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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 04/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.Simone Salcerini Presidente
Dott.sa Ombretta Paini Consigliere
Dott.Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.34/2023 del ruolo generale promossa da:
Parte_1
Appellante
(Avv.ti Riccardo Buldrini e Andrea Rossi) )
Contro
Controparte_1
Appellato
(Avv.Lara Greco)
Nel Settembre 2020 notificava a una intimazione di Parte_2 Parte_1 sfratto per morosità asserendo l'insolvenza di quest'ultimo nel pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile ad esso locato. Tali morosità si asseriva essere riferite alle mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020. Detta intimazione veniva convalidata dal Tribunale di Perugia. Avverso il suddetto provvedimento di sfratto lo proponeva opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., Parte_1
che dava origine alla controversia n. 5608/2020. domandava quindi il rigetto CP_1 dell'opposizione in quanto tardivamente proposta e comunque infondata. Il Tribunale, dato atto della regolarità della notificazione dell'atto di intimazione, rigettava la domanda sospensiva del provvedimento di convalida. Fallita la procedura di mediazione la controversia giungeva al deposito delle memorie conclusionali. In parallelo a tale controversia l' chiedeva al Tribunale in sede monitoria l'ingiunzione Parte_2
per i canoni rimasti insoluti per €.2.880,00. L'ingiunzione veniva tempestivamente opposta dallo Concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo le parti Pt_1
venivano rimesse alla mediazione che dava esito negativo. La causa passava quindi in decisione ed il Tribunale si pronunciava con la sentenza qui gravata dichiarando: -
l'ammissibilità dell'opposizione tardiva;
-l'inadempimento del conduttore;
-confermava il decreto opposto;
-convalidava lo sfratto dichiarando risolta la locazione.
Detta pronuncia è stata oggetto del presente gravame proposto dallo che Parte_1
lamenta: 1)- la violazione degli artt. 420 e 426 c.p.c. insistendo affinchè venga dichiarata la nullità della sentenza appellata per violazione di legge e del principio del contraddittorio;
2)- rileva inoltre le manifeste illogicità e contraddittorietà della sentenza gravata chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità del procedimento sommario di sfratto per morosità e la conseguente illegittimità dell'ordinanza di convalida e rilascio.
Rassegnava quindi le conclusioni come in atti precisate.
Resiste all'appello l' che contesta integralmente le motivazioni di Parte_2 gravame e ne chiede l'integrale rigetto;
spiega inoltre appello incidentale laddove il
Tribunale ha dichiarato l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, precisando le conclusioni come in atti.
pag. 2/6 Parte appellante ha correttamente adempiuto ai dettami afferenti l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione, donde la sua ammissibilità.
L'appellata ha depositato comparsa conclusionale pur essendo la controversia trattenuta in decisione senza termini per memorie stanti le previsioni del rito locatizio, pertanto tale atto risulta tamquam non esset e la Corte ne omette la disamina.
Non sussiste alcuna violazione degli artt.420 e 426 cpc. Infatti sia in occasione dell'opposizione alla convalida dello sfratto sia in quella a decreto ingiuntivo parte opponente è stata posta nella condizione di offrire la prova dei propri assunti e cioè il pagamento dei canoni per i quali è stata dichiarata la morosità. Rileva correttamente il
Tribunale che “le copie delle ricevute di pagamento successivamente depositate, risultano essere le medesime allegate al ricorso in opposizione, con la variante della grossolana ed evidente correzione dell'anno di emissione da 2020 a 2019 (per il resto le ricevute sono perfettamente identiche e sovrapponibili anche nella numerazione progressiva) oltre al fatto che, stranamente, riportano marche da bollo emesse a marzo
2020, quando le ricevute, a detta del ricorrente, dovrebbero riferirsi al 2019:
l'opponente, pertanto ha tentato di provare il pagamento dei canoni sia dell'anno 2019 che dell'anno 2020 con le stesse cinque ricevute, duplicandone il numero, mediante
l'artificio dell'alterazione della data di emissione”. Sostanzialmente parte opponente non ha offerto alcuna dimostrazione del pagamento dei canoni da Aprile a Novembre
2020. Non ha pregio la denunciata compressione del diritto difensivo lamentata dello non avendo lo stesso offerto alcuna valida quietanza o bonifico riferito alle Pt_1
suindicate mensilità. Si duole inoltre quest'ultimo del fatto che il Tribunale non gli avrebbe concesso un termine per la memoria difensiva e quindi per produzioni integrative, mentre controparte avrebbe integrato le proprie difese con ulteriore memoria;
a ben vedere l' ha depositato la sola comparsa di costituzione e CP_1
peraltro non si rileva nell'opposizione tardiva alcun obbligo gravante il Giudice di concedere termini per memorie integrative o riconoscere alle parti termini per pag. 3/6 ulteriori produzioni o formulazione di mezzi istruttori. Infatti nel caso di opposizione tardiva, la fase relativa alla convalida o meno dello sfratto si è già definita, quindi, alcuna conversione dovrà operarsi in quanto l'opposizione di cui all'art. 668 c.p.c. apre direttamente la fase di merito cui si applica il rito speciale, con le conseguenti preclusioni anche istruttorie.
