Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 8778/2019 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Pellerino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine 8778 del 2019, promossa da:
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Lecce, al viale A. Moro n. 22, presso lo studio dell'Avv.
Massimo Perlangeli, che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce all'atto di citazione (PEC: ; Email_1
– ATTORE –
CONTRO
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, alla via
Del Mare, n. 14F, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cinque che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Enrico Ferrari, come da mandato in atti (PEC:
; Email_2 Email_3
– CONVENUTA –
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 28.2.2025.
Con atto di citazione, depositato per la notifica in data 17.09.2019, ha Controparte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, deducendo di Controparte_2
aver stipulato con il predetto istituto di credito, nel mese di giugno 2015 un contratto quadro relativo al trasferimento di propri titoli da altre banche, e, nel mese di luglio 2015, presso il proprio domicilio in Trepuzzi, pur non essendo un investitore professionale, un contratto di investimento in obbligazioni ad alto rischio, per un totale di Euro 200.000,00, poiché i titoli erano stati presentati, dalla funzionaria della banca proponente, come particolarmente convenienti e sicuri, in quanto garantiti dallo Stato portoghese. Concludeva chiedendo di: “1)
Accertare e dichiarare che il contratto di investimento è nullo per violazione dell'art. 31 D.
Lgs. 58/98, poichè il contratto è stato stipulato fuori dalla sede della Banca da soggetto,
, che non riveste la qualifica di "Promotore Finanziario"; CP_3
2) Accertare e dichiarare che il contratto di investimento è nullo o, in subordine, affermare il grave inadempimento della con conseguente obbligo risarcitorio, per violazione CP_4
dell'art. 21 D. Lgs. 58/98, oltre che degli artt. 1337 e 1375 cod. civ.;
3) Previa dichiarazione di nullità della "Scheda Informativa Strumento Finanziario" di data
15.07.2015, perchè sottoscritta da , soggetto non legittimato perchè non CP_3
Promotore Finanziario, accertare e dichiarare la nullità del contratto di investimento per violazione dell'art. 29 Reg. CONSOB 11522/98, per averlo eseguito senza ordine scritto dell'investitore e/o senza registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equipollente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute;
4) Accertare e dichiarare che il contratto di investimento è nullo per non conformità a quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legge 06.09.2005 n. 206) e, in particolare, all'art.
34 c. 5, per aver dovuto, il , sottoscrivere clausole unilateralmente predisposte dal CP_1
Contraente Forte (Banca), senza che potessero essere oggetto di trattativa individuale;
5) Accertare e dichiarare che il contratto di investimento è nullo, perchè privo della obbligatoria "clausola di recesso";
6) Accertare e dichiarare che il contratto di investimento è nullo, per violazione dell'art. 23
TUF, per mancata consegna dei documenti contrattuali al cliente;
7) Accertata, in ogni caso, la nullità del contratto di investimento o il grave inadempimento contrattuale, condannare la convenuta al risarcimento del danno ed al rimborso, al CP_4
, della somma di € 168.200,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, dal dovuto CP_1
al soddisfo;
8) Vittoria di spese e compensi di lite” (il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate in citazione).
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente e ritualmente depositata in cancelleria il 20.12.2019, si è costituita in giudizio che, contestando Controparte_2 la ricostruzione dei fatti attorea, ha concluso chiedendo di: “in via preliminare o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità delle domande dell'attore; in via principale, respingere, con ogni miglior formula, perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in questo atto o come meglio, le domande tutte proposte con l'atto di citazione introduttivo di questo giudizio;
in via subordinata, applicare l'art. 1227 c.c. e, considerando largamente prevalente la responsabilità dell'attore, respingere comunque le sue domande;
ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande con effetti restitutori (nullità dell'ordine), condannare controparte al pagamento in favore della CP_4
delle cedole percepite ed alla restituzione dei titoli oggetto di causa (o rivenienti dal concambio), subordinando alla restituzione ogni statuizione di condanna in capo alla CP_4
ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna al risarcimento del danno, o comunque di accoglimento delle domande attoree, diminuirne l'entità, sia con riferimento all'effettiva minusvalenza, calcolata sul costo di acquisto, detratto il ricavato della vendita, tenuto conto delle cedole e dei titoli residui, sia per concorso di colpa ex art. 1227 codice civile;
sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di declaratoria di nullità (o risoluzione) dell'ordine contestato quale conseguenza della nullità (o risoluzione) del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, in accoglimento della specifica eccezione sollevata dal , compensare il credito del sig. con il maggior Controparte_2 CP_1
credito della Banca, derivante dalle operazioni, a valere sul medesimo contratto quadro, conclusesi con un utile per il sig. ; CP_1
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite oltre IVA, cpa e spese generali” (il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta).
