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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 301/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. Eleonora Iannì Parte_1
Ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rapp.ta e difesa dagli Avv. Davide Dulbecco e Valeria Negrini
Resistente
Motivi della Decisione ha agito in giudizio, esponendo: Parte_1
-d'essere da anni affetta da gravi ed invalidanti patologie (“Ipotiroidismo da
Tirodide di Hishimoto, S. Depressiva Endoreattiva Media, Emicrania, Fibromialgia
Reumatica, Poliartrosi, Displasia Congenita di Anche, Oliartrosi) certificate dal medico curante il 12.7.2019 al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile: doc.
1-certificato 12.7.2019); -l' sin dal 06.08.2019 con diagnosi di “Depressione reattiva. Emicrania. CP_2
Mioma uterino. Ipotiroidismo. Fibromialgia reumatica. Malattia artrosica diffusa, displasia congenita anca sn. Esiti acromionplastica dx. Metatarsalgie” le ha riconosciuto una percentuale di invalidità del 75% (doc.2 Verbale CP_2
17.02.2020);
-come risultava dalla documentazione medica prodotta (cartelle cliniche ricoveri: a) cartella clinica 20-22.09.2005 per lesione sovraspinato spalla dx;
b) cartella clinica 09-10.04.2014 Ortopedia ASL2 spalla sn;
c) cartella clinica
IRCSS S. Matteo 10-11.06.2016 piede sn;
d) estratto cartella clinica Per_1
4-6.12.2018; e) estratto cartella clinica 13-14.02.2019 epicondilite;
f) Per_1
estratto cartella clinica Ortopedia Policlinico Monza 12-20.12.2022, g) estratto cartella clinica San Michele di Albenga 20-31.12.2022; h) patologia fibromialgia: EMG ASL1 14.05.2014 e 11.3.2014, relazione Dr. Per_2
27.02.2014, 06.05.2014, 22.06.2014, 12.11.2014, 24.2.2021; i) cefalea: relazione visita neurologica 13.03.2018, diario cefalea, TC cerebrale
16.05.2018, TC cervicale 22.06.2018, relazione visita neurologica 26.09.2018,
12.5.2021; l) patologia depressiva: relazione psicologica 29.10.2012, relazione psichiatrica Dr.ssa 20.11.2012, relazione psichiatrica Dr.ssa Persona_3
2.10.2018, test 3.10.2018, relazione psichiatrica Persona_3 Per_4
Dr.ssa 12.04.2021 e 18.09.2023; m) tiroide: relazione ASL1 Persona_3
Centro endocrino 8.8.2022, ecografia 22.1.2024; n) schiena: rx 16.02.2021,
RM bacino 4.3.2021, rx bacino 29.3.2021, TC lombare 14.4.2021, rx colonna
13.7.2021, Rx colonna 23.7.2021, RM colonna 31.7.2021, relazione Dr. 9.8.2021, Sx ossea 23.8.2021, IRM colonna lombare 24.3.2023 e Per_5
resoconto operatorio 21.4.2023 con traduzione giurata;
o) Controparte_3
patologia cardiaca: ECG dinamico secondo Holter 20.01.2022, relazione cardiologica ASL1 23.06.2022-doc.
3-documentazione medica), le proprie condizioni di salute risultano oltremodo invalidanti;
-proprio a causa delle predette patologie – e in particolare della “displasia congenita anca sn” - ella si vedeva costretta a subire un ulteriore intervento chirurgico di “impianto protesi anca sinistra” nel dicembre 2022 (docc. f) e g) già sub doc.3);
-dopo le dimissioni ospedaliere del 31.12.2022 seguiva un periodo ininterrotto di malattia, certificata dallo 01.01.2023 al 11.04.2023, sempre con diagnosi di “esiti di intervento protesi d'anca sinistra” e quindi per “stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta” (doc.4 primo certificato di malattia 01-31.01.2023; doc.5 certificati di malattia “in continuazione);
-il primo certificato relativo al periodo “01.01.2023-31.01.2023” (all. 4), recava espressamente, l'indicazione di “esiti intervento di impianto protesi d'anca sinistra” e i successivi certificati di malattia venivano espressamente rilasciati
“in continuazione” sino al 11.04.2023, sempre con l'indicazione di “stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”;
-lo stato di malattia dipendeva, pertanto, pacificamente da patologia sottesa/connessa alla situazione di invalidità riconosciuta in misura superiore al 67% e per tale motivo ella era esente dal rispetto delle c.d. “fasce di reperibilità”, come espressamente previsto ex lege (DL 463/1983 convertito e art. 1 DM lavoro e politiche Sociali e Ministeri della Salute 11.01.2016); -d'aver appreso che, invece, nei giorni successivi che l' avesse CP_2
proceduto ad effettuare la c.d. “visita fiscale” in data 27.02.2023;
-d'aver, sorpresa dell'accaduto, verificato con il proprio medico, dr.ssa che nel certificato di malattia emesso il 17.02.2023 Persona_6
relativamente al periodo “17.02.2023-08.03.2023”, pur regolarmente redatto
“in continuazione”, il medico per errore non aveva spuntato la casella “stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”; di qui probabilmente la visita fiscale CP_2
-l'errore materiale nella redazione del certificato veniva, infatti, riconosciuto e formalmente attestato dal sanitario stesso con successivo certificato del
06.03.2023, redatto in modalità cartacea non, essendo possibile, a detta del sanitario, l'invio telematico di tale certificazione in rettifica (doc.
6 -certificato in rettifica);
-d'aver contattato subito la propria coordinatrice/capo sala in ASL1,
[...]
, spiegandole l'accaduto e la la invitava ad inoltrarle il Pt_2 Pt_2
certificato medico già sub doc.6;
-d'aver - non essendo ella particolarmente “tecnologica” né in grado di inoltrare il certificato via mail dal cellulare - inviato whatsApp alla sig.ra
, la quale lo inoltrava all'ufficio “Rilevazione presenze” ASL1 e Pt_2
quindi all' indicando che non vi erano problemi e inducendo così la CP_2
lavoratrice a ritenere che tutto fosse chiarito e risolto (doc.
7-mail ASL1
7.3.2023);
-le comunicazioni successivamente pervenute dall'ASL1 Imperiese, venivano da lei riscontrate dapprima telefonicamente, ritenendo elle che si trattasse di un disguido facilmente chiarito, ed in seguito per iscritto (doc.
8-AR ASL1 datata 17.4.2023; doc.
9-Mail 20.04.2023; doc.10-Mail Tes_1
8.05.2023); Tes_1
-tuttavia, con provvedimento 11.05.2023 l'ASL1 Imperiese comunicava la decisione di non ritenere giustificata l'assenza della lavoratrice (doc.11-AR
ASL1 datata 11.05.2023) in quanto la mancata spunta della casella nel certificato telematico era ritenuta “insuperabile” e privo di validità legale il certificato in rettifica, provvedendo, quindi, a trattenere alla dipendente il trattamento di malattia per complessivi € 1045,78 corrispondente a n. 10 giorni di stipendio (doc.14: statini paga con trattenute);
-la decurtazione in questione risultava ingiusta ed illegittima, essendosi ella trovata “in malattia” a seguito di impianto di protesi all'anca, necessitato dalle patologie che le erano valse il riconoscimento della invalidità al 75%, con conseguente esenzione ex lege dall'obbligo di “reperibilità” (ex DL 463/1983 convertito e art. 1 DM lavoro e politiche Sociali e Ministeri della Salute
11.01.2016);
Ciò premesso, la ricorrente così concludeva: “dichiarare il diritto della ricorrente alla restituzione dell'importo trattenuto in busta paga per complessivi € 1045,78 - o nella diversa somma eventualmente accertata in corso di causa - e, conseguentemente, condannare la convenuta al versamento in favore della sig.ra della predetta somma, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione del diritto al saldo ed oltre interessi ex art 1284 cc a far data dalla radicazione del presente giudizio. Con vittoria delle spese e competenze tutte, giudiziali e stragiudiziali relative alla presente domanda da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi”.
ASL1 si costituiva replicando:
-sebbene lo stato d'invalidità pari al 75% riconosciuto alla ricorrente non fosse revocabile in dubbio, nel caso in oggetto sussistevano i presupposti per applicare le sanzioni normativamente prevista dall'ultimo comma art. 5 del D.L. 463/1983, il quale prevede che laddove il lavoratore “….risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore per periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
-d'aver in adempimento ad un preciso obbligo, con nota prot. n. 13877 del
23/3/2023, provveduto ad informare la ricorrente che in data 27/2/2023 ella era risultata assente alla visita di controllo effettuata dal medico fiscale dell' chiedendo contestualmente chiarimenti in merito (All. 2); CP_2
-a tale richiesta, peraltro, non era pervenuto alcun riscontro e d'aver comunque proceduto ad inviare ulteriore richiesta di chiarimenti in data
17/4/2023 prot. n. 17682 (All. 3), richiesta, rimasta anch'essa senza riscontro;
-solo dopo un mese e mezzo dalla prima comunicazione la ricorrente inviava alla Struttura competente (Ufficio del Personale) un certificato del proprio medico, datato 6/3/2023, di rettifica rispetto a quello emesso dallo stesso in data 17/2/2023;
-pertanto era del tutto ininfluente che tale certificato di rettifica fosse stato inoltrato – peraltro via whatsapp – in data 7/3/2023 all'allora Posizione Organizzativa;
né la successiva trasmissione effettuata da quest'ultima all'Ufficio Rilevazione Presenze avrebbe potuto sanare la mancata presentazione alla seconda visita prevista per il giorno 1/3/2023.
, solo in data 20/4/2023 la ricorrente trasmetteva all'Ufficio CP_4
una mail;
con allegato il predetto certificato (All. 5); Controparte_5
-al fine di evitare ogni contenzioso la ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, in primis presentarsi alla seconda visita e in quella sede chiarire con l' le CP_2
problematiche occorse rispetto alla certificazione medica;
-inoltre, secondo l'ordinaria diligenza, la ricorrente avrebbe ben potuto verificare sul sito (anche eventualmente tramite soggetti terzi) le chiare CP_2
indicazioni fornite dall'Ente su come comportarsi rispetto all'obbligo di visita
(All. 6).
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Del tutto pacifico, anche poiché documentato (all. 3 f e g ), è che la ricorrente subì un intervento d'applicazione di protesi all'anca sinistra nel dicembre del
2022.
Parimenti deve dirsi riguardo il complesso delle patologie dalle quali la donna
è affetta, così come che ella è stata dichiarata invalida nella misura del 75%.
(all. 1 e 3);
In atti sono poi stati versati alcuni certificati di malattia emessi dal Medico di
Famiglia della Romano:
-con il primo, redatto il 2/1/2023, veniva assegnata una prognosi clinica sino al 31/1/2023 e risultava spuntata la casella “stato patologico sotteso o connesso alla situazione d'invalidità riconosciuta” (all 4) -seguiva un certificato di malattia “in continuazione” con prognosi sino al
16/2/2023, recante la medesima attestazione;
-il certificato del 17/2/2023, nel quale si formulava una prognosi sino all'8/3/2023 non riporta, invece, la suddetta casella sbarrata;
-diversamente deve dirsi per i successi certificati del 9/3/2023 e 29/3/2023, con prognosi complessiva sino al 3/4/2023; tali documenti contengono, infatti, il segno di spunta;
-non così l'ultimo certificato del 4/4/2023, con prognosi sino all'11/4/2024.
Orbene, è alquanto singolare che il medico curante abbia: attestato uno stato di malattia sotteso o connesso alla situazione d'invalidità riconosciuta
(verosimilmente all'operazione all'anca, articolazione già sofferente da tempo, come attestato dall'all 3d ) sino al 16/2/2023; ritenuto di prolungare lo stato d'indisposizione della paziente sino al 8/3/2023 per ragioni che, almeno in apparenza esulavano dalle cause fondanti l'invalidità; attestato per i circa 45 successivi giorni che, invece, la prolungata inidoneità al lavoro della era da ricondursi a motivi di salute connessi alla sua invalidità; il Pt_1
tutto certificato in un lasso di tempo del tutto privo d'interruzioni.
Evidente che qualcosa in ciò non quadra, atteso che, almeno “formalmente”, dovrebbe ritenersi che in alcuni periodi i fattori patologici sottesi all'invalidità della ricorrente si sarebbero manifestati a intermittenza poiché “intervallati” per 20 giorni da cause di segno diverso, salvo poi ripresentarsi successivamente e cessare il 3/4/2023.
Ben più ragionevole ritenere, come sostenuto dalla che il Medico Pt_1
di Base avesse dimenticato di spuntare la casella del certificato redatto il 17/2/2023.
Che l' abbia scelto di procedere a visita fiscale presso l'abitazione della CP_2
ricorrente in data 27/2/2024 è, però, condotta del tutto corretta, se non doverosa, in quanto il periodo in questione non risultava formalmente
“coperto” dalla certificazione d'uno “stato patologico sotteso o connesso alla situazione d'invalidità riconosciuta”.
Ovvio, infatti, che né l' né ALS 1 potevano prevedere che i successivi CP_2
2 certificati avrebbero attestato il contrario cosicchè entrambi gli enti sono stati comprensibilmente indotti a ritenere che il peculiare stato patologico in questione fosse venuto meno e che pertanto la dipendente non fosse più esonerata dall'obbligo legale di reperibilità.
Ciò che invece non è giuridicamente corretto è l'assunto dell' secondo Pt_3
cui la comunicazione del 6/3/2023, con cui la dott.ssa ha Persona_7
rettificato il certificato del 17/2/2023, sarebbe irrilevante.
Invero, come statuito dalla giurisprudenza, (ad es.: Cassazione Penale
n.26318/2014), i certificati di malattia rilasciati dal medico di medicina generale, alla pari dei certificati rilasciati dai medici pubblici dipendenti del
SSN, costituiscono atti pubblici dotati di fede privilegiata sino a querela di falso poiché attestanti fatti e situazioni che il sanitario-incaricato d'un pubblico servizio afferma essere stati da lui personalmente accertati.
Ne consegue che anche la rettifica in questione partecipa della stessa natura, trattandosi d'un atto destinato ad integrare, modificandolo in parte, il certificato originario.
Non è, pertanto, dato vedere come la certificazione de qua possa essere reputata tamquam non esset ovvero “insuperabile” in ragione della successiva assenza della ricorrente alla seconda visita di controllo, e non, invece, (soltanto) a seguito dell'istaurazione d'un giudizio volto ad accertare la falsità ideologica della rettifica.
Peraltro, a dispetto di quanto asserito dalla resistente, dalla documentazione prodotta non risulta che la sia stata convocata per una seconda Pt_1
visita, avendo soltanto ripetutamente invitato la lavoratrice a far Pt_3
pervenire le sue giustificazioni riguardo all'assenza al primo controllo (doc.
2, 3)
Peraltro, anche se così fosse stato (ma non è dato vedere l'utilità), la circostanza sarebbe irrilevante così come l'aver ricorrente trasmesso in ritardo, il 20/4/2023, il certificato di rettifica all'Ufficio Rilevazione
Presenze.
Ciò che conta è, invece, soltanto la natura fidefaciente (alternativa linguisticamente ben ammissibile a “fidefacente”) dello scritto in questione.
In sintesi, il ricorso va accolto poiché la non era tenuta a rendersi Pt_1
reperibile al medico dell' in quanto l'intero periodo di malattia, salvo CP_2
l'ultimo, era riconducibile alla sua grave invalidità, dovendosi condannare a restituirle l'importo di € 1045,78, indebitamente trattenuto, oltre a Pt_3
interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla notifica del ricorso sino al saldo.
La soccombenza integrale della convenuta implica che essa si faccia carico degli oneri processuali, che si quantificano come in dispositivo, con aumento dovuto all'inserimento di collegamenti ipertestuali funzionanti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
Condanna al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente della somma di € 1045,78, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla notifica del ricorso sino al saldo.
Condanna , alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali, che si liquidano in € 190,00 per la fase di studio, € 190,00 per la fase introduttiva, € 180,00 per la fase di trattazione € 270,00 per la fase decisionale, € 23,70 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Imperia 23/3/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli