasciata 25 aprile 2014, nella quale l'opponente ha dato espressamente atto di aver sottoscritto il certificato di assicurazione per l'anno 2014. In base a tali documenti è documentalmente dimostrato che l'opponente ha concluso e dato esecuzione al contratto polizza. Quanto all'errore di persona, deve osservarsi che il contratto reca tutte le generalità di , Parte_1 nato a [...] il [...] e residente in [...] Il codice fiscale appena riportato è lo stesso di quello indicato nell'atto di opposizione. Non si reputa per tali ragioni necessario indagare l'autenticità delle firme poiché la contestazione è generica. L'opponente ha disconosciuto genericamente i documenti posti a corredo del ricorso monitorio e non spiegato neppure le ragioni per le quali il era in possesso della propria carta CP_1 d'identità. Il disconoscimento non specifico della documentazione di cui si è detto attiene al fatto che si tratti di persona diversa ma, come evidenziato, le risultanze documentali riconducono il contratto all'attuale opponente generalizzato correttamente nel certificato di polizza e nella dichiarazione del 25 aprile 2014. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. in vigore, stante la non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposta che si liquidano complessivamente in € 1.700,00, oltre iva, cap e rimb. Forf. nella misura del 15% come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Così deciso in Foggia il 1 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 2 di 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 641/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FIORENTINO Parte_1 C.F._1 PASQUALE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FIORENTINO PASQUALE
opponente contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DITOMMASO SABINA, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in VIA GUBBIO 10 71042 CERIGNOLA presso il difensore avv. DITOMMASO SABINA opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 n. 2129/2015, con il quale il Tribunale di Foggia, su richiesta del Controparte_2
, aveva a lui ingiunto il pagamento della complessiva somma di €
[...] 6.075,89 oltre interessi legali maturati dal 29/04/2015 sino all'effettivo soddisfo, nonché spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per onorari ed in € 148,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CNAP ed oltre alle successive occorrende, a titolo di mancato pagamento dei premi del contratti di assicurazione, per la campagna anno 2014 con la al fine CP_3 CP_4 di ottenere la copertura dal rischio dei danni causati dalla grandine e altre avversità atmosferiche, relativi alle colture. L'opponente disconosceva i documenti e le sottoscrizioni oggetto dell'obbligazione ed eccepiva l'inesistenza del credito per non essere socio del opposto. CP_1 Si è, altresì, costituito il opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1 Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa. L'opposizione è infondata e va rigetta per i seguenti motivi. La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale un contratto di assicurazione, se tacitamente accettato, è valido anche se contiene delle sottoscrizioni apocrife ( Cass. 11 ottobre 2006, n. 21737), purchè abbia avuto regolare esecuzione, dovendo trovare applicazione il principio di conservazione del contratto ex art. 1424 cod. civ.. Il contratto di assicurazione può anche essere stipulato oralmente e la forma scritta ad probationem prevista ex lege dall'art. 1888 cod. civ. può essere costituita da qualsiasi documento comprese le quietanze di pagamento o la proposta contrattuale.
pagina 1 di 2 Infatti, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che nei contratti di assicurazione la forma scritta è richiesta non già ad substantiam ma ad probationem, di modo che il requisito formale riguarda soltanto la prova del contratto e non la sua esistenza giuridica, per cui la carenza del contratto può essere ovviata con un atto successivo (Cass. Civ. n. 18118/2022), con documenti diversi dalla polizza da cui sia possibile ricavare gli estremi del rapporto assicurativo (Cass. Civ. n. 42076/2021), con la produzione della polizza sottoscritta da una sola parte, ove risulti il consenso anche solo tacito, purché univoco, dell'altra parte manifestato mediante attuazione integrale dei relativi patti (Cass. Civ. nn. 1627/2018, 9455/2011, 72/2011). Nel caso di specie, la prova della conclusione e dell'avvenuta esecuzione del certificato di assicurazione è dimostrata da diversi documenti e, in particolare: la dichiarazione rilasciata 25 aprile 2014, nella quale l'opponente ha dato espressamente atto di aver sottoscritto il certificato di assicurazione per l'anno 2014. In base a tali documenti è documentalmente dimostrato che l'opponente ha concluso e dato esecuzione al contratto polizza. Quanto all'errore di persona, deve osservarsi che il contratto reca tutte le generalità di , Parte_1 nato a [...] il [...] e residente in [...] Il codice fiscale appena riportato è lo stesso di quello indicato nell'atto di opposizione. Non si reputa per tali ragioni necessario indagare l'autenticità delle firme poiché la contestazione è generica. L'opponente ha disconosciuto genericamente i documenti posti a corredo del ricorso monitorio e non spiegato neppure le ragioni per le quali il era in possesso della propria carta CP_1 d'identità. Il disconoscimento non specifico della documentazione di cui si è detto attiene al fatto che si tratti di persona diversa ma, come evidenziato, le risultanze documentali riconducono il contratto all'attuale opponente generalizzato correttamente nel certificato di polizza e nella dichiarazione del 25 aprile 2014. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. in vigore, stante la non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposta che si liquidano complessivamente in € 1.700,00, oltre iva, cap e rimb. Forf. nella misura del 15% come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Così deciso in Foggia il 1 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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