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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2024, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 49669/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Fulvia De Luca Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Cristina Giannelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 22/12/2022, rimessa al Collegio all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 11/10/2023, discussa nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2023, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Pitrelli, presso il cui studio in Milano, Viale Bianca Maria n.17, ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Milano, Largo Tel Aviv n.11, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Masullo, presso il cui studio in
Milano, Viale Piceno n.36 ha eletto domicilio
RESISTENTE
pagina 1 di 5 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.1.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Milano, il 23/4/2016, da Parte_1
e , secondo il rito civile e ordinare al relativo Ufficiale dello Stato civile di procedere Controparte_1 all'annotazione della relativa sentenza”
Per Controparte_1
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Milano il 23.04.2016 tra i coniugi
[...]
e , secondo il rito civile ” Pt_1 Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile a Parte_1 Controparte_1
Milano il 23/4/2016, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano all'anno 2016, R 01, n.
0512, p. 1.
Dalla loro unione è nato un figlio, , in data 4/10/2014. Per_1
Con sentenza n. 9236/2021, pubblicata in data 12/11/2021, il Tribunale di Milano ha dichiarato la separazione dei coniugi, ha disposto l'affido condiviso del figlio , con collocamento Per_1 prevalente presso la madre nell'abitazione di Milano, via Angelo Rizzoli n. 47, e ha regolato le frequentazioni paterne;
ha incaricato i Servizi Sociali del comune di Milano del monitoraggio della situazione del nucleo familiare e della relazione padre-figlio, eventualmente introducendo il pernottamento del minore presso l'abitazione del padre;
ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore con l'importo mensile di Euro 400,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 5 Con ricorso depositato il 22.12.2022, la ricorrente chiedeva la pronuncia del divorzio dal marito, l'affido esclusivo del figlio minore e che il padre fosse invitato a seguire un percorso di sostegno psicologico e/o alla genitorialità; chiedeva altresì il mantenimento dell'intervento dei Servizi
Sociali, affinché regolamentassero le visite paterne;
domandava un contributo paterno mensile al mantenimento del figlio per l'importo di € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 9.5.2023 si costituiva il resistente che chiedeva lo scioglimento del matrimonio civile, la conferma dell'affido condiviso di , la rideterminazione del proprio contributo al mantenimento Per_1 del figlio nella somma di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale, tenutasi in data 23.5.2023, il Presidente f.f., tentata inutilmente la conciliazione tra i coniugi, confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 9236 del
12.11.2021, incaricava i Servizi sociali del Comune di Milano di predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori e di trasmettere una relazione aggiornata sugli interventi disposti con la citata sentenza di separazione.
L'ordinanza presidenziale veniva comunicata al PM e vistata in data 25.05.2023.
All'udienza di comparizione e trattazione dell'11.10.2023, il G.I. disponeva e recepiva il calendario delle frequentazioni paterne come da egli proposto ed accettato dalla madre (“il sabato dall'uscita della piscina fino alle 22:00 e domenica dalle 11:00 alle 20:00, a fine settimana alternati;
inoltre due pomeriggi nella settimana in cui non ho il mio week end con dalle 16:00 alle Per_1
21:00, nei giorni precisi che mia moglie mi comunicherà un mese prima in base ai turni lavorativi”), disponeva che i Servizi sociali continuassero a monitorare il nucleo familiare e a regolamentare i rapporti padre-figlio, nel rispetto degli accordi assunti dalle parti e li sollecitava ad attivare l'intervento di sostegno alla genitorialità; rimetteva, in conclusione, la causa al collegio per la decisione in ordine allo status, senza l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, stante l'espressa rinuncia delle parti.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 2201/2003 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
pagina 3 di 5 La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8, lett. a), del Regolamento CE 1259/10, essendo la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi, al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Sulla domanda di divorzio
La domanda di divorzio avanzata da entrambe le parti è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio civile a Milano il 23/4/2016, iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Milano anno 2016, R 01, n. 0512, p. 1, e si sono separati con Sentenza n. 9236/2021 del
Tribunale di Milano, pubblicata in data 12/11/2021. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 22/12/2022. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle restanti domande
Con riguardo alle altre domande, il procedimento viene rimesso sul ruolo con separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano anno Controparte_1
2016, R 01, n. 0512, p. 1.
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023.
pagina 4 di 5 Il Giudice rel. est. dr.ssa Cristina Giannelli
Il Presidente dr.ssa Fulvia De Luca
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Fulvia De Luca Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Cristina Giannelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 22/12/2022, rimessa al Collegio all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 11/10/2023, discussa nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2023, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Pitrelli, presso il cui studio in Milano, Viale Bianca Maria n.17, ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Milano, Largo Tel Aviv n.11, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Masullo, presso il cui studio in
Milano, Viale Piceno n.36 ha eletto domicilio
RESISTENTE
pagina 1 di 5 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.1.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Milano, il 23/4/2016, da Parte_1
e , secondo il rito civile e ordinare al relativo Ufficiale dello Stato civile di procedere Controparte_1 all'annotazione della relativa sentenza”
Per Controparte_1
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Milano il 23.04.2016 tra i coniugi
[...]
e , secondo il rito civile ” Pt_1 Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile a Parte_1 Controparte_1
Milano il 23/4/2016, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano all'anno 2016, R 01, n.
0512, p. 1.
Dalla loro unione è nato un figlio, , in data 4/10/2014. Per_1
Con sentenza n. 9236/2021, pubblicata in data 12/11/2021, il Tribunale di Milano ha dichiarato la separazione dei coniugi, ha disposto l'affido condiviso del figlio , con collocamento Per_1 prevalente presso la madre nell'abitazione di Milano, via Angelo Rizzoli n. 47, e ha regolato le frequentazioni paterne;
ha incaricato i Servizi Sociali del comune di Milano del monitoraggio della situazione del nucleo familiare e della relazione padre-figlio, eventualmente introducendo il pernottamento del minore presso l'abitazione del padre;
ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore con l'importo mensile di Euro 400,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 5 Con ricorso depositato il 22.12.2022, la ricorrente chiedeva la pronuncia del divorzio dal marito, l'affido esclusivo del figlio minore e che il padre fosse invitato a seguire un percorso di sostegno psicologico e/o alla genitorialità; chiedeva altresì il mantenimento dell'intervento dei Servizi
Sociali, affinché regolamentassero le visite paterne;
domandava un contributo paterno mensile al mantenimento del figlio per l'importo di € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 9.5.2023 si costituiva il resistente che chiedeva lo scioglimento del matrimonio civile, la conferma dell'affido condiviso di , la rideterminazione del proprio contributo al mantenimento Per_1 del figlio nella somma di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale, tenutasi in data 23.5.2023, il Presidente f.f., tentata inutilmente la conciliazione tra i coniugi, confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 9236 del
12.11.2021, incaricava i Servizi sociali del Comune di Milano di predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori e di trasmettere una relazione aggiornata sugli interventi disposti con la citata sentenza di separazione.
L'ordinanza presidenziale veniva comunicata al PM e vistata in data 25.05.2023.
All'udienza di comparizione e trattazione dell'11.10.2023, il G.I. disponeva e recepiva il calendario delle frequentazioni paterne come da egli proposto ed accettato dalla madre (“il sabato dall'uscita della piscina fino alle 22:00 e domenica dalle 11:00 alle 20:00, a fine settimana alternati;
inoltre due pomeriggi nella settimana in cui non ho il mio week end con dalle 16:00 alle Per_1
21:00, nei giorni precisi che mia moglie mi comunicherà un mese prima in base ai turni lavorativi”), disponeva che i Servizi sociali continuassero a monitorare il nucleo familiare e a regolamentare i rapporti padre-figlio, nel rispetto degli accordi assunti dalle parti e li sollecitava ad attivare l'intervento di sostegno alla genitorialità; rimetteva, in conclusione, la causa al collegio per la decisione in ordine allo status, senza l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, stante l'espressa rinuncia delle parti.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 2201/2003 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
pagina 3 di 5 La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8, lett. a), del Regolamento CE 1259/10, essendo la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi, al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Sulla domanda di divorzio
La domanda di divorzio avanzata da entrambe le parti è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio civile a Milano il 23/4/2016, iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Milano anno 2016, R 01, n. 0512, p. 1, e si sono separati con Sentenza n. 9236/2021 del
Tribunale di Milano, pubblicata in data 12/11/2021. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 22/12/2022. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle restanti domande
Con riguardo alle altre domande, il procedimento viene rimesso sul ruolo con separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano anno Controparte_1
2016, R 01, n. 0512, p. 1.
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023.
pagina 4 di 5 Il Giudice rel. est. dr.ssa Cristina Giannelli
Il Presidente dr.ssa Fulvia De Luca
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