La pronuncia in disamina viene censurata laddove il Giudice, pur avendo dichiarato ammissibile l'opposizione tardiva, avrebbe, comunque, convalidato l'ordinanza di rilascio. L'assunto non ha pregio atteso che l'ammissibilità dell'opposizione tardiva è stata pronunciata sulla valutazione afferente la notificazione dell'ordinanza di sfratto e poi, il Giudice, valutando la sussistenza dell'inadempimento del conduttore, ha rilevato la fondatezza dell'ordinanza di rilascio stessa.
Sulle censure afferenti il pagamento dei canoni in contestazione, il Tribunale ha correttamente valutato:
1-quanto al canone di Marzo 2020 il locatore asseriva che era stato pagato a marzo, ma nulla produce al fine di dimostrare il regolare pagamento, limitandosi a produrre un pagamento risalente al mese di settembre e asserendo che lo stesso era da imputare alla mensilità di marzo.
2-quanto al canone di Aprile 2020 si asseriva che lo stesso era stato pagato brevi manu in contanti in un incontro tra le parti avvenuto all'interno di un bar – correttamente il Tribunale ha evidenziato la genericità e quindi inammissibilità della testimonianza atteso che anche qualcuno avesse assistito alla dazione di denaro rimarrebbe ignota la motivazione della dazione stessa quanto alla riferibilità o meno al canone di affitto della mensilità di Aprile 2020. 3- quanto ai canoni da Maggio a Settembre 2020 si rileva che la data indicata nelle ricevute versate dal locatario non v'è alcun cenno alle mensilità infatti in essa è indicata la data di adempimento ma non la mensilità di riferimento. Condivisibile la tesi offerta dal locatore che detti pagamenti vadano imputati ai pregressi insoluti rilevabili nel periodo da Maggio a Settembre 2019 atteso che gli stessi debbono imputarsi dapprima ai periodi pregressi. Condivisibili le valutazioni espresse dal Tribunale ove si rileva: “le copie delle ricevute di pagamento…. da parte dell'opponente risultano essere le medesime depositate con il deposito del ricorso in opposizione, con la variante della grossolana ed evidente correzione dell'anno da 2020 a 2019 (per il resto le ricevute sono perfettamente identiche e sovrapponibili anche nella numerazione progressiva) oltre al.
pag. 4/6 fatto che stranamente riportano marche da bollo emesse a marzo 2020, quando le ricevute, a detta dell'opponente, dovrebbero riferirsi al 2019”. Quanto all'azione monitoria si rileva dagli atti che entrambi i pagamenti sono intervenuti successivamente all'avvio della procedura di ingiunzione di qui la legittimità della stessa.
Fondato appare l'appello incidentale laddove si contesta la declaratoria di ammissibilità dell'opposizione tardiva ove il Tribunale rileva che parte convenuta non ha dato prova del perfezionarsi della notificazione dell'intimazione e quindi l'omesso ricevimento della relativa raccomandata. Dall'esame degli atti con riferimento a quelli del fascicolo di parte convenuta si rinviene l'avviso ex art. 140 c.p.c. di cui alla raccomandata n.668370038359 relativo alla notificazione dell'intimazione; di qui la riforma della pronuncia gravata in punto di ammissibilità dell'opposizione tardiva all'intimazione di sfratto per morosità.
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre domande Cass.11547/2013).
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori medi professionali opportunamente valutati il pregio dell'attività, la natura e difficoltà della prestazione professionale.
PQM
Respinge l'appello principale ed in accoglimento di quello incidentale riforma parzialmente la pronuncia gravata.
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione tardiva.
Conferma il resto.
Condanna parte appellante a rifondere all'appellato le spese di questo grado di giudizio che si liquidano per competenze professionali €.2.626,00 oltre rimborso forfettario
15%, Iva e CA come per legge.
pag. 5/6 Dichiara l'appellante sottoponibile al pagamento della somma pari al contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 30/5/2002 n.115.
Così deciso in Perugia il 28/1/2025
Il Presidente
Dott.Simone Salcerini
Il Giudice relatore
Dott. Enrico Cerulli
pag. 6/6