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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/10/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 796/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione civile
La Corte di Appello di Bologna riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa MA CR AL Presidente dott.ssa MAcolomba Giuliano Consigliere dott.ssa MA AU NI Consigliere relatore ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 796/23 promossa da
rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Massimiliano Scipioni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dall'avv. Marco Selleri sito in Bologna, via Farini n.3
Appellante contro
rappresentata e difesa dall'avv. Carla Guidorossi ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via Cantelli n.11 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Dallavalle ed elettivamente Controparte_2 domiciliato presso il suo studio sito in via F. Maestri n.6 CP_1
(ora Controparte_3 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli ed elettivamente domiciliato presso il suo
[...] studio sito in Padova, Galleria A. De Gasperi n. 4
Controparte_5
Appellati
avverso la sentenza n. 754/2023 del Tribunale di Parma
pagina 1 di 4 Conclusioni Come da rispettivi atti
Motivi della decisione
Con sentenza n. 754/2023 pubblicata il 05/04/2023, il Tribunale di Parma, in accoglimento della domanda proposta da di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_2 riportati a seguito dell'intervento chirurgico di interruzione volontaria di gravidanza eseguito da presso la , ritenuto che fossero identificabili “profili di Controparte_5 Controparte_6 inadeguata condotta in relazione alla esecuzione tecnica dell'intervento di IVG del 25.09.2019 con perforazione uterina ed intestinale ed in relazione ad una ritardata gestione dell'evento avverso stesso, da ritenere prevedibile, oltre che prevenibile ed evitabile”, condannava:
- la struttura al risarcimento del danno in favore di , liquidato nella somma Controparte_2 di euro 120.125,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- a tenere indenne e rimborsare la del 50% di quanto Controparte_5 Controparte_6 corrisposto alla e la sua Assicurazione ( a tenerlo indenne nei limiti del CP_2 CP_3 massimale;
- a tenere indenne la al netto Controparte_7 Controparte_6 della franchigia di euro 100.000,00. Condannava poi la a rifondere le spese di lite all'attrice, compensava Controparte_6 quelle tra il medico e la struttura e condannava al pagamento delle spese in favore di CP_3
. Controparte_5
Avverso la sentenza interponeva appello , censurando che il Parte_1 Controparte_7
Giudice di prime cure non avesse valutato l'esistenza di una Franchigia Aggregata Annua, prevista al punto 13 del certificato di Assicurazione di Polizza per un importo di euro 100.000,00, operante in eccesso alla franchigia di cui al punto 12 ( ); lamentava poi l'omessa statuizione Parte_2 in relazione alle spese legali di . Parte_1
Si costituiva la chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_6
Si costituivano e citate a mero fine di litis denuntiatio, nulla Controparte_2 CP_3 eccependo in merito ai motivi di appello formulati da , riguardando il solo rapporto Parte_1 assicurativo intercorso tra la e il proprio assicuratore. Controparte_6
Rimaneva contumace . Controparte_5
***
Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza di primo Controparte_7 grado nella parte in cui non ha tenuto conto dell'esistenza di una Franchigia Aggregata Annua, prevista al punto 13 del certificato di Assicurazione di Polizza. Ed infatti benchè la circostanza fosse stata eccepita sin dalla comparsa di risposta (cfr. pag.35), il Giudice di prime cure non l'ha presa in esame. Il motivo d'appello è fondato.
Il punto 13 titolato “Franchigia Aggregata Annuale, operante sugli importi dei sinistri al netto della Franchigia per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento di cui al precedente punto 12” prevede “EUR
100.000 operante in eccesso alla franchigia per ciascun sinistro di RC sanitaria”.
pagina 2 di 4 Il punto 12 titolato “Franchigia per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento da RC Sanitaria” prevede
“EUR 100.000 S.I.R. ”. Parte_2
Dal combinato disposto dei punti 12 e 13 si evince dunque che oltre alla franchigia prevista per ogni richiesta di risarcimento da RC Sanitaria, ve ne è un'altra annuale, dell'importo di euro 100.000, che opera una volta superata la franchigia prevista al punto 12, e fino a concorrenza della quale l' assume a suo carico il pagamento delle somme liquidate per i sinistri a termini di Parte_3 contratto. Come precisato dalla S.C. (cfr. 30524/19) “il superamento della franchigia è un fatto costitutivo della domanda, perché la circostanza attiene agli elementi che consentono alla parte assicurata ( nel caso di Part specie ) di giovarsi della manleva pattuita, esclusa contrattualmente al di sotto di un certo importo. Ove le conclusioni della compagnia chiamata in causa indichino, come nel caso di specie ( sia pur in via subordinata ), che la eventuale condanna tenga conto dei limiti della franchigia, la corretta dialettica processuale impone che venga data prova di tale elemento costitutivo dalla parte onerata, al più tardi, entro il secondo termine di cui all'art. 183 co 6 cpc, con facoltà della controparte di offrire prova contraria con la memoria di cui al terzo termine di cui all'art. 183 co 6 cpc.”.
Nel caso di specie la non ha offerto alcuna prova in proposito, non avendo invero in CP_6 primo grado neppure dedotto l'erosione della franchigia aggregata.
Nella comparsa costitutiva in appello si è limitata ad eccepirla in via generica, invocando anzi una non corretta inversione dell'onere della prova (cfr. comparsa di risposta pag. 2 : “Non risulta dagli atti proposti da che la franchigia aggregata non sia Controparte_8 stata erosa per l'annualità in esame come previsto in polizza”), e facendo riferimento ad un non meglio precisato sinistro, che avrebbe costretto la appellata al pagamento di un imponente risarcimento che avrebbe eroso la quota di franchigia aggregata, di cui non fornisce prova. Né può certamente valere il richiamo ad altra decisione di questa Corte (sent. n.317/24), che peraltro nella parte motiva nulla afferma sul punto, non risultando sollevata la questione. Poiché l'importo di cui alla condanna è stato di euro 120.125,00, e la franchigia di cui al punto 12 è di euro 100.000, non risulta superata la soglia dell'ulteriore franchigia, come invero pare riconoscere parte appellata a pag.3 delle note conclusionali (“L'esito, come già riportato, ha escluso l'intervento Contr indennitario di essendo la somma risarcitoria posta a carico di Controparte_10
'comunque' al di sotto della franchigia prevista in polizza”)
[...]
Ne consegue pertanto che la domanda di manleva proposta dalla va Controparte_6 respinta.
Quanto alle spese di lite tra e , vanno compensate quelle di primo Parte_1 Controparte_6 grado, posto che la danneggiata aveva chiesto un importo maggiore di 200.000 euro e, quindi, oltre franchigia, con ciò rendendo giustificata la chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice da parte della . CP_6
Mentre quelle del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Vanno invece compensate le spese di lite del presente grado tra la appellante e gli altri appellati, convenuti in giudizio espressamente solo ai fini della integrità del contraddittorio.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_7
avverso la sentenza n. 754/2023 del Tribunale di Parma, ogni altra istanza ed
[...] eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di manleva avanzata da
[...]
nei confronti di;
Controparte_10 Controparte_7
- Conferma nel resto;
- Compensa le spese di lite del primo grado di giudizio tra e Controparte_10
; Controparte_7
- Condanna a rifondere Controparte_10 Controparte_7 le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.138,50 per spese ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- Compensa le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e e Controparte_2
CP_3
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 07/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
MA AU NI MA CR AL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione civile
La Corte di Appello di Bologna riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa MA CR AL Presidente dott.ssa MAcolomba Giuliano Consigliere dott.ssa MA AU NI Consigliere relatore ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 796/23 promossa da
rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Massimiliano Scipioni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dall'avv. Marco Selleri sito in Bologna, via Farini n.3
Appellante contro
rappresentata e difesa dall'avv. Carla Guidorossi ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via Cantelli n.11 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Dallavalle ed elettivamente Controparte_2 domiciliato presso il suo studio sito in via F. Maestri n.6 CP_1
(ora Controparte_3 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli ed elettivamente domiciliato presso il suo
[...] studio sito in Padova, Galleria A. De Gasperi n. 4
Controparte_5
Appellati
avverso la sentenza n. 754/2023 del Tribunale di Parma
pagina 1 di 4 Conclusioni Come da rispettivi atti
Motivi della decisione
Con sentenza n. 754/2023 pubblicata il 05/04/2023, il Tribunale di Parma, in accoglimento della domanda proposta da di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_2 riportati a seguito dell'intervento chirurgico di interruzione volontaria di gravidanza eseguito da presso la , ritenuto che fossero identificabili “profili di Controparte_5 Controparte_6 inadeguata condotta in relazione alla esecuzione tecnica dell'intervento di IVG del 25.09.2019 con perforazione uterina ed intestinale ed in relazione ad una ritardata gestione dell'evento avverso stesso, da ritenere prevedibile, oltre che prevenibile ed evitabile”, condannava:
- la struttura al risarcimento del danno in favore di , liquidato nella somma Controparte_2 di euro 120.125,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- a tenere indenne e rimborsare la del 50% di quanto Controparte_5 Controparte_6 corrisposto alla e la sua Assicurazione ( a tenerlo indenne nei limiti del CP_2 CP_3 massimale;
- a tenere indenne la al netto Controparte_7 Controparte_6 della franchigia di euro 100.000,00. Condannava poi la a rifondere le spese di lite all'attrice, compensava Controparte_6 quelle tra il medico e la struttura e condannava al pagamento delle spese in favore di CP_3
. Controparte_5
Avverso la sentenza interponeva appello , censurando che il Parte_1 Controparte_7
Giudice di prime cure non avesse valutato l'esistenza di una Franchigia Aggregata Annua, prevista al punto 13 del certificato di Assicurazione di Polizza per un importo di euro 100.000,00, operante in eccesso alla franchigia di cui al punto 12 ( ); lamentava poi l'omessa statuizione Parte_2 in relazione alle spese legali di . Parte_1
Si costituiva la chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_6
Si costituivano e citate a mero fine di litis denuntiatio, nulla Controparte_2 CP_3 eccependo in merito ai motivi di appello formulati da , riguardando il solo rapporto Parte_1 assicurativo intercorso tra la e il proprio assicuratore. Controparte_6
Rimaneva contumace . Controparte_5
***
Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza di primo Controparte_7 grado nella parte in cui non ha tenuto conto dell'esistenza di una Franchigia Aggregata Annua, prevista al punto 13 del certificato di Assicurazione di Polizza. Ed infatti benchè la circostanza fosse stata eccepita sin dalla comparsa di risposta (cfr. pag.35), il Giudice di prime cure non l'ha presa in esame. Il motivo d'appello è fondato.
Il punto 13 titolato “Franchigia Aggregata Annuale, operante sugli importi dei sinistri al netto della Franchigia per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento di cui al precedente punto 12” prevede “EUR
100.000 operante in eccesso alla franchigia per ciascun sinistro di RC sanitaria”.
pagina 2 di 4 Il punto 12 titolato “Franchigia per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento da RC Sanitaria” prevede
“EUR 100.000 S.I.R. ”. Parte_2
Dal combinato disposto dei punti 12 e 13 si evince dunque che oltre alla franchigia prevista per ogni richiesta di risarcimento da RC Sanitaria, ve ne è un'altra annuale, dell'importo di euro 100.000, che opera una volta superata la franchigia prevista al punto 12, e fino a concorrenza della quale l' assume a suo carico il pagamento delle somme liquidate per i sinistri a termini di Parte_3 contratto. Come precisato dalla S.C. (cfr. 30524/19) “il superamento della franchigia è un fatto costitutivo della domanda, perché la circostanza attiene agli elementi che consentono alla parte assicurata ( nel caso di Part specie ) di giovarsi della manleva pattuita, esclusa contrattualmente al di sotto di un certo importo. Ove le conclusioni della compagnia chiamata in causa indichino, come nel caso di specie ( sia pur in via subordinata ), che la eventuale condanna tenga conto dei limiti della franchigia, la corretta dialettica processuale impone che venga data prova di tale elemento costitutivo dalla parte onerata, al più tardi, entro il secondo termine di cui all'art. 183 co 6 cpc, con facoltà della controparte di offrire prova contraria con la memoria di cui al terzo termine di cui all'art. 183 co 6 cpc.”.
Nel caso di specie la non ha offerto alcuna prova in proposito, non avendo invero in CP_6 primo grado neppure dedotto l'erosione della franchigia aggregata.
Nella comparsa costitutiva in appello si è limitata ad eccepirla in via generica, invocando anzi una non corretta inversione dell'onere della prova (cfr. comparsa di risposta pag. 2 : “Non risulta dagli atti proposti da che la franchigia aggregata non sia Controparte_8 stata erosa per l'annualità in esame come previsto in polizza”), e facendo riferimento ad un non meglio precisato sinistro, che avrebbe costretto la appellata al pagamento di un imponente risarcimento che avrebbe eroso la quota di franchigia aggregata, di cui non fornisce prova. Né può certamente valere il richiamo ad altra decisione di questa Corte (sent. n.317/24), che peraltro nella parte motiva nulla afferma sul punto, non risultando sollevata la questione. Poiché l'importo di cui alla condanna è stato di euro 120.125,00, e la franchigia di cui al punto 12 è di euro 100.000, non risulta superata la soglia dell'ulteriore franchigia, come invero pare riconoscere parte appellata a pag.3 delle note conclusionali (“L'esito, come già riportato, ha escluso l'intervento Contr indennitario di essendo la somma risarcitoria posta a carico di Controparte_10
'comunque' al di sotto della franchigia prevista in polizza”)
[...]
Ne consegue pertanto che la domanda di manleva proposta dalla va Controparte_6 respinta.
Quanto alle spese di lite tra e , vanno compensate quelle di primo Parte_1 Controparte_6 grado, posto che la danneggiata aveva chiesto un importo maggiore di 200.000 euro e, quindi, oltre franchigia, con ciò rendendo giustificata la chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice da parte della . CP_6
Mentre quelle del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Vanno invece compensate le spese di lite del presente grado tra la appellante e gli altri appellati, convenuti in giudizio espressamente solo ai fini della integrità del contraddittorio.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_7
avverso la sentenza n. 754/2023 del Tribunale di Parma, ogni altra istanza ed
[...] eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di manleva avanzata da
[...]
nei confronti di;
Controparte_10 Controparte_7
- Conferma nel resto;
- Compensa le spese di lite del primo grado di giudizio tra e Controparte_10
; Controparte_7
- Condanna a rifondere Controparte_10 Controparte_7 le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.138,50 per spese ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- Compensa le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e e Controparte_2
CP_3
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 07/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
MA AU NI MA CR AL
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