Art. 8. 1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale puo' provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonche' di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.
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4 gennaio 2000
4 gennaio 2000
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- 1. Corte Costituzionale, sentenza del 18 maggio 2009, n. 159,dd 22 maggio2009https://www.asgi.it/ · 22 maggio 2009 · 2.3197436
[…] Risulterebbe violato anche l'art. 8 della legge n. 482 del 1999, il quale, con riferimento alla possi-bilità per il Consiglio comunale di pubblicare atti nella lingua ammessa a tutela, fa tuttavia salvo «il valore esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana». 1.3. – Il ricorrente impugna anche l'art. 11, comma 5, della legge regionale n. 29 del 2007, che prevede che gli enti locali possono stabilire di adottare l'uso dei toponimi bilingui o di toponimi nella sola lingua friulana e che la denominazione prescelta diviene la denominazione ufficiale a tutti gli effetti. […]
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Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 28/09/2009, n. 1484Provvedimento: […] 1) violazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 482 del 1999 e degli articoli 4 e 5 del DPR 345/2001; violazione ed errata applicazione dell'art. 17 della legge regionale 26/1997; […]Leggi di più...
- art. 2, 3, 4, 5, 6 legge 482/1999·
- art. 17 legge regionale 26/1997·
- violazione di legge·
- annullamento di provvedimenti amministrativi·
- art. 2, 3 DPR 345/2001·
- art. 7, 8, 9 legge 482/1999·
- art. 4, 5 DPR 345/2001·
- valutazione dei titoli·
- DM 21.6.2007 n. 53·
- graduatoria di concorso·
- art. 17, 19 legge 26/1997·
- selezione pubblica·
- eccesso di potere·
- contratto Co.co.pro.·
- stipula di convenzione