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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/10/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 657/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) residente in [...], CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Michele Ridolfo presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) ed ivi residente in C. da Fiorita n. 151, elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'avv. Gina Balsamo, che la rappresenta e difende come da procura in atti
E
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
)ed ivi residente in C. da Fiorita n. 151, elettivamente domiciliata C.F._3 presso lo studio dell'avv. Rosario Di Blasi, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTI
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: modifica della condizioni di divorzio
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 31 maggio 2025 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 di divorzio contenute nella sentenza n. 482/2022 emessa da questo Ufficio nel procedimento n. 1215/2021 R.G. e, precisamente, la revoca dell'obbligo di corrispondere alla ex moglie l'assegno mensile di € 250,00 – oltre rivalutazione Controparte_1
I.S.T.A.T. – per il mantenimento della figlia nonché di sostenere la metà delle spese CP_2 straordinarie sempre nell'interesse di quest'ultima.
Fissata la comparizione delle parti, con comparse del 1° agosto 2025 si costituivano le resistenti, aderendo alle domande di controparte.
Alla prima udienza, pertanto, i difensori precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva assunta in decisione con riserva di riferire al Collegio e contestuale comunicazione al P.M.
Il Collegio prende atto delle conclusioni conformi rassegnate da tutte le parti e, pertanto, dispone a far data dal deposito del ricorso la revoca dell'obbligo a carico di
[...]
di versare l'assegno di € 250,00 a titolo di mantenimento di , Parte_1 Controparte_2 nonché dell'obbligo di sostenere nell'interesse di quest'ultima il 50 % delle spese straordinarie.
Visto l'esito della lite, le relative spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio iscritto al n. 657/2025
R.G. così decide:
1) modifica le condizioni della sentenza n. 482/2022 emessa da questo Ufficio nel procedimento n. 1215/2021 R.G., disponendo la revoca, dal deposito del ricorso, dell'obbligo di di versare l'assegno per il mantenimento di Parte_1 [...]
, nonché di corrispondere nell'interesse di quest'ultima il 50 % delle spese CP_2 straordinarie.
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Patti, lì 10 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente Giuseppe Puglisi Mario Samperi
2
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 657/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) residente in [...], CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Michele Ridolfo presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) ed ivi residente in C. da Fiorita n. 151, elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'avv. Gina Balsamo, che la rappresenta e difende come da procura in atti
E
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
)ed ivi residente in C. da Fiorita n. 151, elettivamente domiciliata C.F._3 presso lo studio dell'avv. Rosario Di Blasi, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTI
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: modifica della condizioni di divorzio
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 31 maggio 2025 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 di divorzio contenute nella sentenza n. 482/2022 emessa da questo Ufficio nel procedimento n. 1215/2021 R.G. e, precisamente, la revoca dell'obbligo di corrispondere alla ex moglie l'assegno mensile di € 250,00 – oltre rivalutazione Controparte_1
I.S.T.A.T. – per il mantenimento della figlia nonché di sostenere la metà delle spese CP_2 straordinarie sempre nell'interesse di quest'ultima.
Fissata la comparizione delle parti, con comparse del 1° agosto 2025 si costituivano le resistenti, aderendo alle domande di controparte.
Alla prima udienza, pertanto, i difensori precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva assunta in decisione con riserva di riferire al Collegio e contestuale comunicazione al P.M.
Il Collegio prende atto delle conclusioni conformi rassegnate da tutte le parti e, pertanto, dispone a far data dal deposito del ricorso la revoca dell'obbligo a carico di
[...]
di versare l'assegno di € 250,00 a titolo di mantenimento di , Parte_1 Controparte_2 nonché dell'obbligo di sostenere nell'interesse di quest'ultima il 50 % delle spese straordinarie.
Visto l'esito della lite, le relative spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio iscritto al n. 657/2025
R.G. così decide:
1) modifica le condizioni della sentenza n. 482/2022 emessa da questo Ufficio nel procedimento n. 1215/2021 R.G., disponendo la revoca, dal deposito del ricorso, dell'obbligo di di versare l'assegno per il mantenimento di Parte_1 [...]
, nonché di corrispondere nell'interesse di quest'ultima il 50 % delle spese CP_2 straordinarie.
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Patti, lì 10 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente Giuseppe Puglisi Mario Samperi
2