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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza del 9.01.2025 nella causa iscritta al n. 476/24 del Ruolo
Gen.
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Ulderico Tornincasa
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1 dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato l'11.01.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 22.01.2021 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'assegno ordinario di invalidità ex Legge n.
222/84 senza però ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di aver quindi proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio non aveva riconosciuto le prestazioni richieste;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia della dott.ssa per ottenere Persona_1 l'accertamento del requisito sanitario a decorrere dalla data della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione oltre accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Ascoltata la discussione delle parti, all'esito della camera di consiglio il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato riconosciuto invalido di grado grave, ma non in possesso dei requisiti utili alla concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
La parte ricorrente pertanto, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente non ha valutato in modo adeguato le patologie di cui è affetto, lamentando la lacunosità
e superficialità dell'elaborato peritale.
Ravvisandosi alcune lacune nella consulenza elaborata in fase di atp,
è stato conferito nuovo incarico peritale al dott. il quale, Per_2 come si legge nella perizia allegata agli atti, dopo aver proceduto ad un accurato esame generale e locale del periziando ed aver esaminato la documentazione medica prodotta dalle parti, ha ritenuto che il complesso menomativo che affligge il sig. non Pt_1 permette l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità. In particolare il ctu ha esposto le seguenti considerazioni: “Nel caso in esame occorre esprimere un giudizio circa la compatibilità fra le condizioni clinico-funzionali del lavoratore e i rischi lavorativi, considerando: • Mansione del soggetto e incidenza funzionale delle specifiche patologie su di essa;
• Analisi della mansione e dell'ambiente di lavoro;
• Stabilità clinica della malattia. L'interessato lavora in unico turno non notturno
(valutazione per il ritmo del livello glicemico e lo stato di allerta), svolge un lavoro anche in altezza, a medio rischio infortunistico, non comporta la guida di automezzi di lavoro, non implica l'impiego di armi, determina un medio dispendio energetico, può richiedere esposizione a variazioni di temperatura, comporta un medio livello di attenzione e di vigilanza. Per quanto risulta dall'anamnesi il giudizio del Medico Competente sarebbe stato di idoneità al lavoro con eventuali limitazioni che rientrano nella sua sfera di azione. Il complesso patologico descritto non ha incidenza sulla capacità di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 222/84, in considerazione del tipo di lavoro svolto. Da tutto quanto sopra emerge che la validità somatica dell'interessato, presupposto biologico della sua capacità di lavoro, non è compromessa in misura determinante, in riferimento alla sua attività lavorativa.
A tali conclusioni valutative si perviene tenuto conto dei particolari connotati di gravità clinico-funzionale del complesso morboso, del risultato di intervento terapeutico sulle infermità di cui è affetto e dall'eventuale recupero funzionale”.
Inoltre il consulente, anche in risposta alle osservazioni formulate da parte ricorrente (non sarebbero stati considerati tutti gli apparati/funzioni compromessi tenuto conto della documentazione medica acquisita agli atti) ha precisato che “l'elaborato peritale non consiste in una passiva trascrizione della documentazione in quanto la metodologia medico-legale considera la documentazione medica diagnostica come punto di riferimento di un'infermità richiedendosi la verifica oggettiva di quanto asserito e non è la nominalità, bensì l'espressività e la penetranza delle menomazioni indotte a determinare il grado di invalidità attribuibile” ed ha quindi chiarito di aver valutato tutte le patologie riportate in atti, ritenendo tuttavia che alcune di queste non cagionano alcun danno d'organo o comunque compromettono in maniera non rilevante l'apparato interessato.
Il dott. , quindi, risulta avere condotto con un condivisibile Per_2 metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui il ricorrente è affetto. Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Per tali motivi la prospettazione attorea non risulta accoglibile ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
C.p.c. contenuta in ricorso.
Le spese di ctu di entrambe le fasi devono invece porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 9.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua