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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 952/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di conSIlio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 952/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da nato ad [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Enna al corso Sicilia n. 63 presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Cimino (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 6 nata ad [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliata in Enna al corso Sicilia n. 22 presso lo studio dell'Avv. Andrea Vigiano (C.F.:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.09.2023, il SI. ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale dalla SI.ra , con la quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio concordatario in Enna, il 10.07.2021; atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al numero 31, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2021.
Il ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni;
che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, è stata acquistata grazie ad un mutuo con rata mensile di € 800,00, da sempre corrisposta per mera liberalità dai genitori del . Pt_1
Il ricorrente, pur rinvenendo le ragioni della rottura nel comportamento della moglie e, in particolare, nel rifiuto della stessa ad avere figli, ha chiesto disporsi la separazione senza, tuttavia, formulare espressa domanda di addebito.
Ha, inoltre, domandato “la restituzione della casa coniugale al suo esclusivo proprietario, non essendo consentita l'assegnazione in uso della stessa in assenza di prole convivente”.
In relazione alle proprie condizioni economiche, il ricorrente ha rappresentato di essere titolare di una
“ditta appena avviata di giardinaggio, attività che è esercitata senza disporre di alcun dipendente, con
l'ausilio di un solo autocarro donatogli dai genitori e senza alcuna copertura previdenziale ed assistenziale, dalla quale attività è derivato un modestissimo reddito di circa euro 250 su base media mensile” (cfr. pag. 3 del ricorso); ha, inoltre, rilevato di aver subito un grave infortunio sul lavoro il
31.03.2023, cadendo rovinosamente da una scala mentre potava gli alberi, trovandosi quindi in condizione di “totale inidoneità fisica al lavoro”.
Il ricorrente ha evidenziato di avere trovato assistenza e accoglienza in casa dei propri genitori a seguito dell'infortunio (intervenuto in un periodo in cui la separazione di fatto era già iniziata, essendo pagina 2 di 6 dallo stesso ricondotta al periodo “fine marzo – inizio aprile 2023”), mentre la moglie ha continuato ad abitare presso la casa coniugale di proprietà esclusiva del marito.
Il ricorrente ha, inoltre, rilevato che la moglie svolge attività lavorativa “part time, quale impiegata presso un call center, percependo la somma di euro 800 su base mensile e consistenti fuori busta in applicazione di provvigioni ed incentivi” (cfr. pag. 3 del ricorso).
Pur rilevando una sostanziale sovrapponibilità delle capacità reddituali dei coniugi, il ricorrente, alla data del ricorso, documentando la temporanea inidoneità fisica all'esercizio della propria attività lavorativa, ha chiesto disporsi in proprio favore a carico della resistente l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento, in misura pari ad € 200,00 mensili ovvero nella diversa misura ritenuta equa e congrua, “fino a quando il beneficiario non sarà effettivamente in grado di espletare fruttuosamente il proprio lavoro, ovvero sarà ripristinato un minimo avviamento della Ditta di cui lo stesso è titolare”;
In data 22.12.2023 si è costituita la resistente la quale non si è opposta alla chiesta separazione ma ne ha chiesto l'addebito al marito, contestando quanto dallo stesso riferito circa le cause della crisi coniugale, individuandone la causa nella gelosia e nel carattere del coniuge, nonché narrando episodi di pedinamento e di un sistema di telecamere nascoste in casa del quale ha affermato di non essere conoscenza.
La resistente ha contestato la domanda di contributo al mantenimento svolta dal coniuge, oltre che in ragione della richiesta di addebito da ella avanzata, anche per la carenza dei presupposti di natura economica, rilevando come i redditi del ricorrente siano concretamente superiori a quelli indicati in ricorso, evidenziando, di contro, come le proprie condizioni economiche siano del tutto modeste
(percependo ella una retribuzione di € 650,00/750,00 mensili) e non adeguate a consentirle l'autosufficienza, soprattutto nella prospettiva di dover reperire una nuova abitazione pagano un canone di locazione.
La resistente ha, quindi, chiesto disporsi a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma di
€ 600,00 mensili a titolo di mantenimento.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza di comparizione del 24.01.2024, le parti, personalmente comparse, hanno confermato di voler addivenire alla separazione.
A fronte della proposta transattiva formulata dal ricorrente con la memoria ex art. 473 bis.17, comma 3
c.p.c., nonché della richiesta di rinvio formulata dalla resistente volta a valutarne l'accoglibilità, lo pagina 3 di 6 scrivente relatore ha disposto rinvio all'udienza del 27.02.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nonché ulteriore rinvio all'udienza del 20.03.2024, a fronte della proposta conciliativa formulata dalla resistente ed al fine di ottenere chiarimenti sulla sua situazione lavorativa.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. resa il 21.03.2024, lo scrivente relatore, nell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
in ordine alla richiesta di mantenimento avanzata reciprocamente da entrambe le parti, ha ritenuto fondata la richiesta del ricorrente di un contributo economico in proprio favore da porsi a carico della resistente a titolo di mantenimento, determinandone l'ammontare nella misura di € 100,00 mensili, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria Istat annuale, con decorrenza dalla data della domanda;
ha, inoltre, rigettato le richieste istruttorie di entrambe le parti, in quanto irrilevanti, e invitato le parti a precisare le conclusioni fissando, all'uopo, l'udienza del
10.07.2024.
Il 21.05.2024, la resistente ha formulato istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. chiedendo la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti adottati con la predetta ordinanza.
All'udienza del 13.11.2024, all'uopo fissata, la resistente ha rappresentato di avere lasciato la casa familiare, documentando di avere sottoscritto contratto di locazione a decorrere dall'01.11.2024.
Su richiesta delle parti, dettesi prossime alla conciliazione della controversia, lo scrivente relatore ha rinviato la causa all'udienza del 17.12.2024.
A tale ultima udienza, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni da sottoporre al Collegio, chiedendone il recepimento in sentenza, nei termini di seguito trascritti: “
1. dichiararsi la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1
regolarmente trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna al n. 31, parte II, Ufficio I,
Serie A, dell'anno 2021; 2. ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente autonomo e, di conseguenza, entrambi rinunciano al contributo al mantenimento;
3. a tale riguardo la SI.ra
[...]
rinuncia a chiedere in restituzione eventuali somme dovuti a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del coniuge già versati al ed il SI. rinuncia a chiedere eventuali Pt_1 Pt_1
arretrati dovuti a titolo di contributo di mantenimento per come disposto nell'ordinanza disponente i provvedimenti urgenti e non ancora versati;
4. la casa coniugale, di proprietà del , sita in Pt_1
Enna, via Messina n. 97, resta nella piena disponibilità dello stesso e a tale riguardo si fa presente che la SI.ra ha provveduto al formale rilascio dell'immobile così come da verbale sottoscritto CP_1 dalle parti in data 5.12.2024; ogni mobile e accessorio ancora presente nell'abitazione, anche laddove
pagina 4 di 6 di proprietà della SInora , resterà nella proprietà del SI. ; dal canto proprio il SI. CP_1 Pt_1
rinuncia a chiedere la restituzione dei beni mobili asportati dalla SInora in Pt_1 CP_1 occasione del rilascio dell'immobile che pertanto vengono riconosciuti definitivamente come di proprietà della SInora;
il SI. rinuncia a richiedere risarcimenti di eventuali CP_1 Pt_1 danni procurati all'immobile dalla SInora o suoi ausiliari durante il trasloco ed ancora CP_1
rinuncia a chiedere alla SInora la refusione di somme in relazione alle imposte locali, alle CP_1 utenze domestiche ed alle indennità o risarcimenti dovuti per l'occupazione da parte della SInora
[...]
dell'immobile a far data dall'inizio della crisi coniugale e fino alla data di rilascio CP_1 dell'immobile;
5. i coniugi dichiarano di avere risolto ogni pendenza civile ad esclusione di quelle connesse al procedimento penale n. 1433/2023 RGNR e n. 390/24 RG.T contro + 1, in Parte_1
ordine al quale valuteranno separatamente le condizioni per un eventuale accordo bonario tra loro;
si obbligano ad abbandonare il connesso giudizio civile di rilascio immobile n. 598/2024 Rg Trib. Enna ex art. 309 c.p.c. a spese compensate e ad abbandonare il correlato procedimento di mediazione con apposita comunicazione all'organismo di mediazione;
dichiarano ad oggi, di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione alle controversie definite con il presente accordo;
6. le spese del presente giudizio andranno compensate”.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, deve ritenersi che le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato ad [...] il [...] (C.F.: , e nata ad
[...] C.F._1 Controparte_1
Enna il 09.04.1990 (C.F.: , alle condizioni trascritte in parte motiva. C.F._3
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Enna al numero 31, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2021.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di conSIlio del 20 gennaio 2025.
pagina 5 di 6 IL GIUDICE ESTENSORE dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL PRESIDENTE dott.ssa Cristina Russo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di conSIlio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 952/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da nato ad [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Enna al corso Sicilia n. 63 presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Cimino (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 6 nata ad [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliata in Enna al corso Sicilia n. 22 presso lo studio dell'Avv. Andrea Vigiano (C.F.:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.09.2023, il SI. ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale dalla SI.ra , con la quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio concordatario in Enna, il 10.07.2021; atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al numero 31, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2021.
