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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 322 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto una domanda di inesatto adempimento e vertente
TRA
Comune di Aiello Calabro, in persona del sindaco p.t., difeso dall'avvocato
Gregorio Barba
Parte appellante
e
Curatela fallimento Appennino Paolano s.p.a. in liquidazione, difesa dall'avvocato LO Paduano
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere il presente gravame e, per l'effetto:
A) preliminarmente, disporre la sospensione totale dell'efficacia provvisoriamente esecutiva ed esecuzione della sentenza impugnata;
B) in via istruttoria, ove ancora ritenuto necessario, ammettere le istanze istruttorie di prova orale formulate in prime cure dal Comune appellante con la propria memoria ex art. 183 comma 2 c.p.c. del 06.05.2010 depositata in data 07.05.2010 e con i testi ivi indicati, qui da intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
C) in riforma dell'impugnata sentenza n. 558/2019, resa tra le parti nel giudizio n. 1303/2009 R.G.A.C. dal Tribunale Ordinario di Paola Sezione I
Civile in composizione monocratica nella persona del G.U. dott.ssa Simona
Scovotto in data 15.07.2019 depositata il 16.07.2019, mai notificata, dichiarare inammissibile ovvero rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e diritto, riconoscendo e statuendo, per l'effetto, che nessuna somma è dovuta dall'Ente appellante alla Società attrice e, quindi, in esito al suo fallimento, alla Curatela del Fallimento Appennino Paolano
S.p.A. per la causale azionata e per nessun altro titolo o ragione;
D) condannare infine la Curatela appellata, in persona del Curatore legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi legali del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione o difesa rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di giudizio da liquidarsi in conformità ai parametri ministeriali in €. 1.080,00 per fase studio della controversia;
€. 877,00 per fase introduttiva;
€. 1.755,00
2 per fase di trattazione ed €. 1.820,00 per fase decisionale e quindi €. 5.532,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 cpc al procuratore costituito che dichiara di averle anticipate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione, notificato il 5.08.2009, la società Appennino Paolano s.p.a. in liquidazione
(dichiarata fallita in corso di causa mediante la sentenza n. 1/2014 emessa dal Tribunale di Paola in data 13.01.2014) ha rappresentato di vantare un credito, pari ad € 20.356,94, nei confronti del Comune di Aiello Calabro, stante il mancato pagamento di prestazioni afferenti il “servizio per la raccolta differenziata” eseguite, previo affidamento, in favore del medesimo ente. La società attrice ha, quindi, richiesto di accertare e dichiarare l'inadempimento del Comune convenuto e condannarlo al pagamento, in suo favore, del predetto importo di € 20.356,94, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Con comparsa, depositata il 27.11.2009, si è costituito in giudizio il
Comune di Aiello Calabro, il quale, nel contestare la fondatezza ed ammissibilità dell'avversa domanda, ha rappresentato che le prestazioni eseguite dalla società attrice sono state pagate, mentre le altre pretese azionate, diverse e maggiori, sono state contestate dal medesimo ente.
Inoltre, a conferma dell'inesistenza del credito per cui è causa, ha prodotto la raccomandata a/r dell'8.10.2009, acquisita al protocollo comunale n.
0003923 del 12.10.2009, con cui, nell'ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi intentato in danno della società attrice, il difensore di quest'ultima (nella specie, l'avv. Pierpaolo Guardia) ha dato atto
3 dell'inesistenza, allo stato, di un credito certo, liquido ed esigibile vantato dalla medesima società nei confronti del Comune di Aiello Calabro (terzo pignorato); dichiarazione avente, secondo detto ente, incontrovertibile natura ricognitiva e confessoria dell'infondatezza delle avverse pretese creditorie.
Pertanto, ha richiesto la declaratoria dell'inammissibilità e, comunque, il rigetto della domanda attorea, con la statuizione, per l'effetto, dell'inesistenza di qualsivoglia somma dovuta dal Comune convenuto in favore della società attrice e vittoria delle spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 23.06.2010 sono state disattese le istanze istruttorie formulate dall'ente convenuto (aventi ad oggetto l'assunzione di una prova testimoniale); istanze, in ogni caso, non specificamente reiterate all'udienza del 26.03.2019, in cui sono state precisate le conclusioni. Con l'anzidetta ordinanza, altresì, la società attrice è stata autorizzata a richiedere l'estrazione di copia presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola dei documenti (giustificanti il credito per cui è causa) indicati nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata dalla medesima società, in quanto sottoposti a sequestro nell'ambito del procedimento penale iscritto al R.G.N.R. 2626/2007; documenti prodotti all'udienza del 28.03.2017.
All'udienza del 15.04.2014 il giudizio è stato interrotto, stante il sopravvenuto fallimento della società attrice, dichiarato con sentenza n.
1/2014 (prodotta in atti), emessa, in data 13.01.2014, dal Tribunale di Paola
e depositata il 14.01.2014. Quindi, con ricorso depositato il 13.05.2014, il
Comune di Aiello Calabro ha provveduto alla riassunzione del giudizio e, in seguito alla notifica del medesimo ricorso e del pedissequo decreto di comparizione delle parti, con comparsa depositata il 28.04.2015, si è
4 costituita la Curatela del Fallimento Appennino Paolano s.p.a. in liquidazione.
L'anzidetta Curatela, in via preliminare, ha eccepito la tardività della riassunzione del giudizio, in quanto avvenuta oltre il termine di tre mesi dal deposito della richiamata sentenza di fallimento, previsto dal combinato disposto degli artt. 43, ultimo comma, della legge fall. (come inserito dall'art. 41 del d.lgs. n. 5/2006), 300 e 305 c.p.c.; termine, nella specie, spirato il
14.04.2014. A fondamento di tale eccezione ha dedotto l'automatica interruzione del processo in conseguenza della dichiarazione del fallimento, nonché ha rappresentato l'intervenuta pubblicità del fallimento eseguita mediante l'iscrizione presso il Registro delle Imprese del 31.01.2014 (con quanto ne consegue in ordine alla conoscibilità da parte dei terzi). Nel merito, ha, comunque, contestato la fondatezza delle avverse deduzioni e l'irrilevanza probatoria della documentazione prodotta dall'ente convenuto
(gravato dall'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme vantate nei suoi confronti). Ha, pertanto, richiesto la declaratoria della decadenza del
Comune di Aiello Calabro dalla facoltà di riassumere il giudizio e, in subordine, l'accoglimento delle domande già avanzate dalla società
Appennino Paolano s.p.a. in liquidazione in bonis, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Nel corso del giudizio non è stata svolta alcuna attività volta all'acquisizione di prove costituende;
quindi, all'udienza del 26.03.2019, le parti hanno precisato le conclusioni, insistendo nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi. La causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.”
5 Il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 558 del 16.7.2019, resa a definizione del giudizio n. 1303/2003 R.G.A.C., preliminarmente aveva rigettato l'eccezione relativa alla decadenza del diritto azionato per tardività della riassunzione del giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento della società attrice.
Nel merito, il tribunale aveva accolto la domanda proposta dalla parte attrice, avendo quest'ultima fornito la prova della fonte delle pretese creditorie azionate in giudizio, ovvero il contratto stipulato con il Comune di
Aiello Calabro, con cui le era stato affidato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.
L'esistenza del rapporto, peraltro, secondo il giudice di primo grado, non era stata contestata dalla parte convenuta.
La società attrice, inoltre, aveva prodotto in giudizio le fatture – anch'esse incontestate – poste alla base di tali pretese creditorie, unitamente agli estratti delle scritture contabili contenenti la loro annotazione.
Secondo il giudice di primo grado, la parte convenuta, invece, non aveva fornito alcuna prova di avvenuto pagamento, neppure parziale, del credito e, sotto altro profilo, aveva ritenuto vaghe, generiche e imprecise le contestazioni mosse relativamente a un'asserita non corretta esecuzione delle prestazioni da parte della società attrice.
Il tribunale, dunque, aveva condannato l'ente convenuto al pagamento della somma di € 20.356,94, oltre interessi di mora, nonché delle spese di lite.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice: 1) avrebbe erroneamente ritenuto: a) dimostrate le prestazioni eseguite dalla società attrice e il relativo ammontare, nonostante le contestazioni del comune convenuto in merito all'esistenza del rapporto e
6 delle fatture poste alla base del credito per cui è causa (produzione, peraltro, tardiva e priva di valore probatorio); b) insufficienti le contestazioni del comune convenuto riguardo alle pretese creditorie, omettendo di considerare le prove documentali prodotte in giudizio;
c) generiche e imprecise le contestazioni documentate dall'ente, non considerando come tale documentazione evidenziasse l'inadempimento della società attrice e l'assenza del credito preteso (primo motivo di appello); 2) avrebbe ripartito l'onere probatorio in modo errato, ritenendo che la parte attrice avesse assolto agli obblighi probatori semplicemente depositando in giudizio il contratto, le fatture e le scritture contabili, senza considerare che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal comune convenuto, sarebbe spettato alla società attrice dimostrare il proprio adempimento;
avrebbe mal interpretato il principio di non contestazione, sostenendo che la mancata contestazione esplicita da parte dell'ente sui documenti prodotti dalla controparte equivalesse ad ammissione del credito preteso;
avrebbe attribuito alle fatture commerciali un valore probatorio non conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia;
non avrebbe adeguatamente tenuto conto delle contestazioni, delle diffide e dei documenti prodotti dall'ente convenuto, che dimostravano l'adempimento parziale delle obbligazioni da parte della società attrice e la non debenza delle somme rivendicate;
avrebbe negato valore probatorio alla nota prot. 3923 del
12.10.2009 che riconosceva l'inesistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili della società nei confronti del comune (secondo motivo di appello); 3) non avrebbe considerato le deduzioni formulate dal comune convenuto nella comparsa conclusionale con le quali l'ente aveva insistito nelle richieste istruttorie, argomentando circa la loro inammissibilità in un eventuale
7 giudizio d'appello per non essere state specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (terzo motivo di appello).
Si è costituita in giudizio la Curatela fallimento Appennino Paolano
s.p.a. in liquidazione, argomentando per l'infondatezza del gravame.
L'efficacia esecutiva della sentenza impugnata è stata sospesa con ordinanza del 26.5.2020.
All'udienza del 24.9.2024, la causa - assegnata al relatore in data
8.6.2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 30.9.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente deve ritenersi passato in giudicato, in quanto non oggetto di specifica impugnazione, il capo della sentenza con cui il giudice di primo grado non ha accolto l'eccezione di tardività della riassunzione del giudizio (giudizio interrotto, come già detto, in seguito alla dichiarazione di fallimento della società attrice).
L'appello è fondato e dev'essere accolto, per le ragioni che seguono.
Oggetto dell'appello è la questione relativa alla prova dell'adempimento delle obbligazioni assunte rispettivamente dal comune appellante e dalla società appellata in relazione al servizio di raccolta differenziata - affidato a quest'ultima (ora Curatela) giusta delibera del
Comune di Aiello Calabro del 20.9.2001 (in atti), - a fronte del credito azionato in giudizio e preteso dalla società.
Il primo motivo d'appello è fondato.
Occorre riesaminare complessivamente la vicenda, sia sul piano fattuale, che giuridico.
8 Il giudice di primo grado ha ritenuto che le prestazioni eseguite dalla società attrice fossero dimostrate in assenza di contestazioni significative da parte del comune convenuto;
quest'ultimo ha impugnato la sentenza, sostenendo di aver tempestivamente contestato l'esistenza del credito azionato in giudizio e di aver liquidato soltanto le prestazioni effettivamente eseguite dalla società.
Dall'esame degli atti emerge come l'ente appellante abbia tempestivamente contestato le deduzioni dell'attrice, provando documentalmente quanto affermato.
Nell'atto costitutivo del giudizio di primo grado, il Comune di Aiello
Calabro ha precisato che le prestazioni eseguite erano state a suo tempo liquidate alla società, mentre altre e diverse o maggiori pretese rivendicate in giudizio erano state puntualmente e motivatamente contestate dal comune, come da relativa documentazione.
Il comune, innanzitutto, ha prodotto in giudizio una nota, a firma del responsabile del servizio finanziario e contabile, con la quale, in riscontro alle pretese avanzate dalla società, aveva fatto presente l'inesistenza di ulteriori somme dovute residue rispetto alle prestazioni eseguite, avendo saldato quanto dovuto in ragione dell'obbligazione nei confronti della società con i mandati nn. 1150 del 22 ottobre 2007 e1434 19 dicembre 2007
(in atti).
Dagli estratti conto prodotti in giudizio dal comune appellante emerge, infatti, che le somme dovute per lo smaltimento dei rifiuti urbani relativo agli anni 2002-2007 sono state regolarmente corrisposte alla società appellata
(cfr. gli estratti conto, allegati al fascicolo di parte appellante nel giudizio di primo grado).
9 Sotto altro profilo, l'affermazione sull'inesistenza dell'ulteriore credito, preteso dalla società e oggetto di giudizio, peraltro, è corroborata da una serie di missive e comunicazioni con le quali il comune aveva contestato l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della società (cfr. le varie missive, allegate al fascicolo della parte appellante nel giudizio di primo grado).
Ulteriore contestazione dell'inesistenza del credito per cui è causa, inoltre, è data dalle dichiarazioni con cui il comune, nei giudizi di pignoramento presso terzi, ha affermato l'inesistenza di propri crediti in favore della società appellata (cfr. dichiarazioni del terzo prot. n. 3607/V/1 del 21.10.2009 nella procedura esecutiva promossa da Equitalia e dichiarazione del terzo prot. n. 001803 del 19.5.2008 nel procedimento promosso dalla SA LO & C. s.r.l. nei confronti della Appennino Paolano
s.p.a., allegate al fascicolo della parte appellante nel giudizio di primo grado).
Contrariamente a quanto affermato dal tribunale, ritiene la corte che le contestazioni formulate dal comune siano dettagliate e specifiche, come emerge dalle numerose missive e dalla documentazione prodotta e summenzionata, riferendosi essa direttamente al rapporto contrattuale intercorso tra le parti e alla mancata esecuzione di parte delle prestazioni dedotte.
Anche il secondo motivo d'appello è fondato.
Alla luce dei principi giurisprudenziali in tema di inadempimento o inesatto adempimento di obbligazioni contrattuali (ex multis, Cass., sez. III,
18 febbraio 2020, n. 3996), tenendo conto della documentazione prodotta dal comune, ritiene la corte che l'onere probatorio sullo stesso gravante sia stato adempiuto mediante la produzione di documenti che dimostrano, da un lato,
10 l'adempimento delle proprie obbligazioni e che, dall'altro lato, contestano la mancata esecuzione di talune prestazioni da parte della società attrice.
A fronte di tali ultime contestazioni, legate al parziale mancato espletamento del servizio affidato, dal suo canto, la società appellata non ha dimostrato di aver tempestivamente e diligentemente adempiuto e, dunque, di aver effettuato tale attività di cui chiede la remunerazione, limitandosi a produrre in giudizio il contratto stipulato con il comune appellante e le relative fatture, nonché le proprie scritture contabili;
documenti che, da soli, in presenza di contestazioni sull'esistenza della pretesa vantata, non assumono pieno valore probatorio se non corroborate da ulteriori elementi
(Cass., sez. 2, n. 299 del 12 gennaio 2016).
Il comune ha formalmente contestato la pretesa creditoria azionata in giudizio, evidenziando la mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'origine e l'esigibilità del credito.
Tale contestazione rende insufficiente il valore indiziario delle fatture prodotte, imponendo al creditore l'onere di fornire ulteriori prove sull'adempimento della prestazione rivendicata.
Assorbita ogni altra questione, dalle suesposte considerazioni discende l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili, in considerazione della complessità della causa e delle difese.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
11 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dalla Appennino Paolano s.p.a.
(oggi Curatela fallimento Appennino Paolano s.p.a. in liquidazione);
- condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante le spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 2.738,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante le spese del giudizio d'appello, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 322 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto una domanda di inesatto adempimento e vertente
TRA
Comune di Aiello Calabro, in persona del sindaco p.t., difeso dall'avvocato
Gregorio Barba
Parte appellante
e
Curatela fallimento Appennino Paolano s.p.a. in liquidazione, difesa dall'avvocato LO Paduano
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere il presente gravame e, per l'effetto:
A) preliminarmente, disporre la sospensione totale dell'efficacia provvisoriamente esecutiva ed esecuzione della sentenza impugnata;
B) in via istruttoria, ove ancora ritenuto necessario, ammettere le istanze istruttorie di prova orale formulate in prime cure dal Comune appellante con la propria memoria ex art. 183 comma 2 c.p.c. del 06.05.2010 depositata in data 07.05.2010 e con i testi ivi indicati, qui da intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
C) in riforma dell'impugnata sentenza n. 558/2019, resa tra le parti nel giudizio n. 1303/2009 R.G.A.C. dal Tribunale Ordinario di Paola Sezione I
Civile in composizione monocratica nella persona del G.U. dott.ssa Simona
Scovotto in data 15.07.2019 depositata il 16.07.2019, mai notificata, dichiarare inammissibile ovvero rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e diritto, riconoscendo e statuendo, per l'effetto, che nessuna somma è dovuta dall'Ente appellante alla Società attrice e, quindi, in esito al suo fallimento, alla Curatela del Fallimento Appennino Paolano
S.p.A. per la causale azionata e per nessun altro titolo o ragione;
D) condannare infine la Curatela appellata, in persona del Curatore legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi legali del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione o difesa rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di giudizio da liquidarsi in conformità ai parametri ministeriali in €. 1.080,00 per fase studio della controversia;
€. 877,00 per fase introduttiva;
€. 1.755,00
2 per fase di trattazione ed €. 1.820,00 per fase decisionale e quindi €. 5.532,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 cpc al procuratore costituito che dichiara di averle anticipate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione, notificato il 5.08.2009, la società Appennino Paolano s.p.a. in liquidazione
(dichiarata fallita in corso di causa mediante la sentenza n. 1/2014 emessa dal Tribunale di Paola in data 13.01.2014) ha rappresentato di vantare un credito, pari ad € 20.356,94, nei confronti del Comune di Aiello Calabro, stante il mancato pagamento di prestazioni afferenti il “servizio per la raccolta differenziata” eseguite, previo affidamento, in favore del medesimo ente. La società attrice ha, quindi, richiesto di accertare e dichiarare l'inadempimento del Comune convenuto e condannarlo al pagamento, in suo favore, del predetto importo di € 20.356,94, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Con comparsa, depositata il 27.11.2009, si è costituito in giudizio il
Comune di Aiello Calabro, il quale, nel contestare la fondatezza ed ammissibilità dell'avversa domanda, ha rappresentato che le prestazioni eseguite dalla società attrice sono state pagate, mentre le altre pretese azionate, diverse e maggiori, sono state contestate dal medesimo ente.
Inoltre, a conferma dell'inesistenza del credito per cui è causa, ha prodotto la raccomandata a/r dell'8.10.2009, acquisita al protocollo comunale n.
0003923 del 12.10.2009, con cui, nell'ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi intentato in danno della società attrice, il difensore di quest'ultima (nella specie, l'avv. Pierpaolo Guardia) ha dato atto
3 dell'inesistenza, allo stato, di un credito certo, liquido ed esigibile vantato dalla medesima società nei confronti del Comune di Aiello Calabro (terzo pignorato); dichiarazione avente, secondo detto ente, incontrovertibile natura ricognitiva e confessoria dell'infondatezza delle avverse pretese creditorie.
