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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 4084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4084 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA, MINORI, IMMIGRAZIONE
La Corte, composta dai Magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 5540 dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2024, sostituita con deposito di note scritte, con termini ex art. 190 c.p.c. sino al 18.02.2025 e vertente tra
) rappresentato e difeso dall'avv. Capalbo Parte_1 C.F._1
Amalia per procura allegata all'atto di appello Appellante
e
in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
Appellato non costituito
e con la partecipazione del Procuratore Generale
oggetto: appello all'ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata il 26.09.2023 nel proc. n. 44842/2021 Conclusioni
Parte appellante: “piaccia all'ill.mo Collegio, in riforma della gravata sentenza e previa sospensione dell'esecutorietà, attesa la ricorrenza del periculum in mora e la fondatezza delle ragioni dell'appellante, annullare il provvedimento impugnato e, per l'effetto, revocare il decreto opposto. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Premesso che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c. da , nato in [...] il [...], per ottenere l'annullamento Parte_1
del provvedimento del Questore di Roma del 21.07.2020 di revoca della carta di soggiorno per coesione familiare con un cittadino dell'Unione Europea, ritenendo la domanda infondata per difetto di prova dello svolgimento di attività lavorativa lecita, a fronte delle numerose condotte criminose del ricorrente, nonché per l'assenza di un solido progetto di vita familiare sul territorio italiano, stante la mancata convivenza con la coniuge;
il ha proposto appello censurando la decisione del Tribunale, chiedendo, Pt_1
pertanto, l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado;
la Pubblica Amministrazione, nei confronti della quale l'atto di appello è stato ritualmente notificato in data 27.10.2023, è rimasta contumace;
il Procuratore Generale ha espresso parere per la conferma della sentenza;
l'udienza in data 19.12.2024, cui la causa è pervenuta per la precisazione delle conclusioni, è stata sostituita con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nel termine ex art. 190 c.p.c. l'appellante ha depositato la comparsa conclusionale;
la causa
è stata deliberata nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
L'appello è infondato e viene respinto.
Il Tribunale, procedendo al doveroso bilanciamento tra l'interesse dell'appellante alla vita privata e familiare, in quanto coniugato con la cittadina e Controparte_3
l'interesse dello Stato all'ordine pubblico e alla sicurezza, in relazione alle di lui plurime condotte illecite penalmente accertate, ha ritenuto prevalente il secondo. In particolare ha evidenziato che, a fronte delle incontestabili pronunce di condanna, per la maggior parte definitive, riportate dall'appellante per gravi fatti di allarme sociale (detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, rapina, furto, ricettazione) commessi in un lungo arco temporale e denotanti una condotta di vita estranea all'inserimento sociale, non risultava un consolidato progetto familiare, dal momento che l'appellante non conviveva con la coniuge né era coinvolto nella crescita di figli, che, dall'unione coniugale, non risultavano nati, sintomi di un legame familiare che non poteva ritenersi irrimediabilmente compromesso dalla sua mancata presenza sul territorio.
La decisione non è censurabile.
Come correttamente richiamato dal Tribunale, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ai fini del ragionevole e proporzionato bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti, dello straniero alla vita privata e familiare, come intesa ai sensi dell'art. 8
CEDU, e dello Stato, quale collettività, alla sicurezza pubblica, si deve procedere ad una valutazione caso per caso, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, della personalità e pericolosità in concreto e nell'attualità dello straniero che richiede la permanenza sul territorio per coesione familiare (vedi Cass. 14167/23; 22508/23;
26167/23).
Applicati alla fattispecie i consolidati principi di diritti appena richiamati, condividendo il convincimento del primo giudice, deve osservarsi che:
-lo straniero ha una storia personale, oltre un decennio, sino alle soglie della proposizione dell'istanza di rinnovo della carta di soggiorno (il 2.4.2019), di gravi condotte illecite penali;
per le più risalenti (fatti commessi tra il 2004 e il 2005 accertati con sentenze di condanna emesse sino al 2009) ha riportato un cumulo di pene pari ad anni cinque, mesi nove, giorni dieci di reclusione;
per le più recenti (fatti accertati con sentenza del 2017, divenuta irrevocabile) ha riportato un'ulteriore condanna alla pena di mesi cinque di reclusione;
nei suoi confronti, infine, sono state emesse sentenze in primo grado, non definitive all'epoca del provvedimento del Questore, di ulteriori condanne alla pena di mesi sei e di anni 1 di reclusione, per fatti commessi nel 2015 e nel 2018; i reati, risalenti e più recenti, concernono prevalentemente fatti di detenzione e cessione di stupefacenti nonchè delitti contro il patrimonio (rapina, furto, ricettazione): crimini tutti caratterizzati da un forte impatto sulla sicurezza pubblica e determinanti elevata allerta sociale;
-l'appellante non ha dimostrato né chiesto di dimostrare un proprio inserimento lavorativo (limitandosi al riguardo a dedurre di svolgere attività di lavoro di cui non poteva tuttavia fornire prova);
-nel provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per coesione familiare oggetto di impugnazione il Questore di Roma ha affermato la sussistenza in capo all'appellante di un domicilio diverso dalla coniuge: circostanza che, pur contestata, il non ha chiesto di smentire fornendone prova (vedi Cass. Pt_1
n.11033/24 sull'ammissibilità della prova per testi sull'effettività del legame familiare).
I superiori elementi consentono di ritenere che il ha mantenuto nel tempo, Pt_1
nonostante il legame coniugale, gravi condotte socialmente pericolose, perseverando nelle stesse anche successivamente a pronunce di condanna a pene rilevanti;
nonostante il dedotto progetto familiare con la cittadina italiana, non si è inserito socialmente attraverso un'attività di lavoro;
ha un domicilio diverso da quello della coniuge, con la quale non ha provato, diversamente, di convivere né fornendo giustificazione della differente dimora.
La valutazione circa la pericolosità sociale dell'appellante e la prevalenza della tutela della sicurezza della collettività rispetto alla tutela della vita privata familiare dello straniero, operata dalla Autorità amministrativa in sede di rifiuto del permesso di rinnovo e confermata dal Tribunale, è dunque ragionevole e proporzionata agli elementi in atti.
La mancata costituzione del appellato esclude la pronuncia sulle spese. CP_1
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Parte_1
Roma in data 26.9.2023; nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 12.06.2025
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari
CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA, MINORI, IMMIGRAZIONE
La Corte, composta dai Magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 5540 dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2024, sostituita con deposito di note scritte, con termini ex art. 190 c.p.c. sino al 18.02.2025 e vertente tra
) rappresentato e difeso dall'avv. Capalbo Parte_1 C.F._1
Amalia per procura allegata all'atto di appello Appellante
e
in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
Appellato non costituito
e con la partecipazione del Procuratore Generale
oggetto: appello all'ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata il 26.09.2023 nel proc. n. 44842/2021 Conclusioni
Parte appellante: “piaccia all'ill.mo Collegio, in riforma della gravata sentenza e previa sospensione dell'esecutorietà, attesa la ricorrenza del periculum in mora e la fondatezza delle ragioni dell'appellante, annullare il provvedimento impugnato e, per l'effetto, revocare il decreto opposto. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Premesso che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c. da , nato in [...] il [...], per ottenere l'annullamento Parte_1
del provvedimento del Questore di Roma del 21.07.2020 di revoca della carta di soggiorno per coesione familiare con un cittadino dell'Unione Europea, ritenendo la domanda infondata per difetto di prova dello svolgimento di attività lavorativa lecita, a fronte delle numerose condotte criminose del ricorrente, nonché per l'assenza di un solido progetto di vita familiare sul territorio italiano, stante la mancata convivenza con la coniuge;
il ha proposto appello censurando la decisione del Tribunale, chiedendo, Pt_1
pertanto, l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado;
la Pubblica Amministrazione, nei confronti della quale l'atto di appello è stato ritualmente notificato in data 27.10.2023, è rimasta contumace;
il Procuratore Generale ha espresso parere per la conferma della sentenza;
l'udienza in data 19.12.2024, cui la causa è pervenuta per la precisazione delle conclusioni, è stata sostituita con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nel termine ex art. 190 c.p.c. l'appellante ha depositato la comparsa conclusionale;
la causa
è stata deliberata nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
L'appello è infondato e viene respinto.