La causa, istruita documentalmente e tramite prove orali, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.01.2025 e quindi è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****** L'attore ha avanzato diverse domande di nullità del contratto di investimento datato
15.7.2025, documentato in atti, avente ad oggetto obbligazioni estere “Portugal Telecom” per l'importo complessivo di Euro 200.000.
Innanzitutto, l'attore ha chiesto di “accertare e dichiarare che il contratto di investimento è nullo per violazione dell'art. 31 D. Lgs. 58/98, poichè il contratto è stato stipulato fuori dalla sede della Banca da soggetto, , che non riveste la qualifica di "Promotore CP_3
Finanziario". L'art. 31 TUF, nella versione vigente all'epoca della stipula del contratto per cui è causa, prevedeva, al comma 1, che “Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione UE, le , le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari Pt_1
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari. I promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non
UE, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica” e, al comma 4, che “E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla
Consob con il regolamento di cui al comma 6, lettera a), e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della e sotto la vigilanza della medesima”. CP_5
L'obbligo di iscrizione all'albo dei promotori finanziari riguardava l'offerta fuori sede di strumenti finanziari, disciplinata dall'art. 30, comma 1 TUF come di seguito: “Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività”.
Il comma 2 del medesimo articolo escludeva, dal proprio ambito d'applicazione, l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF.
Esaminando la fattispecie in astratto, ritiene questo Giudice che, nella vigenza di tale normativa, la stipula di un contratto di investimento fuori sede mediante un soggetto non iscritto all'albo dei promotori finanziari comportasse la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1 c.c., per contrarietà a una norma imperativa;
infatti, ai sensi dell'art. 166 TUF era prevista una sanzione penale per chiunque esercitasse l'attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31 TUF.
L'ordinamento risponde alla violazione di norme imperative con il più grave dei rimedi, la nullità del negozio, perché alla base vi è l'esigenza di tutelare un interesse generale della collettività.
L'inosservanza di una norma imperativa è pertanto punita con la nullità di tipo virtuale, di cui al primo comma dell'art. 1418 c.c., giacché non vi è una specifica disposizione di legge che espressamene prevede tale nullità, come viceversa avviene nel caso della nullità testuale (di cui al terzo comma del medesimo articolo) o nel caso della nullità strutturale, per la mancanza o illiceità di un elemento morfologico ed essenziale del negozio (come previsto dal secondo comma dello stesso articolo).
La norma penale deve considerarsi norma imperativa, in quanto posta a presidio di un valore di rilevante importanza per la collettività e quindi per l'ordinamento. In particolare, il tradizionale orientamento “panpenalistico” sostiene che il contratto contrario a norma penale è sempre e necessariamente contrario ad una norma imperativa e ne fa discendere l'invalidità negoziale, di cui all'art. 1418 c.c. I co. c.c. Tale filone argomentativo appare coerente con una visione sistematica ed unitaria dell'ordinamento giuridico.
Una tesi “panprivatistica”, che si sta affermando nella giurisprudenza più recente, nega, tuttavia, l'automatica coincidenza tra norma penale e norma imperativa, soffermandosi ad analizzare, di volta in volta, l'interesse tutelato dalle norme penali e distinguendo tra quelle che hanno ad oggetto la protezione di un interesse pubblico e quelle che invece mirano a tutelare un interesse asseritamente privo di rilevanza pubblica, in quanto poste a presidio di esigenze dei pubblici poteri di governo, di uno scopo di polizia, di disciplina o di finanza, quindi a garanzia dell'efficienza dello Stato-persona, anziché dello Stato-comunità.
Lo scrivente magistrato non reputa condivisibile tale ultimo orientamento, ritenendo che la norma penale contenga in sé il carattere dell'imperatività, rispondendo alla finalità di sanzionare quei comportamenti più gravi che vanno ad incidere su interessi giuridici cui il legislatore ha assegnato valore preminente per lo Stato e, dunque, per la collettività che ne fa parte. Non spetta, dunque, all'interprete distinguere o gradare tali interessi.
Ad ogni buon conto, anche a voler seguire la tesi “panprivatistica”, appare ragionevole ritenere che la norma contenuta nell'art. 166 TUF fosse finalizzata a tutelare i risparmiatori nell'ottica di garantire la trasparenza nei mercati finanziari, assicurando che i promotori finanziari fossero qualificati e rispettassero le regole del mercato.
Dunque, dovendosi considerare la suddetta norma penale imperativa, dalla sua violazione discende la nullità del negozio.
Passando ad analizzare la fattispecie concreta, va escluso, innanzitutto, che Controparte_1 potesse essere considerato un cliente professionale, ai sensi dell'art. 30, comma 2 TUF, individuato con regolamento avendo egli stipulato il contratto in qualità di CP_5
risparmiatore, come si evince anche dal profilo di rischio, da lui sottoscritto, depositato dall'istituto di credito.
All'esito delle prove orali, è emerso che il contratto di investimento per cui è causa era stato stipulato presso l'ufficio del cliente, sito in Trepuzzi, dunque, fuori dalla sede bancaria, per il tramite di dipendente della banca convenuta, non risultata iscritta all'albo dei CP_3 promotori finanziari, in quanto addetta, per sua stessa ammissione, “alle segnalazioni web, riguardanti soprattutto, mutui, aperture di conti e di alcuni servizi” e non agli investimenti di cui “si occupavano altri colleghi”, infatti, come spiegato dalla “non ci sono CP_3 sovrapposizioni di ruoli nel ”. Controparte_2
In particolare, la teste ha riferito di non aver trattato la pratica Testimone_1 dell'investimento in questione essendosene occupata la sua collega . Anche CP_3 Tes_2
direttore della Banca all'epoca dei fatti, ha confermato che la firma del cliente era
[...] stata verificata dalla . Quest'ultima, a sua volta, ascoltata all'udienza del 28.01.2022, CP_3
ha dichiarato di aver incontrato, una prima volta, il , presso la sua azienda in CP_1
Trepuzzi, in assenza della di lui figlia Inoltre, avendo precisato che di regola CP_6 tutti i contratti aventi ad oggetto l'acquisto di titoli venivano stipulati presso la sede bancaria, ha sostenuto che probabilmente i contratti successivi al contratto quadro erano stati stipulati dal tramite altri colleghi in servizio presso la filiale di Lecce. Tale circostanza CP_1 contrasta evidentemente con quanto sostenuto dai testi e Ad ogni buon Tes_1 Tes_2
conto, la ha aggiunto di non ricordare di aver proposto al un investimento CP_3 CP_1 relativo ad un'obbligazione di una società telefonica portoghese e di non ricordare di aver portato dei moduli da sottoscrivere al , presso la sua sede, relativi a tale operazione, CP_1
pur ricordando di aver incontrato il presso il suo ufficio per fargli sottoscrivere altri CP_1
moduli, non relativi ad investimenti obbligazionari. Pur affermando di non ricordare, la non ha potuto escludere con certezza di aver incontrato il presso il suo CP_3 CP_1
ufficio per la sottoscrizione del contratto per cui è causa.
Più precisa e dettagliata e maggiormente attendibile, è, invece, apparsa la testimonianza di
, figlia dell'attore, che ha riferito che la si era presentata, in Testimone_3 CP_3 data 15.07.2025, presso l'ufficio (il magazzino) di suo padre, sito in Trepuzzi, alla via Degli
Oleandri n. 31, e che, alla sua presenza, aveva caldeggiato l'investimento nelle obbligazioni portoghesi. Ha aggiunto che la sottoscrizione del negozio era avvenuta il giorno successivo, presso il medesimo ufficio del padre, dove la si era presentata nuovamente con i CP_3 moduli cartacei, che l'attore aveva frettolosamente sottoscritto, in virtù del rapporto di fiducia e confidenza con lei intrattenuto per ragioni di pregressa amicizia. Anche il figlio dell'attore, ascoltato all'udienza del 07.05.2021, ha dichiarato che i fatti si erano svolti come sostenuto da
, per quanto riferitogli dal padre e dalla sorella in quanto Controparte_1 CP_6
egli non era stato presente.
Per le ragioni sopra esposte, dunque, deve essere dichiarata la nullità del contratto per cui è causa. Il contratto di acquisto di titoli obbligazionari, in ambito di intermediazione finanziaria,
è, infatti, autonomo rispetto al contratto quadro. Il contratto quadro è un contratto normativo che definisce le condizioni generali per la prestazione di servizi di investimento, mentre il singolo ordine di acquisto di obbligazioni rappresenta un contratto di compravendita autonomo, con un prezzo definito e una sua propria valenza economica.
Dalla nullità del contratto di investimento, discende l'obbligo di restituzione delle somme versate dal cliente, detratto quanto da questi già percepito a vario titolo in relazione alle obbligazioni, anche in conseguenza della vendita di una parte di esse. Sicché in base ai conteggi elaborati e documentati dalla banca convenuta, al deve essere restituita la CP_1
somma di Euro 162.705,30, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
con esclusione della rivalutazione monetaria, non avendo l'attore provato di aver subito un danno maggiore di quello risarcito mediante la corresponsione degli interessi.
Stante l'accoglimento della prima domanda di nullità, appare superfluo esaminare le ulteriori domande. In ragione della soccombenza, la banca convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accerta e dichiara la nullità del contratto di investimento, datato 15.07.2015, stipulato da con e per l'effetto condanna Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire all'attore la somma di
[...]
Euro 162.705,30, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagamento nei confronti di delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
complessivi Euro 786,00 per spese ed Euro 10.000,00, per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lecce in data 29 maggio 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Manuela Pellerino)