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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
06.03.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 6878/2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Sebastiano Nastro, come Parte_1 in atti
- Ricorrente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- Contumace -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Stefano Azzano
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.12.2022, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) in via pregiudiziale ed incidenter tantum accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ai sensi degli artt. 2094 ss c.c., fra la ricorrente Sig.
e la società dall'11.09.2014 al 30.09.2015. Parte_1 Controparte_1
2) affermare l'esistenza dell'obbligo assicurativo della datrice di lavoro in relazione al dipendente e il conseguente obbligo di provvedere alla Parte_1 relativa regolarizzazione contributiva presso la competente sede di Torre CP_2
Annunziata;
3) Per l'effetto dell'accertamento del rapporto di lavoro subordinato dell'istante, dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento di disconoscimento del CP_2 rapporto di lavoro tra la signora la società Nasir Niah s.r.l., Parte_1 condannando l' in persona del legale rapp.te p.t. dom.to ope legis presso la CP_2 sede di C/mare di Stabia alla via Savorito n. 4/9, alla disapplicazione dell'atto di cancellazione del suddetto rapporto di lavoro ai fini dell'assicurazione obbligatoria e delle tutele previdenziali all'uopo previste dalla legge;
4) Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione ai sott. procuratore antistatari.” La ricorrente in epigrafe ha esposto: di aver lavorato per la Controparte_1 dall'11/09/2014 al 30/09/2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di sarta, inquadrata al V livello del C.C.N.L. di categoria per i dipendenti dalle aziende artigiane del settore tessile;
di aver prestato la propria attività dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00; di aver percepito regolarmente gli importi stipendiali dovuti di cui alle buste paga in atti;
che, a seguito di accertamento ispettivo da parte dell'Ufficio di Vigilanza nei confronti della CP_2
veniva disconosciuto il proprio rapporto di lavoro subordinato;
che Controparte_1 in ragione di tanto veniva compromesso il riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali.
La non si è costituita in giudizio. Controparte_1
L' si è costituito in giudizio deducendo l'inammissibilità del ricorso per CP_2 intervenuta decadenza e nel merito chiedeva il rigetto dello stesso per infondatezza.
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso non merita accoglimento per le argomentazioni dirimenti di seguito esposte.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato dell'istante,
alle dipendenze della società Nasir Niah s.r.l e la declaratoria Parte_1 dell'illegittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro. CP_2
Invero, l'azienda suindicata era oggetto di un'indagine ispettiva che si articolava in diverse fasi;
sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti ascoltati nel corso dell'accertamento e delle notevoli incongruenze emerse, emergeva che l'azienda aveva assunto la maggior parte del personale dipendente solo in maniera fittizia.
L'ispettore , sentito come teste, dopo aver confermato il CP_2 Testimone_1 verbale ispettivo a sua firma ha dichiarato: “..ero il responsabile dell'ufficio ispettivo dell' di Castellammare di Stabia. Ricordo che quest'azienda venne ispezionata CP_2 in quanto presentava degli indicatori di rischio, quali: il mancato versamento della retribuzione;
assunzioni fatte per brevi periodi al fine di ottenere delle prestazioni pensionistiche e non. La ricorrente è stata invitata presso l' per deporre e non si CP_2
è mai presentata. La convocazione si è perfezionata per compiuta giacenza. Il dato che emerso è che il personale italiano veniva assicurato per l'intero mese, invece il personale bangladese veniva assicurato parzialmente, verosimilmente i bangladesi non potevano usufruire di prestazioni previdenziali in quanto la mancanza di lavoro pregiudicava la permanenza in Italia. Faccio presente che tutti i lavoratori sentiti hanno escluso la presenza di lavoratori italiani....”. Le stesse dichiarazione rese dalla sig.ra non appaiono determinati ai fini Pt_1 della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato.
La ricorrente, ha dichiarato : “...... ho lavorato per la sartoria per un anno, dal 2014 al 2015; la sartoria si trova in Via Buon Consiglio n. 116 a Sant'Antonio Abate;
la
è gestita da più fratelli, di conseguenza, non ricordo chi era titolare nel Pt_2 periodo 2014; ho sottoscritto un contratto di lavoro e ricevuto buste paga;
all'epoca, non tutti i fratelli parlavano la lingua italiana;
all'interno della sartoria, c'erano anche altri dipendenti italiani ma non ricordo i nomi;
per il resto, mi riporto al ricorso”. La ricorrente, inoltre, nuovamente sentita ha precisato : “Sono proprietaria dell'immobile dove si trova la sartoria e tanto in quanto l'ho avuto in eredità da mia madre che è deceduta nell'anno 2012. ...............Preciso che in passato gestivo io quest'attività con operaie italiane e tanto sino al 2005-2006; era la mia ditta di confezioni abbigliamento. Poichè non andava bene in quanto la manodopera diventava difficile da trovare, ho ceduto l'attività ai bengalesi unitamente con i macchinari così com'era, anche con il cotone e il filato ed ho insegnato loro l'attività gratuitamente;
nei periodi di maggior lavoro come quello per cui è causa ho lavorato per loro;
preciso che io abitavo sopra, all'epoca con mio fratello. Nel periodo per cui è causa ho lavorato ininterrottamente e mi sono fatta assumere. Per la tipologia di lavoro che svolgevo non avevo contatti con altro personale, in quanto ero io a realizzare i campioni e davo dritte sul perfezionamento delle confezioni”.
Come è noto, è onere del lavoratore ex art. 2697 c.c. fornire la prova della sussistenza di ogni elemento che sia necessario e sufficiente a far qualificare il rapporto di lavoro quale subordinato (ex multis, Cass. 11530 2013). Pertanto, è necessario che il prestatore di lavoro provi l'esistenza del vincolo di subordinazione, inteso come soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa.
E', difatti, consolidato il principio di diritto secondo cui l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se' non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
Nella specie, le emergenze probatorie non hanno provato la natura subordinata del rapporto in questione in quanto le scarne dichiarazioni rese dai testi non hanno descritto in maniera adeguata le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il citato teste a conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato insieme Tes_2 al ricorrente ha testualmente affermato a riguardo: “Conosco la ricorrente perché ha lavorato con me a Sant'Antonio Abate in via Buonconsiglio n.116 presso la sartoria di dove si cucivano vestiti per uomo e per donna. Io stiravo e la CP_1 ricorrente mi insegnava a stirare. C'erano circa 26-30 lavoratori, non so di preciso perché pensavo a lavorare. Tutti i lavoratori erano del Bangladesh anche CP_1 era del Bangladesh. Ancora oggi, la sartoria è aperta ed io lavoro lì. Ho iniziato a lavorare da circa 10 anni. Solo la signora era di nazionalità Italiana, ma Pt_1 non sono sicuro perché pensavo a lavorare. Ricordo che è venuto l'ispettore del lavoro ma io non sono stato sentito perché non parlo bene l'italiano. La ricorrente ha iniziato a lavorare dopo di me, mi pare nel settembre 2014. La ricorrente ha lavorato solo per un anno. La ricorrente controllava il lavoro di tutti ed aveva un turno di lavoro dal lunedi al venerdi per 8 ore. La mattina si iniziava alle 09.00 fino alle 13.00 e poi dalle 15.00 alle 19.00 questo era l'orario di lavoro di tutti i dipendenti della sartoria.”
Quanto al teste , lo stesso ha riferito: Io lavoro presso la sartoria di Tes_3
dal 2015. Ho conosciuto la ricorrente in quanto controllava il nostro CP_1 lavoro, il suo lavoro consisteva nello stirare e cucire i vestiti e nel controllare noi. La signora lavorava cinque giorni alla settimana dal lunedi al venerdi come tutti i lavoratori, l'orario di lavoro era dalle 09.00 alle 13.00 e poi dalle 15.00 alle 19.00. IL sig. in sede di interrogatorio libero ha riferito di conoscere la ricorrente CP_1 in quanto la stessa aveva lavorato per la sua sartoria nell'anno 2014, ma poi ha aggiunto di non ricordare con precisione. In sede di interrogatorio formale ha riferito di non ricordare in che anno la ricorrente avesse lavorato per la sua sartoria;
non sa quale fosse il trattamento normativo ed economico, nel il CCNL applicato;
non sa come fosse inquadrata la ricorrente;
non ricorda se la ricorrente ricevesse una retribuzione mensile per il lavoro svolto.
Orbene, determinante è la circostanza che nessun teste abbia riferito della sottoposizione della sig.ra all'assidua vigilanza ed al controllo del datore di Pt_1 lavoro ed al conseguente potere disciplinare. Invero, dal quadro probatorio, non si evince che nello svolgimento dell'attività di lavoro la ricorrente sia stata obbligata al rispetto di giorni ed orari e sottoposta al potere direttivo organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Difatti, come dalla stessa riconosciuto, per la tipologia del lavoro che svolgeva non aveva contatti con altro personale, all'udienza del 06.02.2024 dichiarava di aver lavorato per la sartoria (alla quale lei stessa aveva affittato i locali), ma non ricordava chi fosse il titolare, nè ricordava i nomi degli altri dipendenti.
In punto di diritto, per completezza argomentativa, deve ribadirsi che in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza di altro rapporto giuridico, atteso che per la configurabilità della subordinazione è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto.
In conclusione, la mancata prova della natura subordinata del rapporto determina il rigetto della domanda, restando assorbita ogni ulteriore questione.
La necessità di un'adeguata istruttoria al fine dell'esatto inquadramento giuridico della vicenda lavorativa, risolvendosi in una situazione di assoluta incertezza su determinanti questioni di fatto (C. Cost. n. 77/2018) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 06.03.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè