Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02189/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01654/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in Qualità di Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in Qualità di Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo Statale-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- Uff Scolastico Reg Campania Ambito Terr per la Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa concessione di adeguate misura cautelari: a)
della nota prot. n. -OMISSIS- del 24 settembre 2025 avente ad oggetto:
“Comunicazione di assegnazione ore di sostegno all'alunno -OMISSIS- frequentante la classe -OMISSIS-”;
b) nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, se e in quanto lesivo della posizione della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Istituto Comprensivo Statale-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-e di Uff Scolastico Reg Campania Ambito Terr per la Provincia di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. TO ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente impugna il provvedimento di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno in favore del minore di che trattasi laddove, per come riferito in ricorso, in sede di pianificazione didattica, il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (G.L.O.) – con la partecipazione dei genitori ed esperti, ai sensi del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 66 e s.m.i. – ha evidenziato la necessità di un sostegno didattico in rapporto 1:1 per l’intero orario scolastico, stante la gravità della disabilità e le peculiari esigenze educative e di inclusione del minore.
L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di stile.
Ritenuto palesemente fondato e assorbente il motivo di ricorso con cui parte ricorrente censura, per difetto di motivazione, il provvedimento di assegnazione del sostegno scolastico nella misura in concreto adottata;
Ritenuto che la quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili al minore deve essere contenuta nel P.E.I., alla cui redazione l’Amministrazione è obbligata, con attribuzione al minore di un insegnante di sostegno per il numero di ore ivi quantificate, che andranno parametrate alle concrete esigenze e ai bisogni formativi del disabile;
Rilevato che va respinta la domanda risarcitoria, non risultando che i ricorrenti abbiano assolto all’onere di allegazione (e tantomeno di prova) delle concrete conseguenze pregiudizievoli effettivamente subite dal minore disabile, nella sua sfera non patrimoniale, a causa dell’assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quelle dovute (cfr. TAR Salerno, I Sezione, n. 1997/2025);
Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere il ricorso, tranne quanto statuito con riguardo alla domanda risarcitoria, con l’annullamento del provvedimento impugnato e la condanna dell'Amministrazione scolastica alla tempestiva redazione del P.E.I. e alla sua esecuzione;
Ritenuto, peraltro, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, di ravvisare i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, ai sensi di cui in motivazione, disponendo per l’effetto l’annullamento del provvedimento impugnato e la condanna dell'Amministrazione scolastica alla tempestiva redazione del P.E.I. e alla sua esecuzione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO ZA, Presidente, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
Anna Saporito, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO ZA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.