Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3408 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]
elettivamente domiciliata in Messina, via Cesare Battisti, n. 175, presso lo studio dell'avv. LOMBARDO ALDO, (C.F.: ), C.F._2
pec: telefax: 0909226006, che la Email_1
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
; PARTE RESISTENTE C.F._3
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 30.08.2023 premesso che in data Parte_1
1
con (atto iscritto nei registri dello Stato Civile di Controparte_1
detto Comune al n. 9 parte 1 anno 2007); che dall'unione erano nati quattro figli, nato a [...] il [...], nato a [...] Per_2 Per_3
il 31.01.2004, nata a [...] il [...] e nata a Per_4 Per_5
Legnago il 10.02.2012; che le parti si erano separate consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Messina il 14.11.2019; che in sede di separazione i figli minori erano stati affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre ed erano stati disciplinati i tempi di permanenza con il padre, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un assegno complessivo di € 800,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento dei quattro figli;
che erano decorsi i termini per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio alle medesime condizioni della separazione omologata.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 25.09.2023.
All'udienza del 16.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza del resistente, ritualmente citato e non comparso. Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia del resistente, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
2 Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione mentre nella ipotesi di separazione consensuale con il deposito del decreto di omologazione degli accordi di separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con decreto del 16.11.2019 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata con il marito dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi
3 manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto l'08.09.2007 a
Bovolone (VR) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 9 parte 1 anno 2007.
Quanto all'affidamento ed al mantenimento dei figli va osservato che sono attualmente vigenti gli accordi di separazione omologati e la revisione dei provvedimenti relativi alla prole può essere effettuata solo nel caso in cui intervengano circostanze che giustifichino una modifica delle precedenti statuizioni. Infatti, benché l'art. 337 quinquies c.c. stabilisca che essa è ammessa “in ogni tempo”, è pacifico che la disposizione normativa sopra richiamata non incide sui presupposti della revisione e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720). Parte ricorrente non ha allegato circostanze che possano giustificare una revisione delle statuizioni vigenti, né ha chiesto la loro modifica, sicché non vi sono i presupposti per una loro revisione.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti non essendo configurabile una vera e propria soccombenza. Infatti, la pronuncia di divorzio richiede necessariamente l'intervento giurisdizionale, mentre il resistente, non costituendosi, non ha neppure formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3408/2023 R.G., così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto l'08.09.2007 a
Bovolone (VR) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto
4 Comune al n. 9 parte 1 anno 2007 tra nato a Controparte_1
Messina (ME) il 29.06.1965 e nata a [...] Parte_1
(VR) il 24.03.1970;
2) conferma le statuizioni vigenti con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della prole;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bovolone (VR) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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