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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
MU AN, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 136/2021 depositato il 09/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Giorgione N.106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso up_roma1@pce.agenziaterritorio.it
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Giorgio Asproni N.13 09123 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso pct@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 343/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 21/07/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520120019383449 000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520130035832809 000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520160016074088 000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520170024863177 000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 343/2020, la CTP di Cagliari ha rigettato il ricorso del contribuente Ricorrente_1,
(C.F.:CF_Ricorrente_1), confermando la legittimità della pretesa contributiva contenuta nei seguenti atti impositivi: 1) Cartella n. 02520120019383449 000 – Ente creditore Amministrazione Finanziaria –
Agenzia Entrate – Direz. Prov.le Cagliari, UT Cagliari, a titolo di IRPEF, sanzioni, interessi, diritti di notifica, somme agg., aggio, per € 5.843,19 Anno 2008; 2) Cartella n. 02520130035832809 000 – Ente creditore
Amministrazione Finanziaria – Agenzia Entrate – Direz. Prov.le Cagliari, UT Cagliari, a titolo di IRPEF, sanzioni, interessi, diritti di notifica, somme agg., aggio, per € 4.892,73 Anno 2009; 3) Cartella n.
02520160016074088 000 – Ente creditore Amministrazione Finanziaria – Agenzia Entrate – Direz. Prov.le
Cagliari, UT Cagliari, a titolo di IRPEF, sanzioni, interessi, diritti di notifica, somme agg., aggio, per € 16.967,23
Anno 2012; 4) Cartella n. 02520170024863177 000 – Ente creditore Amministrazione Finanziaria – Agenzia
Entrate – Direz. Prov.le Cagliari, UT Cagliari, a titolo di IRPEF, sanzioni, interessi, diritti di notifica, somme agg., aggio, per € 113.557,35 Anno 2013.
I motivi di appello possono essere come di seguito riassunti:
1. illegittimità e infondatezza della sentenza nella parte in cui afferma l'inammissibilità del ricorso;
2. il difetto di notifica, delle cartelle, avvenuta tramite operatore privato non autorizzato.
Conclude l'Appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossioni non risulta costituita.
La causa è tenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è infondato e deve essere respinto, per i seguenti motivi che costituiscono la ragione più liquida per la decisione, che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l'accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il soccombente (Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531; Cass 2019 nr 271).
Appare opportuno esaminare innanzitutto la questione sollevata in merito alla inammissibilità del ricorso.
Sul punto si osserva che, come ben motivato dal Giudice di prime cure, dagli atti di causa risulta che il
Ricorrente, attuale Appellante, non abbia provato in alcun modo, la data certa di notifica, dalla quale fare decorrere i termini per l'impugnazione.
Non solo. Posto che lo stesso Appellante dichiara: “E' doveroso evidenziare sin d'ora come l'odierna appellante sia venuta a conoscenza del proprio debito esattoriale tramite la consegna dell'estratto di ruolo, rilasciato dall'Agenzia Entrate e Riscossione, in data 09.08.2019”, non è revocabile in dubbio che tale atto non sia impugnabile e, quindi, il ricorso in appello sia inammissibile, in virtù della modifica legislativa introdotta dall'art.
3-bis del D.L. 146 del 2021 e successivamente novellata dal D.Lgs. 110 del 2024, che individua tassativamente le situazioni in cui il contribuente può agire avverso il ruolo e la cartella che si assume invalidamente o mai notificata. In particolare, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'interesse ad agire, che si deve concretizzare in una delle ipotesi tassative, quali l'impossibilità di partecipare a gare pubbliche, il blocco di pagamenti da parte di soggetti pubblici, la perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione, effetti negativi nell'ambito delle procedure concorsuali, nonché ostacoli nell'accesso a finanziamenti o in operazioni di cessione d'azienda.
Come precisato dalla Corte di cassazione, Sez.UU. 26283/2022, sul piano degli effetti processuali ne consegue che la disposizione sopravvenuta non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti ma i contribuenti dovranno però dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali, nel momento in cui hanno presentato il ricorso, sussisteva quel pregiudizio che, nella fattispecie in discussione, costituisce una condizione dell'azione ma che l'Appellante non ha in alcun modo dedotto e provato.
