Articolo 23 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 22Articolo 24
Versione
13 aprile 1963
Art. 23.
La Commissione esaminatrice deve procedere alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri che saranno preliminariamente fissati con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, in relazione alla capacita' ed attitudine dei candidati, ai servizi da essi comunque prestati alle dipendenze dell'Amministrazione postale ed al loro grado di cultura.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963