Il Tribunale, procedendo al doveroso bilanciamento tra l'interesse dell'appellante alla vita privata e familiare, in quanto coniugato con la cittadina e Controparte_3
l'interesse dello Stato all'ordine pubblico e alla sicurezza, in relazione alle di lui plurime condotte illecite penalmente accertate, ha ritenuto prevalente il secondo. In particolare ha evidenziato che, a fronte delle incontestabili pronunce di condanna, per la maggior parte definitive, riportate dall'appellante per gravi fatti di allarme sociale (detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, rapina, furto, ricettazione) commessi in un lungo arco temporale e denotanti una condotta di vita estranea all'inserimento sociale, non risultava un consolidato progetto familiare, dal momento che l'appellante non conviveva con la coniuge né era coinvolto nella crescita di figli, che, dall'unione coniugale, non risultavano nati, sintomi di un legame familiare che non poteva ritenersi irrimediabilmente compromesso dalla sua mancata presenza sul territorio.
La decisione non è censurabile.
Come correttamente richiamato dal Tribunale, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ai fini del ragionevole e proporzionato bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti, dello straniero alla vita privata e familiare, come intesa ai sensi dell'art. 8
CEDU, e dello Stato, quale collettività, alla sicurezza pubblica, si deve procedere ad una valutazione caso per caso, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, della personalità e pericolosità in concreto e nell'attualità dello straniero che richiede la permanenza sul territorio per coesione familiare (vedi Cass. 14167/23; 22508/23;
26167/23).
Applicati alla fattispecie i consolidati principi di diritti appena richiamati, condividendo il convincimento del primo giudice, deve osservarsi che:
-lo straniero ha una storia personale, oltre un decennio, sino alle soglie della proposizione dell'istanza di rinnovo della carta di soggiorno (il 2.4.2019), di gravi condotte illecite penali;
per le più risalenti (fatti commessi tra il 2004 e il 2005 accertati con sentenze di condanna emesse sino al 2009) ha riportato un cumulo di pene pari ad anni cinque, mesi nove, giorni dieci di reclusione;
per le più recenti (fatti accertati con sentenza del 2017, divenuta irrevocabile) ha riportato un'ulteriore condanna alla pena di mesi cinque di reclusione;
nei suoi confronti, infine, sono state emesse sentenze in primo grado, non definitive all'epoca del provvedimento del Questore, di ulteriori condanne alla pena di mesi sei e di anni 1 di reclusione, per fatti commessi nel 2015 e nel 2018; i reati, risalenti e più recenti, concernono prevalentemente fatti di detenzione e cessione di stupefacenti nonchè delitti contro il patrimonio (rapina, furto, ricettazione): crimini tutti caratterizzati da un forte impatto sulla sicurezza pubblica e determinanti elevata allerta sociale;
-l'appellante non ha dimostrato né chiesto di dimostrare un proprio inserimento lavorativo (limitandosi al riguardo a dedurre di svolgere attività di lavoro di cui non poteva tuttavia fornire prova);
-nel provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per coesione familiare oggetto di impugnazione il Questore di Roma ha affermato la sussistenza in capo all'appellante di un domicilio diverso dalla coniuge: circostanza che, pur contestata, il non ha chiesto di smentire fornendone prova (vedi Cass. Pt_1
n.11033/24 sull'ammissibilità della prova per testi sull'effettività del legame familiare).
I superiori elementi consentono di ritenere che il ha mantenuto nel tempo, Pt_1
nonostante il legame coniugale, gravi condotte socialmente pericolose, perseverando nelle stesse anche successivamente a pronunce di condanna a pene rilevanti;
nonostante il dedotto progetto familiare con la cittadina italiana, non si è inserito socialmente attraverso un'attività di lavoro;
ha un domicilio diverso da quello della coniuge, con la quale non ha provato, diversamente, di convivere né fornendo giustificazione della differente dimora.
La valutazione circa la pericolosità sociale dell'appellante e la prevalenza della tutela della sicurezza della collettività rispetto alla tutela della vita privata familiare dello straniero, operata dalla Autorità amministrativa in sede di rifiuto del permesso di rinnovo e confermata dal Tribunale, è dunque ragionevole e proporzionata agli elementi in atti.
La mancata costituzione del appellato esclude la pronuncia sulle spese. CP_1
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Parte_1
Roma in data 26.9.2023; nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 12.06.2025
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari