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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/09/2024, n. 4608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4608 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5169/2023 R.G.
promossa da:
, nato a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale , elettivamente domiciliato in Catania, alla via Orto C.F._1
Limoni n. 5, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Leonardi dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti.
Opponente - attore
CONTRO corrente in Via Vittorio Alfieri 1 in Conegliano (codice fiscale e Controparte_1
partita IVA ) ed in sua vece la procuratrice P.IVA_1 Controparte_2
codice fiscale , legittimata in virtù di procura a rogito Notaio P.IVA_2 Persona_1 di Milano, elett. dom. in Catania Via Vittorio Emanuele II 5, presso lo studio dell'avv.
Maria Legname, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Blandino, per procura in atti.
Opposta - convenuta
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. svoltasi in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. i difensori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio ha convenuto in Parte_1
giudizio, innanzi a questo Ufficio, introducendo il giudizio di merito Controparte_1 relativo all'opposizione all'esecuzione presso terzi avviata per il pagamento della somma di euro 29.597,79 in virtù del decreto ingiuntivo num. 1621/201, emesso dal
Tribunale di Catania.
Lamenta, in sintesi, l'attore:
l'illegittimità della procedura azionata per avere avuto conoscenza del titolo esecutivo – la cui notifica era stata erroneamente inviata presso un indirizzo diverso dalla propria residenza anagrafica – solo con il pignoramento e, di conseguenza, la carenza del titolo stesso;
la carenza di legittimazione attiva da parte della Controparte_1
l'erroneità delle somme pignorate avendo già corrisposto, almeno in parte per la somma di €. 5.460,71, le somme pretese con l'atto di pignoramento.
Ha pertanto concluso chiedendo dichiarare - previa sospensione dell'esecuzione – la carenza di legittimazione attiva della l'illegittimità, nullità e/o Controparte_3 annullabilità del titolo esecutivo e, in via subordinata, accertare l'erroneità delle somme richieste, in quanto parte del credito vantato era già stato corrisposto per l'importo di €.
5.460,71; vinte e distratte le spese.
Instaurato il contraddittorio si è costituita la e, per essa la Controparte_1 [...]
eccependo l'avvenuta rituale notificazione del decreto ingiuntivo – Controparte_2 posto a sostegno dell'esecuzione e quindi l'infondatezza dell'assunto dell'opponente anche quanto alla pretesa carenza di legittimazione attiva;
inoltre ha dedotto che il credito ingiunto era stato determinato previa contabilizzazione di tutti i pagamenti effettuati. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda con il favore delle spese processuali.
Il terzo pignorato, evocato in giudizio dall'attore a seguito del decreto reso il
16.5.2023, non si è costituito.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 5.6.2024 (svoltasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. le parti hanno concluso come rispettivi atti e la causa è stata posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Va dichiarata la contumacia della non costituitasi se pure Controparte_4
ritualmente evocata.
Pag. 2 di 5 2.) Sempre in via preliminare va rilevata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, la cui delibazione compete al G.E. che – nel caso a mano – ha disatteso tale istanza con ordinanza resa il 30.1.2023.
3.) Venendo al merito si osserva che l'assunto dell'opponente in ordine all'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo azionato con la procedura esecutiva in questione è infondato e va disatteso.
Invero, alla luce della documentazione prodotta dall'opposta, emerge che il suddetto titolo è stato notificato, a mezzo posta, all'indirizzo di Via Roma 106/108 – Piedimonte
NE (CT), in data, 06.05.2017, con notifica perfezionata per compiuta giacenza.
L'opponente ha dedotto che – alla data della notifica – la propria residenza anagrafica era a Catania ma dalla documentazione anagrafica dallo stesso prodotta emerge che questi è, in atto, residente presso il detto indirizzo di Piedimonte e che vi ha risieduto dal 4.8.2008 sino al 16.3.2016, data di emigrazione a Catania da dove è rientrato nuovamente a Piedimonte dal 2021 (cfr. certificato di residenza storico rilasciato dal
Comune di Piedimonte NE).
Si osserva sul tema che le risultanze anagrafiche costituiscono elementi meramente indiziari in merito alla residenza effettiva della persona fisica mentre nel caso di specie
– tenuto conto di quanto emerge dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del susseguente precetto – appare evidente che il notificante abbia verificato l'esistenza di elementi di collegamento della presenza del presso e il luogo della Parte_1 notifica dell'atto (Via Roma 106/108 – Piedimonte NE (CT), procedendo al deposito Parte del piego con l'invio della .
Pertanto, alla luce delle stesse allegazioni contenute nell'atto introduttivo appaiono del tutto condivisibili le considerazioni svolte dal G.E. in sede di esame sommario dell'opposizione, in quanto non si configura un'ipotesi di inesistenza della notifica per il diretto collegamento tra il luogo di notificazione del decreto ingiuntivo (presso l'indirizzo di via Roma 106/108 – Piedimonte NE) e l'odierno opponente, già ivi residente.
Va ricordato che, secondo la giurisprudenza della S.C., “La notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell'atto, risultando a costui del tutto
Pag. 3 di 5 estranei, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario.”(Cass. Civ. Sez. V, 3/07/2013, n. 16684 e Cass. Sez. III
17/07/2014, n. 16402);
E' ben noto, del resto, che in caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale, mentre la dichiarazione del soggetto ricevente, attestata dall'agente sulla relazione di notificazione, legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario (cfr. sul punto, da ultimo Cass. sez. II, 03/06/2019,
n.15108).
Ne deriva che l'eventuale nullità della notifica del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto trovare rimedio nell'opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c. da proporsi entro il termine di cui al comma 3 della medesima norma, in quanto la stessa va dedotta esclusivamente nel giudizio di cognizione instaurato con la relativa opposizione, innanzi al giudice funzionalmente competente (cfr. sul punto Cass., 7.12.2012, n.22261).
4.) Ogni ulteriore doglianza resta assorbita, posto che il decreto ingiuntivo è stato emesso in favore della stessa società che ha proceduto all'avvio dell'esecuzione forzata
(il che preclude la proposizione in questa sede dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva) e che anche i prospettati pagamenti parziali del debito (in tesi avvenuti precedentemente alla notifica dell'ingiunzione) avrebbero dovuto essere dedotti con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
In conclusione la domanda va rigettata.
5.) Le spese del giudizio – liquidate come da dispositivo in relazione al valore della lite ed all'attività defensionale svolta, che non ha implicato di attività istruttoria – vanno poste a carico dell'attore in quanto soccombente.
Nulla sulle spese quanto al terzo, mantenutosi contumace.
Pag. 4 di 5 Stante l'evidenza della colpa grave dell'attore nell'agire in giudizio, riproponendo domande già disattese dal G.E. nonché smentite dalle stesse risultanze documentali, ricorrono i presupposti per la revoca dell'eventuale ammissione dello stesso al
Patrocinio a spese dello Stato (allo stato non provata con la prescritta delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati).
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5169/2023, così statuisce: rigetta la domanda e condanna alla rifusione, in favore Parte_1
della controparte, delle spese di lite liquidate in euro 5.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, il 26.9.2024
Il Presidente dott. Roberto Cordio
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5169/2023 R.G.
promossa da:
, nato a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale , elettivamente domiciliato in Catania, alla via Orto C.F._1
Limoni n. 5, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Leonardi dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti.
Opponente - attore
CONTRO corrente in Via Vittorio Alfieri 1 in Conegliano (codice fiscale e Controparte_1
partita IVA ) ed in sua vece la procuratrice P.IVA_1 Controparte_2
codice fiscale , legittimata in virtù di procura a rogito Notaio P.IVA_2 Persona_1 di Milano, elett. dom. in Catania Via Vittorio Emanuele II 5, presso lo studio dell'avv.
Maria Legname, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Blandino, per procura in atti.
Opposta - convenuta
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. svoltasi in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. i difensori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio ha convenuto in Parte_1
giudizio, innanzi a questo Ufficio, introducendo il giudizio di merito Controparte_1 relativo all'opposizione all'esecuzione presso terzi avviata per il pagamento della somma di euro 29.597,79 in virtù del decreto ingiuntivo num. 1621/201, emesso dal
Tribunale di Catania.
Lamenta, in sintesi, l'attore:
l'illegittimità della procedura azionata per avere avuto conoscenza del titolo esecutivo – la cui notifica era stata erroneamente inviata presso un indirizzo diverso dalla propria residenza anagrafica – solo con il pignoramento e, di conseguenza, la carenza del titolo stesso;
la carenza di legittimazione attiva da parte della Controparte_1
l'erroneità delle somme pignorate avendo già corrisposto, almeno in parte per la somma di €. 5.460,71, le somme pretese con l'atto di pignoramento.
Ha pertanto concluso chiedendo dichiarare - previa sospensione dell'esecuzione – la carenza di legittimazione attiva della l'illegittimità, nullità e/o Controparte_3 annullabilità del titolo esecutivo e, in via subordinata, accertare l'erroneità delle somme richieste, in quanto parte del credito vantato era già stato corrisposto per l'importo di €.
5.460,71; vinte e distratte le spese.
Instaurato il contraddittorio si è costituita la e, per essa la Controparte_1 [...]
eccependo l'avvenuta rituale notificazione del decreto ingiuntivo – Controparte_2 posto a sostegno dell'esecuzione e quindi l'infondatezza dell'assunto dell'opponente anche quanto alla pretesa carenza di legittimazione attiva;
inoltre ha dedotto che il credito ingiunto era stato determinato previa contabilizzazione di tutti i pagamenti effettuati. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda con il favore delle spese processuali.
