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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 6823 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. ROMEO VITTORIO e avv. Parte_1
SURICO CRISTINA
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ANDRIULLI ANTONIO e avv. CP_1
CERTOMA' FRANCESCO CONVENUTO avente ad oggetto : Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 24/07/2023 parte ricorrente ha giudizialmente impugnato la nota 19-4-2023 con cui l' le aveva comunicato dovere ella restituire l'importo di CP_1 euro 1.764,04 per indebita fruizione di maggiorazioni sociali ex artt. 70 legge 388/2000
e 38 legge 448/2001 sulla prestazione di invalidità civile per il periodo ottobre 2022/maggio 2023; ha dedotto la irripetibilità dell'indebito in questione, sia che lo si considerasse prestazione previdenziale che assistenziale, concludendo come in ricorso.
, costituitosi, ha chiesto rigettarsi il ricorso, non potendo spettare il beneficio in CP_1 questione a chi, come la ricorrente, avendo meno di 70 anni di età, non fosse stata considerata inabile totale, circostanza prontamente comunicatale dopo accertamento della percentuale invalidante in esito a visita revisionale del settembre 2022, che aveva acclarato una riduzione della percentuale dal 100 al 75%. Depositate note difensive scritte di parte attrice, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è infondato e va respinto. Premesso che la maggiorazione sociale va ritenuta una provvidenza di carattere assistenziale, tanto più in quanto nella fattispecie accede a prestazione di invalidità civile (assistenziale a sua volta), le regole sulla ripetibilità di tale specifico indebito vanno ricercate in quella disciplina di settore appunto riguardante l'indebito assistenziale. In proposito, la giurisprudenza ha elaborato il principio per cui la ripetizione va esclusa in praeteritum, ovvero per le somme percepite prima dell'accertamento della sussistenza dell'indebito, solo però laddove l'indebito sia scaturito dalla sopravvenuta carenza dei requisiti reddituali per accedere alla prestazione in questione, senza incontrare però detto limite (irripetibilità in praeteritum e ripetibilità solo de futuro) laddove esso consegua all'accertata insussistenza del requisito sanitario. Orbene, nella fattispecie concreta, nonostante una indubbia suggestività della tesi di parte attrice secondo cui nel caso che ci occupa l'indebito conseguirebbe a venir meno di requisiti diversi da quelli sanitari, va rimarcato invece come esso sia stato determinato dal venire meno, in esito a visita di revisione, del requisito sanitario, ovvero del requisito sanitario (inabilità totale) in presenza del quale soltanto sarebbe stato consentito, ad un soggetto infrasettantenne (come la ricorrente) di percepire la maggiorazione sociale per cui è causa;
né può ipotizzarsi un colpevole ritardo dell' idoneo ad ingenerare nell'assistita un affidamento ragionevole sulla CP_1 perdurante spettanza del beneficio, atteso che già il 23-9-2022 fu comunicato alla
(v. documentazione in fascicolo di parte convenuta) l'esito del verbale della Pt_1 visita di revisione eseguita il 7-9-2022 che accertava in capo alla ricorrente una percentuale invalidante (75%) insufficiente a consentirle di proseguire nella fruizione del beneficio della maggiorazione sociale.
Spese compensabili ex art. 152 disp. att. cpc.
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- rigetta il ricorso;
b)- spese processuali compensate;
c)- gg. 30 per deposito sentenza.
Taranto, 22-1-2025 Il giudice del lavoro
Dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 6823 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. ROMEO VITTORIO e avv. Parte_1
SURICO CRISTINA
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ANDRIULLI ANTONIO e avv. CP_1
CERTOMA' FRANCESCO CONVENUTO avente ad oggetto : Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 24/07/2023 parte ricorrente ha giudizialmente impugnato la nota 19-4-2023 con cui l' le aveva comunicato dovere ella restituire l'importo di CP_1 euro 1.764,04 per indebita fruizione di maggiorazioni sociali ex artt. 70 legge 388/2000
e 38 legge 448/2001 sulla prestazione di invalidità civile per il periodo ottobre 2022/maggio 2023; ha dedotto la irripetibilità dell'indebito in questione, sia che lo si considerasse prestazione previdenziale che assistenziale, concludendo come in ricorso.
, costituitosi, ha chiesto rigettarsi il ricorso, non potendo spettare il beneficio in CP_1 questione a chi, come la ricorrente, avendo meno di 70 anni di età, non fosse stata considerata inabile totale, circostanza prontamente comunicatale dopo accertamento della percentuale invalidante in esito a visita revisionale del settembre 2022, che aveva acclarato una riduzione della percentuale dal 100 al 75%. Depositate note difensive scritte di parte attrice, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è infondato e va respinto. Premesso che la maggiorazione sociale va ritenuta una provvidenza di carattere assistenziale, tanto più in quanto nella fattispecie accede a prestazione di invalidità civile (assistenziale a sua volta), le regole sulla ripetibilità di tale specifico indebito vanno ricercate in quella disciplina di settore appunto riguardante l'indebito assistenziale. In proposito, la giurisprudenza ha elaborato il principio per cui la ripetizione va esclusa in praeteritum, ovvero per le somme percepite prima dell'accertamento della sussistenza dell'indebito, solo però laddove l'indebito sia scaturito dalla sopravvenuta carenza dei requisiti reddituali per accedere alla prestazione in questione, senza incontrare però detto limite (irripetibilità in praeteritum e ripetibilità solo de futuro) laddove esso consegua all'accertata insussistenza del requisito sanitario. Orbene, nella fattispecie concreta, nonostante una indubbia suggestività della tesi di parte attrice secondo cui nel caso che ci occupa l'indebito conseguirebbe a venir meno di requisiti diversi da quelli sanitari, va rimarcato invece come esso sia stato determinato dal venire meno, in esito a visita di revisione, del requisito sanitario, ovvero del requisito sanitario (inabilità totale) in presenza del quale soltanto sarebbe stato consentito, ad un soggetto infrasettantenne (come la ricorrente) di percepire la maggiorazione sociale per cui è causa;
né può ipotizzarsi un colpevole ritardo dell' idoneo ad ingenerare nell'assistita un affidamento ragionevole sulla CP_1 perdurante spettanza del beneficio, atteso che già il 23-9-2022 fu comunicato alla
(v. documentazione in fascicolo di parte convenuta) l'esito del verbale della Pt_1 visita di revisione eseguita il 7-9-2022 che accertava in capo alla ricorrente una percentuale invalidante (75%) insufficiente a consentirle di proseguire nella fruizione del beneficio della maggiorazione sociale.
Spese compensabili ex art. 152 disp. att. cpc.
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- rigetta il ricorso;
b)- spese processuali compensate;
c)- gg. 30 per deposito sentenza.
Taranto, 22-1-2025 Il giudice del lavoro
Dott. Saverio Sodo