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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4625 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
27/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 11981/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta Daniela Carmela Parte_1
Nicastro)
ricorrente
CONTRO
CP_1
resistente contumace
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna al pagamento in favore della CP_1 [...]
della somma complessiva di € 94.076,05, oltre interessi legali a Parte_1
decorrere dal 09/02/2015 quanto ad € 43.155,25, dal 24/08/2015 quanto ad €
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 20.610,59, dal 03/11/2015 quanto ad € 30.310,21, e sino al saldo;
◊ condanna al pagamento in favore della resistente delle spese di CP_1
lite, liquidate in complessivi € 5.360,00, oltre contributo unificato di € 379,50,
spese generali, IVA e CPA.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 21/11/2022 la ha Parte_1
adito l'intestato Tribunale al fine di chiedere la restituzione da parte dell'ex dipendente delle somme, pari a complessivi € 94.076,05, CP_1
corrispostegli prima in adempimento della statuizione contenuta nella sentenza n.
1439/2014 emessa dalla sezione lavoro del Tribunale di Palermo che aveva qualificato come licenziamento illegittimo l'interruzione del rapporto di lavoro
inter partes a decorrere dal 10/06/2010 condannandola al pagamento delle retribuzioni maturate da allora sino all'effettivo ripristino del rapporto (ottenute,
per il periodo 10/06/2010-30/06/2014 e per l'importo di € 43.155,25, con ordinanza esecutiva del 19/01/2015); successivamente in adempimento della statuizione contenuta nell'ordinanza ex art. 1, comma 48, della legge n. 92/2012
del 13/05/2015 che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al CP_1
il 22/07/2014 condannandola al pagamento delle retribuzioni maturate da allora sino alla reintegra (ottenute, per il periodo 22/07/2014-13/05/2015 e per l'importo di € 20.653,13, con ordinanza esecutiva del 19/07/2015); infine in adempimento del decreto ingiuntivo n. 1549/2015 che quantificava l'indennità
sostitutiva della reintegra per la quale il dipendente aveva optato con comunicazione del 09/06/2015 (ottenuta, per l'importo di € 30.340,63, con ordinanza esecutiva del 19/10/2015). Deduceva, a fondamento del ricorso, che la declaratoria di illegittimità del licenziamento contenuta nella sentenza n.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 1439/2014 era stata oggetto di riforma da parte della Corte d'Appello di Palermo,
con pronuncia n. 173/2017, e che era conseguentemente suo diritto, ex art. 336
c.p.c., ottenere la restituzione di tutto ciò che aveva coattivamente provveduto a versare all'ex dipendente in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, oramai accertata come avvenuta in data 09/06/2010.
, ritualmente evocato in giudizio con notificazione esperita ai sensi CP_1
dell'art. 143 c.p.c., non si costituiva.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'esito della trattazione scritta del 27/10/2025, con il deposito della presente sentenza nel fascicolo telematico.
◊
Il ricorso è fondato.
Il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello
(come nella fattispecie per cui è causa) sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c.,
direttamente in conseguenza della riforma, la quale, facendo venir meno, con effetto ex tunc, il titolo delle attribuzioni ottenute in base alla prima sentenza,
impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava anteriormente alla sentenza riformata.
Come precisato dalla Suprema Corte, l'importo da restituire comprende anche gli accessori, come gli interessi e le spese, atteso che la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di restitutio in integrum e di ripristino della situazione precedente (Cass. n. 25143/2008; Cass. n. 11491/2006).
È stato espressamente precisato che la restituzione può essere richiesta in separato giudizio (Cass. n. 27943/2022).
Alla luce del generale principio dell'onere della prova sotteso alla domanda di
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro restituzione, a carico dell'attore grava l'onere di dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass., n. 30713/2018).
Nel caso in esame, la società resistente ha dimostrato la mancanza di una causa che giustifichi i pagamenti operati, producendo all'uopo la sentenza di primo grado del 2014 e quella di integrale riforma in appello (cfr. all. 4 e all. 16 prod.
ricorrente) unitamente ai titoli con cui ne è stata ottenuta l'esecuzione coattiva
(cfr. all. 6, all. 11, all. 13 e all. 15 prod. parte ricorrente), ed ha dimostrato altresì i dedotti pagamenti, producendo documentazione idonea a provarli (cfr. all. ti nn.
7, 7 bis, 7 ter, 7 quater prod. parte ricorrente).
Non nuoce precisare che, alla stregua della disposizione di cui all'art.336, comma
2, c.p.c., la sentenza resa dalla Corte di Appello nel 2017 ha fatto venir meno - con effetto immediato – anche il presupposto sul quale si fondava il licenziamento del
22/07/2014, la persistenza cioè all'epoca del rapporto di lavoro e del vincolo "ex
contractu" provvisoriamente riaffermata dalla sentenza n. 1439/2014 dichiarativa della illegittimità del (ritenuto) primo licenziamento orale. Travolta la provvisoria ricostituzione del rapporto di lavoro attuata dalla pronuncia del 2014 deve conseguentemente ritenersi definitivamente accertata la sua cessazione fin dalla data del 10/06/2010, onde le successive statuizioni ex lege n. 92/2012 sono andate ad incidere su un rapporto non più esistente al momento in cui i loro effetti avrebbero dovuto retroagire. Devono conseguentemente ritenersi indebitamente corrisposte dalla società ricorrente tutte le somme che le summenzionate pronunce giudiziarie hanno condannato la società resistente a pagare all'ex dipendente a titolo di penale per gli asseritamente illegittimi recessi
(cfr., nello stesso senso, Cass. n. 8745 del 2000, ma cfr. pure Cass. n. 14103 del
01/06/2018).
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Resta da osservare che, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.), dal quale differisce per natura e funzione (Cass. 12 aprile 2018, n. 9171), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti,
gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (così, ex multis, Cass. n. 9863/1995; Cass. n. 16559/2005;
Cass. n. 21992/2007; Cass. n. 14178/2009; Cass. n. 9171/2018).
In ragione di quanto detto sinora, va conclusivamente riconosciuto il diritto della alla ripetizione di tutto quanto è stato Parte_1
corrisposto a in virtù della sentenza n. 1439/2014 del Tribunale di CP_1
Palermo, dell'ordinanza ex art. 1, c. 48, L. n.92/2012 del Tribunale di Palermo del
12-13/05/2015 e del decreto ingiuntivo n. 1549/2015 all'esito delle procedure esecutive con cui di ognuno di questi è stato ottenuto l'adempimento coattivo, per la complessiva somma di euro 94.076,05. Alla statuizione di condanna per detta somma vanno aggiunti gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui ogni porzione ne è stata versata (dal 09/02/2015 quanto ad € 43.155,25; dal
24/08/2015 quanto ad € 20.610,59; dal 3/11/2015 quanto ad € 30.310,21) e sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo ai
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore superiore ad € 52.000,01, senza tenere conto – stante la contumacia della resistente e l'assenza di qualsivoglia ulteriore attività assertiva o istruttoria nel corso del giudizio – della fase trattazione/istruzione.
◊
Così deciso in Palermo, il 31/10/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
27/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 11981/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta Daniela Carmela Parte_1
Nicastro)
ricorrente
CONTRO
CP_1
resistente contumace
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna al pagamento in favore della CP_1 [...]
della somma complessiva di € 94.076,05, oltre interessi legali a Parte_1
decorrere dal 09/02/2015 quanto ad € 43.155,25, dal 24/08/2015 quanto ad €
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 20.610,59, dal 03/11/2015 quanto ad € 30.310,21, e sino al saldo;
◊ condanna al pagamento in favore della resistente delle spese di CP_1
lite, liquidate in complessivi € 5.360,00, oltre contributo unificato di € 379,50,
spese generali, IVA e CPA.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 21/11/2022 la ha Parte_1
adito l'intestato Tribunale al fine di chiedere la restituzione da parte dell'ex dipendente delle somme, pari a complessivi € 94.076,05, CP_1
corrispostegli prima in adempimento della statuizione contenuta nella sentenza n.
1439/2014 emessa dalla sezione lavoro del Tribunale di Palermo che aveva qualificato come licenziamento illegittimo l'interruzione del rapporto di lavoro
inter partes a decorrere dal 10/06/2010 condannandola al pagamento delle retribuzioni maturate da allora sino all'effettivo ripristino del rapporto (ottenute,
per il periodo 10/06/2010-30/06/2014 e per l'importo di € 43.155,25, con ordinanza esecutiva del 19/01/2015); successivamente in adempimento della statuizione contenuta nell'ordinanza ex art. 1, comma 48, della legge n. 92/2012
del 13/05/2015 che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al CP_1
il 22/07/2014 condannandola al pagamento delle retribuzioni maturate da allora sino alla reintegra (ottenute, per il periodo 22/07/2014-13/05/2015 e per l'importo di € 20.653,13, con ordinanza esecutiva del 19/07/2015); infine in adempimento del decreto ingiuntivo n. 1549/2015 che quantificava l'indennità
sostitutiva della reintegra per la quale il dipendente aveva optato con comunicazione del 09/06/2015 (ottenuta, per l'importo di € 30.340,63, con ordinanza esecutiva del 19/10/2015). Deduceva, a fondamento del ricorso, che la declaratoria di illegittimità del licenziamento contenuta nella sentenza n.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 1439/2014 era stata oggetto di riforma da parte della Corte d'Appello di Palermo,
con pronuncia n. 173/2017, e che era conseguentemente suo diritto, ex art. 336
c.p.c., ottenere la restituzione di tutto ciò che aveva coattivamente provveduto a versare all'ex dipendente in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, oramai accertata come avvenuta in data 09/06/2010.
, ritualmente evocato in giudizio con notificazione esperita ai sensi CP_1
dell'art. 143 c.p.c., non si costituiva.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'esito della trattazione scritta del 27/10/2025, con il deposito della presente sentenza nel fascicolo telematico.
◊
Il ricorso è fondato.
Il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello
(come nella fattispecie per cui è causa) sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c.,
direttamente in conseguenza della riforma, la quale, facendo venir meno, con effetto ex tunc, il titolo delle attribuzioni ottenute in base alla prima sentenza,
impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava anteriormente alla sentenza riformata.
Come precisato dalla Suprema Corte, l'importo da restituire comprende anche gli accessori, come gli interessi e le spese, atteso che la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di restitutio in integrum e di ripristino della situazione precedente (Cass. n. 25143/2008; Cass. n. 11491/2006).
È stato espressamente precisato che la restituzione può essere richiesta in separato giudizio (Cass. n. 27943/2022).
Alla luce del generale principio dell'onere della prova sotteso alla domanda di
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro restituzione, a carico dell'attore grava l'onere di dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass., n. 30713/2018).
Nel caso in esame, la società resistente ha dimostrato la mancanza di una causa che giustifichi i pagamenti operati, producendo all'uopo la sentenza di primo grado del 2014 e quella di integrale riforma in appello (cfr. all. 4 e all. 16 prod.
ricorrente) unitamente ai titoli con cui ne è stata ottenuta l'esecuzione coattiva
(cfr. all. 6, all. 11, all. 13 e all. 15 prod. parte ricorrente), ed ha dimostrato altresì i dedotti pagamenti, producendo documentazione idonea a provarli (cfr. all. ti nn.
7, 7 bis, 7 ter, 7 quater prod. parte ricorrente).
Non nuoce precisare che, alla stregua della disposizione di cui all'art.336, comma
2, c.p.c., la sentenza resa dalla Corte di Appello nel 2017 ha fatto venir meno - con effetto immediato – anche il presupposto sul quale si fondava il licenziamento del
22/07/2014, la persistenza cioè all'epoca del rapporto di lavoro e del vincolo "ex
contractu" provvisoriamente riaffermata dalla sentenza n. 1439/2014 dichiarativa della illegittimità del (ritenuto) primo licenziamento orale. Travolta la provvisoria ricostituzione del rapporto di lavoro attuata dalla pronuncia del 2014 deve conseguentemente ritenersi definitivamente accertata la sua cessazione fin dalla data del 10/06/2010, onde le successive statuizioni ex lege n. 92/2012 sono andate ad incidere su un rapporto non più esistente al momento in cui i loro effetti avrebbero dovuto retroagire. Devono conseguentemente ritenersi indebitamente corrisposte dalla società ricorrente tutte le somme che le summenzionate pronunce giudiziarie hanno condannato la società resistente a pagare all'ex dipendente a titolo di penale per gli asseritamente illegittimi recessi
(cfr., nello stesso senso, Cass. n. 8745 del 2000, ma cfr. pure Cass. n. 14103 del
01/06/2018).
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Resta da osservare che, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.), dal quale differisce per natura e funzione (Cass. 12 aprile 2018, n. 9171), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti,
gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (così, ex multis, Cass. n. 9863/1995; Cass. n. 16559/2005;
Cass. n. 21992/2007; Cass. n. 14178/2009; Cass. n. 9171/2018).
In ragione di quanto detto sinora, va conclusivamente riconosciuto il diritto della alla ripetizione di tutto quanto è stato Parte_1
corrisposto a in virtù della sentenza n. 1439/2014 del Tribunale di CP_1
Palermo, dell'ordinanza ex art. 1, c. 48, L. n.92/2012 del Tribunale di Palermo del
12-13/05/2015 e del decreto ingiuntivo n. 1549/2015 all'esito delle procedure esecutive con cui di ognuno di questi è stato ottenuto l'adempimento coattivo, per la complessiva somma di euro 94.076,05. Alla statuizione di condanna per detta somma vanno aggiunti gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui ogni porzione ne è stata versata (dal 09/02/2015 quanto ad € 43.155,25; dal
24/08/2015 quanto ad € 20.610,59; dal 3/11/2015 quanto ad € 30.310,21) e sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo ai
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore superiore ad € 52.000,01, senza tenere conto – stante la contumacia della resistente e l'assenza di qualsivoglia ulteriore attività assertiva o istruttoria nel corso del giudizio – della fase trattazione/istruzione.
◊
Così deciso in Palermo, il 31/10/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro