Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
1624/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1624/2024 del Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, (cf. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
STABIA (NA), il 10.08.1986, e residente in POGGIOMARINO (NA), alla VIA G. IERVOLINO, n. 361 P.1, elettivamente dom.to in Poggiomarino (Na), alla Via Dante Alighieri n. 53 presso lo studio dell'avv. Antonella Salomone,, con delibera di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato presentata innanzi all'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e recante protocollo con prot.n. 2024/1765/GP del 17.07.2024
E
, (c.f. ) nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2 il 20.02.1988 e residente in [...], ed elettivamente dom.ta in Salerno (SA) alla via M. Greco n.3, presso lo studio dell'avv. Monica Coscioni dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso, con delibera di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato presentata innanzi all'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata in data 01.08.2024
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con note congiunte di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025, i procuratori dei ricorrenti si sono riportati al ricorso introduttivo del giudizio chiedendone l'integrale accoglimento alle condizioni nello stesso indicate.
Il P.M. in data 29.04.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.08.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Nocera ER (SA) il 13.08.2016; che dall'unione coniugale sono nati due figli: R_ nato a [...] il [...], e nato a [...]
[...] Persona_2
ER il 24.05.2018, entrambi minorenni;
che la dimora coniugale veniva fissata in Poggiomarino alla via Iervolino n.361; che l'unione affettiva è progressivamente venuta a mancare a causa di incompatibilità caratteriali al punto tale da rendere intollerabile la vita matrimoniale e la convivenza, di fatto già interrotta essendosi,
, trasferita presso l'abitazione dei suoi genitori sita in Nocera Parte_2
ER, alla via Zaccagnuolo n.35, con i figli minori.
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025, le parti concordemente hanno chiesto omologarsi la loro separazione riportandosi ai patti e alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Con ordinanza resa all'esito di note scritte in sostituzione di detta udienza, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza. Il Pubblico Ministero concludeva come da parere reso in data 28.04.2025, e pervenuto in data 29.04.2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse dei figli minori della coppia.
Riguardo le condizioni economico patrimoniali delle parti, da quanto dedotto ed allegato dalle stesse al ricorso, è attualmente impiegata come Parte_2 guardia giurata con contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile pari ad € 980,33 come da regolare contratto sottoscritto ed è titolare di c/c presso la Banca Intesa San Paolo- filiale di Nocera ER (SA); mentre PT
è attualmente impiegato come guardia giurata con contratto part-time e
[...] percepisce uno stipendio pari a € 512,00 mensili, come risulta da dichiarazione in atti, è titolare di una carta ricaricabile money ed entrambi non sono titolari di rapporti di c/c postale né altro conto in comune e non sono titolari di diritti reali.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, le parti hanno previsto un assegno di mantenimento a carico del in favore dei figli ed PT R_
, da rivalutarsi annualmente al 100% degli indici ISTAT oltre alla metà Per_2 delle spese straordinarie nell'interesse di detti figli e la percezione dell'assegno unico al 50% tra i coniugi.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...] così provvede: Pt_2
A. Omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_2 il 20.02.1988, e nato a [...] il Parte_1
10.08.1986, e, ai seguenti patti e condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la casa coniugale ubicata in Poggiomarino (NA) alla via G. lervolino, n.361 resta al sig. , il quale ha sottoscritto da pochi mesi contratto Parte_1 di locazione con canone mensile pari a € 400,00 mentre la sig.ra ed i Pt_2 figli minori e dimoreranno in Nocera Persona_1 Persona_2
ER (SA) alla via Zeccagnuolo, n. 35; 3. ha portato con sé i mobili acquistati per il matrimonio;
Parte_2
4. I figli ed resteranno affidati ad entrambi i genitori, i quali R_ Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo i rapporti con le linee parentali;
5. i figli minori resteranno collocati prevalentemente presso la dimora materna in Nocera ER (SA) alla via Zeccagnuolo, n. 35;
6. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: potrà tenere con sé i figli minori il lunedì ed il mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 20:00, i minori saranno prelevati e riconsegnati presso la residenza materna in Nocera ER alla via Zeccagnuolo, n. 35; i minori potranno pernottare con il padre ogni 15 giorni dal venerdì ore 14:00 e cioè dall'uscita della scuola fino alle ore 12:30 del sabato e saranno prelevati e riaccompagnati presso la residenza materna in Nocera ER. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno., Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza ed a partire dal 25 dicembre 2023, i minori trascorreranno il Natale ( dalle 10:00 alle 20:00) con il sig. PT mentre il Capodanno-01.01.2025-(dalle 10:00 alle 20:00) con la
[...] sig.ra salvo diversamente accordato almeno una settimana prima, e Pt_2 saranno prelevati e riaccompagnati dal padre presso la residenza della madre in Nocera ER;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno per la settimana di vacanze di luglio, mentre, per la settimana di agosto o settembre, sarà comunicata entro il 31 luglio di ogni anno;
7. verserà tramite accredito sul c/c bancario Parte_1 Parte_2 all'iban: 1T65S0306976273100000010707 entro e non oltre il 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €400,00 e così € 200,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
8. l'assegno unico universale sarà percepito da ciascun coniuge, come per legge al 50%;
9. le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, purché concordate, nel rispetto del protocollo stabilito dal Tribunale di Torre Annunziata.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio; B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Nocera ER (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 75 parte II, S.A, dei registri di matrimonio del Comune di Nocera ER dell'anno 2016); C. Nulla sulle spese. Torre Annunziata, camera di consiglio del 15.05.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato