Art. 1. 1. Il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350 , recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonche' misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301 , recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonche' dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 245, e 26 maggio 1992, n. 299 , recanti misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 28 luglio 1992.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301 , recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonche' dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 245, e 26 maggio 1992, n. 299 , recanti misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 28 luglio 1992.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6.