TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/11/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 121/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 121/2022 promossa da:
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BANI PAOLA CRISTINA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. TICOZZELLI PATRIZIA MARIA ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
e dell'avv. Avv. Paola Capuano, nella sua qualità di curatore speciale dei figli minori, rappresentati e difesi dall'avv. Silvio Maragucci ed elettivamente domiciliati presso il medesimo come da procura in atti;
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1 I. pronunciare la separazione personale dei coniugi;
II. addebitare la separazione al signor CP_1 III. porre a carico del signor un contributo mensile al mantenimento dei figli nella CP_1 misura di euro 250,00 per ciascuno di loro, o comunque in quella, minore o maggiore, ritenuta di giustizia, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno quindici di ogni mese per dodici mensilità all'anno e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (FOI), con pagina 1 di 10 decorrenza dal mese di maggio 2023 e riferimento al mese di maggio 2022, oltre le spese straordinarie da sostenersi per i figli in ragione del 50%, come individuate e con le modalità indicate nell'ordinanza presidenziale del 10 maggio 2022, ovvero: il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di seguito indicate e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad esempio, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (ad esempio, fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (ad esempio, Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (ad esempio, oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (ad esempio, lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio Whatsapp), almeno giorni quindici
- salvo urgenze - prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi - anche per le spese erogabili senza preventivo accordo - almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a pagina 2 di 10 quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di propria spettanza;
IV. disporre che l'assegno unico e universale per i figli a carico sia erogato interamente alla signora Parte_1 V. affidare la prole minore in via esclusiva alla signora con collocamento Parte_1 presso di lei e rimessione sempre a lei delle decisioni di maggiore interesse per i figli riguardo all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale;
VI. demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire le attività di vigilanza sulla prole minore e di supporto a favore del nucleo famigliare;
VII. di conseguenza adottare nei confronti del signor ex art. 333 cod. civ., ogni e CP_1 più opportuno provvedimento limitativo della di lui responsabilità genitoriale, in ogni caso regolamentandone gli incontri con i figli con modalità protette e progressiva evoluzione verso la forma libera, con l'accompagnamento ed il monitoraggio dei Servizi Sociali;
VIII. disporre il divieto di espatrio della prole minore;
in via istruttoria, A. con riferimento alla domanda di addebito della separazione al signor ed a quella relativa CP_1 alla titolarità ed all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli, ammettersi la prova per testi sulle circostanze qui di seguito articolate in separati capitoli, epurati dei giudizi e delle valutazioni ivi contenuti:
1. «vero che la signora che è diplomata in assistenza all'infanzia, dal mese di ottobre 2005 e Pt_1 fino a quello di maggio 2010 ha lavorato presso la Fondazione Casa del Giovane La Madonnina di Milano, e poi, dal mese di febbraio a quello di luglio 2019, a favore di Ancilab Srl di Milano, come da doc. 34 che si rammostra?»;
2.«vero che fintantoché la signora è stata lavorativamente occupata, prima presso la Fondazione Pt_1 Casa del Giovane La Madonnina, poi presso Ancilab Srl e in ultimo, ed a tutt'oggi, presso Baby College Srl di Seregno, ha destinato lo stipendio, e per intero, alla famiglia?»;
3. «vero che, durante la convivenza matrimoniale, la signora e lei sola, si è curata della casa, Pt_1 dei figli, e anche della suocera, che, su decisione unilaterale del signor ha convissuto con loro CP_1 per una decina d'anni, dal 2008 al 2018?»;
4. «vero che, durante la convivenza matrimoniale, la signora e lei sola, si è occupata degli Pt_1 impegni e delle incombenze scolastiche dei figli, per cui di seguirli nei compiti, di conferire con gli insegnanti, di partecipare alle riunioni, di rapportarsi con gli altri genitori, di accompagnarli e ritirarli da scuola;
e pure nelle attività extra-scolastiche?»;
5. «vero che durante la convivenza matrimoniale, accadeva con regolarità che il signor terminato CP_1 il lavoro, si trattenesse fuori casa e rientrasse a tarda ora, quando moglie e figli avevano già cenato o già dormivano?»;
6. «vero che, durante la convivenza matrimoniale, nelle occasioni descritte al capitolo 5, accadeva spesso che il signor rientrasse a casa ubriaco?»; CP_1
7. «vero che, durante la convivenza matrimoniale, nelle occasioni descritte al capitolo 5, e anche di giorno, capitava che il signor insultasse e offendesse la moglie, dandole della puttana e CP_1 accusandola di intrattenere delle relazioni con altri uomini;
e questo anche alla presenza dei figli?»;
8. «vero che, durante la convivenza matrimoniale, nelle occasioni descritte ai capitoli 5-7, anche nel cuore della notte, capitava che la signora lasciasse l'abitazione coniugale insieme ai figli e Pt_1 chiedesse ospitalità per la notte alla zia, la signora o alle amiche?»; Testimone_1
9. «vero che, in una delle occasioni descritte al capitolo 8, il signor si presentava in piena notte CP_1 presso l'abitazione della signora ». Testimone_1
pagina 3 di 10 Si indicano a testi: sui capitoli da 1 a 8, signora residente in [...] Marmora 9, signora residente in [...], signora Testimone_3 Tes_4
residente in [...], via Italia, signora residente in [...]
[...] Testimone_1 MI, via C. Villa 6, anche sul capitolo 9; sul capitolo 4, signora , residente in Testimone_5 Genova;
B. quanto alle annotazioni di Servizio ed ai verbali di sommarie informazioni ai docc. 28-29 e 31-32, ammettersi, in via residuale, l'esame testimoniale degli agenti di P.G. e dei soggetti deponenti sulle circostanze ivi riportate, se non ritenuti sufficienti a provarle i documenti prodotti, con i testi indicati PE nelle persone di: , e su Per_1 Testimone_6 PEona_2 Controparte_2 quelle riportate al doc. 28 e e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
su quelle riportate al doc. 29, tutti domiciliati presso la Stazione dei Carabinieri di Controparte_6 Muggiò; signor , residente in [...] su quelle PEona_4 riportate al doc. 31; signora residente in [...], anche su Testimone_2 quelle riportate al doc. 32; C. nella consapevolezza della finalità del mezzo istruttorio e nell'evidenza che il signor CP_1 contesta ogni addebito riguardo ai fatti indagati in sede penale, ammettersi il di lui interrogatorio formale sulle (sole) circostanze articolate nei capitoli da 1 a 9 ed in quelli a seguire, epurati dei giudizi e delle valutazioni ivi contenuti:
10. «vero che, nell'anno 2022, è accaduto che il signor in occasione degli incontri protetti con i CP_1 figli e , in Spazio Neutro, chiedesse ad di convincere la madre ad esprimere Per_5 Per_6 Per_6 parere favorevole alla revoca del divieto di avvicinamento di cui al doc. 8, che si rammostra?»;
11. «vero che, in occasione dell'incontro protetto con i figli e , in Spazio Neutro, Per_5 Per_6 tenutosi nel novembre 2022, il signor ha chiesto loro di ricordare che la madre, durante la CP_1 convivenza, gli aveva lanciato addosso degli oggetti?»;
12. «vero che, nell'anno 2022, è accaduto che il signor si presentasse agli incontri protetti con i CP_1 figli e , in Spazio Neutro, alla guida della propria autovettura?»; Per_5 Per_6
13. «vero che, nel mese di novembre 2022, è accaduto che il signor incrociasse casualmente il CP_1 figlio a Muggiò mentre trovavasi alla guida della propria autovettura?»; Per_5 D. se ritenuto utile al fine di valutare l'idoneità genitoriale del signor ordinarsi ex art. 210 CP_1 cod. proc. civ., a lui o alla competente autorità giudiziaria, l'esibizione degli atti relativi al procedimento avanti il Tribunale di Monza che ha portato alla pronuncia del decreto penale di condanna citato al doc. 11 avversario, n. 371/2021, per «violenza/minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale». In ogni caso con vittoria di spese e competenze, di cui quelle maturate fino alla data di revoca della signora dall'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato da liquidarsi a Parte_1 favore di questo.
Per CP_1
- Pronunciare separazione dei coniugi e CP_1 Parte_1
- Rigettare la domanda di addebito della separazione al Sig. perché priva di CP_1 fondamento rispetto la causazione della crisi coniugale risalente nel tempo;
- Rigettare la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale richiesta da controparte in capo al sig. , CP_1
- Confermare le limitazioni della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori e per l'effetto,
- Confermare l'affidamento dei figli minori e all'ente PEona_7 PEona_8 PEona_9 territorialmente competente con supporto e monitoraggio ed obbligo di relazione periodica da parte dei servizi sociali;
pagina 4 di 10 - Confermare il collocamento dei figli minori e presso PEona_7 PEona_8 PEona_9 l'abitazione della madre Parte_1
- Disporre diritto di visita e frequentazione del padre ai figli minori e PEona_8 PEona_9 secondo modalità e supervisione servizio sociale dell'ente affidatario con progressiva graduale liberalizzazione delle stesse al padre;
- Porre a carico del un contributo al mantenimento per ciascun figlio di € 125,00 o CP_1 comunque in quella minore o maggior misura ritenuta di giustizia da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (Foi) come da Ordinanza Presidenziale del 10 maggio 2022.
- Disporre, in ogni caso, il divieto di espatrio dei minori;
- Spese compensate tra le parti.
Per il curatore speciale dei minori Avv Capuano 1. Affidare in via esclusiva i minori , e alla madre, Sig.ra Per_6 Per_5 PEona_7 Pt_1
con conferma della collocazione abitativa prevalente presso la stessa;
[...]
2. Disporre la prosecuzione delle attività di supporto e monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti (Comune di Muggiò), con obbligo di relazione periodica secondo cadenza e modalità che saranno ritenute opportune da codesto Ill.mo Tribunale;
3. Mantenere il diritto di visita e di frequentazione del padre, Sig. secondo modalità protette CP_1
e/o gradualmente evolutive, da definirsi in concreto con l'ausilio e sotto la supervisione dei Servizi Sociali, valutata la rinnovata disponibilità e la recente evoluzione positiva della figura paterna, ferma restando l'esigenza di salvaguardare in via prioritaria l'equilibrio psico-emotivo dei minori;
4. Dare atto dell'odierna volontà espressa dal minore di non insistere nella richiesta di PEona_7 decadenza della responsabilità genitoriale del padre, con conseguente rinuncia alla relativa istanza già avanzata, per effetto dell'intervenuta elaborazione del vissuto e del mutato contesto relazionale;
Dichiarare superata, allo stato, ogni istanza volta alla sospensione o alla decadenza della responsabilità genitoriale del padre Sig. salvi eventuali successivi provvedimenti CP_1 ove se ne manifestasse la necessità, in funzione dell'interesse dei minori e sulla base delle risultanze degli aggiornamenti periodici della Rete.
pagina 5 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento è stato preceduto da un giudizio avanti il Tribunale dei Minori promosso dal Pubblico Ministero a seguito di denunce di nei confronti del coniuge ed interventi delle Parte_1 forze dell'Ordine in occasione di violenti litigi in cui il marito in stato alterato perdeva il controllo e rivolgeva alla moglie pesanti minacce (brandendo in un'occasione il coltello, in un'altra lanciandole una spillatrice ed in un'altra ancora una Katana) in presenza dei tre figli minori. Per gli episodi denunciati dalla moglie il GIP con ordinanza in data 21.10.21 contestava al resistente il reato di maltrattamenti e applicava al la misura cautelare del divieto di avvicinamento a moglie e figli ed CP_1 il Tribunale con decreto provvisorio del 2.11.21 collocava la moglie e i figli minori in comunità protetta e demandava ai Servizi Sociali del luogo di residenza la regolamentazione dei rapporti di frequentazione padre-figli oltre a tutti gli interventi di supporto ritenuti necessari. In tale contesto promuoveva il ricorso per separazione personale dal coniuge e si apriva Parte_1 il presente procedimento nel corso del quale venivano sentite le parti, assunti provvedimenti provvisori, nominato il curatore speciale per i minori e acquisite relazioni periodiche di aggiornamento della situazione del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Muggiò. Tanto premesso va osservato quanto segue in ordine alle varie questioni sottoposte al vaglio del Tribunale: I. Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le risultanze processuali e i comportamenti del marito che hanno condotto alla cessazione della convivenza (ripetuti maltrattamenti in danno della moglie, culminati nell'episodio che ha indotto Pt_1 ad accettare il 21.09.21 l'inserimento in comunità unitamente ai figli per sottrare se stessa e i
[...] minori agli agiti violenti del coniuge) evidenziato l'impossibilità di una ricostituzione della comunione morale e materiale tra i coniugi e della prosecuzione della convivenza. II. ha chiesto l'addebito della separazione in capo al resistente per i reiterati episodi di Parte_1 violenza di cui è stata vittima nel corso del matrimonio. Premesso che, ai fini della pronuncia di addebito, è necessario che il comportamento in violazione degli obblighi matrimoniali sia cosciente e volontario, che la violazione sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e che sussista un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza (cfr. ex multis Cass. civ. 7469/17, Cass. civ. 18074/14), nel caso di specie, gli elementi acquisiti nel corso del giudizio consentono di ricondurre il fallimento del matrimonio a volontarie e consapevoli condotte contrarie ai doveri coniugali previsti dall'art.143 c.c. da parte di CP_1 Secondo giurisprudenza consolidata le reiterate violenze fisiche e morali che uno dei due coniugi infligge all'altro, costituiscono violazioni molto gravi dei doveri che nascono dal matrimonio, da fondare non soltanto la pronuncia di separazione personale come causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore delle stesse (ex plurimis Cass.31351/22). L'accertamento della violenza domestica esonera, inoltre, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della addebitabilità, con il comportamento tenuto dall'altro coniuge, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili esclusivamente con comportamenti omogenei (ex multis Cass. Civ. n. 31901/18). Nel caso di specie, in sede penale con pronuncia emessa in primo grado il 12.10.23, confermata in appello, è stata accertata la responsabilità del per i reati di maltrattamenti in danno della moglie. CP_1 Sulla scorta delle indagini svolte ed in particolare della ricostruzione dettagliata offerta dalla persona offesa della vita matrimoniale nel corso della convivenza e soprattutto degli ultimi anni, riscontrata anche dalle ulteriori deposizioni testimoniali e acquisizioni documentali, è emerso un progressivo deterioramento della relazione coniugale a causa degli agiti violenti del marito (minacce con l'uso di coltello o altre armi da taglio) che hanno comportato l'intervento in più occasioni delle forze pagina 6 di 10 dell'ordine (cfr annotazioni di servizio) e di terzi in difesa della moglie in luogo pubblico (verbali sit per l'episodio occorso nel luglio 2019 nel parco d Muggiò)
A fronte della gravità di tali comportamenti nessun rilievo assume la asserita preesistente crisi matrimoniale per mancata condivisione di alcune scelte lavorative del marito, tenuto altresì conto che anche successivamente ad alcuni episodi di violenza, occorsi nel 2019, e che erano già stati attenzionati dal Tribunale Minori e dai Servizi Sociali, la moglie si era riconciliata con il marito riprendendo la convivenza e che solo a seguito dell'episodio intervenuto il 5.09.21 si allontanava Parte_1 definitivamente dal marito accettando l'inserimento in comunità insieme ai figli. La tolleranza di comportamenti contrari ai doveri del matrimonio non può costituire un'esimente e l'intollerabilità della convivenza deve imputarsi proprio all'acuirsi delle condotte minacciose e alla gravità degli episodi occorsi nel 2020 e 2021 che hanno dato luogo prima all'emissione di un'ordinanza cautelare e poi alla condanna del per il reato di maltrattamenti. CP_1 Va dunque accolta la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
III. Dal matrimonio delle parti sono nati tre figli: nel 2007, nel 2009 e nel 2011. Per_7 Per_5 Per_6 Nelle more del giudizio che ha sempre rifiutato di riallacciare i rapporti con il padre, è diventato Per_7 maggiorenne e nessun provvedimento di affidamento deve essere più assunto con riferimento a lui. Quanto agli altri due figli, ancora minori, che nel corso del giudizio sono stati affidati all'ente e collocati in comunità insieme alla madre, deve tenersi conto dell'evolversi della situazione, quale è emersa dalle relazioni periodiche dei Servizi Sociali di Muggiò. Nella relazione conclusiva trasmessa il 14.05.25, gli operatori hanno dato atto di un miglioramento complessivo delle relazioni intrafamiliari ed in particolare dell'esito positivo degli interventi posti in essere sia in favore dei minori che degli adulti. In particolare, con riferimento alla madre i Servizi hanno riferito che “La signora Pt_1 mantiene una collaborazione attiva con il servizio scrivente, confrontandosi rispetto alla crescita dei ragazzi in un'ottica proattiva”. Già nelle precedenti relazioni si era dato atto della sua idoneità genitoriale, nonostante le difficoltà incontrate nella gestione concreta dei tre figli che sta crescendo sostanzialmente da sola con il supporto della rete dei Servizi. Solo recentemente il che è tuttora CP_1 sottoposto a misura cautelare e segue un percorso riabilitativo per gli autori di comportamenti violenti presso il CIPM, è risultato più collaborante e di ciò hanno beneficiato anche i figli che hanno assunto condotte maggiormente responsabili, come evidenziato dai Servizi Sociali. I comportamenti pregressi che hanno esposti i minori a violenza assistita, la misura cautelare in corso, un percorso riabilitativo ancora da portare a compimento e il concreto rischio che debba scontare una pena detentiva sono però ostativi all'affidamento dei minori anche al padre.
e vanno perciò affidati in via esclusiva alla madre che potrà assumere Per_5 Per_10 autonomamente le decisioni più importanti per i figli riguardanti salute, educazione, istruzione, collocamento e rilascio dei documenti validi per l'espatrio. La concentrazione di genitorialità in capo alla madre non incide però sulla titolarità della responsabilità genitoriale da parte del padre, ma solo sul suo esercizio e non preclude a quest'ultimo il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse dei minori (art. 337 quater ultimo comma c.c.). Va mantenuto il monitoraggio per ulteriori due anni da parte dei Servizi Sociali territoriali che continueranno a seguire il percorso di crescita dei minori e ad assicurare gli interventi di supporto funzionali al loro benessere. I Servizi segnaleranno tempestivamente alla competente Procura dei Minorenni eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori. I Servizi regolamenteranno i rapporti di frequentazione padre-figli secondo modalità protette con progressiva liberalizzazione, compatibilmente con i provvedimenti restrittivi assunti in sede penale. IV. Nessun provvedimento deve essere più assunto in ordine alla domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, avendovi la ricorrente e il curatore speciale rinunciato a fronte del comportamento maggiormente collaborativo e funzionale all'interesse dei figli assunto da CP_1 nella fase conclusiva del giudizio. pagina 7 di 10 V. Quanto al profilo economico della controversia, vanno confermati i provvedimenti assunti in via provvisoria che prevedono la corresponsione da parte del padre di un assegno di mantenimento di € 375,00 complessivi per i tre figli, tutti studenti non economicamente indipendenti (€ 125,00 a figlio) e l'erogazione in favore della madre dell'intero importo dell'assegno unico. La condizione economica delle parti ed in particolare del padre è rimasta sostanzialmente immutata. La ricorrente, che ha recentemente ottenuto l'assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica nel Comune di Muggiò, continua a svolgere l'attività di educatrice scolastica con un'entrata di circa € 1000,00/1100,00 netti mensili per i soli mesi di frequenza scolastica. Il resistente, che a causa delle pendenze penali non ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno ed è sprovvisto di patente di guida, svolge attività di traslocatore e facchinaggio per privati, non potendo essere assunto e neppure ricevere incarichi lavorativi da società operative nel settore. VI. Le spese di lite, in considerazione, da un lato, della pronuncia di addebito nei confronti del marito e dall'altro, del prolungarsi del giudizio per verificare l'evolversi degli interventi in favore dei minori, vanno poste a carico del resistente e liquidate in favore dello Stato per 1/2 e compensate per la restante metà. Le spese inerenti l'attività del curatore speciale che è stato nominato nell'interesse dei minori e ammesso al patrocinio a spese dello Stato, vanno dichiarate irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di CP_7
, così provvede:
[...] I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e con addebito a Parte_1 CP_1 carico di CP_1 II. Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desio per le annotazioni di legge (atto di matrimonio n.31 Parte I, anno 2006); III. Affida i figli minori e in va esclusiva a che potrà assumere Per_5 Per_6 Parte_1 autonomamente, senza necessità del consenso dell'altro genitore, le decisioni in materia di salute, istruzione, educazione, residenza e rilascio dei documenti validi per l'espatrio relative ai figli minori e per l'effetto revoca l'affidamento ai Servizi Sociali d Muggiò; IV. Demanda ai Servizi Sociali di Muggiò il monitoraggio della situazione del nucleo familiare per ulteriori due anni, la prosecuzione degli interventi di supporto ritenuti necessari e la regolamentazione dei rapporti di frequentazione padre-figli con modalità tutelanti per gli stessi e progressivamente liberalizzati, compatibilmente con le misure restrittive assunte in ambito penale nei confronti del i Servizi Sociali di Muggiò segnaleranno CP_1 tempestivamente alla competente Procura minori eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
V. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale avendovi la ricorrente e il curatore speciale rinunciato;
VI. pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento dei tre figli, CP_1 corrispondendo a l'importo di € 375,00 mensili (€125,00 per ogni figlio) Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese;
importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
VII. pone altresì a carico del padre il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di seguito indicate e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal pagina 8 di 10 medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. VIII. Dispone che l'intero importo dell'assegno unico per il nucleo familiare sia erogato interamente a Parte_1 IX. Condanna a pagare allo Stato la metà delle spese di lite sostenute dalla CP_1 ricorrente che si liquidano in € 2352,00 per competenze, oltre il 15% di detto importo a titolo di rimborso spese forfettarie ed oltre oneri accessori di legge e importo del contributo unificato;
X. Compensa le spese di lite per la restante metà; pagina 9 di 10 XI. Dichiara irripetibili le spese del curatore speciale dei minori. Manda la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali di Muggiò Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 20 novembre 2025. Il Presidente est. Laura Gaggiotti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 121/2022 promossa da:
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BANI PAOLA CRISTINA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. TICOZZELLI PATRIZIA MARIA ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
e dell'avv. Avv. Paola Capuano, nella sua qualità di curatore speciale dei figli minori, rappresentati e difesi dall'avv. Silvio Maragucci ed elettivamente domiciliati presso il medesimo come da procura in atti;
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1 I. pronunciare la separazione personale dei coniugi;
II. addebitare la separazione al signor CP_1 III. porre a carico del signor un contributo mensile al mantenimento dei figli nella CP_1 misura di euro 250,00 per ciascuno di loro, o comunque in quella, minore o maggiore, ritenuta di giustizia, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno quindici di ogni mese per dodici mensilità all'anno e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (FOI), con pagina 1 di 10 decorrenza dal mese di maggio 2023 e riferimento al mese di maggio 2022, oltre le spese straordinarie da sostenersi per i figli in ragione del 50%, come individuate e con le modalità indicate nell'ordinanza presidenziale del 10 maggio 2022, ovvero: il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di seguito indicate e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad esempio, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (ad esempio, fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (ad esempio, Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (ad esempio, oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (ad esempio, lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio Whatsapp), almeno giorni quindici
- salvo urgenze - prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi - anche per le spese erogabili senza preventivo accordo - almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a pagina 2 di 10 quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di propria spettanza;
IV. disporre che l'assegno unico e universale per i figli a carico sia erogato interamente alla signora Parte_1 V. affidare la prole minore in via esclusiva alla signora con collocamento Parte_1 presso di lei e rimessione sempre a lei delle decisioni di maggiore interesse per i figli riguardo all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale;
VI. demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire le attività di vigilanza sulla prole minore e di supporto a favore del nucleo famigliare;
VII. di conseguenza adottare nei confronti del signor ex art. 333 cod. civ., ogni e CP_1 più opportuno provvedimento limitativo della di lui responsabilità genitoriale, in ogni caso regolamentandone gli incontri con i figli con modalità protette e progressiva evoluzione verso la forma libera, con l'accompagnamento ed il monitoraggio dei Servizi Sociali;
VIII. disporre il divieto di espatrio della prole minore;
in via istruttoria, A. con riferimento alla domanda di addebito della separazione al signor ed a quella relativa CP_1 alla titolarità ed all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli, ammettersi la prova per testi sulle circostanze qui di seguito articolate in separati capitoli, epurati dei giudizi e delle valutazioni ivi contenuti:
1. «vero che la signora che è diplomata in assistenza all'infanzia, dal mese di ottobre 2005 e Pt_1 fino a quello di maggio 2010 ha lavorato presso la Fondazione Casa del Giovane La Madonnina di Milano, e poi, dal mese di febbraio a quello di luglio 2019, a favore di Ancilab Srl di Milano, come da doc. 34 che si rammostra?»;
2.«vero che fintantoché la signora è stata lavorativamente occupata, prima presso la Fondazione Pt_1 Casa del Giovane La Madonnina, poi presso Ancilab Srl e in ultimo, ed a tutt'oggi, presso Baby College Srl di Seregno, ha destinato lo stipendio, e per intero, alla famiglia?»;
3. «vero che, durante la convivenza matrimoniale, la signora e lei sola, si è curata della casa, Pt_1 dei figli, e anche della suocera, che, su decisione unilaterale del signor ha convissuto con loro CP_1 per una decina d'anni, dal 2008 al 2018?»;
4. «vero che, durante la convivenza matrimoniale, la signora e lei sola, si è occupata degli Pt_1 impegni e delle incombenze scolastiche dei figli, per cui di seguirli nei compiti, di conferire con gli insegnanti, di partecipare alle riunioni, di rapportarsi con gli altri genitori, di accompagnarli e ritirarli da scuola;
e pure nelle attività extra-scolastiche?»;
5. «vero che durante la convivenza matrimoniale, accadeva con regolarità che il signor terminato CP_1 il lavoro, si trattenesse fuori casa e rientrasse a tarda ora, quando moglie e figli avevano già cenato o già dormivano?»;
6. «vero che, durante la convivenza matrimoniale, nelle occasioni descritte al capitolo 5, accadeva spesso che il signor rientrasse a casa ubriaco?»; CP_1
7. «vero che, durante la convivenza matrimoniale, nelle occasioni descritte al capitolo 5, e anche di giorno, capitava che il signor insultasse e offendesse la moglie, dandole della puttana e CP_1 accusandola di intrattenere delle relazioni con altri uomini;
e questo anche alla presenza dei figli?»;
8. «vero che, durante la convivenza matrimoniale, nelle occasioni descritte ai capitoli 5-7, anche nel cuore della notte, capitava che la signora lasciasse l'abitazione coniugale insieme ai figli e Pt_1 chiedesse ospitalità per la notte alla zia, la signora o alle amiche?»; Testimone_1
9. «vero che, in una delle occasioni descritte al capitolo 8, il signor si presentava in piena notte CP_1 presso l'abitazione della signora ». Testimone_1
pagina 3 di 10 Si indicano a testi: sui capitoli da 1 a 8, signora residente in [...] Marmora 9, signora residente in [...], signora Testimone_3 Tes_4
residente in [...], via Italia, signora residente in [...]
[...] Testimone_1 MI, via C. Villa 6, anche sul capitolo 9; sul capitolo 4, signora , residente in Testimone_5 Genova;
B. quanto alle annotazioni di Servizio ed ai verbali di sommarie informazioni ai docc. 28-29 e 31-32, ammettersi, in via residuale, l'esame testimoniale degli agenti di P.G. e dei soggetti deponenti sulle circostanze ivi riportate, se non ritenuti sufficienti a provarle i documenti prodotti, con i testi indicati PE nelle persone di: , e su Per_1 Testimone_6 PEona_2 Controparte_2 quelle riportate al doc. 28 e e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
su quelle riportate al doc. 29, tutti domiciliati presso la Stazione dei Carabinieri di Controparte_6 Muggiò; signor , residente in [...] su quelle PEona_4 riportate al doc. 31; signora residente in [...], anche su Testimone_2 quelle riportate al doc. 32; C. nella consapevolezza della finalità del mezzo istruttorio e nell'evidenza che il signor CP_1 contesta ogni addebito riguardo ai fatti indagati in sede penale, ammettersi il di lui interrogatorio formale sulle (sole) circostanze articolate nei capitoli da 1 a 9 ed in quelli a seguire, epurati dei giudizi e delle valutazioni ivi contenuti:
10. «vero che, nell'anno 2022, è accaduto che il signor in occasione degli incontri protetti con i CP_1 figli e , in Spazio Neutro, chiedesse ad di convincere la madre ad esprimere Per_5 Per_6 Per_6 parere favorevole alla revoca del divieto di avvicinamento di cui al doc. 8, che si rammostra?»;
11. «vero che, in occasione dell'incontro protetto con i figli e , in Spazio Neutro, Per_5 Per_6 tenutosi nel novembre 2022, il signor ha chiesto loro di ricordare che la madre, durante la CP_1 convivenza, gli aveva lanciato addosso degli oggetti?»;
12. «vero che, nell'anno 2022, è accaduto che il signor si presentasse agli incontri protetti con i CP_1 figli e , in Spazio Neutro, alla guida della propria autovettura?»; Per_5 Per_6
13. «vero che, nel mese di novembre 2022, è accaduto che il signor incrociasse casualmente il CP_1 figlio a Muggiò mentre trovavasi alla guida della propria autovettura?»; Per_5 D. se ritenuto utile al fine di valutare l'idoneità genitoriale del signor ordinarsi ex art. 210 CP_1 cod. proc. civ., a lui o alla competente autorità giudiziaria, l'esibizione degli atti relativi al procedimento avanti il Tribunale di Monza che ha portato alla pronuncia del decreto penale di condanna citato al doc. 11 avversario, n. 371/2021, per «violenza/minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale». In ogni caso con vittoria di spese e competenze, di cui quelle maturate fino alla data di revoca della signora dall'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato da liquidarsi a Parte_1 favore di questo.
Per CP_1
- Pronunciare separazione dei coniugi e CP_1 Parte_1
- Rigettare la domanda di addebito della separazione al Sig. perché priva di CP_1 fondamento rispetto la causazione della crisi coniugale risalente nel tempo;
- Rigettare la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale richiesta da controparte in capo al sig. , CP_1
- Confermare le limitazioni della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori e per l'effetto,
- Confermare l'affidamento dei figli minori e all'ente PEona_7 PEona_8 PEona_9 territorialmente competente con supporto e monitoraggio ed obbligo di relazione periodica da parte dei servizi sociali;
pagina 4 di 10 - Confermare il collocamento dei figli minori e presso PEona_7 PEona_8 PEona_9 l'abitazione della madre Parte_1
- Disporre diritto di visita e frequentazione del padre ai figli minori e PEona_8 PEona_9 secondo modalità e supervisione servizio sociale dell'ente affidatario con progressiva graduale liberalizzazione delle stesse al padre;
- Porre a carico del un contributo al mantenimento per ciascun figlio di € 125,00 o CP_1 comunque in quella minore o maggior misura ritenuta di giustizia da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (Foi) come da Ordinanza Presidenziale del 10 maggio 2022.
- Disporre, in ogni caso, il divieto di espatrio dei minori;
- Spese compensate tra le parti.
Per il curatore speciale dei minori Avv Capuano 1. Affidare in via esclusiva i minori , e alla madre, Sig.ra Per_6 Per_5 PEona_7 Pt_1
con conferma della collocazione abitativa prevalente presso la stessa;
[...]
2. Disporre la prosecuzione delle attività di supporto e monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti (Comune di Muggiò), con obbligo di relazione periodica secondo cadenza e modalità che saranno ritenute opportune da codesto Ill.mo Tribunale;
3. Mantenere il diritto di visita e di frequentazione del padre, Sig. secondo modalità protette CP_1
e/o gradualmente evolutive, da definirsi in concreto con l'ausilio e sotto la supervisione dei Servizi Sociali, valutata la rinnovata disponibilità e la recente evoluzione positiva della figura paterna, ferma restando l'esigenza di salvaguardare in via prioritaria l'equilibrio psico-emotivo dei minori;
4. Dare atto dell'odierna volontà espressa dal minore di non insistere nella richiesta di PEona_7 decadenza della responsabilità genitoriale del padre, con conseguente rinuncia alla relativa istanza già avanzata, per effetto dell'intervenuta elaborazione del vissuto e del mutato contesto relazionale;
Dichiarare superata, allo stato, ogni istanza volta alla sospensione o alla decadenza della responsabilità genitoriale del padre Sig. salvi eventuali successivi provvedimenti CP_1 ove se ne manifestasse la necessità, in funzione dell'interesse dei minori e sulla base delle risultanze degli aggiornamenti periodici della Rete.
