TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 537/2022 R.G. promossa da:
, assistita e difesa dall'Avv. Morena;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, assistito e difeso Controparte_1
dall'Avv. Marco Storti;
RESISTENTE
E
contro
:
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
E
contro
:
, difeso e rappresentato dall'avv. LUZI MARCO, CP_3
RESISTENTE
pagina 1 di 8
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.07.2022, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio la e la Controparte_4 [...]
al fine di ottenere l'accertamento giudiziale Controparte_2
dell'unitarietà e continuità del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dal
05.09.2005 alla data del ricorso e della titolarità del suddetto rapporto in capo alla cooperativa (in subordine, limitatamente al periodo dal CP_1
01.07.2006 al 26.01.2014, anche in capo alla ), del Controparte_5
diritto della ricorrente al superiore inquadramento contrattuale al 9° livello
CCNL Cooperative Sociali (ora categoria F1), del consolidamento dell'orario contrattuale a tempo pieno (38 ore settimanali) e dell'assegno ad personam non riassorbibile di € 107,44 mensili lordi, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive, anche con riferimento alla mancata erogazione dell'indennità di reperibilità e pronta disponibilità e alla mancata fruizione dei riposi giornalieri e settimanali;
inoltre, chiedeva l'annullamento delle sanzioni disciplinari irrogatele in data 02.10.2014
(multa di 4 ore, € 37,84) e in data 21.11.2014 (sospensione di un giorno, €
58,27). A fronte delle sovra elencate domande, la ricorrente chiedeva la condanna della , eventualmente in solido con la Controparte_1
, al pagamento della complessiva somma di € Controparte_2
101.818,60 lordi, altresì con accantonamento delle quote TFR pari a €
9.588,96 nonché con la condanna al versamento in favore dell dei CP_3
contributi previdenziali ed assicurativi correlati alle retribuzioni differenziali. Infine, a fronte dell'accertamento dell'illegittimità del demansionamento, della dequalificazione, della disfunzione organizzativa,
pagina 2 di 8 del mobbing e/o dello straining subiti dalla ricorrente, chiedeva la condanna della Coop. Labirinto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dalla ricorrente.
Con sentenza non definitiva del 22.08.2024 venivano decise alcune delle domande proposte nel ricorso, proseguendo l'istruttoria per:
- La verifica di corrispondenza della retribuzione erogata alla ricorrente rispetto alle ore di lavoro contrattualizzate, a far data dal 16.09.2013 fino alla data di deposito del ricorso, nonché per la liquidazione delle differenze retributive dovute per il periodo di effettivo impiego presso la Comunità Brecha, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00; dal 2008 a tutto il
2013 ogni primo giovedì del mese dalle 21.00 alle 24.00;
- Per accertare se le condotte datoriali indicate al capo F1 (l'ordinanza per un refuso indica F3) della sentenza non definitiva abbiano determinato o aggravato la condizione di sofferenza psichica dedotta dalla ricorrente, quantificando in caso positivo l'entità del pregiudizio biologico.
***
1. Per quanto concerne la liquidazione delle differenze retributive per il lavoro svolto presso la comunità Brecha le parti, sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza non definitiva hanno effettuato dei conteggi e individuato di comune accordo l'importo delle differenze retributive complessivamente dovute alla ricorrente nell'importo di euro 48.500,00 lordi (con riferimento al periodo di impiego dal 01/07/2006 al 06/06/2013 rapportate all'orario di 49 ore settimanali, dal lunedì al sabato, con ulteriori
3 ore al mese dal 01/01/2008; differenze retributive a titolo di superminimo pagina 3 di 8 mensile di € 107,44 dal 07/06/2013 al 15/09/2013; differenze retributive per il periodo di impiego dal 16/09/2013 al deposito del ricorso, in proporzione alle ore contrattualizzate). L'accordo delle parti è limitato al quantum e quindi non determina la cessazione della materia del contendere ma certamente rende superfluo ogni ulteriore accertamento contabile.
2. Per quanto concerne invece la domanda di risarcimento del danno alla persona che l'istante ha richiesto in relazione alle condotte demansionanti e discriminatorie a suo dire poste in essere dalla resistente, deve qui ribadirsi che le stesse risultano configurabili esclusivamente in relazione all'impiego dell'istante nel periodo di impiego presso il CO IO (maggio 2017 – gennaio 2017). Come meglio descritto nella sentenza non definitiva (par.
F1), l'impiego della ricorrente presso la struttura è avvenuto con modalità non rispettose dell'inquadramento e della personalità morale della ricorrente. Presso questa struttura la ricorrente è stata infatti chiamata a svolgere mansioni di diretto supporto dei disabili nell'attività di pulizia e igiene personale e di somministrazione di farmaci, che non rientrano nell'ambito delle mansioni e delle competenze dell'educatore quanto dell'operatore socio sanitario (in base al CCNL, i servizi alla persona rientrano nell'ambito dell'area/categoria C) o dell'infermiere (che in base al CCNL è inquadrato nel livello D2). Oltre a ciò, la sua collocazione nella struttura è stata gestita in modo non rispettoso della sua dignità professionale, indicandola come persona in conflitto con l'azienda e da trattare con sospetto. L'esclusione dalle riunioni di equipe e dalla chat
Whatsapp per un tempo prolungato (6-8 mesi), come pure l'esclusione da talune mansioni svolte dagli altri educatori, anche qualificate
(aggiornamento dei piani educativi), hanno dato sostanza alla “diffidenza
pagina 4 di 8 generale” dei colleghi nei confronti della ricorrente, che, ha riferito la
è venuta meno solo dopo la pandemia e quindi, come riferito Pt_2
attendibilmente dalla difesa ricorrente, dal gennaio 2021.
