Articolo 12 della Legge 14 febbraio 1949, n. 40
Articolo 11Articolo 13
Versione
18 marzo 1949
Art. 12.
Le norme di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 sono applicabili anche per la determinazione della retribuzione e dell'indennita' di carovita dei concessionari di assuntorie che, pur essendo del genere di quelle elencate ai precedenti articoli 1 e 4 non vengano, per la loro minima importanza, assegnate ad uno dei gruppi di cui agli articoli stessi.
Entrata in vigore il 18 marzo 1949