Articolo 10 della Legge 22 maggio 1974, n. 224
Articolo 9Articolo 11
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30 giugno 1974
Art. 10.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanita' e del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1973, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Entrata in vigore il 30 giugno 1974