Pertanto, ha richiesto la declaratoria dell'inammissibilità e, comunque, il rigetto della domanda attorea, con la statuizione, per l'effetto, dell'inesistenza di qualsivoglia somma dovuta dal Comune convenuto in favore della società attrice e vittoria delle spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 23.06.2010 sono state disattese le istanze istruttorie formulate dall'ente convenuto (aventi ad oggetto l'assunzione di una prova testimoniale); istanze, in ogni caso, non specificamente reiterate all'udienza del 26.03.2019, in cui sono state precisate le conclusioni. Con l'anzidetta ordinanza, altresì, la società attrice è stata autorizzata a richiedere l'estrazione di copia presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola dei documenti (giustificanti il credito per cui è causa) indicati nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata dalla medesima società, in quanto sottoposti a sequestro nell'ambito del procedimento penale iscritto al R.G.N.R. 2626/2007; documenti prodotti all'udienza del 28.03.2017.
All'udienza del 15.04.2014 il giudizio è stato interrotto, stante il sopravvenuto fallimento della società attrice, dichiarato con sentenza n.
1/2014 (prodotta in atti), emessa, in data 13.01.2014, dal Tribunale di Paola
e depositata il 14.01.2014. Quindi, con ricorso depositato il 13.05.2014, il
Comune di Aiello Calabro ha provveduto alla riassunzione del giudizio e, in seguito alla notifica del medesimo ricorso e del pedissequo decreto di comparizione delle parti, con comparsa depositata il 28.04.2015, si è
4 costituita la Curatela del Fallimento Appennino Paolano s.p.a. in liquidazione.
L'anzidetta Curatela, in via preliminare, ha eccepito la tardività della riassunzione del giudizio, in quanto avvenuta oltre il termine di tre mesi dal deposito della richiamata sentenza di fallimento, previsto dal combinato disposto degli artt. 43, ultimo comma, della legge fall. (come inserito dall'art. 41 del d.lgs. n. 5/2006), 300 e 305 c.p.c.; termine, nella specie, spirato il
14.04.2014. A fondamento di tale eccezione ha dedotto l'automatica interruzione del processo in conseguenza della dichiarazione del fallimento, nonché ha rappresentato l'intervenuta pubblicità del fallimento eseguita mediante l'iscrizione presso il Registro delle Imprese del 31.01.2014 (con quanto ne consegue in ordine alla conoscibilità da parte dei terzi). Nel merito, ha, comunque, contestato la fondatezza delle avverse deduzioni e l'irrilevanza probatoria della documentazione prodotta dall'ente convenuto
(gravato dall'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme vantate nei suoi confronti). Ha, pertanto, richiesto la declaratoria della decadenza del
Comune di Aiello Calabro dalla facoltà di riassumere il giudizio e, in subordine, l'accoglimento delle domande già avanzate dalla società
Appennino Paolano s.p.a. in liquidazione in bonis, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Nel corso del giudizio non è stata svolta alcuna attività volta all'acquisizione di prove costituende;
quindi, all'udienza del 26.03.2019, le parti hanno precisato le conclusioni, insistendo nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi. La causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.”
5 Il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 558 del 16.7.2019, resa a definizione del giudizio n. 1303/2003 R.G.A.C., preliminarmente aveva rigettato l'eccezione relativa alla decadenza del diritto azionato per tardività della riassunzione del giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento della società attrice.
Nel merito, il tribunale aveva accolto la domanda proposta dalla parte attrice, avendo quest'ultima fornito la prova della fonte delle pretese creditorie azionate in giudizio, ovvero il contratto stipulato con il Comune di
Aiello Calabro, con cui le era stato affidato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.
L'esistenza del rapporto, peraltro, secondo il giudice di primo grado, non era stata contestata dalla parte convenuta.
La società attrice, inoltre, aveva prodotto in giudizio le fatture – anch'esse incontestate – poste alla base di tali pretese creditorie, unitamente agli estratti delle scritture contabili contenenti la loro annotazione.
Secondo il giudice di primo grado, la parte convenuta, invece, non aveva fornito alcuna prova di avvenuto pagamento, neppure parziale, del credito e, sotto altro profilo, aveva ritenuto vaghe, generiche e imprecise le contestazioni mosse relativamente a un'asserita non corretta esecuzione delle prestazioni da parte della società attrice.
