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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3196/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3196/2025 promossa da:
alias nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 Per_1 C.F._1 residente in [...], San Lazzaro di Savena (BO), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Baccolini (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio C.F._2 in Bologna, Via San Gervasio n. 10 parte attrice contro
Controparte_1 controinteresato con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come in verbale di udienza dell'11/11/2025; il P.M ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore, celibe e senza figli, esponeva di aver sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, pur essendo un individuo di sesso maschile;
di aver assunto l'aspetto e mantenuto gli atteggiamenti di una donna;
di aver intrapreso un percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso femminile percepito come quello di appartenenza, manifestando altresì di riconoscersi nel nome di piuttosto che in quello anagrafico di . Per_1 Pt_1 Ritualmente notificato l'atto di citazione al Pubblico Ministero, esprimeva parere favorevole. pagina 1 di 7 L'attore compariva personalmente all'udienza e veniva sentito dal Giudice Istruttore. Il difensore dell'attore chiedeva che la causa, istruita documentalmente, fosse posta in decisione con rinuncia dei termini dell'art.190 c.p.c.
§ La presente decisione recepisce i principi sanciti, nella materia in esame, dalla sentenza della Corte di Cass., Sez. I n. 15138/2015, che ha stabilito la non obbligatorietà di un intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile. Questa la massima: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.1 della L. n.164 del 1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.31, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.” (Sez. 1, Sentenza n.15138 del 20.07.2015). Il caso esaminato dalla Cassazione nella pronuncia richiamata (Sez. I 20 luglio 2015, n. 15138) riguardava un soggetto che, dopo avere richiesto ed ottenuto dal Tribunale l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico per la modificazione definitiva dei propri caratteri sessuali primari, al fine di ottenere la rettificazione dei caratteri anagrafici, aveva, successivamente, richiesto la rettificazione dei propri atti anagrafici senza sottoporsi al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari al genere femminile. Le sostanziali ragioni di una sua tale diversa determinazione erano da ricercarsi nel timore per le possibili complicanze di natura sanitaria e nel fatto che, nel frattempo, egli aveva ormai raggiunto un'armonia con il proprio corpo che lo aveva portato a sentirsi donna a prescindere dal trattamento anzidetto. La Cassazione nella sentenza citata ha, per prima cosa, esaminato il complesso delle norme interessate. Ricordano, in primo luogo, i giudici del S.C. come il diritto al cambiamento di sesso rientri nell'area dei diritti inviolabili della persona, come sancito dalla sentenza n.161 del 1985 della Corte costituzionale, secondo la quale “la legge n.164 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”. Ne discende che l'interpretazione della L. n. 164 del 1982 deve tener conto dell'iscrizione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere in “una civiltà giuridica in continua evoluzione” in quanto soggetta alle modificazioni dell'approccio scientifico, culturale ed etico rispetto alle questioni inerenti il mutamento di sesso ed il fenomeno del transessualismo e, più in generale, le scelte relative al genere e alla sfera dell'identità personale. Tornando al dato normativo, l'art.1 della L. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'art. 3 – abrogato nella sua formulazione originaria per effetto dell'art. 34, comma 39, del d.lgs. n.150 del 2011, trasfuso, senza variazioni testuali, nel comma 4° dell'art. 31 del d.lgs. n.150 del 2011 – stabilisce che, "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza. Il procedimento, come ne risulta delineato, non è più bifasico, in quanto, non richiede, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, due pronunce: una, volta all'autorizzazione sopra indicata, e l'altra, finalizzata dalla modificazione dell'attribuzione di sesso. A fronte di un simile dato normativo rappresentato dalla nuova disciplina, di carattere fortemente innovativo rispetto alla precedente, la sentenza evidenzia come, fin dall'entrata in vigore della L. n. 164 pagina 2 di 7 del 1982, la dottrina, sottolineando unanimemente quell'elemento di novità, si sia interrogata sull'effettivo contenuto delle due norme, dal momento che, sul piano testuale, non contenevano l'obbligo di procedere alla mutazione dei caratteri sessuali anatomici primari mediante trattamento chirurgico come, invece, poteva riscontrarsi nelle normative di altri paesi europei. I giudici della S.C hanno proceduto, allora, ad una analitica verifica circa la possibilità di prospettare soluzioni interpretative diverse ed alternative, in ordine alla necessità della modifica preventiva per via chirurgica dei caratteri sessuali primari, oppure, se – nonostante l'espresso richiamo a clausole "in bianco" (quali "quando risulti necessario") e onnicomprensive (quali "caratteri sessuali") - le norme abbiano comunque un contenuto precettivo univoco. Nella seconda ipotesi, se tale contenuto fosse compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali che sorreggono il riconoscimento del diritto all'identità di genere. Partendo, allora, dall'esame di legislazioni vigenti in altri Paesi dell'Unione Europea (con particolare riguardo alla Germania ed all'Austria), si coglieva l'occasione di ricordare come La Corte Edu, nella pronuncia 10 marzo 2015 (Caso XY
contro
Turchia) avesse stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare da realizzarsi ove necessario mediante intervento chirurgico di sterilizzazione ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute. Decisione alla quale la Corte Edu era giunta dopo un'ampia panoramica delle normative dei paesi aderenti e rilevando come anche grazie ai rapporti delle Nazioni Unite (17 marzo 2011) e dello stesso Consiglio d'Europa (nel 2009 e nel 2011) si fosse data sempre maggiore rilevanza al profilo del diritto alla salute nel riconoscimento del diritto al mutamento di sesso e nell'operazione di bilanciamento d'interessi da svolgere. Ora, nella legge n. 164 del 1982 non sono previste precondizioni espresse relative allo stato (libero) del richiedente o all'incapacità procreativa. Il mutamento richiesto riguarda i "caratteri sessuali" senza specificazioni, nonostante la conoscenza al momento della sua entrata in vigore, dell'esistenza delle due tipologie dei caratteri sessuali, i primari ed i secondari. Nel successivo art. 3 (attualmente confluito nel quarto comma dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011), è stabilito che l'adeguamento di tali caratteri mediante trattamento medico chirurgico deve essere autorizzato "quando risulta necessario". L'esame congiunto delle due norme consente, quanto meno sul piano testuale, di escludere che (al contrario di quanto riscontrato in altri ordinamenti europei), si possano identificare limitazioni normative preventive al riconoscimento del diritto. Nel sistema creato con la L. n. 162 del 1984 la correzione "chirurgica" non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche. Ciò si può ottenere anche senza ricorrere a trattamenti che verrebbero a dimostrarsi ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dai risultati attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica. Di conseguenza, per prima cosa, la Cassazione ha escluso, anche in sede d'interpretazione logica, che l'esame integrato degli artt. 1 e 3 della L. n. 162 del 1984 conducesse a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari. La diversa conclusione (alla quale la Corte di Appello aveva aderito nel caso in esame) non era condivisa per due ragioni. Prima ragione: non può ritenersi che l'art.1, non specificando se i caratteri sessuali da mutare siano primari o secondari, si sia riferito soltanto ai primi perché anche i secondari richiedono interventi modificativi, anche incisivi (trattamenti ormonali di lungo periodo, interventi di chirurgia estetica modificativi di tratti somatici appartenenti al genere originario, interventi additivi o ricostruttivi quali quelli relativi al seno, in caso di mutamento dal genere maschile o femminile). Tale lettura risultava peraltro logicamente coerente con la successiva previsione dell'intervento chirurgico pagina 3 di 7 demolitivo dei caratteri sessuali anatomici primari "solo quando risulti necessario". Seconda ragione: l'interpretazione definita "storico-sistematica" (fatta propria dalla Corte d'Appello) non era condivisibile risultando fondata su una lettura esclusivamente storico-originalista, di carattere del tutto statico, del complesso normativo costituito dagli artt. 1 e 3 della legge n. 164 del 1982, in contrasto con l'indicazione contenuta nella citata sentenza n.161 del 1985 della Corte costituzionale secondo la quale i diritti in gioco costituiscono parte integrante di una civiltà giuridica in continua evoluzione. I giudici della Prima Sez. della Cassazione sostengono che la percezione di una "disforia di genere" – non a caso il disturbo dell'identità di genere non è più menzionato nel manuale statistico diagnostico delle malattie mentali - determini l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. In questa prospettiva, il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico. Nella materia in esame non può ignorarsi l'evoluzione degli ultimi decenni, sia legata al progressivo sviluppo della scienza medica (in cui ricomprendere anche la psicologia e la psichiatria), che alla crescita culturale, largamente condivisa a livello europeo, secondo cui si tratta di diritti della persona, espressione delle libertà individuali e relazionali che compongono la vita privata e familiare. Effettivamente, nel momento in cui è entrata in vigore la legge n. 164 del 1982 il mutamento dei caratteri anatomici era ritenuto un requisito necessario per poter portare a termine il processo di mutamento del sesso. La stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 161 del 1985 ne riconosceva l'importanza, ma come mezzo rivolto a porre fine ad una situazione di "disperazione od angoscia"; pertanto entro tali limitati confini soggettivi, poteva essere ritenuto uno strumento “liberatorio”. Nella sua articolazione, la pronuncia della Consulta sottolinea ripetutamente il profilo di drammaticità individuale che scaturiva dalla condizione discriminatoria nella quale versava il transessuale prima dell'entrata in vigore della legge, evidenziando, nel contempo, l'esigenza di ripristinare la pluralità dei diritti costituzionali violati (di cui agli artt.2, 3, 32 Cost.). Ma, come detto in precedenza, si deve ormai tener conto dell'evoluzione progressiva della scienza medica e dell'evoluzione culturale che hanno interessato il tema del transessualismo. Tale movimento culturale ha influenzato l'emersione ed il riconoscimento dei diritti delle persone transessuali, alle quali è stato possibile (diversamente che in passato), poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere. Ne risulta un momento conclusivo di tale percorso prettamente individuale, certamente non standardizzabile, proprio perché attinente alla sfera più esclusiva della personalità. Nondimeno, il punto d'arrivo (il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche) risulta, anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un'elaborazione “sofferta e personale della propria identità di genere” realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale e si compone di terapie ormonali, di chirurgia estetica, sostegno psicoterapeutico. Il momento conclusivo è profondamente influenzato da caratteristiche di tipo individuale, frutto di un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici necessari ma, al tempo stesso, sottoposto a rigoroso controllo giudiziale. La complessità del ricordato percorso mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche, che costituisce il limite indicato dal nostro ordinamento al suo riconoscimento. L'individuazione del punto di equilibrio tra le due sfere di diritti in conflitto (oltre che su un criterio di preminenza e di sovra- ordinazione) può essere ancorata al “principio di proporzionalità”. pagina 4 di 7 Tale parametro, elaborato dalla giurisprudenza della CEDU al fine di stabilire il limite dell'ingerenza dello Stato all'esplicazione del diritto alla vita privata e familiare (art.8 CEDU) si fonda sulla comparazione tra il complesso dei diritti della persona e l'interesse pubblico da preservare mediante la compressione o la limitazione di essi. In particolare, si richiede la valutazione della necessità del sacrificio di tali diritti al fine di realizzare l'obiettivo della certezza della distinzione tra i generi e delle relazioni giuridico¬-sociali. Proprio il canone della “proporzionalità” è stato individuato dalla Cassazione come utile indicatore ermeneutico nella scelta dell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata degli artt.1 e 3 della L. n.164 del 1982. Le caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere, anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica, che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari (estetico-somatici ed ormonali). Il S.C. ha poi precisato che, in ogni caso, il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessari integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche – ponderate insieme al dato rappresentato dalla dimensione del tutto limitata del transessualismo – hanno indotto la Cassazione a ritenere coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione degli artt.1 e 3 della L. 164 del 1982 che non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, valorizzando in questa lettura la formula normativa "quando risulti necessario". In questo contesto, viene precisato che: “L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi … non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”. In ordine di tempo, è poi importante segnalare come la Corte Cost. – con la sentenza interpretativa di rigetto n.221 del 21.10.2015 – abbia dichiarato non fondata la questione di illegittimità dell'art.1, 1° co. L. n.164/1982 sul dirimente rilievo che il difetto di qualunque riferimento testuale alle modalità di adeguamento del sesso, esclude la necessità del preventivo trattamento chirurgico, che costituisce soltanto una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri stessi. Tanto premesso sotto il profilo generale della ricognizione normativa e giurisprudenziale della materia di cui si tratta, in merito specificamente al caso in esame, si osserva quanto segue. Il caso in esame Premessa Il transessualismo è l'atteggiamento psicologico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee per vivere in modo conforme all'altro sesso. Ne consegue che il transessuale rifiuta decisamente il suo sesso e vuole cambiarlo. Egli vive il suo stato considerando l'aspetto esterno del proprio corpo come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato. Il transessuale, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerato, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo. Nel caso in esame, alla luce dei documenti versati in atti, è avvalorata in termini decisivi la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dalla parte attrice, in termini tali da pagina 5 di 7 determinare nella stessa un atteggiamento conflittuale e di definitivo radicale rifiuto della propria morfologia anatomica, sì da rendere giustificati per la tutela della salute, per il pieno benessere psicofisico e per la realizzazione delle aspirazioni esistenziali della parte attrice la rettificazione anagrafica e l'eventuale intervento di adeguamento chirurgico. Così come nel caso esaminato dalla S.C. anche nella fattispecie in esame l'interessato ha già raggiunto un'armonia con il proprio corpo che lo ha portato a sentirsi donna a prescindere da un qualsivoglia trattamento demolitorio e/o modificativo dei propri caratteri sessuali anatomici primari. Questa condizione di equilibrio e benessere (fisico e psichico) – raggiunta con il tempo ed il sostegno di trattamenti medici e psicologici (terapie ormonali, di chirurgia estetica, sostegno psicoterapeutico) - è meritevole di tutela, anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica. Al tempo stesso, vi è prova della serietà ed univocità del percorso scelto, così da poter riconoscere a tale percorso il crisma della irreversibilità, nei termini intesi dalla Cassazione, potendosi concludere che non si versa in un'ipotesi in cui risulti necessario l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Sul punto, con riguardo ad un accertamento di carattere tecnico (essenzialmente medico), seppure non sia stata disposta una c.t.u., parte attrice ha depositato documentazione medica che si ritiene sufficiente ai fini della presente decisione, istruita, per l'appunto, documentalmente. Si tratta della seguente documentazione: parere favorevole all'avvio della terapia ormonale di transizione di genere del Movimento Identità Trans;
relazione psicologica del percorso di affermazione di genere, a firma della Dott.ssa , del 20.12.2024; relazione endocrinologica, a firma Persona_2 della Dott.ssa , del 8.07.2023. Persona_3 Il ricorrente si è infatti sottoposto, nel corso degli anni, grazie all'assunzione della terapia ormonale di cui sopra a cambiamenti graduali ma irreversibili dei suoi caratteri sessuali secondari: come la rimozione definitiva della barba. Il consolidamento della sua identità di genere femminile gli ha conferito una condizione di benessere psicofisico sempre più soddisfacente. Nei colloqui con la psicologa ha riferito di vivere sempre meglio col proprio corpo, dopo aver introdotto modificazione che hanno mutato i caratteri sessuali secondari, percependo un maggiore equilibrio tra l'aspetto fisico e la percezione psicologica femminile, considerandola stabile, integrata e certamente irreversibile. L'interrogatorio libero della parte. La presenza all'udienza della parte ed il suo libero interrogatorio rappresentano preziosi elementi forniti direttamente al giudice (di cui questi può servirsi ai fini della decisione), in considerazione proprio della particolare natura del giudizio e della estrema personalizzazione di questo. L'istante, presente all'udienza, è stato sottoposto ed interrogatorio libero da parte del G.I., presentandosi come soggetto già esteriormente appartenente a sesso diverso da quello risultante dai suoi dati anagrafici. Nel corso di quello che è stato, sostanzialmente, un dialogo, tra giudice e parte, quest'ultima ha mostrato la sua, già consolidata, convinzione di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione, tanto da aver assunto con limpida evidenza l'immagine esteriore del sesso femminile (aspetto, voce, comportamento). La sua esperienza di vita, fin dall'infanzia, ha visto l'istante sentirsi di sesso diverso e nell'identificarsi in tale diverso genere ha riscontrato, col tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso. Invero, anche nei suoi rapporti sociali, in famiglia, nell'ambito dei rapporti di tipo amicale, come sul posto di lavoro e di studio (dunque in quello che, in un'espressione ampia, può definirsi nel sentire sociale), al pacificamente riconosciuta già l'identità femminile, con l'attribuzione del Pt_1 nome Per_1
pagina 6 di 7 Allo stesso tempo, il suo complessivo stato di sereno equilibrio nell'identificazione in soggetto di genere diverso da quello anagrafico, è stato raggiunto senza che il ricorso ad un intervento chirurgico si sia mai palesato come indispensabile: anzi, l'approdo al quale l'istante è già, stabilmente, giunto, non ha richiesto se non quegli interventi di chirurgia estetica (quindi relativi a caratteri sessuali secondari). In una simile condizione già consolidatasi appare, di tutta evidenza, la non indispensabilità di un intervento di chirurgia sui caratteri sessuali primari. In ultimo, appare impensabile che il percorso intrapreso possa essere ormai abbandonato e vedere ripensamenti da parte del diretto interessato (che sembra aver già programmato anche l'intervento chirurgico sui caratteri primari nei prossimi mesi, da effettuarsi all'estero). Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio.
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1) attribuisce a nato a Bologna (BO) il [...], a [...] artt.1 ss. Legge 14 Parte_1 aprile 1982, n.164, il sesso femminile, attribuendogli il nome di , così rettificando l'atto di Per_1 nascita ove vi è enunciato il sesso maschile ed il nome , ordinando all'Ufficiale di Stato Pt_1 Civile del Comune predetto, ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2) nulla sulle spese. Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 26.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3196/2025 promossa da:
alias nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 Per_1 C.F._1 residente in [...], San Lazzaro di Savena (BO), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Baccolini (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio C.F._2 in Bologna, Via San Gervasio n. 10 parte attrice contro
Controparte_1 controinteresato con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come in verbale di udienza dell'11/11/2025; il P.M ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore, celibe e senza figli, esponeva di aver sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, pur essendo un individuo di sesso maschile;
di aver assunto l'aspetto e mantenuto gli atteggiamenti di una donna;
di aver intrapreso un percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso femminile percepito come quello di appartenenza, manifestando altresì di riconoscersi nel nome di piuttosto che in quello anagrafico di . Per_1 Pt_1 Ritualmente notificato l'atto di citazione al Pubblico Ministero, esprimeva parere favorevole. pagina 1 di 7 L'attore compariva personalmente all'udienza e veniva sentito dal Giudice Istruttore. Il difensore dell'attore chiedeva che la causa, istruita documentalmente, fosse posta in decisione con rinuncia dei termini dell'art.190 c.p.c.
§ La presente decisione recepisce i principi sanciti, nella materia in esame, dalla sentenza della Corte di Cass., Sez. I n. 15138/2015, che ha stabilito la non obbligatorietà di un intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile. Questa la massima: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.1 della L. n.164 del 1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.31, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.” (Sez. 1, Sentenza n.15138 del 20.07.2015). Il caso esaminato dalla Cassazione nella pronuncia richiamata (Sez. I 20 luglio 2015, n. 15138) riguardava un soggetto che, dopo avere richiesto ed ottenuto dal Tribunale l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico per la modificazione definitiva dei propri caratteri sessuali primari, al fine di ottenere la rettificazione dei caratteri anagrafici, aveva, successivamente, richiesto la rettificazione dei propri atti anagrafici senza sottoporsi al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari al genere femminile. Le sostanziali ragioni di una sua tale diversa determinazione erano da ricercarsi nel timore per le possibili complicanze di natura sanitaria e nel fatto che, nel frattempo, egli aveva ormai raggiunto un'armonia con il proprio corpo che lo aveva portato a sentirsi donna a prescindere dal trattamento anzidetto. La Cassazione nella sentenza citata ha, per prima cosa, esaminato il complesso delle norme interessate. Ricordano, in primo luogo, i giudici del S.C. come il diritto al cambiamento di sesso rientri nell'area dei diritti inviolabili della persona, come sancito dalla sentenza n.161 del 1985 della Corte costituzionale, secondo la quale “la legge n.164 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”. Ne discende che l'interpretazione della L. n. 164 del 1982 deve tener conto dell'iscrizione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere in “una civiltà giuridica in continua evoluzione” in quanto soggetta alle modificazioni dell'approccio scientifico, culturale ed etico rispetto alle questioni inerenti il mutamento di sesso ed il fenomeno del transessualismo e, più in generale, le scelte relative al genere e alla sfera dell'identità personale. Tornando al dato normativo, l'art.1 della L. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'art. 3 – abrogato nella sua formulazione originaria per effetto dell'art. 34, comma 39, del d.lgs. n.150 del 2011, trasfuso, senza variazioni testuali, nel comma 4° dell'art. 31 del d.lgs. n.150 del 2011 – stabilisce che, "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza. Il procedimento, come ne risulta delineato, non è più bifasico, in quanto, non richiede, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, due pronunce: una, volta all'autorizzazione sopra indicata, e l'altra, finalizzata dalla modificazione dell'attribuzione di sesso. A fronte di un simile dato normativo rappresentato dalla nuova disciplina, di carattere fortemente innovativo rispetto alla precedente, la sentenza evidenzia come, fin dall'entrata in vigore della L. n. 164 pagina 2 di 7 del 1982, la dottrina, sottolineando unanimemente quell'elemento di novità, si sia interrogata sull'effettivo contenuto delle due norme, dal momento che, sul piano testuale, non contenevano l'obbligo di procedere alla mutazione dei caratteri sessuali anatomici primari mediante trattamento chirurgico come, invece, poteva riscontrarsi nelle normative di altri paesi europei. I giudici della S.C hanno proceduto, allora, ad una analitica verifica circa la possibilità di prospettare soluzioni interpretative diverse ed alternative, in ordine alla necessità della modifica preventiva per via chirurgica dei caratteri sessuali primari, oppure, se – nonostante l'espresso richiamo a clausole "in bianco" (quali "quando risulti necessario") e onnicomprensive (quali "caratteri sessuali") - le norme abbiano comunque un contenuto precettivo univoco. Nella seconda ipotesi, se tale contenuto fosse compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali che sorreggono il riconoscimento del diritto all'identità di genere. Partendo, allora, dall'esame di legislazioni vigenti in altri Paesi dell'Unione Europea (con particolare riguardo alla Germania ed all'Austria), si coglieva l'occasione di ricordare come La Corte Edu, nella pronuncia 10 marzo 2015 (Caso XY
contro
Turchia) avesse stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare da realizzarsi ove necessario mediante intervento chirurgico di sterilizzazione ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute. Decisione alla quale la Corte Edu era giunta dopo un'ampia panoramica delle normative dei paesi aderenti e rilevando come anche grazie ai rapporti delle Nazioni Unite (17 marzo 2011) e dello stesso Consiglio d'Europa (nel 2009 e nel 2011) si fosse data sempre maggiore rilevanza al profilo del diritto alla salute nel riconoscimento del diritto al mutamento di sesso e nell'operazione di bilanciamento d'interessi da svolgere. Ora, nella legge n. 164 del 1982 non sono previste precondizioni espresse relative allo stato (libero) del richiedente o all'incapacità procreativa. Il mutamento richiesto riguarda i "caratteri sessuali" senza specificazioni, nonostante la conoscenza al momento della sua entrata in vigore, dell'esistenza delle due tipologie dei caratteri sessuali, i primari ed i secondari. Nel successivo art. 3 (attualmente confluito nel quarto comma dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011), è stabilito che l'adeguamento di tali caratteri mediante trattamento medico chirurgico deve essere autorizzato "quando risulta necessario". L'esame congiunto delle due norme consente, quanto meno sul piano testuale, di escludere che (al contrario di quanto riscontrato in altri ordinamenti europei), si possano identificare limitazioni normative preventive al riconoscimento del diritto. Nel sistema creato con la L. n. 162 del 1984 la correzione "chirurgica" non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche. Ciò si può ottenere anche senza ricorrere a trattamenti che verrebbero a dimostrarsi ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dai risultati attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica. Di conseguenza, per prima cosa, la Cassazione ha escluso, anche in sede d'interpretazione logica, che l'esame integrato degli artt. 1 e 3 della L. n. 162 del 1984 conducesse a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari. La diversa conclusione (alla quale la Corte di Appello aveva aderito nel caso in esame) non era condivisa per due ragioni. Prima ragione: non può ritenersi che l'art.1, non specificando se i caratteri sessuali da mutare siano primari o secondari, si sia riferito soltanto ai primi perché anche i secondari richiedono interventi modificativi, anche incisivi (trattamenti ormonali di lungo periodo, interventi di chirurgia estetica modificativi di tratti somatici appartenenti al genere originario, interventi additivi o ricostruttivi quali quelli relativi al seno, in caso di mutamento dal genere maschile o femminile). Tale lettura risultava peraltro logicamente coerente con la successiva previsione dell'intervento chirurgico pagina 3 di 7 demolitivo dei caratteri sessuali anatomici primari "solo quando risulti necessario". Seconda ragione: l'interpretazione definita "storico-sistematica" (fatta propria dalla Corte d'Appello) non era condivisibile risultando fondata su una lettura esclusivamente storico-originalista, di carattere del tutto statico, del complesso normativo costituito dagli artt. 1 e 3 della legge n. 164 del 1982, in contrasto con l'indicazione contenuta nella citata sentenza n.161 del 1985 della Corte costituzionale secondo la quale i diritti in gioco costituiscono parte integrante di una civiltà giuridica in continua evoluzione. I giudici della Prima Sez. della Cassazione sostengono che la percezione di una "disforia di genere" – non a caso il disturbo dell'identità di genere non è più menzionato nel manuale statistico diagnostico delle malattie mentali - determini l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. In questa prospettiva, il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico. Nella materia in esame non può ignorarsi l'evoluzione degli ultimi decenni, sia legata al progressivo sviluppo della scienza medica (in cui ricomprendere anche la psicologia e la psichiatria), che alla crescita culturale, largamente condivisa a livello europeo, secondo cui si tratta di diritti della persona, espressione delle libertà individuali e relazionali che compongono la vita privata e familiare. Effettivamente, nel momento in cui è entrata in vigore la legge n. 164 del 1982 il mutamento dei caratteri anatomici era ritenuto un requisito necessario per poter portare a termine il processo di mutamento del sesso. La stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 161 del 1985 ne riconosceva l'importanza, ma come mezzo rivolto a porre fine ad una situazione di "disperazione od angoscia"; pertanto entro tali limitati confini soggettivi, poteva essere ritenuto uno strumento “liberatorio”. Nella sua articolazione, la pronuncia della Consulta sottolinea ripetutamente il profilo di drammaticità individuale che scaturiva dalla condizione discriminatoria nella quale versava il transessuale prima dell'entrata in vigore della legge, evidenziando, nel contempo, l'esigenza di ripristinare la pluralità dei diritti costituzionali violati (di cui agli artt.2, 3, 32 Cost.). Ma, come detto in precedenza, si deve ormai tener conto dell'evoluzione progressiva della scienza medica e dell'evoluzione culturale che hanno interessato il tema del transessualismo. Tale movimento culturale ha influenzato l'emersione ed il riconoscimento dei diritti delle persone transessuali, alle quali è stato possibile (diversamente che in passato), poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere. Ne risulta un momento conclusivo di tale percorso prettamente individuale, certamente non standardizzabile, proprio perché attinente alla sfera più esclusiva della personalità. Nondimeno, il punto d'arrivo (il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche) risulta, anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un'elaborazione “sofferta e personale della propria identità di genere” realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale e si compone di terapie ormonali, di chirurgia estetica, sostegno psicoterapeutico. Il momento conclusivo è profondamente influenzato da caratteristiche di tipo individuale, frutto di un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici necessari ma, al tempo stesso, sottoposto a rigoroso controllo giudiziale. La complessità del ricordato percorso mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche, che costituisce il limite indicato dal nostro ordinamento al suo riconoscimento. L'individuazione del punto di equilibrio tra le due sfere di diritti in conflitto (oltre che su un criterio di preminenza e di sovra- ordinazione) può essere ancorata al “principio di proporzionalità”. pagina 4 di 7 Tale parametro, elaborato dalla giurisprudenza della CEDU al fine di stabilire il limite dell'ingerenza dello Stato all'esplicazione del diritto alla vita privata e familiare (art.8 CEDU) si fonda sulla comparazione tra il complesso dei diritti della persona e l'interesse pubblico da preservare mediante la compressione o la limitazione di essi. In particolare, si richiede la valutazione della necessità del sacrificio di tali diritti al fine di realizzare l'obiettivo della certezza della distinzione tra i generi e delle relazioni giuridico¬-sociali. Proprio il canone della “proporzionalità” è stato individuato dalla Cassazione come utile indicatore ermeneutico nella scelta dell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata degli artt.1 e 3 della L. n.164 del 1982. Le caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere, anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica, che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari (estetico-somatici ed ormonali). Il S.C. ha poi precisato che, in ogni caso, il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessari integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche – ponderate insieme al dato rappresentato dalla dimensione del tutto limitata del transessualismo – hanno indotto la Cassazione a ritenere coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione degli artt.1 e 3 della L. 164 del 1982 che non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, valorizzando in questa lettura la formula normativa "quando risulti necessario". In questo contesto, viene precisato che: “L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi … non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”. In ordine di tempo, è poi importante segnalare come la Corte Cost. – con la sentenza interpretativa di rigetto n.221 del 21.10.2015 – abbia dichiarato non fondata la questione di illegittimità dell'art.1, 1° co. L. n.164/1982 sul dirimente rilievo che il difetto di qualunque riferimento testuale alle modalità di adeguamento del sesso, esclude la necessità del preventivo trattamento chirurgico, che costituisce soltanto una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri stessi. Tanto premesso sotto il profilo generale della ricognizione normativa e giurisprudenziale della materia di cui si tratta, in merito specificamente al caso in esame, si osserva quanto segue. Il caso in esame Premessa Il transessualismo è l'atteggiamento psicologico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee per vivere in modo conforme all'altro sesso. Ne consegue che il transessuale rifiuta decisamente il suo sesso e vuole cambiarlo. Egli vive il suo stato considerando l'aspetto esterno del proprio corpo come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato. Il transessuale, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerato, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo. Nel caso in esame, alla luce dei documenti versati in atti, è avvalorata in termini decisivi la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dalla parte attrice, in termini tali da pagina 5 di 7 determinare nella stessa un atteggiamento conflittuale e di definitivo radicale rifiuto della propria morfologia anatomica, sì da rendere giustificati per la tutela della salute, per il pieno benessere psicofisico e per la realizzazione delle aspirazioni esistenziali della parte attrice la rettificazione anagrafica e l'eventuale intervento di adeguamento chirurgico. Così come nel caso esaminato dalla S.C. anche nella fattispecie in esame l'interessato ha già raggiunto un'armonia con il proprio corpo che lo ha portato a sentirsi donna a prescindere da un qualsivoglia trattamento demolitorio e/o modificativo dei propri caratteri sessuali anatomici primari. Questa condizione di equilibrio e benessere (fisico e psichico) – raggiunta con il tempo ed il sostegno di trattamenti medici e psicologici (terapie ormonali, di chirurgia estetica, sostegno psicoterapeutico) - è meritevole di tutela, anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica. Al tempo stesso, vi è prova della serietà ed univocità del percorso scelto, così da poter riconoscere a tale percorso il crisma della irreversibilità, nei termini intesi dalla Cassazione, potendosi concludere che non si versa in un'ipotesi in cui risulti necessario l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Sul punto, con riguardo ad un accertamento di carattere tecnico (essenzialmente medico), seppure non sia stata disposta una c.t.u., parte attrice ha depositato documentazione medica che si ritiene sufficiente ai fini della presente decisione, istruita, per l'appunto, documentalmente. Si tratta della seguente documentazione: parere favorevole all'avvio della terapia ormonale di transizione di genere del Movimento Identità Trans;
relazione psicologica del percorso di affermazione di genere, a firma della Dott.ssa , del 20.12.2024; relazione endocrinologica, a firma Persona_2 della Dott.ssa , del 8.07.2023. Persona_3 Il ricorrente si è infatti sottoposto, nel corso degli anni, grazie all'assunzione della terapia ormonale di cui sopra a cambiamenti graduali ma irreversibili dei suoi caratteri sessuali secondari: come la rimozione definitiva della barba. Il consolidamento della sua identità di genere femminile gli ha conferito una condizione di benessere psicofisico sempre più soddisfacente. Nei colloqui con la psicologa ha riferito di vivere sempre meglio col proprio corpo, dopo aver introdotto modificazione che hanno mutato i caratteri sessuali secondari, percependo un maggiore equilibrio tra l'aspetto fisico e la percezione psicologica femminile, considerandola stabile, integrata e certamente irreversibile. L'interrogatorio libero della parte. La presenza all'udienza della parte ed il suo libero interrogatorio rappresentano preziosi elementi forniti direttamente al giudice (di cui questi può servirsi ai fini della decisione), in considerazione proprio della particolare natura del giudizio e della estrema personalizzazione di questo. L'istante, presente all'udienza, è stato sottoposto ed interrogatorio libero da parte del G.I., presentandosi come soggetto già esteriormente appartenente a sesso diverso da quello risultante dai suoi dati anagrafici. Nel corso di quello che è stato, sostanzialmente, un dialogo, tra giudice e parte, quest'ultima ha mostrato la sua, già consolidata, convinzione di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione, tanto da aver assunto con limpida evidenza l'immagine esteriore del sesso femminile (aspetto, voce, comportamento). La sua esperienza di vita, fin dall'infanzia, ha visto l'istante sentirsi di sesso diverso e nell'identificarsi in tale diverso genere ha riscontrato, col tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso. Invero, anche nei suoi rapporti sociali, in famiglia, nell'ambito dei rapporti di tipo amicale, come sul posto di lavoro e di studio (dunque in quello che, in un'espressione ampia, può definirsi nel sentire sociale), al pacificamente riconosciuta già l'identità femminile, con l'attribuzione del Pt_1 nome Per_1
pagina 6 di 7 Allo stesso tempo, il suo complessivo stato di sereno equilibrio nell'identificazione in soggetto di genere diverso da quello anagrafico, è stato raggiunto senza che il ricorso ad un intervento chirurgico si sia mai palesato come indispensabile: anzi, l'approdo al quale l'istante è già, stabilmente, giunto, non ha richiesto se non quegli interventi di chirurgia estetica (quindi relativi a caratteri sessuali secondari). In una simile condizione già consolidatasi appare, di tutta evidenza, la non indispensabilità di un intervento di chirurgia sui caratteri sessuali primari. In ultimo, appare impensabile che il percorso intrapreso possa essere ormai abbandonato e vedere ripensamenti da parte del diretto interessato (che sembra aver già programmato anche l'intervento chirurgico sui caratteri primari nei prossimi mesi, da effettuarsi all'estero). Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio.
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1) attribuisce a nato a Bologna (BO) il [...], a [...] artt.1 ss. Legge 14 Parte_1 aprile 1982, n.164, il sesso femminile, attribuendogli il nome di , così rettificando l'atto di Per_1 nascita ove vi è enunciato il sesso maschile ed il nome , ordinando all'Ufficiale di Stato Pt_1 Civile del Comune predetto, ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2) nulla sulle spese. Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 26.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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