Il ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni;
che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, è stata acquistata grazie ad un mutuo con rata mensile di € 800,00, da sempre corrisposta per mera liberalità dai genitori del . Pt_1
Il ricorrente, pur rinvenendo le ragioni della rottura nel comportamento della moglie e, in particolare, nel rifiuto della stessa ad avere figli, ha chiesto disporsi la separazione senza, tuttavia, formulare espressa domanda di addebito.
Ha, inoltre, domandato “la restituzione della casa coniugale al suo esclusivo proprietario, non essendo consentita l'assegnazione in uso della stessa in assenza di prole convivente”.
In relazione alle proprie condizioni economiche, il ricorrente ha rappresentato di essere titolare di una
“ditta appena avviata di giardinaggio, attività che è esercitata senza disporre di alcun dipendente, con
l'ausilio di un solo autocarro donatogli dai genitori e senza alcuna copertura previdenziale ed assistenziale, dalla quale attività è derivato un modestissimo reddito di circa euro 250 su base media mensile” (cfr. pag. 3 del ricorso); ha, inoltre, rilevato di aver subito un grave infortunio sul lavoro il
31.03.2023, cadendo rovinosamente da una scala mentre potava gli alberi, trovandosi quindi in condizione di “totale inidoneità fisica al lavoro”.
Il ricorrente ha evidenziato di avere trovato assistenza e accoglienza in casa dei propri genitori a seguito dell'infortunio (intervenuto in un periodo in cui la separazione di fatto era già iniziata, essendo pagina 2 di 6 dallo stesso ricondotta al periodo “fine marzo – inizio aprile 2023”), mentre la moglie ha continuato ad abitare presso la casa coniugale di proprietà esclusiva del marito.
Il ricorrente ha, inoltre, rilevato che la moglie svolge attività lavorativa “part time, quale impiegata presso un call center, percependo la somma di euro 800 su base mensile e consistenti fuori busta in applicazione di provvigioni ed incentivi” (cfr. pag. 3 del ricorso).
Pur rilevando una sostanziale sovrapponibilità delle capacità reddituali dei coniugi, il ricorrente, alla data del ricorso, documentando la temporanea inidoneità fisica all'esercizio della propria attività lavorativa, ha chiesto disporsi in proprio favore a carico della resistente l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento, in misura pari ad € 200,00 mensili ovvero nella diversa misura ritenuta equa e congrua, “fino a quando il beneficiario non sarà effettivamente in grado di espletare fruttuosamente il proprio lavoro, ovvero sarà ripristinato un minimo avviamento della Ditta di cui lo stesso è titolare”;
In data 22.12.2023 si è costituita la resistente la quale non si è opposta alla chiesta separazione ma ne ha chiesto l'addebito al marito, contestando quanto dallo stesso riferito circa le cause della crisi coniugale, individuandone la causa nella gelosia e nel carattere del coniuge, nonché narrando episodi di pedinamento e di un sistema di telecamere nascoste in casa del quale ha affermato di non essere conoscenza.
La resistente ha contestato la domanda di contributo al mantenimento svolta dal coniuge, oltre che in ragione della richiesta di addebito da ella avanzata, anche per la carenza dei presupposti di natura economica, rilevando come i redditi del ricorrente siano concretamente superiori a quelli indicati in ricorso, evidenziando, di contro, come le proprie condizioni economiche siano del tutto modeste
(percependo ella una retribuzione di € 650,00/750,00 mensili) e non adeguate a consentirle l'autosufficienza, soprattutto nella prospettiva di dover reperire una nuova abitazione pagano un canone di locazione.
La resistente ha, quindi, chiesto disporsi a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma di
€ 600,00 mensili a titolo di mantenimento.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza di comparizione del 24.01.2024, le parti, personalmente comparse, hanno confermato di voler addivenire alla separazione.