Al fine di quantificare il danno subito dalla ricorrente imputabile alle condizioni lavorative presso CO IO (maggio 2017 – gennaio 2017) veniva nominato CTU Dott. che in data 17.02.2025 Persona_1
depositava la relazione medico-legale e così concludeva: “Si ritiene l'entità di maggiorazione del danno biologico permanente, attribuibile alle censurabili condotte poste in essere dalla nei confronti della CP_6
perizianda, identificabile nel 19° e 20° punto percentuale di danno biologico (ovvero nel differenziale fra 20% attuale e 18% pre-esistente).
Altresì calcolabile un incremento di danno biologico temporaneo differenziale del 15% per l'intero periodo in oggetto (Maggio 2017 –
Gennaio 2021)”.
3. Dalla relazione medico legale del Dott. emerge che la ricorrente, Per_1
con un certo grado di predisposizione psichica già dal 2003, era affetta da una condizione depressivo-ansiosa già dal 2012-2013, almeno parzialmente attribuibile a stress lavoro correlato, nella misura del 18%. A seguito delle condotte subite durante il periodo lavorativo presso CO “IO” il quadro clinico della ricorrente si presenta ora con caratteristiche lievemente più severe di quelle antecedenti, calcolato con un grado percentuale pari al
20%, con una differenza incrementale del 2% di invalidità permanente.
Il danno cagionato alla ricorrente aggrava la condizione patologica preesistente incidendo sul medesimo distretto anatomo-funzionale. Si tratta cioè di un danno concorrente. In tali casi, la Cassazione afferma « In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia o
pagina 5 di 8 menomazione in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p., e di essa non deve tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente;
invece, le menomazioni preesistenti "concorrenti" possono essere apprezzate ai fini della liquidazione e rispetto al maggior danno causato: dapprima, vanno stimate in punti percentuali l'invalidità complessiva (risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito) e quella preesistente;
poi, entrambe le percentuali devono essere convertite in una somma di denaro;
infine, si procede a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.» (Cass. n. 32565/2024; id.18442/2023 e id.
n. 28327/2022).
Tanto premesso, considerato che la ricorrente nell'anno 2021 aveva 63 anni, la quantificazione del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute da effettuarsi con riferimento ai valori indicati nelle Tabelle del Tribunale di Milano del 2024, comprensivo di danno biologico e danno morale, è di un importo pari a euro 12.082,00 ((20% = €
71.501) – (18% =€ 59.419)).
4. Con riferimento alla risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute, il CTU medico-legale concludeva in questi termini:” è altresì calcolabile un incremento di danno biologico
pagina 6 di 8 temporaneo differenziale del 15% per l'intero periodo in oggetto (Maggio
2017 – Gennaio 2021).
Non si condividono le osservazioni critiche del ctp di parte resistente, adeguatamente confutate dal dott. Per_1
Detraendo dall'importo calcolato per l'invalidità temporanea complessiva
(€ 52.408,00) stimata dal ctu (18+15= 33%) l'importo dell'invalidità pregressa al 18% (€ 28.57,00), il danno biologico e morale temporaneo è pari ad € 23.821,00.
5. Si esclude la personalizzazione del danno poiché giurisprudenza consolidata impone di applicarla soltanto in presenza di conseguenze non standard, che non risultano nel caso della ricorrente, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento
(Cass. 31681/2024).
Complessivamente il danno alla persona sofferto dalla ricorrente è liquidato all'attualità (quindi già rivalutato) nell'importo di € 35.903,00.
6. Le spese di lite sostenute dalla ricorrente sono poste in capo alla
, soccombente e liquidate in complessivi € 6.748,00 Controparte_1
per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge. Le spese di lite sostenute dall sono liquidate in complessivi € CP_3
2694,00 oltre accessori e sono parimenti poste in capo alla resistente.
P.Q.M.
Condanna la al pagamento della somma di Controparte_1
euro 48.500,00 in favore della ricorrente, oltre accessori di legge e pagina 7 di 8 dell'ulteriore somma di € 35.903,00, oltre interessi legali dalla data del presente provvedimento.
Condanna la resistente al pagamento in favore dell dei contributi CP_3
previdenziali e delle somme aggiuntive sulle differenze retributive accertate
(€ 48.500,00), nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata, a ritroso dal 22 luglio 2022.
Spese di lite come in parte motiva.
Pesaro, 22.05.2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 8 di 8