Art. 23.
La Commissione esaminatrice deve procedere alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri che saranno preliminariamente fissati con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, in relazione alla capacita' ed attitudine dei candidati, ai servizi da essi comunque prestati alle dipendenze dell'Amministrazione postale ed al loro grado di cultura.
La Commissione esaminatrice deve procedere alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri che saranno preliminariamente fissati con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, in relazione alla capacita' ed attitudine dei candidati, ai servizi da essi comunque prestati alle dipendenze dell'Amministrazione postale ed al loro grado di cultura.