A fronte della proposta transattiva formulata dal ricorrente con la memoria ex art. 473 bis.17, comma 3
c.p.c., nonché della richiesta di rinvio formulata dalla resistente volta a valutarne l'accoglibilità, lo pagina 3 di 6 scrivente relatore ha disposto rinvio all'udienza del 27.02.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nonché ulteriore rinvio all'udienza del 20.03.2024, a fronte della proposta conciliativa formulata dalla resistente ed al fine di ottenere chiarimenti sulla sua situazione lavorativa.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. resa il 21.03.2024, lo scrivente relatore, nell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
in ordine alla richiesta di mantenimento avanzata reciprocamente da entrambe le parti, ha ritenuto fondata la richiesta del ricorrente di un contributo economico in proprio favore da porsi a carico della resistente a titolo di mantenimento, determinandone l'ammontare nella misura di € 100,00 mensili, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria Istat annuale, con decorrenza dalla data della domanda;
ha, inoltre, rigettato le richieste istruttorie di entrambe le parti, in quanto irrilevanti, e invitato le parti a precisare le conclusioni fissando, all'uopo, l'udienza del
10.07.2024.
Il 21.05.2024, la resistente ha formulato istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. chiedendo la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti adottati con la predetta ordinanza.
All'udienza del 13.11.2024, all'uopo fissata, la resistente ha rappresentato di avere lasciato la casa familiare, documentando di avere sottoscritto contratto di locazione a decorrere dall'01.11.2024.
Su richiesta delle parti, dettesi prossime alla conciliazione della controversia, lo scrivente relatore ha rinviato la causa all'udienza del 17.12.2024.
A tale ultima udienza, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni da sottoporre al Collegio, chiedendone il recepimento in sentenza, nei termini di seguito trascritti: “
1. dichiararsi la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1
regolarmente trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna al n. 31, parte II, Ufficio I,
Serie A, dell'anno 2021; 2. ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente autonomo e, di conseguenza, entrambi rinunciano al contributo al mantenimento;
3. a tale riguardo la SI.ra
[...]
rinuncia a chiedere in restituzione eventuali somme dovuti a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del coniuge già versati al ed il SI. rinuncia a chiedere eventuali Pt_1 Pt_1
arretrati dovuti a titolo di contributo di mantenimento per come disposto nell'ordinanza disponente i provvedimenti urgenti e non ancora versati;
4. la casa coniugale, di proprietà del , sita in Pt_1
Enna, via Messina n. 97, resta nella piena disponibilità dello stesso e a tale riguardo si fa presente che la SI.ra ha provveduto al formale rilascio dell'immobile così come da verbale sottoscritto CP_1 dalle parti in data 5.12.2024; ogni mobile e accessorio ancora presente nell'abitazione, anche laddove
pagina 4 di 6 di proprietà della SInora , resterà nella proprietà del SI. ; dal canto proprio il SI. CP_1 Pt_1
rinuncia a chiedere la restituzione dei beni mobili asportati dalla SInora in Pt_1 CP_1 occasione del rilascio dell'immobile che pertanto vengono riconosciuti definitivamente come di proprietà della SInora;
il SI. rinuncia a richiedere risarcimenti di eventuali CP_1 Pt_1 danni procurati all'immobile dalla SInora o suoi ausiliari durante il trasloco ed ancora CP_1
rinuncia a chiedere alla SInora la refusione di somme in relazione alle imposte locali, alle CP_1 utenze domestiche ed alle indennità o risarcimenti dovuti per l'occupazione da parte della SInora
[...]
dell'immobile a far data dall'inizio della crisi coniugale e fino alla data di rilascio CP_1 dell'immobile;
5. i coniugi dichiarano di avere risolto ogni pendenza civile ad esclusione di quelle connesse al procedimento penale n. 1433/2023 RGNR e n. 390/24 RG.T contro + 1, in Parte_1
ordine al quale valuteranno separatamente le condizioni per un eventuale accordo bonario tra loro;
si obbligano ad abbandonare il connesso giudizio civile di rilascio immobile n. 598/2024 Rg Trib. Enna ex art. 309 c.p.c. a spese compensate e ad abbandonare il correlato procedimento di mediazione con apposita comunicazione all'organismo di mediazione;
dichiarano ad oggi, di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione alle controversie definite con il presente accordo;
6. le spese del presente giudizio andranno compensate”.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, deve ritenersi che le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato ad [...] il [...] (C.F.: , e nata ad
[...] C.F._1 Controparte_1
Enna il 09.04.1990 (C.F.: , alle condizioni trascritte in parte motiva. C.F._3
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Enna al numero 31, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2021.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di conSIlio del 20 gennaio 2025.
pagina 5 di 6 IL GIUDICE ESTENSORE dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL PRESIDENTE dott.ssa Cristina Russo
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