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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. SE UP Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. FO TO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1852 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, promossa
DA
nato a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Salvatore Roberto, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Sciacca, via Cappuccini n. 7;
APPELLANTE
CONTRO
istituito ai sensi dell'art. 1. Controparte_1 comma 3 del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito dalla L. 1/12/2016 n. 225 (C.F. e partita Iva n.
), subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche P.IVA_1 processuali, di società del Gruppo , in Controparte_2 CP_2 persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv. Laura
Romano presso il cui studio in Roma, via Claudio Monteverdi n. 20 è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni: per l'appellante: come da memoria di replica depositata telematicamente in data 22 ottobre 2025.
Per l'appellata : come da comparsa conclusionale depositata Controparte_1 telematicamente in data 23 settembre 2023.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.Con sentenza n. 127 del 28 aprile 2023, il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, dichiarò l'inammissibilità dell'opposizione ex art 617 c.p.c. tardivamente proposta da nei confronti di IS per la Parte_1 Controparte_4
Provincia di Agrigento e dell' e compensò interamente tra le parti le spese di lite. CP_3
A tanto pervenne il primo giudice qualificando l'opposizione svolta dal – debitore Pt_1 esecutato con un pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del
1973 - alla stregua di opposizione agli atti esecutivi proposta dopo l'inizio dell'esecuzione e ritenendo conseguentemente applicabili alla fattispecie gli artt. 617 comma 2 e 618 c.p.c.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello , con atto di citazione notificato Parte_1 il 25 ottobre 2023, sulla scorta di otto motivi di impugnazione, che possono essere riassunti nei seguenti termini: (i) erronea qualificazione della domanda;
(ii) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su tutta la domanda da lui formulata;
(iii) tempestività dell'atto introduttivo;
(iv) estinzione del credito dovuta a prescrizione (art. 615 c.p.c.); (v) invalidità derivata del pignoramento per invalidità delle intimazioni di pagamento;
(vi) invalidità derivata dell'atto di pignoramento per omessa notifica delle cartelle di pagamento;
(vii) in via subordinata, violazione dell'art. 545 c.p.c.; (viii) stralcio delle cartelle esattoriali ai sensi dell'art. 4 d.l. 119/2018.
3. Costituitasi in questo grado con comparsa depositata in data 25 gennaio 2024, L' CP_1
ha contestato il gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
4. L' , seppur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_3
5. In assenza di incombenti istruttori, all'udienza del 7 novembre 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è posta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
6. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 618, ultimo comma, c.p.c. secondo cui non sono appellabili le sentenze pronunciate in esito ad opposizione agli atti esecutivi.
Invero, avendo il giudice di prime cure qualificato il rimedio proposto dal quale Pt_1 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., questi, per fare valere i lamentati vizi, avrebbe dovuto piuttosto proporre ricorso per Cassazione.
Giova in proposito richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell'ipotesi di sentenze rese in materia di opposizione formale, di cui all'art. 617 c.p.c., l'unico mezzo di impugnazione esperibile è quello del ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111 della Costituzione (Cass. civ. sez. III, n. 3993/2003; Cass. n. 6968 del 06/07/1999). La regola dettata dalla Suprema Corte in materia è, poi, basata sul principio di apparenza, per cui il mezzo di impugnazione corretto coincide con quello determinato dalla qualificazione giuridica della domanda indicata dal giudice nella sentenza, a prescindere dal fatto che tale qualificazione sia ritenuta corretta o meno (cfr. tra le più recenti l'ordinanza della Cassazione
Civile Sez. 3 nr. 1049 Anno 2025 secondo cui “vale al riguardo il consolidato – in base a granitica giurisprudenza nomofilattica- principio dell'apparenza, per il quale è insuperabile, ai fini dell'individuazione del giudice cui proporre il gravame e indipendentemente dalla sua correttezza, la qualificazione espressamente data alla domanda dal giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare”).
L'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
dichiara inammissibile l'appello proposto da , e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 nr. 127/2023 resa il 28 aprile 2023 dal Tribunale di Sciacca;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del Controparte_1 presente grado, che si liquidano nell'importo complessivo di euro 1984,00 oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 11 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FO TO SE UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. SE UP Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. FO TO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1852 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, promossa
DA
nato a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Salvatore Roberto, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Sciacca, via Cappuccini n. 7;
APPELLANTE
CONTRO
istituito ai sensi dell'art. 1. Controparte_1 comma 3 del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito dalla L. 1/12/2016 n. 225 (C.F. e partita Iva n.
), subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche P.IVA_1 processuali, di società del Gruppo , in Controparte_2 CP_2 persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv. Laura
Romano presso il cui studio in Roma, via Claudio Monteverdi n. 20 è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni: per l'appellante: come da memoria di replica depositata telematicamente in data 22 ottobre 2025.
Per l'appellata : come da comparsa conclusionale depositata Controparte_1 telematicamente in data 23 settembre 2023.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.Con sentenza n. 127 del 28 aprile 2023, il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, dichiarò l'inammissibilità dell'opposizione ex art 617 c.p.c. tardivamente proposta da nei confronti di IS per la Parte_1 Controparte_4
Provincia di Agrigento e dell' e compensò interamente tra le parti le spese di lite. CP_3
A tanto pervenne il primo giudice qualificando l'opposizione svolta dal – debitore Pt_1 esecutato con un pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del
1973 - alla stregua di opposizione agli atti esecutivi proposta dopo l'inizio dell'esecuzione e ritenendo conseguentemente applicabili alla fattispecie gli artt. 617 comma 2 e 618 c.p.c.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello , con atto di citazione notificato Parte_1 il 25 ottobre 2023, sulla scorta di otto motivi di impugnazione, che possono essere riassunti nei seguenti termini: (i) erronea qualificazione della domanda;
(ii) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su tutta la domanda da lui formulata;
(iii) tempestività dell'atto introduttivo;
(iv) estinzione del credito dovuta a prescrizione (art. 615 c.p.c.); (v) invalidità derivata del pignoramento per invalidità delle intimazioni di pagamento;
(vi) invalidità derivata dell'atto di pignoramento per omessa notifica delle cartelle di pagamento;
(vii) in via subordinata, violazione dell'art. 545 c.p.c.; (viii) stralcio delle cartelle esattoriali ai sensi dell'art. 4 d.l. 119/2018.
3. Costituitasi in questo grado con comparsa depositata in data 25 gennaio 2024, L' CP_1
ha contestato il gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
4. L' , seppur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_3
5. In assenza di incombenti istruttori, all'udienza del 7 novembre 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è posta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
6. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 618, ultimo comma, c.p.c. secondo cui non sono appellabili le sentenze pronunciate in esito ad opposizione agli atti esecutivi.
Invero, avendo il giudice di prime cure qualificato il rimedio proposto dal quale Pt_1 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., questi, per fare valere i lamentati vizi, avrebbe dovuto piuttosto proporre ricorso per Cassazione.
Giova in proposito richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell'ipotesi di sentenze rese in materia di opposizione formale, di cui all'art. 617 c.p.c., l'unico mezzo di impugnazione esperibile è quello del ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111 della Costituzione (Cass. civ. sez. III, n. 3993/2003; Cass. n. 6968 del 06/07/1999). La regola dettata dalla Suprema Corte in materia è, poi, basata sul principio di apparenza, per cui il mezzo di impugnazione corretto coincide con quello determinato dalla qualificazione giuridica della domanda indicata dal giudice nella sentenza, a prescindere dal fatto che tale qualificazione sia ritenuta corretta o meno (cfr. tra le più recenti l'ordinanza della Cassazione
Civile Sez. 3 nr. 1049 Anno 2025 secondo cui “vale al riguardo il consolidato – in base a granitica giurisprudenza nomofilattica- principio dell'apparenza, per il quale è insuperabile, ai fini dell'individuazione del giudice cui proporre il gravame e indipendentemente dalla sua correttezza, la qualificazione espressamente data alla domanda dal giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare”).
L'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
dichiara inammissibile l'appello proposto da , e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 nr. 127/2023 resa il 28 aprile 2023 dal Tribunale di Sciacca;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del Controparte_1 presente grado, che si liquidano nell'importo complessivo di euro 1984,00 oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 11 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FO TO SE UP