pagina 5 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento è stato preceduto da un giudizio avanti il Tribunale dei Minori promosso dal Pubblico Ministero a seguito di denunce di nei confronti del coniuge ed interventi delle Parte_1 forze dell'Ordine in occasione di violenti litigi in cui il marito in stato alterato perdeva il controllo e rivolgeva alla moglie pesanti minacce (brandendo in un'occasione il coltello, in un'altra lanciandole una spillatrice ed in un'altra ancora una Katana) in presenza dei tre figli minori. Per gli episodi denunciati dalla moglie il GIP con ordinanza in data 21.10.21 contestava al resistente il reato di maltrattamenti e applicava al la misura cautelare del divieto di avvicinamento a moglie e figli ed CP_1 il Tribunale con decreto provvisorio del 2.11.21 collocava la moglie e i figli minori in comunità protetta e demandava ai Servizi Sociali del luogo di residenza la regolamentazione dei rapporti di frequentazione padre-figli oltre a tutti gli interventi di supporto ritenuti necessari. In tale contesto promuoveva il ricorso per separazione personale dal coniuge e si apriva Parte_1 il presente procedimento nel corso del quale venivano sentite le parti, assunti provvedimenti provvisori, nominato il curatore speciale per i minori e acquisite relazioni periodiche di aggiornamento della situazione del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Muggiò. Tanto premesso va osservato quanto segue in ordine alle varie questioni sottoposte al vaglio del Tribunale: I. Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le risultanze processuali e i comportamenti del marito che hanno condotto alla cessazione della convivenza (ripetuti maltrattamenti in danno della moglie, culminati nell'episodio che ha indotto Pt_1 ad accettare il 21.09.21 l'inserimento in comunità unitamente ai figli per sottrare se stessa e i
[...] minori agli agiti violenti del coniuge) evidenziato l'impossibilità di una ricostituzione della comunione morale e materiale tra i coniugi e della prosecuzione della convivenza. II. ha chiesto l'addebito della separazione in capo al resistente per i reiterati episodi di Parte_1 violenza di cui è stata vittima nel corso del matrimonio. Premesso che, ai fini della pronuncia di addebito, è necessario che il comportamento in violazione degli obblighi matrimoniali sia cosciente e volontario, che la violazione sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e che sussista un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza (cfr. ex multis Cass. civ. 7469/17, Cass. civ. 18074/14), nel caso di specie, gli elementi acquisiti nel corso del giudizio consentono di ricondurre il fallimento del matrimonio a volontarie e consapevoli condotte contrarie ai doveri coniugali previsti dall'art.143 c.c. da parte di CP_1 Secondo giurisprudenza consolidata le reiterate violenze fisiche e morali che uno dei due coniugi infligge all'altro, costituiscono violazioni molto gravi dei doveri che nascono dal matrimonio, da fondare non soltanto la pronuncia di separazione personale come causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore delle stesse (ex plurimis Cass.31351/22). L'accertamento della violenza domestica esonera, inoltre, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della addebitabilità, con il comportamento tenuto dall'altro coniuge, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili esclusivamente con comportamenti omogenei (ex multis Cass. Civ. n. 31901/18). Nel caso di specie, in sede penale con pronuncia emessa in primo grado il 12.10.23, confermata in appello, è stata accertata la responsabilità del per i reati di maltrattamenti in danno della moglie. CP_1 Sulla scorta delle indagini svolte ed in particolare della ricostruzione dettagliata offerta dalla persona offesa della vita matrimoniale nel corso della convivenza e soprattutto degli ultimi anni, riscontrata anche dalle ulteriori deposizioni testimoniali e acquisizioni documentali, è emerso un progressivo deterioramento della relazione coniugale a causa degli agiti violenti del marito (minacce con l'uso di coltello o altre armi da taglio) che hanno comportato l'intervento in più occasioni delle forze pagina 6 di 10 dell'ordine (cfr annotazioni di servizio) e di terzi in difesa della moglie in luogo pubblico (verbali sit per l'episodio occorso nel luglio 2019 nel parco d Muggiò)
A fronte della gravità di tali comportamenti nessun rilievo assume la asserita preesistente crisi matrimoniale per mancata condivisione di alcune scelte lavorative del marito, tenuto altresì conto che anche successivamente ad alcuni episodi di violenza, occorsi nel 2019, e che erano già stati attenzionati dal Tribunale Minori e dai Servizi Sociali, la moglie si era riconciliata con il marito riprendendo la convivenza e che solo a seguito dell'episodio intervenuto il 5.09.21 si allontanava Parte_1 definitivamente dal marito accettando l'inserimento in comunità insieme ai figli. La tolleranza di comportamenti contrari ai doveri del matrimonio non può costituire un'esimente e l'intollerabilità della convivenza deve imputarsi proprio all'acuirsi delle condotte minacciose e alla gravità degli episodi occorsi nel 2020 e 2021 che hanno dato luogo prima all'emissione di un'ordinanza cautelare e poi alla condanna del per il reato di maltrattamenti. CP_1 Va dunque accolta la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
III. Dal matrimonio delle parti sono nati tre figli: nel 2007, nel 2009 e nel 2011. Per_7 Per_5 Per_6 Nelle more del giudizio che ha sempre rifiutato di riallacciare i rapporti con il padre, è diventato Per_7 maggiorenne e nessun provvedimento di affidamento deve essere più assunto con riferimento a lui. Quanto agli altri due figli, ancora minori, che nel corso del giudizio sono stati affidati all'ente e collocati in comunità insieme alla madre, deve tenersi conto dell'evolversi della situazione, quale è emersa dalle relazioni periodiche dei Servizi Sociali di Muggiò. Nella relazione conclusiva trasmessa il 14.05.25, gli operatori hanno dato atto di un miglioramento complessivo delle relazioni intrafamiliari ed in particolare dell'esito positivo degli interventi posti in essere sia in favore dei minori che degli adulti. In particolare, con riferimento alla madre i Servizi hanno riferito che “La signora Pt_1 mantiene una collaborazione attiva con il servizio scrivente, confrontandosi rispetto alla crescita dei ragazzi in un'ottica proattiva”. Già nelle precedenti relazioni si era dato atto della sua idoneità genitoriale, nonostante le difficoltà incontrate nella gestione concreta dei tre figli che sta crescendo sostanzialmente da sola con il supporto della rete dei Servizi. Solo recentemente il che è tuttora CP_1 sottoposto a misura cautelare e segue un percorso riabilitativo per gli autori di comportamenti violenti presso il CIPM, è risultato più collaborante e di ciò hanno beneficiato anche i figli che hanno assunto condotte maggiormente responsabili, come evidenziato dai Servizi Sociali. I comportamenti pregressi che hanno esposti i minori a violenza assistita, la misura cautelare in corso, un percorso riabilitativo ancora da portare a compimento e il concreto rischio che debba scontare una pena detentiva sono però ostativi all'affidamento dei minori anche al padre.