Il tribunale, dunque, aveva condannato l'ente convenuto al pagamento della somma di € 20.356,94, oltre interessi di mora, nonché delle spese di lite.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice: 1) avrebbe erroneamente ritenuto: a) dimostrate le prestazioni eseguite dalla società attrice e il relativo ammontare, nonostante le contestazioni del comune convenuto in merito all'esistenza del rapporto e
6 delle fatture poste alla base del credito per cui è causa (produzione, peraltro, tardiva e priva di valore probatorio); b) insufficienti le contestazioni del comune convenuto riguardo alle pretese creditorie, omettendo di considerare le prove documentali prodotte in giudizio;
c) generiche e imprecise le contestazioni documentate dall'ente, non considerando come tale documentazione evidenziasse l'inadempimento della società attrice e l'assenza del credito preteso (primo motivo di appello); 2) avrebbe ripartito l'onere probatorio in modo errato, ritenendo che la parte attrice avesse assolto agli obblighi probatori semplicemente depositando in giudizio il contratto, le fatture e le scritture contabili, senza considerare che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal comune convenuto, sarebbe spettato alla società attrice dimostrare il proprio adempimento;
avrebbe mal interpretato il principio di non contestazione, sostenendo che la mancata contestazione esplicita da parte dell'ente sui documenti prodotti dalla controparte equivalesse ad ammissione del credito preteso;
avrebbe attribuito alle fatture commerciali un valore probatorio non conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia;
non avrebbe adeguatamente tenuto conto delle contestazioni, delle diffide e dei documenti prodotti dall'ente convenuto, che dimostravano l'adempimento parziale delle obbligazioni da parte della società attrice e la non debenza delle somme rivendicate;
avrebbe negato valore probatorio alla nota prot. 3923 del
12.10.2009 che riconosceva l'inesistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili della società nei confronti del comune (secondo motivo di appello); 3) non avrebbe considerato le deduzioni formulate dal comune convenuto nella comparsa conclusionale con le quali l'ente aveva insistito nelle richieste istruttorie, argomentando circa la loro inammissibilità in un eventuale
7 giudizio d'appello per non essere state specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (terzo motivo di appello).
Si è costituita in giudizio la Curatela fallimento Appennino Paolano
s.p.a. in liquidazione, argomentando per l'infondatezza del gravame.
L'efficacia esecutiva della sentenza impugnata è stata sospesa con ordinanza del 26.5.2020.
All'udienza del 24.9.2024, la causa - assegnata al relatore in data
8.6.2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 30.9.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente deve ritenersi passato in giudicato, in quanto non oggetto di specifica impugnazione, il capo della sentenza con cui il giudice di primo grado non ha accolto l'eccezione di tardività della riassunzione del giudizio (giudizio interrotto, come già detto, in seguito alla dichiarazione di fallimento della società attrice).
L'appello è fondato e dev'essere accolto, per le ragioni che seguono.
Oggetto dell'appello è la questione relativa alla prova dell'adempimento delle obbligazioni assunte rispettivamente dal comune appellante e dalla società appellata in relazione al servizio di raccolta differenziata - affidato a quest'ultima (ora Curatela) giusta delibera del
Comune di Aiello Calabro del 20.9.2001 (in atti), - a fronte del credito azionato in giudizio e preteso dalla società.
Il primo motivo d'appello è fondato.
Occorre riesaminare complessivamente la vicenda, sia sul piano fattuale, che giuridico.
8 Il giudice di primo grado ha ritenuto che le prestazioni eseguite dalla società attrice fossero dimostrate in assenza di contestazioni significative da parte del comune convenuto;
quest'ultimo ha impugnato la sentenza, sostenendo di aver tempestivamente contestato l'esistenza del credito azionato in giudizio e di aver liquidato soltanto le prestazioni effettivamente eseguite dalla società.
Dall'esame degli atti emerge come l'ente appellante abbia tempestivamente contestato le deduzioni dell'attrice, provando documentalmente quanto affermato.
Nell'atto costitutivo del giudizio di primo grado, il Comune di Aiello
Calabro ha precisato che le prestazioni eseguite erano state a suo tempo liquidate alla società, mentre altre e diverse o maggiori pretese rivendicate in giudizio erano state puntualmente e motivatamente contestate dal comune, come da relativa documentazione.