Per i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso in appello è inammissibile e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile, conferma la sentenza impugnata e condanna l'Appellante a rifondere le spese di giudizio all'Appellata che liquida in euro 8.000,00.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
MU AN, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 136/2021 depositato il 09/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Giorgione N.106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso up_roma1@pce.agenziaterritorio.it
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Giorgio Asproni N.13 09123 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso pct@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 343/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 21/07/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520120019383449 000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520130035832809 000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520160016074088 000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520170024863177 000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 343/2020, la CTP di Cagliari ha rigettato il ricorso del contribuente Ricorrente_1,
(C.F.:CF_Ricorrente_1), confermando la legittimità della pretesa contributiva contenuta nei seguenti atti impositivi: 1) Cartella n. 02520120019383449 000 – Ente creditore Amministrazione Finanziaria –
Agenzia Entrate – Direz. Prov.le Cagliari, UT Cagliari, a titolo di IRPEF, sanzioni, interessi, diritti di notifica, somme agg., aggio, per € 5.843,19 Anno 2008; 2) Cartella n. 02520130035832809 000 – Ente creditore
Amministrazione Finanziaria – Agenzia Entrate – Direz. Prov.le Cagliari, UT Cagliari, a titolo di IRPEF, sanzioni, interessi, diritti di notifica, somme agg., aggio, per € 4.892,73 Anno 2009; 3) Cartella n.
02520160016074088 000 – Ente creditore Amministrazione Finanziaria – Agenzia Entrate – Direz. Prov.le
Cagliari, UT Cagliari, a titolo di IRPEF, sanzioni, interessi, diritti di notifica, somme agg., aggio, per € 16.967,23
Anno 2012; 4) Cartella n. 02520170024863177 000 – Ente creditore Amministrazione Finanziaria – Agenzia
Entrate – Direz. Prov.le Cagliari, UT Cagliari, a titolo di IRPEF, sanzioni, interessi, diritti di notifica, somme agg., aggio, per € 113.557,35 Anno 2013.
I motivi di appello possono essere come di seguito riassunti:
1. illegittimità e infondatezza della sentenza nella parte in cui afferma l'inammissibilità del ricorso;
2. il difetto di notifica, delle cartelle, avvenuta tramite operatore privato non autorizzato.
Conclude l'Appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossioni non risulta costituita.
La causa è tenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è infondato e deve essere respinto, per i seguenti motivi che costituiscono la ragione più liquida per la decisione, che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l'accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il soccombente (Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531; Cass 2019 nr 271).
Appare opportuno esaminare innanzitutto la questione sollevata in merito alla inammissibilità del ricorso.
Sul punto si osserva che, come ben motivato dal Giudice di prime cure, dagli atti di causa risulta che il
Ricorrente, attuale Appellante, non abbia provato in alcun modo, la data certa di notifica, dalla quale fare decorrere i termini per l'impugnazione.
Non solo. Posto che lo stesso Appellante dichiara: “E' doveroso evidenziare sin d'ora come l'odierna appellante sia venuta a conoscenza del proprio debito esattoriale tramite la consegna dell'estratto di ruolo, rilasciato dall'Agenzia Entrate e Riscossione, in data 09.08.2019”, non è revocabile in dubbio che tale atto non sia impugnabile e, quindi, il ricorso in appello sia inammissibile, in virtù della modifica legislativa introdotta dall'art.
3-bis del D.L. 146 del 2021 e successivamente novellata dal D.Lgs. 110 del 2024, che individua tassativamente le situazioni in cui il contribuente può agire avverso il ruolo e la cartella che si assume invalidamente o mai notificata. In particolare, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'interesse ad agire, che si deve concretizzare in una delle ipotesi tassative, quali l'impossibilità di partecipare a gare pubbliche, il blocco di pagamenti da parte di soggetti pubblici, la perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione, effetti negativi nell'ambito delle procedure concorsuali, nonché ostacoli nell'accesso a finanziamenti o in operazioni di cessione d'azienda.
Come precisato dalla Corte di cassazione, Sez.UU. 26283/2022, sul piano degli effetti processuali ne consegue che la disposizione sopravvenuta non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti ma i contribuenti dovranno però dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali, nel momento in cui hanno presentato il ricorso, sussisteva quel pregiudizio che, nella fattispecie in discussione, costituisce una condizione dell'azione ma che l'Appellante non ha in alcun modo dedotto e provato.
Per i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso in appello è inammissibile e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile, conferma la sentenza impugnata e condanna l'Appellante a rifondere le spese di giudizio all'Appellata che liquida in euro 8.000,00.