e vanno perciò affidati in via esclusiva alla madre che potrà assumere Per_5 Per_10 autonomamente le decisioni più importanti per i figli riguardanti salute, educazione, istruzione, collocamento e rilascio dei documenti validi per l'espatrio. La concentrazione di genitorialità in capo alla madre non incide però sulla titolarità della responsabilità genitoriale da parte del padre, ma solo sul suo esercizio e non preclude a quest'ultimo il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse dei minori (art. 337 quater ultimo comma c.c.). Va mantenuto il monitoraggio per ulteriori due anni da parte dei Servizi Sociali territoriali che continueranno a seguire il percorso di crescita dei minori e ad assicurare gli interventi di supporto funzionali al loro benessere. I Servizi segnaleranno tempestivamente alla competente Procura dei Minorenni eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori. I Servizi regolamenteranno i rapporti di frequentazione padre-figli secondo modalità protette con progressiva liberalizzazione, compatibilmente con i provvedimenti restrittivi assunti in sede penale. IV. Nessun provvedimento deve essere più assunto in ordine alla domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, avendovi la ricorrente e il curatore speciale rinunciato a fronte del comportamento maggiormente collaborativo e funzionale all'interesse dei figli assunto da CP_1 nella fase conclusiva del giudizio. pagina 7 di 10 V. Quanto al profilo economico della controversia, vanno confermati i provvedimenti assunti in via provvisoria che prevedono la corresponsione da parte del padre di un assegno di mantenimento di € 375,00 complessivi per i tre figli, tutti studenti non economicamente indipendenti (€ 125,00 a figlio) e l'erogazione in favore della madre dell'intero importo dell'assegno unico. La condizione economica delle parti ed in particolare del padre è rimasta sostanzialmente immutata. La ricorrente, che ha recentemente ottenuto l'assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica nel Comune di Muggiò, continua a svolgere l'attività di educatrice scolastica con un'entrata di circa € 1000,00/1100,00 netti mensili per i soli mesi di frequenza scolastica. Il resistente, che a causa delle pendenze penali non ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno ed è sprovvisto di patente di guida, svolge attività di traslocatore e facchinaggio per privati, non potendo essere assunto e neppure ricevere incarichi lavorativi da società operative nel settore. VI. Le spese di lite, in considerazione, da un lato, della pronuncia di addebito nei confronti del marito e dall'altro, del prolungarsi del giudizio per verificare l'evolversi degli interventi in favore dei minori, vanno poste a carico del resistente e liquidate in favore dello Stato per 1/2 e compensate per la restante metà. Le spese inerenti l'attività del curatore speciale che è stato nominato nell'interesse dei minori e ammesso al patrocinio a spese dello Stato, vanno dichiarate irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di CP_7
, così provvede:
[...] I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e con addebito a Parte_1 CP_1 carico di CP_1 II. Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desio per le annotazioni di legge (atto di matrimonio n.31 Parte I, anno 2006); III. Affida i figli minori e in va esclusiva a che potrà assumere Per_5 Per_6 Parte_1 autonomamente, senza necessità del consenso dell'altro genitore, le decisioni in materia di salute, istruzione, educazione, residenza e rilascio dei documenti validi per l'espatrio relative ai figli minori e per l'effetto revoca l'affidamento ai Servizi Sociali d Muggiò; IV. Demanda ai Servizi Sociali di Muggiò il monitoraggio della situazione del nucleo familiare per ulteriori due anni, la prosecuzione degli interventi di supporto ritenuti necessari e la regolamentazione dei rapporti di frequentazione padre-figli con modalità tutelanti per gli stessi e progressivamente liberalizzati, compatibilmente con le misure restrittive assunte in ambito penale nei confronti del i Servizi Sociali di Muggiò segnaleranno CP_1 tempestivamente alla competente Procura minori eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
V. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale avendovi la ricorrente e il curatore speciale rinunciato;
VI. pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento dei tre figli, CP_1 corrispondendo a l'importo di € 375,00 mensili (€125,00 per ogni figlio) Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese;
importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
VII. pone altresì a carico del padre il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di seguito indicate e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal pagina 8 di 10 medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. VIII. Dispone che l'intero importo dell'assegno unico per il nucleo familiare sia erogato interamente a Parte_1 IX. Condanna a pagare allo Stato la metà delle spese di lite sostenute dalla CP_1 ricorrente che si liquidano in € 2352,00 per competenze, oltre il 15% di detto importo a titolo di rimborso spese forfettarie ed oltre oneri accessori di legge e importo del contributo unificato;
X. Compensa le spese di lite per la restante metà; pagina 9 di 10 XI. Dichiara irripetibili le spese del curatore speciale dei minori. Manda la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali di Muggiò Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 20 novembre 2025. Il Presidente est. Laura Gaggiotti
pagina 10 di 10