Il comune, innanzitutto, ha prodotto in giudizio una nota, a firma del responsabile del servizio finanziario e contabile, con la quale, in riscontro alle pretese avanzate dalla società, aveva fatto presente l'inesistenza di ulteriori somme dovute residue rispetto alle prestazioni eseguite, avendo saldato quanto dovuto in ragione dell'obbligazione nei confronti della società con i mandati nn. 1150 del 22 ottobre 2007 e1434 19 dicembre 2007
(in atti).
Dagli estratti conto prodotti in giudizio dal comune appellante emerge, infatti, che le somme dovute per lo smaltimento dei rifiuti urbani relativo agli anni 2002-2007 sono state regolarmente corrisposte alla società appellata
(cfr. gli estratti conto, allegati al fascicolo di parte appellante nel giudizio di primo grado).
9 Sotto altro profilo, l'affermazione sull'inesistenza dell'ulteriore credito, preteso dalla società e oggetto di giudizio, peraltro, è corroborata da una serie di missive e comunicazioni con le quali il comune aveva contestato l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della società (cfr. le varie missive, allegate al fascicolo della parte appellante nel giudizio di primo grado).
Ulteriore contestazione dell'inesistenza del credito per cui è causa, inoltre, è data dalle dichiarazioni con cui il comune, nei giudizi di pignoramento presso terzi, ha affermato l'inesistenza di propri crediti in favore della società appellata (cfr. dichiarazioni del terzo prot. n. 3607/V/1 del 21.10.2009 nella procedura esecutiva promossa da Equitalia e dichiarazione del terzo prot. n. 001803 del 19.5.2008 nel procedimento promosso dalla SA LO & C. s.r.l. nei confronti della Appennino Paolano
s.p.a., allegate al fascicolo della parte appellante nel giudizio di primo grado).
Contrariamente a quanto affermato dal tribunale, ritiene la corte che le contestazioni formulate dal comune siano dettagliate e specifiche, come emerge dalle numerose missive e dalla documentazione prodotta e summenzionata, riferendosi essa direttamente al rapporto contrattuale intercorso tra le parti e alla mancata esecuzione di parte delle prestazioni dedotte.
Anche il secondo motivo d'appello è fondato.
Alla luce dei principi giurisprudenziali in tema di inadempimento o inesatto adempimento di obbligazioni contrattuali (ex multis, Cass., sez. III,
18 febbraio 2020, n. 3996), tenendo conto della documentazione prodotta dal comune, ritiene la corte che l'onere probatorio sullo stesso gravante sia stato adempiuto mediante la produzione di documenti che dimostrano, da un lato,
10 l'adempimento delle proprie obbligazioni e che, dall'altro lato, contestano la mancata esecuzione di talune prestazioni da parte della società attrice.
A fronte di tali ultime contestazioni, legate al parziale mancato espletamento del servizio affidato, dal suo canto, la società appellata non ha dimostrato di aver tempestivamente e diligentemente adempiuto e, dunque, di aver effettuato tale attività di cui chiede la remunerazione, limitandosi a produrre in giudizio il contratto stipulato con il comune appellante e le relative fatture, nonché le proprie scritture contabili;
documenti che, da soli, in presenza di contestazioni sull'esistenza della pretesa vantata, non assumono pieno valore probatorio se non corroborate da ulteriori elementi
(Cass., sez. 2, n. 299 del 12 gennaio 2016).
Il comune ha formalmente contestato la pretesa creditoria azionata in giudizio, evidenziando la mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'origine e l'esigibilità del credito.
Tale contestazione rende insufficiente il valore indiziario delle fatture prodotte, imponendo al creditore l'onere di fornire ulteriori prove sull'adempimento della prestazione rivendicata.
Assorbita ogni altra questione, dalle suesposte considerazioni discende l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili, in considerazione della complessità della causa e delle difese.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
11 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dalla Appennino Paolano s.p.a.
(oggi Curatela fallimento Appennino Paolano s.p.a. in liquidazione);
- condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante le spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 2.738,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante le spese del giudizio d'appello, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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