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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/11/2024, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7515 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgia Perra, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carla Cianciotto, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 01/09/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Nurallao.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01/09/2001 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Nurallao, anno 2001, numero 5, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
01.09.2001 tra e , trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile del Comune di Nurallao (SU) al n. 5, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
b) La casa familiare, sita in Genoni (SU) nella via Don Luigi Sturzo n. 24, di esclusiva proprietà del signor verrà assegnata al medesimo il quale vi Pt_2 abiterà con la figlia che ivi manterrà la sua residenza. Per_1
c) La signora abiterà presso la propria residenza nell'immobile di sua Pt_1 proprietà in Nurallao, nella via Cairoli 17/A, unitamente alla figlia . Per_2
d) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ai genitori che Per_2 continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale adottando sempre congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per la medesima, potendo, invece esercitare la potestà genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione.
e) continuerà a ricevere cura, educazione, istruzione da entrambi i Per_2 genitori, i quali si occuperanno della minore, cosicché manterrà con ciascuno
Pag. 2 di 3 di essi rapporti equilibrati e continuativi, conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
f) Il signor verserà alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un Pt_2 contributo al mantenimento a favore della figlia pari a € 250,00 Per_2
(duecentocinquanta) mensili, oltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche, sportive, ricreative, abbigliamento ed altre).
La minore, salvo diversi accordi, starà prevalentemente presso l'abitazione materna e trascorrerà con il padre il lunedì ed il giovedì pomeriggio, i weekend alternati dal sabato dopo l'uscita di scuola alla domenica dopo cena;
essa rimarrà ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternate saranno le frequentazioni il giorno
31 dicembre, il 1° gennaio, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; invece per le ferie estive la minore starà 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, sulla base delle rispettive ferie.
Il tutto come da piano genitoriale allegato al ricorso.
Il diritto di visita, fermo restando quanto appena sopra specificato, considerata l'età della minore, dovrà essere esercitato tenendo sempre conto delle esigenze e dei desideri della stessa.
Alcunché si provvede in tal senso in ordine alla figlia essendo Per_1 maggiorenne.
g) Con riguardo al mantenimento della figlia se ne farà carico Per_1 direttamente il signor provvedendo anche al pagamento del 100% delle Pt_2 spese straordinarie (pagamento delle tasse e spese universitarie;
canone di locazione;
spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche, sportive, ricreative, abbigliamento ed altre) nell'interesse della stessa.
h) L'assegno unico a favore della minore verrà percepito nella misura Per_2 del 100% dalla madre.
i) Ciascun coniuge, considerate le rispettive attività lavorative, provvederà al proprio mantenimento personalmente.
j) I buoni fruttiferi a valere sul libretto postale n. 183771259 del valore complessivo di € 21.000,00 (formalmente intestati ad entrambi i coniugi) sono di proprietà esclusiva del sig. (in quanto relativi a somme pervenute in Pt_2 virtù di successione mortis causa).
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 14/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7515 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgia Perra, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carla Cianciotto, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 01/09/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Nurallao.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01/09/2001 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Nurallao, anno 2001, numero 5, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
01.09.2001 tra e , trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile del Comune di Nurallao (SU) al n. 5, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
b) La casa familiare, sita in Genoni (SU) nella via Don Luigi Sturzo n. 24, di esclusiva proprietà del signor verrà assegnata al medesimo il quale vi Pt_2 abiterà con la figlia che ivi manterrà la sua residenza. Per_1
c) La signora abiterà presso la propria residenza nell'immobile di sua Pt_1 proprietà in Nurallao, nella via Cairoli 17/A, unitamente alla figlia . Per_2
d) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ai genitori che Per_2 continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale adottando sempre congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per la medesima, potendo, invece esercitare la potestà genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione.
e) continuerà a ricevere cura, educazione, istruzione da entrambi i Per_2 genitori, i quali si occuperanno della minore, cosicché manterrà con ciascuno
Pag. 2 di 3 di essi rapporti equilibrati e continuativi, conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
f) Il signor verserà alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un Pt_2 contributo al mantenimento a favore della figlia pari a € 250,00 Per_2
(duecentocinquanta) mensili, oltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche, sportive, ricreative, abbigliamento ed altre).
La minore, salvo diversi accordi, starà prevalentemente presso l'abitazione materna e trascorrerà con il padre il lunedì ed il giovedì pomeriggio, i weekend alternati dal sabato dopo l'uscita di scuola alla domenica dopo cena;
essa rimarrà ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternate saranno le frequentazioni il giorno
31 dicembre, il 1° gennaio, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; invece per le ferie estive la minore starà 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, sulla base delle rispettive ferie.
Il tutto come da piano genitoriale allegato al ricorso.
Il diritto di visita, fermo restando quanto appena sopra specificato, considerata l'età della minore, dovrà essere esercitato tenendo sempre conto delle esigenze e dei desideri della stessa.
Alcunché si provvede in tal senso in ordine alla figlia essendo Per_1 maggiorenne.
g) Con riguardo al mantenimento della figlia se ne farà carico Per_1 direttamente il signor provvedendo anche al pagamento del 100% delle Pt_2 spese straordinarie (pagamento delle tasse e spese universitarie;
canone di locazione;
spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche, sportive, ricreative, abbigliamento ed altre) nell'interesse della stessa.
h) L'assegno unico a favore della minore verrà percepito nella misura Per_2 del 100% dalla madre.
i) Ciascun coniuge, considerate le rispettive attività lavorative, provvederà al proprio mantenimento personalmente.
j) I buoni fruttiferi a valere sul libretto postale n. 183771259 del valore complessivo di € 21.000,00 (formalmente intestati ad entrambi i coniugi) sono di proprietà esclusiva del sig. (in quanto relativi a somme pervenute in Pt_2 virtù di successione mortis causa).
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 14/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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