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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 25/07/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 172/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA Parte_1 C.F._1
BALANTE, elettivamente domiciliato in VIA LICAUSI N. 5, 86042 CAMPOMARINO, presso il difensore avv. ANTONELLA BALANTE
RICORRENTE e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati;
[...]
2. Disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3. Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Mafalda (CB), C.so Vittorio Emanuele n.2 in favore del ricorrente Sig. unitamente ai figli maggiorenni non economicamente Parte_1 autosufficienti dei coniugi, e , con ogni arredo e corredo;
Persona_1 Controparte_2 disporre che l'altro genitore si allontani entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso e/o dal termine indicato dal Giudice adito, asportando i propri beni personali;
pagina 1 di 5
4. Disporre a carico della sig.ra il pagamento pro quota della somma di € 242,67, Controparte_1 pari alla metà della rata mensile del mutuo di € 485,35, da corrispondere sul C/C n. 0831/00588526 cointestato tra le parti acceso presso la Banca di Lanciano e Sulmona – agenzia di San Salvo, da versarsi entro il giorno 27 di ogni mese, imputando la restante quota di € 242,67 al sig. Parte_1 per il pagamento dei ratei di mutuo fino all'estinzione dello stesso;
salva la volontà della
[...] sig.ra alla rinuncia al 50% della proprietà dell'immobile con accollo del mutuo Controparte_1 residuo in capo al sig. ; Parte_1
5. Disporre che la sig.ra corrisponda entro e non oltre il 5 di ogni mese la somma di Controparte_1
€ 200,00 a titolo di mantenimento per i figli maggiorenni non economicamente sufficienti da versare tramite bonifico su Carta Postepay - Iban: IT 71W 3608 10513 828263 8282643, intestata al sig.
[...]
importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
Parte_1
6. Riconoscere sin d'ora in favore dello stesso sig. l'intero importo dell'assegno Parte_1 unico spettante per i figli conviventi e/o nella misura ritenuta di giustizia;
7. Disporre che le spese straordinarie per i figli espressamente concordate, così come indicato nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Larino, vengano suddivise tra i coniugi nella misura pari al 50%;
8.Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre accessori come per legge”.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 7/03/2025, proponeva domanda di separazione personale Parte_1 dalla moglie , con l'assegnazione dell'uso della casa familiare al marito, l'attribuzione, Controparte_1 al marito, in aggiunta all'assegno unico universale da riconoscere per intero al ricorrente, di un assegno di Euro 200,00 mensili a carico del marito, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, e le altre statuizioni analiticamente indicate nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, l'intimata non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
All'udienza di prima comparizione, espletata l'audizione del coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza dell'altro coniuge, il Giudice relatore delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni alla parte costituita, che le ha rassegnate come riportate in epigrafe, e ha ordinato la discussione orale nella stessa udienza.
In data 15/07/2025 il Pubblico Ministero ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
2.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, 1° comma, c. c. e desumibile dall'insanabile dissidio emerso in sede di comparizione dinanzi al Presidente.
La casa familiare, costituita da un appartamento acquistato in regime di comunione legale fra i coniugi, deve essere assegnata in uso al marito, avuto riguardo a quanto emerso dalle dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza di prima comparizione riguardo al riferito contrasto della convenuta con la figlia al buon rapporto del ricorrente con entrambi i figli maggiorenni e al disinteresse manifestato Per_1 dalla convenuta per le sorti del presente procedimento.
pagina 2 di 5 Tenuto conto delle esigenze dei figli maggiorenni, entrambi ancora studenti ed economicamente non autosufficienti, della convivenza dei figli con il padre e delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali quali si desumono dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale (entrambi i coniugi lavorano alle dipendenze di terzi, percependo una modesta retribuzione;
il marito paga una rata mensile di Euro 400,00 circa per la restituzione di un mutuo e una rata mensile di Euro 100,00 per la restituzione di un prestito personale), si stima equo porre a carico della moglie l'obbligo di versare al marito, alla fine di ogni mese e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, un assegno mensile di Euro 300,00 comprensivi della quota dell'assegno unico universale a lei spettante, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli (Euro 150,00 ciascuno). Per il versamento dei ratei dell'assegno di mantenimento maturati fino a tutto il mese di giugno 2025, dai quali deve dedursi quanto eventualmente già corrisposto per gli stessi mesi a titolo di mantenimento dei figli, deve essere fissato il termine di sei mesi, con la stessa decorrenza indicata nell'ordinanza del 9 luglio 2025.
L'assegno unico universale resta regolato come per Legge e attribuito, perciò, in quote uguali a ciascun genitore.
Alle spese straordinarie, che si aggiungono al mantenimento ordinario, devono partecipare entrambi i genitori in parti uguali. Giova evidenziare che per spese straordinarie si intendono gli esborsi, necessari o utili per il minore, caratterizzati dall'imprevedibilità dell'evento che li determina ovvero che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non sono quantificabili ex ante o sono diretti a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie. Nell'ambito delle spese straordinarie così individuate, alcune devono ritenersi obbligatorie perché derivanti da scelte già concordate dai genitori ovvero da decisioni talmente urgenti da non consentire la preventiva concertazione, mentre tutte le altre richiedono sempre il previo consenso di entrambi i genitori.
Al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti fra i genitori, il Collegio ritiene opportuno dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie, specificando, altresì, le spese ordinarie già comprese nell'assegno mensile di mantenimento.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: spese scolastiche e di assistenza: iscrizioni e rette di scuole private (dall'asilo nido, alla scuola per l'infanzia, alla scuola primaria e secondaria), iscrizioni e rette di università pubbliche o private, eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale dello strumento, disegno, pittura), corsi di informatica;
acquisto di PC o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
master e corsi di specializzazione;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per la RC e bollo auto;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
pagina 3 di 5 spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia;
cure termali;
spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato,
spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso.
Anche riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero in un termine all'uopo fissato (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La richiesta relativa al pagamento pro quota delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, proposta dal ricorrente, infine, deve essere dichiarata improponibile, in quanto, essendo soggetta al rito ordinario, non può essere introdotta e trattata nel giudizio di separazione, al quale non è legata dalla connessione qualificata indicata dall'art. 40, 3° comma, c. p. c. (cfr.: Cass. civ., Sez. I, 8-9- 2014, n. 18870; Cass. civ., Sez. I, 21-5-2009, n. 11828; Cass. civ., Sez. I, 10-3-2006, n. 5304, in motivazione).
Le spese processuali, attesa la natura del giudizio e considerate le ragioni della decisione, devono essere poste per metà a carico della contumace, liquidata come in dispositivo in base ai valori minimi del terzo scaglione tabellare, trattandosi di causa di valore indeterminabile non complessa, e dichiarate irripetibili per l'altra metà.
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta con ricorso depositato il 7/03/2025 da contro Parte_1
, con l'intervento del P.M. in Sede, disattesa ogni diversa richiesta o conclusione, così Controparte_1 provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata il [...] a Controparte_1 Campobasso, e nato il [...] a [...]; Parte_1
b) assegna al marito l'uso della casa familiare in Mafalda, Corso V. Parte_1
Emanuele 2, con i relativi arredi, con facoltà, per la moglie, qualora non lo abbia già fatto, di asportare entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza del 9/07/2025 ovvero, in difetto di notifica di quest'ultima ordinanza, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, tutti i beni mobili di sua incontestata proprietà esclusiva;
c) pone a carico della moglie l'obbligo di versare al marito Controparte_1 Parte_1 un assegno mensile di € 300,00 comprensivi della quota dell'assegno unico
[...] universale spettante alla moglie, anche a mezzo di vaglia postale, alla fine di ogni mese con decorrenza dal 7 marzo 2025 e al lordo delle somme eventualmente già percepite, quale contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni (Euro 150,00 per ognuno), con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
pagina 4 di 5 d) fissa in mesi sei, decorrenti dalla notificazione dell'ordinanza del 9/07/2025 alla convenuta, il termine per il versamento dei ratei pregressi dell'assegno di cui al capo e) che precede, dai quali devono dedursi le somme già percepite dal ricorrente a titolo di mantenimento;
e) pone a carico di entrambi i genitori, in parti uguali, l'onere delle spese straordinarie necessarie per i figli e disciplinate come analiticamente indicato in Per_1 CP_2 motivazione;
f) dichiara che l'assegno unico universale rimane regolato come per Legge e spetta, perciò, in quote uguali a ciascun genitore;
g) dichiara improponibile la richiesta al pagamento pro quota delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, formulata dal ricorrente;
h) condanna al pagamento, in favore di della metà delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali, liquidata in Euro 49,00 per spese ed Euro 1.269,25 per compensi, oltre rimborso ex art. 2, 2° comma del DM n. 55/2014 nella misura del 15% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
i) dichiara irripetibile l'altra metà delle spese processuali;
j) ordina procedersi alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-2000 n. 396.
La statuizione di cui al capo b) costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
Così deciso in Larino, alla camera di consiglio del 21 luglio 2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA Parte_1 C.F._1
BALANTE, elettivamente domiciliato in VIA LICAUSI N. 5, 86042 CAMPOMARINO, presso il difensore avv. ANTONELLA BALANTE
RICORRENTE e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati;
[...]
2. Disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3. Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Mafalda (CB), C.so Vittorio Emanuele n.2 in favore del ricorrente Sig. unitamente ai figli maggiorenni non economicamente Parte_1 autosufficienti dei coniugi, e , con ogni arredo e corredo;
Persona_1 Controparte_2 disporre che l'altro genitore si allontani entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso e/o dal termine indicato dal Giudice adito, asportando i propri beni personali;
pagina 1 di 5
4. Disporre a carico della sig.ra il pagamento pro quota della somma di € 242,67, Controparte_1 pari alla metà della rata mensile del mutuo di € 485,35, da corrispondere sul C/C n. 0831/00588526 cointestato tra le parti acceso presso la Banca di Lanciano e Sulmona – agenzia di San Salvo, da versarsi entro il giorno 27 di ogni mese, imputando la restante quota di € 242,67 al sig. Parte_1 per il pagamento dei ratei di mutuo fino all'estinzione dello stesso;
salva la volontà della
[...] sig.ra alla rinuncia al 50% della proprietà dell'immobile con accollo del mutuo Controparte_1 residuo in capo al sig. ; Parte_1
5. Disporre che la sig.ra corrisponda entro e non oltre il 5 di ogni mese la somma di Controparte_1
€ 200,00 a titolo di mantenimento per i figli maggiorenni non economicamente sufficienti da versare tramite bonifico su Carta Postepay - Iban: IT 71W 3608 10513 828263 8282643, intestata al sig.
[...]
importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
Parte_1
6. Riconoscere sin d'ora in favore dello stesso sig. l'intero importo dell'assegno Parte_1 unico spettante per i figli conviventi e/o nella misura ritenuta di giustizia;
7. Disporre che le spese straordinarie per i figli espressamente concordate, così come indicato nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Larino, vengano suddivise tra i coniugi nella misura pari al 50%;
8.Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre accessori come per legge”.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 7/03/2025, proponeva domanda di separazione personale Parte_1 dalla moglie , con l'assegnazione dell'uso della casa familiare al marito, l'attribuzione, Controparte_1 al marito, in aggiunta all'assegno unico universale da riconoscere per intero al ricorrente, di un assegno di Euro 200,00 mensili a carico del marito, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, e le altre statuizioni analiticamente indicate nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, l'intimata non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
All'udienza di prima comparizione, espletata l'audizione del coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza dell'altro coniuge, il Giudice relatore delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni alla parte costituita, che le ha rassegnate come riportate in epigrafe, e ha ordinato la discussione orale nella stessa udienza.
In data 15/07/2025 il Pubblico Ministero ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
2.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, 1° comma, c. c. e desumibile dall'insanabile dissidio emerso in sede di comparizione dinanzi al Presidente.
La casa familiare, costituita da un appartamento acquistato in regime di comunione legale fra i coniugi, deve essere assegnata in uso al marito, avuto riguardo a quanto emerso dalle dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza di prima comparizione riguardo al riferito contrasto della convenuta con la figlia al buon rapporto del ricorrente con entrambi i figli maggiorenni e al disinteresse manifestato Per_1 dalla convenuta per le sorti del presente procedimento.
pagina 2 di 5 Tenuto conto delle esigenze dei figli maggiorenni, entrambi ancora studenti ed economicamente non autosufficienti, della convivenza dei figli con il padre e delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali quali si desumono dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale (entrambi i coniugi lavorano alle dipendenze di terzi, percependo una modesta retribuzione;
il marito paga una rata mensile di Euro 400,00 circa per la restituzione di un mutuo e una rata mensile di Euro 100,00 per la restituzione di un prestito personale), si stima equo porre a carico della moglie l'obbligo di versare al marito, alla fine di ogni mese e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, un assegno mensile di Euro 300,00 comprensivi della quota dell'assegno unico universale a lei spettante, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli (Euro 150,00 ciascuno). Per il versamento dei ratei dell'assegno di mantenimento maturati fino a tutto il mese di giugno 2025, dai quali deve dedursi quanto eventualmente già corrisposto per gli stessi mesi a titolo di mantenimento dei figli, deve essere fissato il termine di sei mesi, con la stessa decorrenza indicata nell'ordinanza del 9 luglio 2025.
L'assegno unico universale resta regolato come per Legge e attribuito, perciò, in quote uguali a ciascun genitore.
Alle spese straordinarie, che si aggiungono al mantenimento ordinario, devono partecipare entrambi i genitori in parti uguali. Giova evidenziare che per spese straordinarie si intendono gli esborsi, necessari o utili per il minore, caratterizzati dall'imprevedibilità dell'evento che li determina ovvero che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non sono quantificabili ex ante o sono diretti a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie. Nell'ambito delle spese straordinarie così individuate, alcune devono ritenersi obbligatorie perché derivanti da scelte già concordate dai genitori ovvero da decisioni talmente urgenti da non consentire la preventiva concertazione, mentre tutte le altre richiedono sempre il previo consenso di entrambi i genitori.
Al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti fra i genitori, il Collegio ritiene opportuno dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie, specificando, altresì, le spese ordinarie già comprese nell'assegno mensile di mantenimento.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: spese scolastiche e di assistenza: iscrizioni e rette di scuole private (dall'asilo nido, alla scuola per l'infanzia, alla scuola primaria e secondaria), iscrizioni e rette di università pubbliche o private, eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale dello strumento, disegno, pittura), corsi di informatica;
acquisto di PC o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
master e corsi di specializzazione;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per la RC e bollo auto;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
pagina 3 di 5 spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia;
cure termali;
spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato,
spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso.
Anche riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero in un termine all'uopo fissato (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La richiesta relativa al pagamento pro quota delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, proposta dal ricorrente, infine, deve essere dichiarata improponibile, in quanto, essendo soggetta al rito ordinario, non può essere introdotta e trattata nel giudizio di separazione, al quale non è legata dalla connessione qualificata indicata dall'art. 40, 3° comma, c. p. c. (cfr.: Cass. civ., Sez. I, 8-9- 2014, n. 18870; Cass. civ., Sez. I, 21-5-2009, n. 11828; Cass. civ., Sez. I, 10-3-2006, n. 5304, in motivazione).
Le spese processuali, attesa la natura del giudizio e considerate le ragioni della decisione, devono essere poste per metà a carico della contumace, liquidata come in dispositivo in base ai valori minimi del terzo scaglione tabellare, trattandosi di causa di valore indeterminabile non complessa, e dichiarate irripetibili per l'altra metà.
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta con ricorso depositato il 7/03/2025 da contro Parte_1
, con l'intervento del P.M. in Sede, disattesa ogni diversa richiesta o conclusione, così Controparte_1 provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata il [...] a Controparte_1 Campobasso, e nato il [...] a [...]; Parte_1
b) assegna al marito l'uso della casa familiare in Mafalda, Corso V. Parte_1
Emanuele 2, con i relativi arredi, con facoltà, per la moglie, qualora non lo abbia già fatto, di asportare entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza del 9/07/2025 ovvero, in difetto di notifica di quest'ultima ordinanza, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, tutti i beni mobili di sua incontestata proprietà esclusiva;
c) pone a carico della moglie l'obbligo di versare al marito Controparte_1 Parte_1 un assegno mensile di € 300,00 comprensivi della quota dell'assegno unico
[...] universale spettante alla moglie, anche a mezzo di vaglia postale, alla fine di ogni mese con decorrenza dal 7 marzo 2025 e al lordo delle somme eventualmente già percepite, quale contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni (Euro 150,00 per ognuno), con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
pagina 4 di 5 d) fissa in mesi sei, decorrenti dalla notificazione dell'ordinanza del 9/07/2025 alla convenuta, il termine per il versamento dei ratei pregressi dell'assegno di cui al capo e) che precede, dai quali devono dedursi le somme già percepite dal ricorrente a titolo di mantenimento;
e) pone a carico di entrambi i genitori, in parti uguali, l'onere delle spese straordinarie necessarie per i figli e disciplinate come analiticamente indicato in Per_1 CP_2 motivazione;
f) dichiara che l'assegno unico universale rimane regolato come per Legge e spetta, perciò, in quote uguali a ciascun genitore;
g) dichiara improponibile la richiesta al pagamento pro quota delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, formulata dal ricorrente;
h) condanna al pagamento, in favore di della metà delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali, liquidata in Euro 49,00 per spese ed Euro 1.269,25 per compensi, oltre rimborso ex art. 2, 2° comma del DM n. 55/2014 nella misura del 15% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
i) dichiara irripetibile l'altra metà delle spese processuali;
j) ordina procedersi alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-2000 n. 396.
La statuizione di cui al capo b) costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
Così deciso in Larino, alla camera di consiglio del 21 luglio 2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
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