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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/07/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 841/ 2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 841 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, “ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione”, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]al Corso Garibaldi C.F._1
n.46 e , nata a [...] il [...] Parte_2
C.F.: , ivi residente a[...]
n.14, entrambi elettivamente domiciliati in Grumo Nevano (NA) alla
Via Vittorio Veneto n.11, presso lo studio dell'avv. Agostino Chianese che li rappresenta e difende giusta procura alle liti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto la modifica congiunta delle condizioni di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25 febbraio 2025, i ricorrenti, premettendo che in data 22/7/2000 hanno contratto matrimonio in
Sant'Arpino e che dalla loro unione sono nati due figli Persona_1
(nata l'[...]), (nato il [...]) Persona_2
entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e riferendo che si sono separati consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Napoli Nord con decreto n. 13712/2022 del
19/12/2022, hanno chiesto la modifica degli accordi di separazione alle seguenti condizioni:
1) Il Sig. si assume l'impegno di natura essenziale e con Parte_1
funzioni di mantenimento a trasferire, entro 90 gg. dall'omologa delle odierne nuove condizioni di separazione, in favore della sig.ra Pt_2
e dei figli e , il diritto
[...] Persona_1 Persona_2
di proprietà di 6/100, libero da gravami e/o trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli, in misura paritetica tra i beneficiari, dei seguenti cespiti immobiliari: a) appartamento riportato al C.F. di detto comune al fg. 4, particella 1124, sub 4, cat. A/2, Cl 4, vani 5, R.C. € 253,06,
Grumo Nevano, Via Michelangelo Buonarroti n. 31, piano 1; b) appartamento riportato al C.F. di detto comune al fg. 4, particella 1124, sub 5, cat. A/2, Cl 4, vani 5,5, R.C. € 278,37, Grumo Nevano, Via
Michelangelo Buonarroti n. 31, piano 1; c) appartamento riportato al
C.F. di detto comune al fg. 4, particella 1124, sub 6, cat. A/2, Cl 4, vani
5, R.C. € 253,06 Grumo Nevano, Via Michelangelo Buonarroti n. 31, piano 2; d) laboratorio riportato al C.F. di detto comune al fg. 4, particella 1124, sub 8, cat. C/3, Cl U, 256 mq, R.C. € 727,17 Grumo
Nevano, Via Michelangelo Buonarroti n. 31, piano T;
e) laboratorio riportato al C.F. di detto comune al fg. 4, particell a 1124, sub 9, cat.
C/3, Cl U, 230 mq, R.C. € 653,32 Grumo Nevano, Via Michelangelo
Buonarroti n. 31, piano S1.
2) Il trasferimento dei suddetti diritti immobiliari, in favore del coniuge e dei figli, s'intende eseguito in aggiunta a quelli già espletati dal medesimo Sig. con atto per notar Parte_1 Persona_3
del 15/02/2023 rep. 1232- racc. 833 in esecuzione degli accordi di separazione omologati e nei termini precisati nel presente atto, da intendersi parimenti di natura essenziale e con funzioni di mantenimento;
3) Le spese e gli oneri per i trasferimenti dei suddetti immobili saranno a carico del sig. e il notaio rogante sarà scelto da Parte_1
quest'ultimo entro 90 giorni dall'omologa della separazione 4) Revoca
a far data dall'omologa delle nuove condizioni in modifica, dell'ulteriore obbligo in capo al Sig. di versamento Parte_1
dell'ulteriore contributo mensile per il mantenimento del coniuge e dei figli, pari ad euro 150,00(centocinquanta) ciascuno, stante i trasferimenti di cui al precedente punto 1) e tenuto conto degli ulteriori trasferimenti immobiliari, a titolo di mantenimento, già eseguiti;
5) Si pone a carico del sig. il pagamento del 50% delle Parte_1
spese straordinarie sostenute per i figli e;
Per_1 Persona_2
6) Con la sottoscrizione delle presenti condizioni in modifica degli accordi di separazione e la corretta esecuzione degli stessi, i coniugi espressamente e reciprocamente dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro pendente e di non aver nulla più a pretendere l'una dall'altra per nessun diritto, causale, ragione, azione, rimborso, restituzione o rendiconto, se non il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, rinunciando esplicitamente ciascun coniuge ad ogni propria pretesa da far valere nei confronti dell'altro per il periodo pregresso.
7) Invariate le altre condizioni;
8) Spese legali compensate.
Con nota depositata il 12/05/2025 le parti hanno rinunciato alla comparizione personale e hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione indicate in ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 30/5/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previo parere del P.M.
Il P.M. ha apposto il visto, nulla opponendo.
La domanda di modifica è fondata e va accolta nei termini delle mutate condizioni di cui al ricorso congiunto, non essendo le stesse contrarie a norme imperative e potendo quindi essere recepite da questo tribunale.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) accoglie il ricorso congiunto e per l'effetto modifica gli accordi di separazione omologati dal Tribunale di Napoli Nord con Decreto n.
13712/2022 del 19/12/2022 alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi per ripetute e trascritte;
b) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 30/6/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna