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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4920/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), già difesa dall'avv. ANDREA MATURO e Parte_1 C.F._1
dall'avv. MATTIA GASPARIN (ai quali è stato revocato il mandato in corso di causa)
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), a sua volta rappresentata dalla procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con l'avv. FABRIZIO CESARE e l'avv. Controparte_3 P.IVA_3
MARIA GABRIELLA CESARE
Parte convenuta opposta
Oggetto: Fideiussione
Conclusioni delle parti
Per parte attrice (non ha precisato le conclusioni, si riportano quelle della prima memoria autorizzata ex art. 171 ter c.p.c.)
1 si chiede che il Giudice, ove ritenuto necessario, voglia ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ovvero ma in subordine autorizzarne la chiamata CP_4
in causa.
1) In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente in sede monitoria, per i motivi esposti in premessa, e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
2) In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria;
3) revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto il cui importo l'odierno opponente contesta di dovere nell'an e nel quantum, e dichiararsi che nulla è dovuto dall'attrice opponente per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, per tutti i motivi indicati in premessa
4) accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi dedotti, la nullità della fideiussione sottoscritta dalla signora e per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto alla banca ingiungente da parte Parte_1
della stessa per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa;
in subordine, accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi dedotti, la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dell'atto di fideiussione e, per l'effetto, accertato e dichiarato che, in assenza delle clausole nulle, le parti non avrebbero concluso i relativi contratti, dichiararsi la nullità dei singoli atti di fideiussione ex art. 1419, I co.,
c.c. e che nulla è dovuto alla banca ingiungente da parte della signora per Parte_1
qualsivoglia titolo, ragione e/o causa;
5) dichiararsi nullo, annullarsi, revocarsi o comunque dichiararsi inefficace il D.I. opposto per i motivi di fatto e di diritto esposti in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
6) in subordine, accertarsi la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione azionata in via monitoria e conseguentemente dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere in via monitoria.
In ogni caso spese, diritti ed onorari di causa rifusi.
2 Per parte convenuta
Rigetto integrale della opposizione, conferma del decreto ingiuntivo con condanna della opponente alle somme ivi indicate;
condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze.
MOTIVAZIONE
1. Fatto e svolgimento del processo
1.1 In data 6.4.2011 ha rilasciato a Parte_1 Controparte_5
una fideiussione omnibus con la quale ha garantito, entro il limite massimo di €
[...]
300.000,00, l'adempimento degli obblighi verso la banca facenti capo ad Parte_2
1.2 Con decreto ingiuntivo n. 1190/23 del 12.6.2023 questo Tribunale ha intimato a Parte_1 di pagare la somma di € 95.868,67, oltre interessi e spese, all'odierna convenuta opposta. Il credito azionato in sede monitoria deriva da un contratto di conto corrente stipulato il 6.4.2011 da con che, secondo Parte_2 Controparte_5
la certificazione rilasciata ex art. 50 TUB da Banco BPM s.p.a. (nella quale il suddetto istituto è stato incorporato), vedeva, alla data del 30.6.2013, un saldo negativo di € 104.713,66.
La ricorrente ha dato atto che, con sentenza n. 2698/18 resa da questo Tribunale in una causa introdotta da avverso Banco BPM s.p.a., è stato accertato che il debito della Parte_2
correntista verso l'istituto ammontava ad € 95.868,67. Ha inoltre dedotto di avere acquistato il credito azionato da Banco BPM s.p.a. in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB.
1.3 Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione chiedendo la revoca del Parte_1
decreto e la declaratoria di nullità della fideiussione sottoscritta.
costituitasi in giudizio a mezzo dei procuratori sopra indicati, ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
3 La mediazione richiesta dalla convenuta non ha avuto esito.
Nel corso del processo i difensori dell'attrice hanno comunicato che il loro mandato era stato revocato e non sono stati sostituiti.
La causa è stata rinviata all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Solo parte convenuta ha depositato note per l'udienza.
2. Eccezione preliminare
2.1 L'opposta ha eccepito l'intervenuta definitività del decreto ingiuntivo n. 1190/23 in quanto parte opponente avrebbe citato in giudizio in proprio e non come Controparte_3 procuratrice di così proponendo un'opposizione inammissibile, in quanto Controparte_1 rivolta avverso un soggetto diverso dall'ingiungente.
2.2 L'eccezione non è fondata in quanto l'attrice ha dato atto, nel corpo dell'atto di citazione, della qualità di mandataria della convenuta e perciò risulta chiaro Controparte_3
come questa sia stata evocata in giudizio in tale veste.
3. Motivi di opposizione
3.1 L'opponente segnala che la convenuta non avrebbe dimostrato di essere titolare del credito azionato non avendo dimostrato che tale credito sia compreso tra quelli che Banco BPM s.p.a. ha ceduto a Controparte_1
3.1.1 L'eccezione non può essere accolta, posto che la convenuta ha dimesso una dichiarazione della cedente Banco BPM s.p.a. (doc. 13) nella quale si conferma l'avvenuta cessione dello specifico credito per cui è causa.
La produzione in giudizio del contratto di cessione è certamente la modalità più diretta di provare l'avvenuta cessione del credito e quindi la propria legittimazione quale cessionario. Ciò tuttavia non esclude che la prova possa essere data mediante presunzioni, ai sensi degli artt. 2727
4 e 2729 c.c. In tale ipotesi l'esistenza della cessione e la sua riferibilità al debito dell'opponente viene dedotta da più elementi che convergono nel far ritenere la veridicità delle deduzioni del cessionario. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario” (Cass. n. 17944/23, rv. 668451; n.
5478/24).
La dichiarazione resa dalla cedente, con la quale questa conferma che il credito oggetto di lite è stato da essa effettivamente trasferito in capo all'opposta, è una prova pienamente utilizzabile che esclude ogni incertezza in ordine all'attuale titolarità del credito.
3.2 ha eccepito la prescrizione del credito della controparte, significando che la sua Parte_1
fideiussione risale al 2011 e che il decreto ingiuntivo le è stato notificato nel 2023, quando la prescrizione decennale era già decorsa.
3.2.1 Anche in relazione a questa eccezione le difese spiegate da parte convenuta sono sufficienti a determinare il rigetto delle argomentazioni di parte attrice.
Tra debitore principale e fideiussore vi è un rapporto di solidarietà passiva cosicché, ai sensi dell'art. 1310 c.c., gli atti interruttivi della prescrizione contro il primo hanno effetto anche contro il secondo. Nel caso in esame risulta che nel luglio 2013 (doc. 21 convenuta)
[...]
(in seguito Banco BPM s.p.a.) abbia fatto valere le proprie ragioni nella Controparte_5
procedura di concordato preventivo relativo a (il concordato è stato Parte_2
omologato il 22.11.2013 e il credito della banca risulta tra quelli ammessi nel piano concordatario di cui al doc. 24). Nell'ottobre 2020, poi, ha chiesto Controparte_1
l'ammissione allo stato passivo del fallimento della stessa (doc. 19), con la Parte_2
quale, peraltro, tra il 2015 ed il 2018, era stato pendente un giudizio avanti questo Tribunale relativo all'accertamento del debito di in concordato preventivo, conclusosi Parte_2
con la citata sentenza n. 2698/18.
5 Le vicende suindicate, pur se relative alla posizione debitoria di Banco BPM s.p.a., hanno determinato l'interruzione del corso della prescrizione anche nei riguardi della garante.
3.3 Sostiene l'attrice che parte convenuta non avrebbe dato prova dell'entità del credito azionato, non potendosi ricavare l'accertamento di tale dato da una sentenza pronunciata in un giudizio di cui non era parte. Pt_1
3.3.1 Costituendosi, ha dimesso (doc. 20) gli estratti conto del rapporto di Controparte_1
conto corrente per cui è causa relativi al periodo compreso tra la data di apertura del conto (aprile
2011) ed il passaggio a sofferenza (maggio 2013). Così, in mancanza di più specifiche contestazioni, la doglianza relativa alla mancanza di prova della sussistenza e misura del credito va disattesa. La deduzione di parte attrice secondo cui la creditrice avrebbe dovuto anche produrre “le rendicontazioni periodiche, i documenti annuali di sintesi e le eventuali comunicazioni di modifica delle condizioni economiche e/o contrattuali” è priva di pregio perché
i detti documenti non sono necessari ai fini della prova del credito, né vi è prova dell'esistenza di comunicazioni di modifica non in atti. Quanto alle modalità di calcolo di interessi, essa è ricavabile dal contratto di conto corrente prodotto dalla convenuta.
3.4 L'attrice invoca la nullità della fideiussione prestata in quanto conforme allo schema ABI al modello contrattuale ABI 2003, dichiarato illecito per violazione della legge antitrust n.
287/1990.
3.4.1 Sul punto va richiamata Cass SSUU n. 41994/21, secondo la quale: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile
6 dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti". E' stato quindi confermato ciò che la prevalente giurisprudenza aveva già ritenuto circa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1419 c.c., con limitazione della nullità alle sole clausole interessate dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia quale Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi.
Con il citato provvedimento n. 55/05 la Banca d'Italia, in veste di Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo del mercato creditizio, ha dichiarato che l'utilizzo dello schema uniforme di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI si pone in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della legge n. 287/90, con riguardo a tre clausole comprese nel contratto-tipo (cd.
“clausola di sopravvivenza”, cd. “clausola di reviviscenza” e rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c.).
L'opponente non ha provato che, in mancanza delle clausole nulle, ella non avrebbe sottoscritto la fideiussione e che pertanto, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 1419 c.c., la nullità parziale possa estendersi all'intero negozio di garanzia.
Con la citata pronuncia – cui si fa rinvio – la S.C. ha ritenuto che la forma di tutela più adeguata allo scopo di garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, al contempo idonea ad assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda (come quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite), sia la nullità parziale, limitata alle clausole censurate dal provvedimento di
Banca d'Italia. Come in ogni caso di applicazione dell'art. 1419 c.c., è quindi necessario verificare se “la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità”. Di regola, la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. n. 11673/07).
7 Le SSUU hanno anche evidenziato che, in una situazione come quella in esame, è difficile che si presenti l'ipotesi che determinerebbe la nullità integrale della fideiussione. Infatti l'eliminazione delle clausole nulle, aventi un contenuto sfavorevole per il garante, non potrebbe che alleggerire la posizione dello stesso. Allo stesso tempo, “anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che
l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”.
3.5 Da ultimo, parte attrice eccepisce la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. per non avere proposto le sue istanza avverso il creditore nel termine previsto da tale norma. Ciò sul presupposto dell'inefficacia della deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. contenuta nella clausola
6 delle condizioni di fideiussione, ovvero in una delle pattuizioni che, per le ragioni dette, va considerata nulla in quanto conforme al modello oggetto del patto anticoncorrenziale tra istituti di credito.
3.5.1 L'eccezione è infondata.
La convenuta ha dimostrato che la banca creditrice, una volta divenuto esigibile il credito nel maggio 2013, con il passaggio a sofferenza, non è rimasta inerte ma ha tempestivamente agito per far valere il proprio credito nei confronti della debitrice principale. Come si è già ricordato, infatti, la banca ha chiesto ed ottenuto di essere ammessa al concordato preventivo di
[...]
prima che decorresse il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. Quando la Parte_2 società è fallita, l'odierna convenuta, diventata titolare del credito, si è insinuata al passivo.
Pertanto non risulta che il creditore abbia mancato di assumere le uniche iniziative concretamente adottabili per riscuotere il proprio credito nei riguardi di un debitore coinvolto in procedure concorsuali, così impedendo la decadenza in discorso.
4. Conclusioni e spese
8 L'opposizione è infondata e va integralmente rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate, come in dispositivo, in considerazione del valore (€ 95.868,67) e della limitata complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1190/23 del 12.6.2023;
2) condanna a rifondere a come sopra rappresentata, le Parte_1 Controparte_1 spese di difesa, liquidate in € 8.050,00, di cui € 7.000,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 24 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), già difesa dall'avv. ANDREA MATURO e Parte_1 C.F._1
dall'avv. MATTIA GASPARIN (ai quali è stato revocato il mandato in corso di causa)
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), a sua volta rappresentata dalla procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con l'avv. FABRIZIO CESARE e l'avv. Controparte_3 P.IVA_3
MARIA GABRIELLA CESARE
Parte convenuta opposta
Oggetto: Fideiussione
Conclusioni delle parti
Per parte attrice (non ha precisato le conclusioni, si riportano quelle della prima memoria autorizzata ex art. 171 ter c.p.c.)
1 si chiede che il Giudice, ove ritenuto necessario, voglia ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ovvero ma in subordine autorizzarne la chiamata CP_4
in causa.
1) In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente in sede monitoria, per i motivi esposti in premessa, e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
2) In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria;
3) revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto il cui importo l'odierno opponente contesta di dovere nell'an e nel quantum, e dichiararsi che nulla è dovuto dall'attrice opponente per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, per tutti i motivi indicati in premessa
4) accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi dedotti, la nullità della fideiussione sottoscritta dalla signora e per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto alla banca ingiungente da parte Parte_1
della stessa per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa;
in subordine, accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi dedotti, la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dell'atto di fideiussione e, per l'effetto, accertato e dichiarato che, in assenza delle clausole nulle, le parti non avrebbero concluso i relativi contratti, dichiararsi la nullità dei singoli atti di fideiussione ex art. 1419, I co.,
c.c. e che nulla è dovuto alla banca ingiungente da parte della signora per Parte_1
qualsivoglia titolo, ragione e/o causa;
5) dichiararsi nullo, annullarsi, revocarsi o comunque dichiararsi inefficace il D.I. opposto per i motivi di fatto e di diritto esposti in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
6) in subordine, accertarsi la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione azionata in via monitoria e conseguentemente dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere in via monitoria.
In ogni caso spese, diritti ed onorari di causa rifusi.
2 Per parte convenuta
Rigetto integrale della opposizione, conferma del decreto ingiuntivo con condanna della opponente alle somme ivi indicate;
condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze.
MOTIVAZIONE
1. Fatto e svolgimento del processo
1.1 In data 6.4.2011 ha rilasciato a Parte_1 Controparte_5
una fideiussione omnibus con la quale ha garantito, entro il limite massimo di €
[...]
300.000,00, l'adempimento degli obblighi verso la banca facenti capo ad Parte_2
1.2 Con decreto ingiuntivo n. 1190/23 del 12.6.2023 questo Tribunale ha intimato a Parte_1 di pagare la somma di € 95.868,67, oltre interessi e spese, all'odierna convenuta opposta. Il credito azionato in sede monitoria deriva da un contratto di conto corrente stipulato il 6.4.2011 da con che, secondo Parte_2 Controparte_5
la certificazione rilasciata ex art. 50 TUB da Banco BPM s.p.a. (nella quale il suddetto istituto è stato incorporato), vedeva, alla data del 30.6.2013, un saldo negativo di € 104.713,66.
La ricorrente ha dato atto che, con sentenza n. 2698/18 resa da questo Tribunale in una causa introdotta da avverso Banco BPM s.p.a., è stato accertato che il debito della Parte_2
correntista verso l'istituto ammontava ad € 95.868,67. Ha inoltre dedotto di avere acquistato il credito azionato da Banco BPM s.p.a. in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB.
1.3 Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione chiedendo la revoca del Parte_1
decreto e la declaratoria di nullità della fideiussione sottoscritta.
costituitasi in giudizio a mezzo dei procuratori sopra indicati, ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
3 La mediazione richiesta dalla convenuta non ha avuto esito.
Nel corso del processo i difensori dell'attrice hanno comunicato che il loro mandato era stato revocato e non sono stati sostituiti.
La causa è stata rinviata all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Solo parte convenuta ha depositato note per l'udienza.
2. Eccezione preliminare
2.1 L'opposta ha eccepito l'intervenuta definitività del decreto ingiuntivo n. 1190/23 in quanto parte opponente avrebbe citato in giudizio in proprio e non come Controparte_3 procuratrice di così proponendo un'opposizione inammissibile, in quanto Controparte_1 rivolta avverso un soggetto diverso dall'ingiungente.
2.2 L'eccezione non è fondata in quanto l'attrice ha dato atto, nel corpo dell'atto di citazione, della qualità di mandataria della convenuta e perciò risulta chiaro Controparte_3
come questa sia stata evocata in giudizio in tale veste.
3. Motivi di opposizione
3.1 L'opponente segnala che la convenuta non avrebbe dimostrato di essere titolare del credito azionato non avendo dimostrato che tale credito sia compreso tra quelli che Banco BPM s.p.a. ha ceduto a Controparte_1
3.1.1 L'eccezione non può essere accolta, posto che la convenuta ha dimesso una dichiarazione della cedente Banco BPM s.p.a. (doc. 13) nella quale si conferma l'avvenuta cessione dello specifico credito per cui è causa.
La produzione in giudizio del contratto di cessione è certamente la modalità più diretta di provare l'avvenuta cessione del credito e quindi la propria legittimazione quale cessionario. Ciò tuttavia non esclude che la prova possa essere data mediante presunzioni, ai sensi degli artt. 2727
4 e 2729 c.c. In tale ipotesi l'esistenza della cessione e la sua riferibilità al debito dell'opponente viene dedotta da più elementi che convergono nel far ritenere la veridicità delle deduzioni del cessionario. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario” (Cass. n. 17944/23, rv. 668451; n.
5478/24).
La dichiarazione resa dalla cedente, con la quale questa conferma che il credito oggetto di lite è stato da essa effettivamente trasferito in capo all'opposta, è una prova pienamente utilizzabile che esclude ogni incertezza in ordine all'attuale titolarità del credito.
3.2 ha eccepito la prescrizione del credito della controparte, significando che la sua Parte_1
fideiussione risale al 2011 e che il decreto ingiuntivo le è stato notificato nel 2023, quando la prescrizione decennale era già decorsa.
3.2.1 Anche in relazione a questa eccezione le difese spiegate da parte convenuta sono sufficienti a determinare il rigetto delle argomentazioni di parte attrice.
Tra debitore principale e fideiussore vi è un rapporto di solidarietà passiva cosicché, ai sensi dell'art. 1310 c.c., gli atti interruttivi della prescrizione contro il primo hanno effetto anche contro il secondo. Nel caso in esame risulta che nel luglio 2013 (doc. 21 convenuta)
[...]
(in seguito Banco BPM s.p.a.) abbia fatto valere le proprie ragioni nella Controparte_5
procedura di concordato preventivo relativo a (il concordato è stato Parte_2
omologato il 22.11.2013 e il credito della banca risulta tra quelli ammessi nel piano concordatario di cui al doc. 24). Nell'ottobre 2020, poi, ha chiesto Controparte_1
l'ammissione allo stato passivo del fallimento della stessa (doc. 19), con la Parte_2
quale, peraltro, tra il 2015 ed il 2018, era stato pendente un giudizio avanti questo Tribunale relativo all'accertamento del debito di in concordato preventivo, conclusosi Parte_2
con la citata sentenza n. 2698/18.
5 Le vicende suindicate, pur se relative alla posizione debitoria di Banco BPM s.p.a., hanno determinato l'interruzione del corso della prescrizione anche nei riguardi della garante.
3.3 Sostiene l'attrice che parte convenuta non avrebbe dato prova dell'entità del credito azionato, non potendosi ricavare l'accertamento di tale dato da una sentenza pronunciata in un giudizio di cui non era parte. Pt_1
3.3.1 Costituendosi, ha dimesso (doc. 20) gli estratti conto del rapporto di Controparte_1
conto corrente per cui è causa relativi al periodo compreso tra la data di apertura del conto (aprile
2011) ed il passaggio a sofferenza (maggio 2013). Così, in mancanza di più specifiche contestazioni, la doglianza relativa alla mancanza di prova della sussistenza e misura del credito va disattesa. La deduzione di parte attrice secondo cui la creditrice avrebbe dovuto anche produrre “le rendicontazioni periodiche, i documenti annuali di sintesi e le eventuali comunicazioni di modifica delle condizioni economiche e/o contrattuali” è priva di pregio perché
i detti documenti non sono necessari ai fini della prova del credito, né vi è prova dell'esistenza di comunicazioni di modifica non in atti. Quanto alle modalità di calcolo di interessi, essa è ricavabile dal contratto di conto corrente prodotto dalla convenuta.
3.4 L'attrice invoca la nullità della fideiussione prestata in quanto conforme allo schema ABI al modello contrattuale ABI 2003, dichiarato illecito per violazione della legge antitrust n.
287/1990.
3.4.1 Sul punto va richiamata Cass SSUU n. 41994/21, secondo la quale: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile
6 dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti". E' stato quindi confermato ciò che la prevalente giurisprudenza aveva già ritenuto circa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1419 c.c., con limitazione della nullità alle sole clausole interessate dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia quale Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi.
Con il citato provvedimento n. 55/05 la Banca d'Italia, in veste di Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo del mercato creditizio, ha dichiarato che l'utilizzo dello schema uniforme di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI si pone in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della legge n. 287/90, con riguardo a tre clausole comprese nel contratto-tipo (cd.
“clausola di sopravvivenza”, cd. “clausola di reviviscenza” e rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c.).
L'opponente non ha provato che, in mancanza delle clausole nulle, ella non avrebbe sottoscritto la fideiussione e che pertanto, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 1419 c.c., la nullità parziale possa estendersi all'intero negozio di garanzia.
Con la citata pronuncia – cui si fa rinvio – la S.C. ha ritenuto che la forma di tutela più adeguata allo scopo di garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, al contempo idonea ad assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda (come quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite), sia la nullità parziale, limitata alle clausole censurate dal provvedimento di
Banca d'Italia. Come in ogni caso di applicazione dell'art. 1419 c.c., è quindi necessario verificare se “la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità”. Di regola, la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. n. 11673/07).
7 Le SSUU hanno anche evidenziato che, in una situazione come quella in esame, è difficile che si presenti l'ipotesi che determinerebbe la nullità integrale della fideiussione. Infatti l'eliminazione delle clausole nulle, aventi un contenuto sfavorevole per il garante, non potrebbe che alleggerire la posizione dello stesso. Allo stesso tempo, “anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che
l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”.
3.5 Da ultimo, parte attrice eccepisce la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. per non avere proposto le sue istanza avverso il creditore nel termine previsto da tale norma. Ciò sul presupposto dell'inefficacia della deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. contenuta nella clausola
6 delle condizioni di fideiussione, ovvero in una delle pattuizioni che, per le ragioni dette, va considerata nulla in quanto conforme al modello oggetto del patto anticoncorrenziale tra istituti di credito.
3.5.1 L'eccezione è infondata.
La convenuta ha dimostrato che la banca creditrice, una volta divenuto esigibile il credito nel maggio 2013, con il passaggio a sofferenza, non è rimasta inerte ma ha tempestivamente agito per far valere il proprio credito nei confronti della debitrice principale. Come si è già ricordato, infatti, la banca ha chiesto ed ottenuto di essere ammessa al concordato preventivo di
[...]
prima che decorresse il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. Quando la Parte_2 società è fallita, l'odierna convenuta, diventata titolare del credito, si è insinuata al passivo.
Pertanto non risulta che il creditore abbia mancato di assumere le uniche iniziative concretamente adottabili per riscuotere il proprio credito nei riguardi di un debitore coinvolto in procedure concorsuali, così impedendo la decadenza in discorso.
4. Conclusioni e spese
8 L'opposizione è infondata e va integralmente rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate, come in dispositivo, in considerazione del valore (€ 95.868,67) e della limitata complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1190/23 del 12.6.2023;
2) condanna a rifondere a come sopra rappresentata, le Parte_1 Controparte_1 spese di difesa, liquidate in € 8.050,00, di cui € 7.000,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 24 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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