Il terzo pignorato, evocato in giudizio dall'attore a seguito del decreto reso il
16.5.2023, non si è costituito.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 5.6.2024 (svoltasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. le parti hanno concluso come rispettivi atti e la causa è stata posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Va dichiarata la contumacia della non costituitasi se pure Controparte_4
ritualmente evocata.
Pag. 2 di 5 2.) Sempre in via preliminare va rilevata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, la cui delibazione compete al G.E. che – nel caso a mano – ha disatteso tale istanza con ordinanza resa il 30.1.2023.
3.) Venendo al merito si osserva che l'assunto dell'opponente in ordine all'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo azionato con la procedura esecutiva in questione è infondato e va disatteso.
Invero, alla luce della documentazione prodotta dall'opposta, emerge che il suddetto titolo è stato notificato, a mezzo posta, all'indirizzo di Via Roma 106/108 – Piedimonte
NE (CT), in data, 06.05.2017, con notifica perfezionata per compiuta giacenza.
L'opponente ha dedotto che – alla data della notifica – la propria residenza anagrafica era a Catania ma dalla documentazione anagrafica dallo stesso prodotta emerge che questi è, in atto, residente presso il detto indirizzo di Piedimonte e che vi ha risieduto dal 4.8.2008 sino al 16.3.2016, data di emigrazione a Catania da dove è rientrato nuovamente a Piedimonte dal 2021 (cfr. certificato di residenza storico rilasciato dal
Comune di Piedimonte NE).
Si osserva sul tema che le risultanze anagrafiche costituiscono elementi meramente indiziari in merito alla residenza effettiva della persona fisica mentre nel caso di specie
– tenuto conto di quanto emerge dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del susseguente precetto – appare evidente che il notificante abbia verificato l'esistenza di elementi di collegamento della presenza del presso e il luogo della Parte_1 notifica dell'atto (Via Roma 106/108 – Piedimonte NE (CT), procedendo al deposito Parte del piego con l'invio della .
Pertanto, alla luce delle stesse allegazioni contenute nell'atto introduttivo appaiono del tutto condivisibili le considerazioni svolte dal G.E. in sede di esame sommario dell'opposizione, in quanto non si configura un'ipotesi di inesistenza della notifica per il diretto collegamento tra il luogo di notificazione del decreto ingiuntivo (presso l'indirizzo di via Roma 106/108 – Piedimonte NE) e l'odierno opponente, già ivi residente.
Va ricordato che, secondo la giurisprudenza della S.C., “La notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell'atto, risultando a costui del tutto
Pag. 3 di 5 estranei, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario.”(Cass. Civ. Sez. V, 3/07/2013, n. 16684 e Cass. Sez. III
17/07/2014, n. 16402);
E' ben noto, del resto, che in caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale, mentre la dichiarazione del soggetto ricevente, attestata dall'agente sulla relazione di notificazione, legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario (cfr. sul punto, da ultimo Cass. sez. II, 03/06/2019,
n.15108).
Ne deriva che l'eventuale nullità della notifica del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto trovare rimedio nell'opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c. da proporsi entro il termine di cui al comma 3 della medesima norma, in quanto la stessa va dedotta esclusivamente nel giudizio di cognizione instaurato con la relativa opposizione, innanzi al giudice funzionalmente competente (cfr. sul punto Cass., 7.12.2012, n.22261).
4.) Ogni ulteriore doglianza resta assorbita, posto che il decreto ingiuntivo è stato emesso in favore della stessa società che ha proceduto all'avvio dell'esecuzione forzata
(il che preclude la proposizione in questa sede dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva) e che anche i prospettati pagamenti parziali del debito (in tesi avvenuti precedentemente alla notifica dell'ingiunzione) avrebbero dovuto essere dedotti con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
In conclusione la domanda va rigettata.
5.) Le spese del giudizio – liquidate come da dispositivo in relazione al valore della lite ed all'attività defensionale svolta, che non ha implicato di attività istruttoria – vanno poste a carico dell'attore in quanto soccombente.
Nulla sulle spese quanto al terzo, mantenutosi contumace.
Pag. 4 di 5 Stante l'evidenza della colpa grave dell'attore nell'agire in giudizio, riproponendo domande già disattese dal G.E. nonché smentite dalle stesse risultanze documentali, ricorrono i presupposti per la revoca dell'eventuale ammissione dello stesso al
Patrocinio a spese dello Stato (allo stato non provata con la prescritta delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati).
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5169/2023, così statuisce: rigetta la domanda e condanna alla rifusione, in favore Parte_1
della controparte, delle spese di lite liquidate in euro 5.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, il 26.9.2024
Il Presidente dott. Roberto Cordio
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