Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4921/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/11/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato NATASCIA CARIGNANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Benedetto Cairoli n. 61, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi provvederanno al proprio sostentamento quotidiano in via autonoma;
3) Assegnare la casa coniugale alla SI.ra mentre il SI. ntro mesi 6 (sei) dal deposito Pt_1 Pt_2 del presente ricorso lascerà la casa coniugale e si troverà una nuova sistemazione che avrà cura di comunicare al coniuge;
4) Affidare la figli a minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento paritario;
Per_1
5) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé la IG quando vorrà nel rispetto delle esigenze scolastiche e sportive della stessa, previo accordo con la madre. Sarà comunque previlegiato il volere della IG, ormai alle soglie della maggiore età ed autonoma nelle decisioni riguardanti i rapporti con i genitori;
6) Per quanto riguarda la IG , già maggiorenne, attualmente sta frequentando un corso di Per_2
Dottorato in Biotecnologie me diche a Bologna per il quale ha vinto una borsa di studio che prevede un contributo mensile di 1.100,00 €. Con tale importo provvede a pagarsi autonomamente il Per_2
1
7) I genitori provvederanno a corrispondere il 50% delle spese straordinarie affrontate per ciascuna IG, le quali dovranno essere sempre preventivamente concordate;
8) Con riferimento all'individuazione delle spese straordinarie ed alle modalità di refusione i ricorrenti si riportano al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca nel mese di ottobre 2020 ben dagli stessi conosciuto (Doc. 9 Protocollo Tribunale di Lucca);
9) La SI.ra avrà diritto a percepire per la IG l'importo intero (100%) del c.d. Pt_1 Per_1
Assegno Unico;
10) Le spese per il mantenimento del cane Sherlock, cocker spaniel, saranno divise al 50% tra i coniugi. Tra queste spese dovranno essere ricomprese quelle concernente il veterinario e assicurazione;
11) Con riferimento ai loro rapporti economici e patrimoniali, i ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti, in grado ognuno di provvedere al proprio mantenimento in via autonoma. Rinunciano quindi per quanto occorrer possa al reciproco assegno di mantenimento dichiarando inoltre di aver regolato ogni rapporto economico tra loro intercorso;
12) Le parti a definizione dei loro rapporti di natura patrimoniale, convengono quanto segue: il SI.
si impegna a trasferire, con separato atto notarile, alla SI.ra Parte_2 Parte_1
, la quota pari a ½ (un mezzo) dei diritti del bene individuati specificamente nelle premesse
[...] del presente atto e di seguito brevemente elencato: Il diritto di proprietà sul Fabbricato per civile abitazione ubicato nel Comune di Porcari, al giusto conto, nel Foglio n. 11 (undici) numero 1232 ,
Categoria A/7, classe 2, vani 7, R.C. di € 732,08;
13) Il prezzo della vendita di cui sopra è stato convenuto in complessivi Euro 150.000,00
(centocinquantamila virgola zero zero) che verrà interamente pagato dalla SI.ra Parte_1 al SI. in costanza dell'atto notarile mediante assegno circolare;
Parte_2
14) Resta inteso che le spese notarili, tutti gli oneri relativo all'atto di trasferimento sono a carico della SI.ra ; Parte_1
15) L'atto di trasferimento dovrà essere compiuto entro e non oltre il 28 . ; P.IVA_1
16) Le parti inoltre richiedono l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per il trasferimento immobiliare, come stabilito da recenti orientamenti giurisprudenziali i quali ritengono applicabile l'esenzione di cui all'articolo 19 della legge 74/1987 «a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge» (Cass. n. 3110 del 17 febbraio 2016);
17) I coniugi pattuiscono sin da adesso che se la casa coniugale in futuro verrà venduta ad una cifra superiore a 300.000,00 € (trecentomila euro), il residuo sarà diviso tra gli stessi in parti uguali;
18) le parti si rilasciano sin da ora il più ampio consenso al rilascio dei rispettivi documenti di identità, anche validi per l'espatrio, con riferimento ai loro documenti personali mentre per quelli della IG minore sarà necessario il reciproco consenso;
19) i ricorrenti si obbligano al rispetto di quanto contenuto nel presente ricorso, sin dal momento della relativa sottoscrizione;
20) I coniugi, in attesa che la separazione venga omologata dal Tribunale adito, convengono di dare immediata esecuzione agli anzidetti accordi;
2 21) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in EC (LU) il 27/5/1995, dal quale sono nate le due figlie (nata Per_2 Per_ il 3/3/1998), maggiorenne, e (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in EC (LU) in data 27/5/1995, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di EC (LU) all'Atto Numero 3, Parte II, Serie A, dell'Anno
1995, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di EC (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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