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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/06/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Prima Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 ter, 337 quater c.c., 473- bis 11 e ss c.p.c., iscritto al n. 4325/2024 del
Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di consiglio, e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...], il PA CodiceFiscale_1
20.07.1989, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Antonella Uras e Assunta Ester Piccolo, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Marigliano (NA), al Corso Umberto I, n. 381
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
19.01.1983, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Angela Cecconi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Agnello (NA), al Corso Marion Crawford, n. 28
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21.05.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo dalle stesse raggiunto e riportato nel verbale di udienza del 25.03.2025.
Il P.M., in data 01.04.2025, esprimeva parere favorevole in ordine agli accordi raggiunti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.10.2024, premetteva di aver intrattenuto a PA decorrere dall'anno 2014 una relazione sentimentale con dalla quale nasceva, Controparte_1
1 in data 17.07.2018, il piccolo;
che la coppia aveva deciso di fissare la dimora Persona_1 familiare nel Comune di Massa Lubrense, alla via Riviera San Montano n. 63, oggi Via Partenope
n. 19, in un appartamento per il quale aveva contratto un mutuo di euro 250.000,00, per il pagamento del quale la ricorrente sosteneva costi pari ad euro 1000,00 mensili;
che il predetto immobile veniva acquistato anche in virtù dell'acconto (di euro 150.000,00) versato dal resistente;
che, tuttavia, con il passare del tempo, le liti fra i conviventi portavano ad un totale inasprimento dei rapporti e ad una rottura definitiva del legame di convivenza, tanto che, a far data dal mese di maggio 2024, la ricorrente decideva di allontanarsi dall'abitazione familiare per il persistere delle condotte prevaricatorie del sig. , e ciò al fine di preservare il benessere Controparte_1 psicofisico del minore;
che la collocazione presso i nonni materni era del tutto transitoria, tanto che anche il sig. , veniva edotto con lettera p.e.c. inviata al suo difensore, circa la Controparte_1 necessità che la ricorrente ed il minore rientrassero nella casa familiare, attesa anche l'impossibilità di trovare altra collocazione in ragione dei costi del mutuo della casa familiare esclusivamente a suo carico;
deduceva di essere imprenditrice e titolare di un'attività ricettiva, mentre il resistente oltre ad essere amministratore unico di una società, partecipava di fatto anche alle numerose attività familiari, versando per il mantenimento del figlio la somma di euro 500,00, non congrua rispetto alle esigenze dello stesso, ed in considerazione del reddito del resistente.
Tanto dedotto, chiedeva all'intestato tribunale di disporre l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita in Massa Lubrense, alla via Partenope 19/63; di disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre;
nonché, di porre a carico del un assegno, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, di CP_1 complessivi euro 1.000,00 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.02.2025 si costituiva in giudizio
, il quale rappresentava che, a seguito della notifica del ricorso introduttivo tra Controparte_1 le parti, erano intercorse trattative di bonario componimento della lite e che era stato raggiunto un accordo con la ricorrente, ancora in corso di perfezionamento e sottoscrizione.
Comparse personalmente le parti all'udienza del 25.03.2025 e sentite dal Giudice delegato dal
Presidente, le stesse riferivano di aver trovato un accordo in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, concludendo per il recepimento dello stesso in sentenza;
il Giudice delegato, preso atto dell'accordo delle parti e ritenuto lo stesso conforme all'interesse del minore, in via provvisoria ed urgente disponeva – ai sensi dell'art 473 bis 21, comma 3 c.p.c., che l'affido, la collocazione, le visite con il genitore non collocatario ed il mantenimento del minore, fossero disciplinate in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e rinviava la causa all'udienza del
2 21.05.2025, onerando parte resistente di versare, entro la data della predetta udienza, la documentazione reddituale di cui all'art. 473 bis 12, III comma, c.p.c..
Alla predetta udienza la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pm concludeva in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
Osserva il collegio come la disciplina concordata dalle parti possa essere recepita dal Tribunale, siccome non contrastante con norme imperative e conforme all'interesse del minore Persona_1
(nato il [...]).
In particolare, in sede di udienza di comparizione innanzi al giudice delegato dal Presidente del
Tribunale, entrambe le parti dichiaravano che il figlio frequentava regolarmente il padre, con il quale aveva un buon rapporto.
Il dichiarava di lavorare come dipendente di una società che gestisce un ristorante a Sorrento, CP_1 di percepire uno stipendio di euro 1.500,00 in busta paga e di non avere altre fonti di reddito;
dichiarava, altresì, di essere proprietario della sola casa familiare, nonché di un immobile a Sorrento dato in usufrutto alla società che gestisce il ristorante, di essere d'accordo a che l'assegno unico fosse percepito al 100% dalla madre del minore;
la , invece, dichiarava di gestire un PA affittacamere di circa cinque stanze e di essere titolare di una ditta individuale, con un guadagno di euro 2.000,00/3.000,00 netti, limitatamente, però, ai sei mesi della stagione turistica, da metà aprile fino a metà ottobre (cfr. verbale di udienza del 25.03.2025).
Dalla documentazione reddituale depositata dal resistente risulta dichiarato un importo 24.311,97 da lavoro dipendente anno 2023 (cfr documentazione depositata in data 14.05.2025 buste paga mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024; b) C.U. 2024 – redditi 2023; c) C.U. 2023 – redditi 2024; d) finanziamento a carico di con Creditis). Controparte_1
Ciò posto, il regime delle visite, come concordato fra le parti, soddisfa il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, mentre l'entità dell'assegno concordato fra le parti appare congruo, tenuto conto delle rispettive posizioni economiche come innanzi precisate.
Rileva il Collegio che le parti con i patti raggiunti in corso di giudizio hanno inteso anche regolare taluni rapporti economici tra essi esistenti di cui il Tribunale si limita a dare atto.
In primo luogo con il predetto accordo la ricorrente ed il resistente hanno chiesto di darsi atto che era “cessata la convivenza di fatto tra le parti”.
In particolare le parti rappresentavano che era loro comune volontà quella di regolare, in modo assolutamente definitivo, anche ogni loro questione di carattere giuridico-patrimoniale, con riferimento all'abitazione familiare di Riviera San Montano 63, oggi Via Partenope 19 int 63 ai seguenti patti e condizioni, di cui all'accordo dalle stesse sottoscritto in data 06.03.2025:
3 “- sottoscrivendo la presente, la sig.ra promette di vendere e trasferire al sig. PA
, il quale sottoscrivendo la presente promette di acquistare, la quota del 50% Controparte_1 della piena proprietà della abitazione familiare, sita in in Massa Lubrense alla via Riviera San
Montano n. 63, oggi Via Partenope 19 int. 63, nella quale hanno sempre vissuto, sino a pochi mesi fa, con il piccolo e comunque tutti i diritti a lei pervenuti in forza di atto di compravendita Per_1 per notar registrato e trascritto in data 18.09.2019 Rep. 3147 – Racc. 2305- Persona_2 costituita dall'immobile così analiticamente descritto e come da piantina allegata:
“unità immobiliare articolata al piano terra, primo e secondo per complessivi 6 (sei) vani catastali, confinante con proprietà o aventi causa, Via Riviera San Montano, proprietà o Per_3 Per_4 aventi causa e garage di cui in seguito;
riportata nel Catasto Fabbricati di Massa Lubrense al
Foglio 2, mappale 692 sub 3, Via San Montano n. 63, Piano T-1-2, cat. A/2, cl 6, vani 6, R.C.
635,24-------“locale garage al piano terra della superficie catastale di mq 13 (tredici), confinante con appartamento di cui innanzi, Via Riviera San Montano e proprietà o aventi causa;
Per_3 riportato nel catasto fabbricati di Massa Lubrense al Foglio 2, mappale 692 sub 4, Via San
Montano 63, piano T, categ C/6, cl 8, mq 13, R.C. Euro 37,60.
Il tutto, nello stato di fatto e di diritto che il sig. dichiara di ben conoscere ed Controparte_1 accettare.
Il suddetto immobile fu acquistato in piena proprietà dalla sig.ra in accordo PA con il in data 16.09.2019 (atto per notaio registrato e Controparte_1 Persona_2 trascritto in data 18.09.219 Rep. 3147 – Racc. 2305) contraendo un mutuo di € 250.000,00 per il pagamento del saldo del prezzo.
Tale immobile veniva acquistato anche in virtù dell'acconto (di € 150.000,00) versato dal
[...]
, come risultante dal mandato senza rappresentanza contratto tra le parti (atto per CP_1 notaio del 11.09.2019 Rep.3131 – Racc. 2293 allegato al ricorso introduttivo. Per_2
Obiettivo delle parti è quindi quello di fare in modo che per effetto della stipulazione del contratto definitivo e/o rogito, nonché dell'atto di ritrasferimento della proprietà a seguito dell'esecuzione del mandato senza rappresentanza:
- il sig. diventi l'esclusivo proprietario di tutti i predetti immobili, e nel Controparte_1 contempo la sig.ra salvo buon fine del pagamento del prezzo come di seguito PA regolato, non possa più vantare alcun diritto in ordine agli stessi, con contestuale rinuncia di lei a qualsivoglia azione e/o pretesa verso il sig. in ordine alle somme dalla stessa Controparte_1 in qualunque modo versate a suo tempo per il relativo acquisto o a titolo di pagamento delle rate del mutuo, come pure in ordine a tutti i mobili e gli impianti in essi contenuti;
4 - la sig.ra sia liberata da ogni suo obbligo nascente dal ridetto contratto di PA mutuo fondiario, sia verso la mutuante” Banca Popolare di Bari” sia nei confronti del sig.
[...]
, sul quale soltanto si concentreranno tutte le obbligazioni illo tempore assunte verso CP_1 la detta mutuante, la cui disponibilità in tal senso è già stata positivamente verificata dal sig.
[...]
; CP_1
- la sig. sia liberata da ogni suo obbligo nascente dal diritto di proprietà sul PA predetto immobile, ivi compresi eventuali oneri condominiali arretrati, che saranno ad esclusivo carico del sig. ; Controparte_1
Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro e non oltre 18 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo, con notaio a scelta del sig. . Le parti convengono che il detto Controparte_1 termine di 18 mesi è previsto nell'esclusivo interesse del sig. . Tutti i costi Controparte_1 connessi al rogito (tasse, imposte, compensi del notaio, nulla escluso) saranno ad esclusivo carico di quest'ultimo.
A tal fine, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, il sig. , Controparte_1 che intanto provvederà ad interloquire con la Banca Popolare di Bari ai fini delle incombenze necessarie alla liberazione della sig.ra dagli obblighi di cui al succitato PA contratto di mutuo, comunicherà ad essa sig.ra l'ufficio del Notaio dallo PA stesso scelto, con un preavviso di almeno gg 10, ed all'uopo le parti dichiarano di eleggere domicilio presso l'indirizzo pec dei rispettivi difensori, come costituiti nella presente.
La sig.ra fermo l'obbligo di presentarsi alla firma del rogito, si impegna fin PA
d'ora a rendersi disponibile anche allo svolgimento di ulteriori attività e/o firma di documenti, ove eventualmente richieste come necessarie dalla Banca Popolare di Bari o dal notaio indicatole per il rogito, purchè non comportanti a carico di lei la assunzione di nuove obbligazioni, e fermo restando l'obbligo del sig. di farsi carico di tutti i costi da sostenersi a tal fine. Controparte_1
Il prezzo di tutto quanto oggetto della presente promessa di vendita (immobili, mobili, impianti, nulla escluso e/o eccettuato), di pieno accordo tra le parti, è stabilito nella somma di € 95.000,00 (€ novantacinquemila/00), e viene così regolato: a) euro 30.000,00 (€ trentamila/00) vengono pagati dal sig. alla sig.ra al momento della sottoscrizione della Controparte_1 PA presente, mediante assegno circolare tratto su Banca San Paolo Intesa n. 3307013096 - 10, che di tanto rilascia quietanza;
tale somma viene corrisposta quale rimborso di parte delle rate di mutuo onorate dalla sig.ra PA
b) euro 30.000,00 (€ trentamila/00) saranno pagati dal sig. alla sig.ra Controparte_1 entro la data del 31 dicembre 2025, a mezzo assegno circolare e/o bancario, PA
5 parimenti quale ulteriore restituzione delle rate di mutuo medio tempore onorate dalla ridetta sig.ra
PA
c) euro 35.000,00 (€ trentacinquemila/00) entro saranno versati al sig. Controparte_1 contestualmente alla stipula del rogito definitivo di trasferimento del bene immobile quale una tantum per la rinuncia all'assegnazione della casa familiare.
Per effetto della stipulazione del rogito, la sig.ra salvo buon fine del PA pagamento del prezzo come innanzi regolato, non vanterà più alcun diritto in ordine agli immobili de quibus, come pure in ordine a tutti i mobili e gli impianti in essi contenuti, rinunciando ella a qualsivoglia azione e/o pretesa verso il sig. in ordine alle somme dalla stessa Controparte_1 in qualunque modo versate a suo tempo per il relativo acquisto o a titolo di pagamento delle rate del mutuo. Nel contempo, realizzandosi l'effetto della liberazione della sig.ra da PA ogni suo obbligo nascente dal ridetto contratto di mutuo fondiario, sia verso la mutuante "Banca
Popolare di Bari", sia nei confronti del sig. , quest'ultimo non avrà più nulla a Controparte_1 prendere da lei in ordine alle somme dallo stesso in qualunque modo versate a suo tempo per il relativo acquisto, a titolo di pagamento delle rate del mutuo, o a titolo di costi di ristrutturazione e/o ammodernamento.
Oltre al prezzo di € 95.000,00 previsto all'articolo precedente, il sig. , dalla Controparte_1 data di sottoscrizione del presente accordo, rimborserà mensilmente, e nel termine massimo di gg 3, alla sig. le somme dalla stessa versate per il pagamento delle rate di mutuo PA relativo al solo capitale mutuato e con esclusione dell'importo relativo alla polizza assicurativa collegata al ridetto mutuo e ciò fino alla data del rogito e/o liberazione della sig. PA da ogni suo obbligo nascente dal ridetto contratto di mutuo fondiario.
[...]
Sottoscrivendo la presente, entrambe le parti dichiarano fin d'ora di essere, e si riconoscono reciprocamente, economicamente indipendenti, giustificandosi la detta attribuzione patrimoniale in favore della sig.ra soltanto in funzione di quanto pure ulteriormente previsto PA con la presente scrittura, ispirata, si ripete, alla comune volontà delle parti di regolare, fin d'ora ed in modo assolutamente definitivo, anche ogni loro questione di carattere giuridico-patrimoniale;
Fermo restando il rispetto degli obblighi e dei diritti che le parti assumono con la presente convenzione, entrambi dichiarano di aver già provveduto a dividersi tutti i beni mobili e tutte le somme di denaro giacenti su conti correnti, conti depositi, bancari e/o postali, etc., cointestati, e di non avere nulla a pretendere a tal titolo l'uno dall'altra, né ragioni di debito/credito diverse da quelle dedotte nella presente scrittura, entrambi rinunciando fin d'ora, in ogni caso, a qualsivoglia azione, ragione o pretesa, siccome di tanto si è tenuto conto nella regolamentazione delle condizioni
6 tutte della presente scrittura” (cfr accordo sottoscritto dalle parti in data 06.03.2025 e depositato in pari data nel presente giudizio).
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocazione presso la madre, con lei già convivente in Massa Lubrense Via Termine 14, dando atto che la ricorrente nell'ambito degli accordi economico-patrimoniali relativi alla casa familiare PA riportati in parte motiva, ha rinunciato all'assegnazione della casa familiare e si è impegnata ad effettuare il cambio di residenza;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo Controparte_1 PA di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 500,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat
a decorrere dal mese di febbraio 2026;
3) dà atto che nell'assegno ordinario sono comprese tutte le tipologie di spese contenute nella rubrica “Spese comprese nell'assegno di mantenimento” delle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio
Nazionale Forense nella seduta in Roma del 14/07/2017, comunicate ai Presidenti dei CC.OO.AA. il 29/11/2017, che si abbia per integralmente riprodotta, spese straordinarie al 50% come da
Protocollo vigente presso il Tribunale di Torre Annunziata;
4) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei seguenti giorni:
- Settimana A: Lunedì - Mercoledì - Giovedì dalle ore 16.30 alle ore19.00;
- Settimana B: Lunedì dalle 16.30 alle 19.00 e dalle ore 18.30 del Venerdì alle 21.00 della
Domenica con pernottamento;
in caso di impedimento del minore (es: febbre, impegni extrascolastici), il padre, potrà concordare con la madre i giorni di recupero.
Gli orari potranno subire variazioni a causa di necessità dei genitori o dei minori, da comunicarsi tempestivamente per iscritto. Durante le vacanze natalizie il figlio starà ad anni alterni con un genitore il giorno 24 dicembre e con l'altro il giorno 25 e 26 dicembre;
i giorni 31 dicembre il figlio starà con il genitore con cui ha trascorso il Natale, e 1 e 6 gennaio con l'altro; il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, ad anni alterni. Durante le vacanze estive di giugno, luglio ed agosto di ciascun anno il figlio trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi per iscritto con la mamma entro il 31 maggio. Ugualmente, per le vacanze estive, il figlio trascorrerà un periodo di 15 giorni consecutivi
7 con la madre, da concordarsi sempre entro il 31 maggio. Il figlio trascorrerà il giorno del compleanno con il genitore che compie gli anni. Quanto al proprio compleanno e onomastico, il minore starà con un genitore il giorno del compleanno/onomastico e con l'altro il giorno successivo,
e questo ad anni alterni. I genitori potranno concordare anche modalità diverse secondo le esigenze del minore sulle modalità e tempi di festeggiamento.
I genitori potranno comunque concordare la possibilità di ciascuno di loro di poter tenere con sé i figli anche in giorni e/o orari diversi rispetto alle precedenti previsioni, con accordo da concludersi almeno due giorni prima e da documentarsi per iscritto anche con scambio di comunicazioni e-mail, sms oppure WhatsApp.
5) dà atto che i sig.ri e , sin d'ora, prestano reciproco consenso al rilascio di tutti i PA CP_1 documenti, carta identità valida per l'espatrio e passaporto compreso, senza necessità di ulteriore autorizzazione;
6) dà atto che alla sottoscrizione dell'accordo, ha versato alla sig. Controparte_1 [...]
la somma di € 2.000,00 a titolo di arretrati non corrisposti per il minore con assegno PA circolare tratto su Banca Intesa San Paolo n. 3504622712 - 06, che di tanto rilascia quietanza;
7) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
8
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 ter, 337 quater c.c., 473- bis 11 e ss c.p.c., iscritto al n. 4325/2024 del
Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di consiglio, e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...], il PA CodiceFiscale_1
20.07.1989, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Antonella Uras e Assunta Ester Piccolo, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Marigliano (NA), al Corso Umberto I, n. 381
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
19.01.1983, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Angela Cecconi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Agnello (NA), al Corso Marion Crawford, n. 28
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21.05.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo dalle stesse raggiunto e riportato nel verbale di udienza del 25.03.2025.
Il P.M., in data 01.04.2025, esprimeva parere favorevole in ordine agli accordi raggiunti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.10.2024, premetteva di aver intrattenuto a PA decorrere dall'anno 2014 una relazione sentimentale con dalla quale nasceva, Controparte_1
1 in data 17.07.2018, il piccolo;
che la coppia aveva deciso di fissare la dimora Persona_1 familiare nel Comune di Massa Lubrense, alla via Riviera San Montano n. 63, oggi Via Partenope
n. 19, in un appartamento per il quale aveva contratto un mutuo di euro 250.000,00, per il pagamento del quale la ricorrente sosteneva costi pari ad euro 1000,00 mensili;
che il predetto immobile veniva acquistato anche in virtù dell'acconto (di euro 150.000,00) versato dal resistente;
che, tuttavia, con il passare del tempo, le liti fra i conviventi portavano ad un totale inasprimento dei rapporti e ad una rottura definitiva del legame di convivenza, tanto che, a far data dal mese di maggio 2024, la ricorrente decideva di allontanarsi dall'abitazione familiare per il persistere delle condotte prevaricatorie del sig. , e ciò al fine di preservare il benessere Controparte_1 psicofisico del minore;
che la collocazione presso i nonni materni era del tutto transitoria, tanto che anche il sig. , veniva edotto con lettera p.e.c. inviata al suo difensore, circa la Controparte_1 necessità che la ricorrente ed il minore rientrassero nella casa familiare, attesa anche l'impossibilità di trovare altra collocazione in ragione dei costi del mutuo della casa familiare esclusivamente a suo carico;
deduceva di essere imprenditrice e titolare di un'attività ricettiva, mentre il resistente oltre ad essere amministratore unico di una società, partecipava di fatto anche alle numerose attività familiari, versando per il mantenimento del figlio la somma di euro 500,00, non congrua rispetto alle esigenze dello stesso, ed in considerazione del reddito del resistente.
Tanto dedotto, chiedeva all'intestato tribunale di disporre l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita in Massa Lubrense, alla via Partenope 19/63; di disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre;
nonché, di porre a carico del un assegno, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, di CP_1 complessivi euro 1.000,00 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.02.2025 si costituiva in giudizio
, il quale rappresentava che, a seguito della notifica del ricorso introduttivo tra Controparte_1 le parti, erano intercorse trattative di bonario componimento della lite e che era stato raggiunto un accordo con la ricorrente, ancora in corso di perfezionamento e sottoscrizione.
Comparse personalmente le parti all'udienza del 25.03.2025 e sentite dal Giudice delegato dal
Presidente, le stesse riferivano di aver trovato un accordo in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, concludendo per il recepimento dello stesso in sentenza;
il Giudice delegato, preso atto dell'accordo delle parti e ritenuto lo stesso conforme all'interesse del minore, in via provvisoria ed urgente disponeva – ai sensi dell'art 473 bis 21, comma 3 c.p.c., che l'affido, la collocazione, le visite con il genitore non collocatario ed il mantenimento del minore, fossero disciplinate in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e rinviava la causa all'udienza del
2 21.05.2025, onerando parte resistente di versare, entro la data della predetta udienza, la documentazione reddituale di cui all'art. 473 bis 12, III comma, c.p.c..
Alla predetta udienza la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pm concludeva in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
Osserva il collegio come la disciplina concordata dalle parti possa essere recepita dal Tribunale, siccome non contrastante con norme imperative e conforme all'interesse del minore Persona_1
(nato il [...]).
In particolare, in sede di udienza di comparizione innanzi al giudice delegato dal Presidente del
Tribunale, entrambe le parti dichiaravano che il figlio frequentava regolarmente il padre, con il quale aveva un buon rapporto.
Il dichiarava di lavorare come dipendente di una società che gestisce un ristorante a Sorrento, CP_1 di percepire uno stipendio di euro 1.500,00 in busta paga e di non avere altre fonti di reddito;
dichiarava, altresì, di essere proprietario della sola casa familiare, nonché di un immobile a Sorrento dato in usufrutto alla società che gestisce il ristorante, di essere d'accordo a che l'assegno unico fosse percepito al 100% dalla madre del minore;
la , invece, dichiarava di gestire un PA affittacamere di circa cinque stanze e di essere titolare di una ditta individuale, con un guadagno di euro 2.000,00/3.000,00 netti, limitatamente, però, ai sei mesi della stagione turistica, da metà aprile fino a metà ottobre (cfr. verbale di udienza del 25.03.2025).
Dalla documentazione reddituale depositata dal resistente risulta dichiarato un importo 24.311,97 da lavoro dipendente anno 2023 (cfr documentazione depositata in data 14.05.2025 buste paga mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024; b) C.U. 2024 – redditi 2023; c) C.U. 2023 – redditi 2024; d) finanziamento a carico di con Creditis). Controparte_1
Ciò posto, il regime delle visite, come concordato fra le parti, soddisfa il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, mentre l'entità dell'assegno concordato fra le parti appare congruo, tenuto conto delle rispettive posizioni economiche come innanzi precisate.
Rileva il Collegio che le parti con i patti raggiunti in corso di giudizio hanno inteso anche regolare taluni rapporti economici tra essi esistenti di cui il Tribunale si limita a dare atto.
In primo luogo con il predetto accordo la ricorrente ed il resistente hanno chiesto di darsi atto che era “cessata la convivenza di fatto tra le parti”.
In particolare le parti rappresentavano che era loro comune volontà quella di regolare, in modo assolutamente definitivo, anche ogni loro questione di carattere giuridico-patrimoniale, con riferimento all'abitazione familiare di Riviera San Montano 63, oggi Via Partenope 19 int 63 ai seguenti patti e condizioni, di cui all'accordo dalle stesse sottoscritto in data 06.03.2025:
3 “- sottoscrivendo la presente, la sig.ra promette di vendere e trasferire al sig. PA
, il quale sottoscrivendo la presente promette di acquistare, la quota del 50% Controparte_1 della piena proprietà della abitazione familiare, sita in in Massa Lubrense alla via Riviera San
Montano n. 63, oggi Via Partenope 19 int. 63, nella quale hanno sempre vissuto, sino a pochi mesi fa, con il piccolo e comunque tutti i diritti a lei pervenuti in forza di atto di compravendita Per_1 per notar registrato e trascritto in data 18.09.2019 Rep. 3147 – Racc. 2305- Persona_2 costituita dall'immobile così analiticamente descritto e come da piantina allegata:
“unità immobiliare articolata al piano terra, primo e secondo per complessivi 6 (sei) vani catastali, confinante con proprietà o aventi causa, Via Riviera San Montano, proprietà o Per_3 Per_4 aventi causa e garage di cui in seguito;
riportata nel Catasto Fabbricati di Massa Lubrense al
Foglio 2, mappale 692 sub 3, Via San Montano n. 63, Piano T-1-2, cat. A/2, cl 6, vani 6, R.C.
635,24-------“locale garage al piano terra della superficie catastale di mq 13 (tredici), confinante con appartamento di cui innanzi, Via Riviera San Montano e proprietà o aventi causa;
Per_3 riportato nel catasto fabbricati di Massa Lubrense al Foglio 2, mappale 692 sub 4, Via San
Montano 63, piano T, categ C/6, cl 8, mq 13, R.C. Euro 37,60.
Il tutto, nello stato di fatto e di diritto che il sig. dichiara di ben conoscere ed Controparte_1 accettare.
Il suddetto immobile fu acquistato in piena proprietà dalla sig.ra in accordo PA con il in data 16.09.2019 (atto per notaio registrato e Controparte_1 Persona_2 trascritto in data 18.09.219 Rep. 3147 – Racc. 2305) contraendo un mutuo di € 250.000,00 per il pagamento del saldo del prezzo.
Tale immobile veniva acquistato anche in virtù dell'acconto (di € 150.000,00) versato dal
[...]
, come risultante dal mandato senza rappresentanza contratto tra le parti (atto per CP_1 notaio del 11.09.2019 Rep.3131 – Racc. 2293 allegato al ricorso introduttivo. Per_2
Obiettivo delle parti è quindi quello di fare in modo che per effetto della stipulazione del contratto definitivo e/o rogito, nonché dell'atto di ritrasferimento della proprietà a seguito dell'esecuzione del mandato senza rappresentanza:
- il sig. diventi l'esclusivo proprietario di tutti i predetti immobili, e nel Controparte_1 contempo la sig.ra salvo buon fine del pagamento del prezzo come di seguito PA regolato, non possa più vantare alcun diritto in ordine agli stessi, con contestuale rinuncia di lei a qualsivoglia azione e/o pretesa verso il sig. in ordine alle somme dalla stessa Controparte_1 in qualunque modo versate a suo tempo per il relativo acquisto o a titolo di pagamento delle rate del mutuo, come pure in ordine a tutti i mobili e gli impianti in essi contenuti;
4 - la sig.ra sia liberata da ogni suo obbligo nascente dal ridetto contratto di PA mutuo fondiario, sia verso la mutuante” Banca Popolare di Bari” sia nei confronti del sig.
[...]
, sul quale soltanto si concentreranno tutte le obbligazioni illo tempore assunte verso CP_1 la detta mutuante, la cui disponibilità in tal senso è già stata positivamente verificata dal sig.
[...]
; CP_1
- la sig. sia liberata da ogni suo obbligo nascente dal diritto di proprietà sul PA predetto immobile, ivi compresi eventuali oneri condominiali arretrati, che saranno ad esclusivo carico del sig. ; Controparte_1
Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro e non oltre 18 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo, con notaio a scelta del sig. . Le parti convengono che il detto Controparte_1 termine di 18 mesi è previsto nell'esclusivo interesse del sig. . Tutti i costi Controparte_1 connessi al rogito (tasse, imposte, compensi del notaio, nulla escluso) saranno ad esclusivo carico di quest'ultimo.
A tal fine, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, il sig. , Controparte_1 che intanto provvederà ad interloquire con la Banca Popolare di Bari ai fini delle incombenze necessarie alla liberazione della sig.ra dagli obblighi di cui al succitato PA contratto di mutuo, comunicherà ad essa sig.ra l'ufficio del Notaio dallo PA stesso scelto, con un preavviso di almeno gg 10, ed all'uopo le parti dichiarano di eleggere domicilio presso l'indirizzo pec dei rispettivi difensori, come costituiti nella presente.
La sig.ra fermo l'obbligo di presentarsi alla firma del rogito, si impegna fin PA
d'ora a rendersi disponibile anche allo svolgimento di ulteriori attività e/o firma di documenti, ove eventualmente richieste come necessarie dalla Banca Popolare di Bari o dal notaio indicatole per il rogito, purchè non comportanti a carico di lei la assunzione di nuove obbligazioni, e fermo restando l'obbligo del sig. di farsi carico di tutti i costi da sostenersi a tal fine. Controparte_1
Il prezzo di tutto quanto oggetto della presente promessa di vendita (immobili, mobili, impianti, nulla escluso e/o eccettuato), di pieno accordo tra le parti, è stabilito nella somma di € 95.000,00 (€ novantacinquemila/00), e viene così regolato: a) euro 30.000,00 (€ trentamila/00) vengono pagati dal sig. alla sig.ra al momento della sottoscrizione della Controparte_1 PA presente, mediante assegno circolare tratto su Banca San Paolo Intesa n. 3307013096 - 10, che di tanto rilascia quietanza;
tale somma viene corrisposta quale rimborso di parte delle rate di mutuo onorate dalla sig.ra PA
b) euro 30.000,00 (€ trentamila/00) saranno pagati dal sig. alla sig.ra Controparte_1 entro la data del 31 dicembre 2025, a mezzo assegno circolare e/o bancario, PA
5 parimenti quale ulteriore restituzione delle rate di mutuo medio tempore onorate dalla ridetta sig.ra
PA
c) euro 35.000,00 (€ trentacinquemila/00) entro saranno versati al sig. Controparte_1 contestualmente alla stipula del rogito definitivo di trasferimento del bene immobile quale una tantum per la rinuncia all'assegnazione della casa familiare.
Per effetto della stipulazione del rogito, la sig.ra salvo buon fine del PA pagamento del prezzo come innanzi regolato, non vanterà più alcun diritto in ordine agli immobili de quibus, come pure in ordine a tutti i mobili e gli impianti in essi contenuti, rinunciando ella a qualsivoglia azione e/o pretesa verso il sig. in ordine alle somme dalla stessa Controparte_1 in qualunque modo versate a suo tempo per il relativo acquisto o a titolo di pagamento delle rate del mutuo. Nel contempo, realizzandosi l'effetto della liberazione della sig.ra da PA ogni suo obbligo nascente dal ridetto contratto di mutuo fondiario, sia verso la mutuante "Banca
Popolare di Bari", sia nei confronti del sig. , quest'ultimo non avrà più nulla a Controparte_1 prendere da lei in ordine alle somme dallo stesso in qualunque modo versate a suo tempo per il relativo acquisto, a titolo di pagamento delle rate del mutuo, o a titolo di costi di ristrutturazione e/o ammodernamento.
Oltre al prezzo di € 95.000,00 previsto all'articolo precedente, il sig. , dalla Controparte_1 data di sottoscrizione del presente accordo, rimborserà mensilmente, e nel termine massimo di gg 3, alla sig. le somme dalla stessa versate per il pagamento delle rate di mutuo PA relativo al solo capitale mutuato e con esclusione dell'importo relativo alla polizza assicurativa collegata al ridetto mutuo e ciò fino alla data del rogito e/o liberazione della sig. PA da ogni suo obbligo nascente dal ridetto contratto di mutuo fondiario.
[...]
Sottoscrivendo la presente, entrambe le parti dichiarano fin d'ora di essere, e si riconoscono reciprocamente, economicamente indipendenti, giustificandosi la detta attribuzione patrimoniale in favore della sig.ra soltanto in funzione di quanto pure ulteriormente previsto PA con la presente scrittura, ispirata, si ripete, alla comune volontà delle parti di regolare, fin d'ora ed in modo assolutamente definitivo, anche ogni loro questione di carattere giuridico-patrimoniale;
Fermo restando il rispetto degli obblighi e dei diritti che le parti assumono con la presente convenzione, entrambi dichiarano di aver già provveduto a dividersi tutti i beni mobili e tutte le somme di denaro giacenti su conti correnti, conti depositi, bancari e/o postali, etc., cointestati, e di non avere nulla a pretendere a tal titolo l'uno dall'altra, né ragioni di debito/credito diverse da quelle dedotte nella presente scrittura, entrambi rinunciando fin d'ora, in ogni caso, a qualsivoglia azione, ragione o pretesa, siccome di tanto si è tenuto conto nella regolamentazione delle condizioni
6 tutte della presente scrittura” (cfr accordo sottoscritto dalle parti in data 06.03.2025 e depositato in pari data nel presente giudizio).
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocazione presso la madre, con lei già convivente in Massa Lubrense Via Termine 14, dando atto che la ricorrente nell'ambito degli accordi economico-patrimoniali relativi alla casa familiare PA riportati in parte motiva, ha rinunciato all'assegnazione della casa familiare e si è impegnata ad effettuare il cambio di residenza;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo Controparte_1 PA di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 500,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat
a decorrere dal mese di febbraio 2026;
3) dà atto che nell'assegno ordinario sono comprese tutte le tipologie di spese contenute nella rubrica “Spese comprese nell'assegno di mantenimento” delle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio
Nazionale Forense nella seduta in Roma del 14/07/2017, comunicate ai Presidenti dei CC.OO.AA. il 29/11/2017, che si abbia per integralmente riprodotta, spese straordinarie al 50% come da
Protocollo vigente presso il Tribunale di Torre Annunziata;
4) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei seguenti giorni:
- Settimana A: Lunedì - Mercoledì - Giovedì dalle ore 16.30 alle ore19.00;
- Settimana B: Lunedì dalle 16.30 alle 19.00 e dalle ore 18.30 del Venerdì alle 21.00 della
Domenica con pernottamento;
in caso di impedimento del minore (es: febbre, impegni extrascolastici), il padre, potrà concordare con la madre i giorni di recupero.
Gli orari potranno subire variazioni a causa di necessità dei genitori o dei minori, da comunicarsi tempestivamente per iscritto. Durante le vacanze natalizie il figlio starà ad anni alterni con un genitore il giorno 24 dicembre e con l'altro il giorno 25 e 26 dicembre;
i giorni 31 dicembre il figlio starà con il genitore con cui ha trascorso il Natale, e 1 e 6 gennaio con l'altro; il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, ad anni alterni. Durante le vacanze estive di giugno, luglio ed agosto di ciascun anno il figlio trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi per iscritto con la mamma entro il 31 maggio. Ugualmente, per le vacanze estive, il figlio trascorrerà un periodo di 15 giorni consecutivi
7 con la madre, da concordarsi sempre entro il 31 maggio. Il figlio trascorrerà il giorno del compleanno con il genitore che compie gli anni. Quanto al proprio compleanno e onomastico, il minore starà con un genitore il giorno del compleanno/onomastico e con l'altro il giorno successivo,
e questo ad anni alterni. I genitori potranno concordare anche modalità diverse secondo le esigenze del minore sulle modalità e tempi di festeggiamento.
I genitori potranno comunque concordare la possibilità di ciascuno di loro di poter tenere con sé i figli anche in giorni e/o orari diversi rispetto alle precedenti previsioni, con accordo da concludersi almeno due giorni prima e da documentarsi per iscritto anche con scambio di comunicazioni e-mail, sms oppure WhatsApp.
5) dà atto che i sig.ri e , sin d'ora, prestano reciproco consenso al rilascio di tutti i PA CP_1 documenti, carta identità valida per l'espatrio e passaporto compreso, senza necessità di ulteriore autorizzazione;
6) dà atto che alla sottoscrizione dell'accordo, ha versato alla sig. Controparte_1 [...]
la somma di € 2.000,00 a titolo di arretrati non corrisposti per il minore con assegno PA circolare tratto su Banca Intesa San Paolo n. 3504622712 - 06, che di tanto rilascia quietanza;
7) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
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