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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/06/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente rel.
Francesca Coccoli Consigliere
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 368/2024 R.G., promossa da:
(P.Iva , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Sig. e (P.Iva Parte_2 Parte_3
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. P.IVA_2 [...]
entrambe rappresentate e difese giusta procure in atti dall'Avv. Stefano Pt_4
Cappellu,
APPELLANTI
Contro
(C.f , Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.f. ), (C.f.
[...] C.F._2 Controparte_3
), (C.f. ), C.F._3 CP_4 C.F._4
(C.f. ), (C.f. Controparte_5 C.F._5 CP_6
, (C.f. ), C.F._6 Controparte_7 C.F._7
(C.f. ), (C.f. Parte_5 C.F._8 Parte_6
), (C.f. C.F._9 Parte_7
e (C.f. ), tutti C.F._10 Controparte_8 C.F._11 rappresentati e difesi dall'Avv. Virgilio Golini;
APPELLATI
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
per la riforma della sentenza n. 20/2024 emessa dal Tribunale di Vasto pubblicata il
15/01/2024 e notificata il 13/03/2024.
All'udienza tenutasi in data 27 maggio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 20/2024 pubblicata in data 15 gennaio 2024 il Tribunale di Vasto decideva in merito alla opposizione a decreto ingiuntivo n. 221/2019 emesso in favore di Controparte_8 Parte_6 Parte_7 CP_1
,
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
e della somma di €. 560.000,00, oltre CP_6 Controparte_7 Parte_5
interessi dalla domanda e spese del procedimento, a titolo di penale per il ritardo accumulato nella consegna delle opere.
Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione e Parte_1
chiedendone la revoca per infondatezza della domanda delle parti opposte Parte_3
con vittoria di spese e competenze di lite.
1.1 Le parti opposte a sostegno della domanda monitoria deducevano quanto segue:
- con atto pubblico redatto dal Notaio in data 20.1.2009 avevano ceduto, Per_1
ciascuna per la rispettiva quota di proprietà, a titolo di permuta di cosa presente contro cosa futura alla Immobiliare Galatea a S.r.l. i terreni meglio descritti nelle premesse del ricorso per decreto ingiuntivo, segnatamente i terreni individuati nel fg. 25, particelle nn. 3051 (porzioni AA e AB); 4119, 5207, 5208, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214, 5219,
5220, 5223, 5230, 5206, 5217, 5226, 5227 (Porzioni AA e AB), 5228 (porzioni AA e
AB), 5232 (Porzioni AA e AB);
pag. 2/24 - precisavano che i diritti di proprietà di ciascuna parte opposta erano pervenuti a
, , e per atto di Controparte_5 Controparte_7 Parte_5 Persona_2 donazione dell'8.1.1972 da parte dei genitori, e Parte_6 CP_9
[...]
- sempre in data 20.01.2009 venivano effettuati i seguenti atti di liberalità con i quali cedeva tutti i suoi diritti di comproprietà del terreno ai figli, Parte_5 CP_3
e ; cedeva parte dei suoi diritti di comproprietà ai
[...] CP_4 Controparte_5
figli, e;
cedeva parte dei suoi Parte_6 Controparte_8 Controparte_7
diritti di comproprietà ai figli, e;
mentre la Parte_7 CP_6
quota di comproprietà del terreno della de cuius, , perveniva per Persona_2
successione ex lege in capo ai figli, e;
Controparte_2 Controparte_1
- nello stesso atto ed in via preliminare, con scrittura privata autenticata per Notaio,
[...]
, si procedeva alla messa in comunione dei rispettivi beni allo scopo di Persona_3
consentire, in conformità alla convenzione sottoscritta con il Comune di Vasto, la realizzazione di n. 4 fabbricati ad uso residenziale nel termine di 5 anni dalla relativa stipula;
- con ulteriori pattuizioni redatte sempre in data 20.1.2009, , Controparte_7 CP_5
, , e sottoscrivevano con la
[...] Parte_5 Controparte_2 Parte_8
separate scritture private in forza delle quali quest'ultima si Parte_1
impegnava ed obbligava a consegnare gli immobili oggetto della permuta, finiti e rifiniti, entro e non oltre l'ultimo giorno del ventiquattresimo mese dall'inizio dei lavori, fissato entro e non oltre il termine di 30 giorni dall'atto notarile, con la previsione in ipotesi di ritardo nella consegna dei beni di una penale determinata nella somma di €.
400,00 per ogni mese e/o frazione di mese di ritardo, fatta eccezione per le cause di forza maggiore non imputabili alla Parte_1
- in data 15.1.2016 la cedeva il ramo di azienda alla Parte_1 Pt_3
(già unitamente ad ogni obbligo contrattuale in capo alla
[...] Controparte_10
cedente, compreso l'atto pubblico inerente alla permuta oggetto di causa e senza assenso degli odierni appellati alla liberazione dei debiti;
- con sentenza n. 178/2016 emessa a definizione di una causa promossa dagli odierni appellati per ottenere la risoluzione del contratto di permuta il Tribunale di Lanciano
pag. 3/24 rigettava la domanda, accertando in via incidentale il ritardo della Parte_1
nella consegna degli immobili;
[...]
- in data 26.6.2017 la cessionaria del ramo di azienda, mediante la Parte_3
sottoscrizione di una proposta di nuovo accordo aveva confermato la sussistenza di un rallentamento e fermo del cantiere;
- gli odierni appellati agivano quindi in via monitoria per ottenere la condanna della cedente e della cessionaria del ramo di azienda al pagamento, in solido tra loro, ex art. 2560 c.c. della somma di €. 560.000,00 ottenuta dalla sommatoria delle varie quote di liquidazione spettanti a ciascuna parte opposta e maturata in conseguenza di n. 100 mesi di ritardo nella consegna dei beni, come previsto nel punto 4 delle scritture private intercorse tra le parti del 20.1.2009.
1.2 In sede di opposizione la e la contestavano Parte_1 Parte_3
l'avversa pretesa sotto diversi profili:
• in via preliminare eccepivano la nullità della procura alle liti rilasciata su foglio separato rispetto al ricorso per ingiunzione da , e Controparte_3 CP_4
sul presupposto che dagli atti prodotti a supporto del giudizio Parte_5
monitorio essi risultavano essere tutti residenti all'estero (in Germania) e che il procuratore legale non aveva i titoli necessari per giustificare il potere di autenticare le firme dei soggetti residenti all'estero;
• sempre in via preliminare, eccepivano il difetto di legittimazione attiva di
, in considerazione del fatto che con la donazione in favore dei Parte_5
figli aveva ceduto la titolarità dei beni e ogni diritto connesso e che la scrittura privata intercorsa con la appellata reca il riferimento agli “aventi causa” della predetta, ovvero i suoi figli donatari, e , i quali Controparte_3 CP_4
quindi appaiono come gli unici titolari, dal lato attivo anche in riferimento alla obbligazione relativa alla clausola penale;
• sempre in via preliminare rilevavano l'insussistenza della responsabilità passiva solidale in capo alle odierne appellanti e l'insussistenza della solidarietà attiva dei creditori che avevano agito per la tutela delle singole porzioni di proprietà;
pag. 4/24 • nel merito eccepivano l'infondatezza della pretesa creditoria vantata a titolo di penale per il ritardo nella consegna dei beni non essendo ravvisabile alcuna responsabilità per inadempimento colpevole a carico delle appellanti e, in ogni caso, perché stante la pendenza della promossa azione di risoluzione, tra l'altro introdotta nel corso di un altro procedimento di natura possessoria promosso dai proprietari dei terreni confinanti con il cantiere edile (i ) non era possibile Pt_9
pretendere alcuna forma di adempimento relativa all'obbligo di fare e, in ogni caso, perché l'arresto dei lavori era da ritenere necessario.
Sulla base di tali motivi chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto con il rigetto di ogni atto conseguente, collegato e connesso, accertando e dichiarando che nulla era dovuto dalle opponenti in favore degli opposti, con vittoria di spese di lite.
1.3 Si costituivano in giudizio gli opposti deducendo l'infondatezza della spiegata opposizione, ribadendo la legittimità della pretesa creditoria in quanto suffragata da documentazione idonea e adeguata e concludevano per la concessione della provvisoria esecuzione ed il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria di spese di lite;
in subordine, nel caso di revoca del titolo esecutivo, domandavano la condanna al pagamento della somma di € 560.000,00, con il favore delle spese processuali.
1.4 Accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del titolo esecutivo e rigettate le eccezioni preliminari con ordinanza del 23.7.2021, a seguito della parziale revoca del provvedimento predetto in ordine alle istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa veniva rinviata per la trattazione e, successivamente, istruita con le produzioni documentali e con la prova orale, veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La sentenza di primo grado. Il Tribunale di Vasto rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna delle opponenti a rimborsare agli opposti le spese e competenze di lite.
2.1 Il primo giudice disattendeva l'eccezione preliminare relativa alla nullità delle procure alle liti rilasciate da , e rilevando CP_4 Controparte_3 Parte_5
in primo luogo che secondo l'interpretazione costante e consolidata della Suprema
Corte “la procura priva della data, la quale risulti invece apposta sull'atto” (cui si riferisce, come avvenuto nel caso in esame) “si deve presumere conferita in tale data”,
pag. 5/24 e in secondo luogo che “il rilascio dell'atto di conferimento e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante, come nel caso di specie, risieda all'estero” qualora la parte che invoca la nullità non fornisca una prova di segno contrario, come precisato recentemente dalle Sezioni Unite della Cassazione nella pronuncia n. 16095/2020, laddove nel caso oggetto di lite tale prova non è stata fornita.
Secondo il primo giudice, dunque, in ossequio ai principi sanciti in giurisprudenza ed in assenza di una valida prova contraria, le procure contestate sono state rilasciate nel rispetto delle forme previste dall'art. 83 c.p.c., posto che il mandato reso in calce o a margine dell'atto cui si riferisce ovvero che risulta congiunto materialmente ad esso è definibile per sua natura speciale e rinviene la sua causa nello stesso atto di riferimento, ancorchè rilasciata su foglio separato.
Inoltre, il primo giudice ha poi osservato che le parti opposte entro il termine assegnato dal precedente istruttore il quale, dopo aver rigettato con ordinanza del 23.07.2021 la suddetta eccezione con motivazione e contenuto richiamati nella sentenza, alla successiva udienza del 22.10.21 aveva invitato le parti ad integrare e rinnovare le procure, gli opposti avevano proceduto a depositare le nuove procure con sottoscrizioni autenticate da Notaio tedesco e con relativa traduzione, per cui ogni questione era da intendere sanata e regolarizzata, non potendosi neppure rinvenire questioni circa la tardività del nuovo deposito, come eccepito dalle controparti, atteso che alcun vizio doveva essere sanato e il rinnovo delle procure era stato sollecitato per ragioni di mera opportunità.
2.2. Disattendeva altresì l'eccezione preliminare circa il difetto di legittimazione attiva di , già respinta dal precedente istruttore con la medesima ordinanza del Parte_5
23.07.21, sul rilievo che la parte aveva dimostrato di essere titolare della posizione giuridica che la rendeva parte effettiva del giudizio ed in virtù della quale aveva effettuato l'atto di donazione in favore dei figli.
Inoltre, secondo il primo giudice la questione sollevata sarebbe in ogni caso irrilevante ai fini del giudizio, in quanto non determinerebbe alcuna conseguenza né modificativa né estintiva in ordine al credito vantato in sede monitoria, visto che la , Parte_5
pag. 6/24 pur legittimata, non aveva avanzato alcuna pretesa autonoma e personale inerente al diritto ceduto.
2.3 Riteneva parimenti infondata la contestazione secondo cui erroneamente l'ingiunzione sarebbe stata emessa in favore di tutti i comproprietari in solido fra loro e non già in misura parziaria in ragione delle rispettive quote di proprietà dei singoli soggetti. Al tale riguardo, posto che secondo un principio espresso dalla Suprema Corte
(29506/2019), ciascun proprietario conserva il potere di agire per la tutela dell'intero bene, con il riconoscimento del diritto ad ottenere, “in caso di pregiudizio patito dal terzo, il risarcimento corrispondente alla somma necessaria a compensare tutti i pregiudizi relativi alla compressione delle facoltà dominicali che si concretizzano in un deprezzamento del bene comune, dato che il suo intervento si presume realizzato nell'interesse dei comproprietari”, rilevava come nella fattispecie oggetto di lite era emerso che tutti i danti causa con apposita scrittura avevano inteso porre in comunione i rispettivi beni di proprietà al fine della realizzazione dello scopo comune sotteso alla domanda monitoria, ovvero la realizzazione delle unità abitative da parte delle società odierne appellanti in cambio e quale contropartita dell'acquisizione dei terreni.
2.4 Nel merito della causa, premessa la ricostruzione in fatto dell'intera vicenda, accertate documentalmente le fonti dell'obbligazione assunta dalle odierne appellate, riteneva addebitabile a loro carico il ritardo circa l'adempimento tempestivo della prestazione della consegna delle opere nel termine pattuito, escludendo la ricorrenza di cause di forza maggiore che avessero potuto giustificare il ritardo accumulato e qualificando in generale negligente la condotta tenuta dalle odierne appellate.
L'opposizione veniva pertanto rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna conseguente delle opponenti al pagamento delle spese.
3. Appello: avverso la sentenza proponevano appello e Parte_1
rilevando l'erroneità della decisione sotto diversi profili. Parte_3
3.1 Vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 2697 c.c., 83 e 182 c.p.c. Vizio di motivazione.
Con il primo motivo le parti appellanti censurano il capo della sentenza (pagg. 5-8) in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di nullità sollevata in ordine alle procure alle liti conferite da , e sul rilievo della Parte_5 Controparte_3 CP_4
pag. 7/24 presunzione di relativa sottoscrizione in Italia in forza della congiunzione della procura al ricorso monitorio, nonché sulla base del fatto che le odierne appellanti non avrebbero fornito, come era loro onere, la prova del contrario e della circostanza che nel termine concesso per sanare la dedotta nullità ai sensi dell'art. 182 c.p.c. le parti appellate avrebbero adempiuto con effetto sanante retroattivo.
Sul punto le appellanti hanno dedotto di aver fornito sin dall'atto di opposizione al decreto ingiuntivo precisi elementi di prova contraria idonei a superare la presunzione relativa al rilascio della procura alle liti in Italia, quali la contestazione che la procura non recava alcuna indicazione né di data né di luogo, la pacifica stabile residenza all'estero (in Germania) dei sottoscrittori, la mancanza assoluta di atti o documenti di viaggio atti a dimostrare il loro ingresso e la loro presenza in Italia al tempo del conferimento del mandato, elementi deducibili anche termini presuntivi dalla condotta processuale, alla luce della considerazione che le parti stesse non hanno mai partecipato ad alcuna udienza in primo grado.
Le appellanti, inoltre, hanno eccepito l'irritualità del termine concesso dal primo giudice per sanare le precedenti procure in quanto a seguito della sollevata eccezione preliminare erano le stesse parti che avrebbero dovuto attivarsi nella prima difesa utile per regolarizzare le posizioni e, in ogni caso, hanno rilevato che le nuove procure dovevano e devono essere considerate invalide essendo stata prodotta unicamente la traduzione in lingua italiana non potendo comportare alcuna efficacia sanante retroattiva.
3.2 Vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 100 c.p.c. Vizio di motivazione.
Con il secondo motivo le parti appellanti censurano la parte nella sentenza in cui il primo giudice ha affermato la legittimazione attiva in capo a . Parte_5
Le appellanti contestano l'erroneità della decisione deducendo che il difetto di legittimazione attiva di si evinceva e si evince per tabulas, precisamente Parte_5 dall'atto pubblico di donazione del 20.01.2009 con cui cedeva ai figli Parte_5
e tutti i diritti di proprietà sui terreni oggetto dell'atto di Controparte_3 CP_4
permuta per cui è causa, che non a caso veniva stipulato direttamente ed esclusivamente dai figli donatari, quali permutanti, nonché dalla scrittura privata contestuale che pag. 8/24 contempla il riferimento ai figli stessi di con la conseguenza che all'esito Parte_5
del trasferimento della proprietà delle unità immobiliari in capo ai figli, oltre che dello stretto ed indiscutibile collegamento negoziale con la dedotta scrittura privata, è evidente che solo questi ultimi potevano e possono considerarsi beneficiari delle relative obbligazioni, ivi compresa quella derivante dalla clausola penale azionata, pur impropriamente, in via monitoria e correlata alla consegna delle unità immobiliari in favore dei permutanti.
Per quanto attiene, invece, il riferimento del primo giudice alla circostanza per cui
[...]
avrebbe comunque agito in giudizio senza avanzare alcuna pretesa economica Pt_5
personale nei confronti delle odierne appellanti, rendendo quindi irrilevante l'eccezione, tale considerazione sarebbe del tutto erronea in diritto, quanto sarebbe in tale caso la fattispecie sarebbe da ricomprendere nella violazione di cui all'art. 81 c.p.c. per il quale
“nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, nonché dell'art. 100 c.p.c. in forza del quale per proporre una domanda è necessario avervi un concreto interesse.
3.3 Violazione di legge in relazione agli artt. 1282 e ss. c.c. Vizio di motivazione.
Con tale motivo hanno contestato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha respinto l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo in relazione alla somma ingiunta per difetto di solidarietà attiva tra i creditori.
Su tale punto le appellanti hanno dedotto che, diversamente da quanto asserito dal primo Giudice, apparirebbe del tutto evidente non solo a livello documentale ma anche da una corretta interpretazione contrattuale che ciascuna scrittura privata stipulata a latere dell'atto di permuta, rappresentava per ognuna delle odierne parti appellate un titolo autonomo a fondamento delle distinte pretese creditorie, non potendosi al contrario configurare alcuna ipotesi di solidarietà attiva fra le stesse, anche sul rilievo che le citate scritture correlano la liquidazione degli importi a titolo di penale in relazione al numero delle unità abitative da realizzare, di cui ciascuna parte è singolarmente titolare in forza del contratto di permuta. Si sarebbe, dunque, in presenza di distinte e diverse posizioni autonome fra loro non cumulabili.
3.4 Vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 2697 e 138 c.c. Vizio di motivazione.
pag. 9/24 In via subordinata: riproposizione della domanda di riduzione ad equità della clausola penale ex art. 1284 c.c.
Con tale motivo le parti appellanti hanno censurato la parte della decisione in cui sono stati ritenuti come dovuti gli importi richiesti a titolo di clausola penale per la ragione che il primo giudice avrebbe omesso di prendere in considerazione le specifiche eccezioni sollevate sul punto nonché di analizzare il materiale probatorio offerto a loro supporto.
In particolare, senza analizzare la vicenda nel suo complesso, il primo giudice si sarebbe limitato ad escludere la ricorrenza del caso fortuito e/o della forza maggiore rilevando, altresì, pure in assenza di una specifica eccezione delle controparti, il difetto di diligenza in capo alle odierne appellanti ma senza considerare i seguenti elementi tra loro concorrenti:
- la pendenza del giudizio possessorio, ben noto ai presso il Tribunale di Vasto Pt_5
instaurato dalle odierne appellanti nei confronti dei ed avente quale oggetto la Pt_9
rideterminazione dei confini, che avrebbe dovuto determinare quale naturale conseguenza l'assenza di ogni inadempimento colpevole a carico delle appellanti, manifestandosi in tale fase la sospensione dei lavori del tutto obbligata, quanto meno a fine prudenziale;
- la pendenza di altro contenzioso instaurato nell'anno 2013 dinanzi al Tribunale di
Lanciano dalle stesse parti appellate e diretto alla risoluzione per inadempimento del contratto notarile di permuta che si concludeva con la sentenza n. 178/2016 di rigetto della domanda;
- in relazione al periodo ancora successivo e sino alla domanda introduttiva del presente giudizio, la proposta di nuovo accordo sottoscritta in data 08.07.2017 dalla sola società
piuttosto che costituire un riconoscimento di un inadempimento colpevole Parte_3
in capo alle appellanti, rappresenterebbe la presa d'atto comune alle parti (dunque, anche ai ) del superamento dell'originario termine di consegna Parte_10
con la conseguente esclusione della penale pattuita, ponendo nel nulla le circostanze che avevano determinato il presunto ritardo.
Dunque, sulla base di tali fatti secondo le appellanti non sarebbero condivisibili le affermazioni del primo giudice secondo cui le stesse non avrebbero provato né in quali pag. 10/24 termini la pendenza della azione possessoria avesse potuto incidere nella maturazione del ritardo relativo alla consegna dei lavori né in che modo le appellanti avrebbero serbato una condotta diligente in ordine al compimento di tutto quanto possibile per evitare l'inadempimento.
A prescindere dalla considerazione che la pendenza di un ricorso possessorio relativo alla determinazione dei confini, per sua natura e secondo le regole dell'id quod plerumque accidit, è tale da condizionare con evidenza l'andamento dei lavori di costruzione di un nuovo fabbricato, atteso il rischio concreto di dover procedere a nuove elaborazioni progettuali difformi dalla precedenti in punto in punto di distanze, ragione per cui si mostrava assolutamente necessaria la sospensione in pendenza della definizione, secondo le appellanti non dovrebbe essere sottaciuto il fatto che hanno comunque dimostrato che, in sede di insediamento del cantiere e con la presenza costante di che si peritava di dare le opportune indicazioni, i confini Controparte_5
venivano apposti proprio dal Geom. il quale, sentito a teste alla Controparte_11
udienza del 19/12/2022 effettivamente ha confermato di aver ricevuto incarico dai e che ( ndr) indicava sommariamente quali erano i confini, in Pt_5 Pt_5 CP_5
quanto non era un tecnico, ero io che indicavo quali fossero i confini specificatamente
… riferiti a tutti i comproprietari confinanti”
3.5 Vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 2558 e 2560 c.c. Vizio di motivazione ed ultra-petizione.
Con tale ultimo motivo, le appellanti hanno sollevato contestazioni in merito alla parte della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità solidale delle odierne parti appellanti sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 2558 e
2560 c.c., in forza dei quali a seguito dell'avvenuta cessione di ramo di azienda si sarebbero verificati sia il subentro della cessionaria nei contratti in essere in capo alla cedente che, stante il mancato consenso dei creditori, che l'assunzione della responsabilità solidale e concorrente della cedente rispetto ai debiti verso gli odierni appellati e derivanti dal contratto ceduto. Al contrario, lamentano gli appellanti, data la particolare natura del debito che non era scaduto al tempo della cessione, dovrebbe escludersi l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2560 c.c., ricorrendo la sola ipotesi di cui all'art. 2558 c.c. che disciplina il subentro pag. 11/24 automatico della cessionaria nei contratti posti in essere dalla cedente e pendenti al tempo della cessione.
3.6 Si costituivano in grado di appello resistendo alle avverse difese, eccependo in via preliminare e in diritto l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e 348 c.p.c., e nel merito l'infondatezza delle ragioni poste a sostegno del gravame, chiedendo il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Motivi della decisione.
In via preliminare, questa Corte osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. non è fondata e deve essere disattesa, in quanto l'appello così come proposto contiene i requisiti minimi richiesti dalla legge atti ad individuare le parti appellate, i motivi delle doglianze e le richieste di riforma della sentenza impugnata, consentendo quindi agli appellati di individuare i punti oggetto del gravame e di svolgere una compiuta difesa. Sotto tale profilo, secondo un orientamento già seguito in casi simili, questa Corte rileva come la
Corte di Cassazione a Sez. Un. (n. 27199/2017) ha enunciato su tale punto il principio secondo il quale “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice
….. restando escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado“. Ed ancora con altra pronuncia (Cass. Civ. n. 5114/2022) si è stabilito che “in tema di appello il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente quando l'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione”.
In applicazione di tali principi, dal contenuto complessivo del proposto appello si deve rilevare che l'appellante ha fornito a questa Corte gli elementi in ordine alle doglianze avanzate,
pag. 12/24 permettendo contestualmente alla controparte di approntare idonea difesa in relazione ai motivi di appello. L'eccezione, pertanto, deve essere deve essere rigettata.
L'eccezione, pertanto, deve essere deve essere rigettata.
4.1 Il primo motivo del gravame è infondato. Nella fattispecie in esame non si ravvisa la invocata ipotesi di nullità delle procure rilasciate da , e Controparte_3 CP_4 Parte_5
tutti residenti all'estero, per la rilevata assenza di indicazione del luogo e della data di
[...]
redazione e per la mancanza di prova circa l'avvenuta sottoscrizione delle procure nel territorio italiano.
Per consolidata e pacifica giurisprudenza in materia, occorre osservare che in forza dello stretto legame che intercorre tra la procura e l'atto cui afferisce, la procura o mandato alle liti che risultano privi del luogo o della data di sottoscrizione, qualora siano allegati in calce o a margine dell'atto cui si riferiscono, come nel caso in esame, si presumono conferiti nel luogo e nella data indicati nell'atto.
Per quanto attiene, invece, la questione relativa alle modalità di conferimento della procura rilasciata da soggetto residente all'estero, come correttamente rilevato dal primo giudice, in mancanza di idonea prova di segno contrario, desumibile anche attraverso una serie di elementi indiziari univoci e concordanti, si deve presumere che il rilascio del mandato e la sua sottoscrizione per autentica siano avvenuti all'interno del territorio dello Stato anche nell'ipotesi in cui, come nel caso in oggetto, i soggetti che hanno formato il mandato alle liti risiedono stabilmente all'estero.
Tale principio è stato ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione a Sez. Un. (Ord.
1605/2020) la quale ha affermato che “l'onere di fornire la prova contraria necessaria a superare la presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia della procura alle liti apposta su un atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione e autenticata da un procuratore operante nel territorio nazionale, grava sulla parte avversaria che invoca ed eccepisce la nullità della procura”.
Si tratta di una presunzione semplice superabile anche mediante elementi indiziari che, complessivamente valutati, abbiano una consistenza tale da scalfire la detta presunzione che rappresenta la regola in materia. Nella fattispecie in esame, dunque, il primo giudice non è
pag. 13/24 incorso nella violazione della regola dell'onere della prova in quanto, come detto, la prova contraria doveva essere fornita dalle appellanti le quali, a supporto della eccezione di nullità delle procure, si sono limitate a indicare fatti e circostanze che sono da ritenere inidonei a legittimare la fondatezza della eccezione preliminare.
Nello specifico, hanno dedotto il dato relativo alla residenza dei mandanti all'estero (in
Germania), la mancanza di documentazione atta a dimostrare il loro ingresso e permanenza in
Italia nel periodo indicato nell'atto giudiziario e la circostanza afferente alla loro condotta processuale caratterizzata dalla perdurante assenza durante tutto il periodo di svolgimento del processo a differenza delle altre parti coinvolte nel giudizio.
Questa Corte ritiene che tali elementi, globalmente valutati, non possiedano un alto valore indiziario tale da escludere la presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia delle procure alle liti.
Sotto tale profilo, un elemento rilevante, piuttosto che la semplice assenza delle parti nel corso dell'intero del giudizio, in quanto è una condotta rimessa alla libera scelta delle parti e non sindacabile, sarebbe stato invece quello della mancata comparizione delle parti alla udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale deferito dall'altra parte, fra gli altri, sul punto specifico alla modalità di sottoscrizione del mandato oggetto di contestazione. Tale strumento di prova non risulta che sia stato richiesto dalle odierne appellanti che non hanno inteso esperire sul punto controverso alcuna specifica attività istruttoria che, invece, era da ritenere necessaria. Le sentenze della Suprema Corte indicate dalle appellanti non appaiono conferenti in quanto riferite a casi diversi (cittadini stranieri residenti in paesi extracomunitari)
e per ipotesi particolari non riconducibili alla fattispecie in esame, quale il caso della parte che non si presenta a rendere l'interrogatorio formale deferito per rispondere sul punto specifico relativo alle modalità di rilascio delle procure.
Inoltre, risulta agli atti che su iniziativa del precedente istruttore le parti abbiano proceduto comunque a sanare la posizione allegando le nuove procure rilasciate con autentica del notaio tedesco e con la relativa traduzione in conformità con la disciplina sostanziale e processuale.
4.2 Il secondo motivo di impugnazione invece risulta fondato.
La a seguito dell'atto di donazione con cui ha ceduto “tutti i diritti di proprietà” Parte_5
sui beni oggetto della permuta in favore dei figli, tanto che gli stessi hanno partecipato sia all'atto di permuta, che alla scrittura privata nella quale era stata prevista la penale oggetto di pag. 14/24 richiesta in questo giudizio (la nella predetta scrittura privata agiva per “gli aventi Parte_5 causa”).
Pertanto la ha perso ogni diritto sui beni da cui deriva il credito da penale per Parte_5
ritardo, quindi non ha più legittimazione attiva, come infatti evidente dalla mancanza di richiesta di pagamento di alcuna somma in proprio favore.
Conseguentemente in parziale riforma della sentenza impugnata deve dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di , ferma restando ogni altra statuizione di merito. Parte_5
4.2 Infondato è da ritenere il terzo motivo afferente la pretesa nullità del decreto ingiuntivo per difetto della solidarietà attiva tra i creditori, in forza del quale le appellanti eccepiscono la presunta erroneità della ingiunzione di pagamento poiché sarebbe stata emessa in favore di tutti i comproprietari - odierni appellati, in solido fra loro, in luogo della ingiunzione da emettere in ragione delle singole ed autonome posizioni ed in proporzione delle rispettive quote di proprietà.
La doglianza deve essere disattesa per due ordini di considerazione.
In primo luogo, occorre osservare che gli appellati hanno agito in sede monitoria e, successivamente, nella fase di cognizione di merito sia come singoli proprietari delle varie porzioni di terreno oggetto della permuta sia come parti di una massa comune.
Sotto tale profilo, emblematica appare la scrittura privata autenticata del 20.01.2009 con la quale i singoli proprietari hanno inteso costituire una massa unica in comunione delle varie aree tra co-lottizzanti al fine di consentire la successiva edificazione da parte delle appellanti.
Da tale atto si evince la volontà di perseguire un interesse comune per la tutela complessiva di un bene da considerare unitariamente che, secondo questa Corte, costituisce un fattore determinante che legittima una richiesta congiunta e che, nello stesso tempo, non risulta incompatibile con le singole posizioni rappresentate attraverso la specificazione delle varie quote di proprietà.
Del resto, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui ciascun contitolare o partecipante della comunione può agire per la tutela del bene stesso o di un diritto considerato nella sua interezza;
inoltre, in tale ipotesi di solidarietà attiva non viene pregiudicata né aggravata la posizione del debitore atteso che, in ipotesi di obbligazione di pag. 15/24 pagamento, l'adempimento eseguito nei confronti di una soltanto delle parti creditrici produce effetto liberatorio per il debitore nei confronti di tutti i creditori.
Peraltro, dall'esame degli atti acquisiti nel fascicolo monitorio e riproposti nel giudizio di merito si possono ricavare tutti i dati necessari ed utili al fine del frazionamento per quote della somma addebitata complessivamente alle appellanti a titolo di penale per il ritardo accumulato nella consegna dei beni, ragione per cui non appare preclusa alle debitrici il singolo adempimento nei confronti di ciascuna parte.
4.3 Per ragioni di opportunità e di logica processuale, essendo relativo a questioni di ordine preliminare, deve essere trattato in via prioritaria il quinto motivo con il quale si contesta l'errata condanna in solido delle appellanti che sarebbe stata disposta in assenza dei presupposti giustificativi sul rilievo che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice che ha fondato la legittimazione solidale passiva di entrambe le appellanti sulla base del combinato disposto degli artt. 2558 e 2560 c.c., nel caso oggetto di lite troverebbe applicazione solo l'art. 2558 c.c. che disciplina il subentro del cessionario nei contratti, in luogo dell'art. 2560 c.c. il cui regime, fissato dal secondo comma, con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori, sarebbe destinato a trovare applicazione solo nell'ipotesi di debiti in sé soli considerati e non anche quando i debiti dell'azienda cedente si ricollegano a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c.
Tale motivo non è fondato.
L'art. 2558 c.c. prevede che in caso di trasferimento di azienda, qualora non sia stabilito diversamente, l'acquirente subentra automaticamente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Ciò comporta che l'acquirente è direttamente responsabile per l'adempimento di tali contratti unitamente al cedente, salvo patti contrari.
Per quanto attiene la sorte dei debiti nel trasferimento di un'azienda, l'art. 2560 c.c. prevede che l'acquirente è responsabile dei debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta che sono sorti in epoca antecedente al trasferimento se risultano dai libri contabili e, inoltre, l'alienante non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento se non vi è il consenso da parte dei creditori.
pag. 16/24 Sulla base dell'interpretazione coordinata degli artt. 2558 e 2560 c.c. si deve ritenere che la prima norma è applicabile quando al debito contrattuale di chi trasferisce l'azienda si contrappone, in rapporto di sinallagmaticità, un credito attuale, derivante dallo stesso negozio giuridico, nei confronti del contraente ceduto, mentre la seconda riguarda il caso in cui il debito contrattuale non è bilanciato da un credito corrispondente: di conseguenza, la successione nei contratti di cui all'art. 2558 c.c. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguite da entrambe le parti al momento del trasferimento dell'azienda, mentre ove il terzo contraente abbia già eseguito la propria prestazione e residui quindi un mero debito, la sorte di quest'ultimo è regolata dall'art. 2560
c.c.
Per tale motivo e in tale ottica la Suprema Corte in un caso relativo all'applicazione di una clausola penale in tema di contratto di somministrazione successivamente ceduto applicabile per analogia e contenuto al caso in esame ha affermato che “il debito avente titolo nell'obbligo di pagamento dell'importo previsto da una clausola penale contenuta in un contratto di somministrazione per un inadempimento commesso prima della cessione dell'azienda va qualificato come puro, non essendo sinallagmaticamente collegato a una controprestazione, ricadendo così nell'ambito di applicazione dell'art. 2560 c.c.; poiché il contratto di somministrazione ha natura continuativa e periodica, la periodicità o la continuità delle prestazioni, funzionali a soddisfare il fabbisogno del somministrato, rendono ogni singola prestazione distinta e autonoma rispetto alle altre, di modo che, al fine di stabilire se debba applicarsi l'art. 2558 c.c. o l'art. 2560 c.c., occorre avere riguardo alle singole prestazioni e non al contratto complessivamente considerato, trasferendosi al cessionario solo la parte del rapporto relativa a quelle rimaste ineseguite da entrambi i contraenti, mentre quando uno solo di essi abbia eseguito la propria, in capo al cedente residua un mero debito” (Cass. civ., n.
4248/2023).
La Corte di legittimità ha inoltre affermato quale principio generale che la cessione del complesso dei beni funzionalmente organizzati per l'esercizio di un'impresa determina l'automatico subentro del cessionario nella titolarità di tutti i rapporti contrattuali - di carattere non personale - che attengono all'azienda ceduta (Cass. civ. 20417/2016, conf. Cass.
Civ. n. 13319/2015), specificando che detto principio non soffre alcuna eccezione ma anzi si applica anche nell'ipotesi in cui l'oggetto del trasferimento non riguardi l'intera azienda, bensì
pag. 17/24 un ramo di essa, salvo diversa ed espressa pattuizione intervenuta fra le parti diretta ad escludere taluni rapporti contrattuali dall'operazione di cessione.
Nella fattispecie in esame, accertato che la cessione del ramo di azienda è avvenuta nel 2016, quindi dopo la stipula dell'atto pubblico avente ad oggetto la permuta di cui si dibatte risalente all'anno 2009 e che agli atti non risultano limitazioni o esclusioni circa i rapporti ceduti, si deve affermare che la cessionaria è subentrata nella titolarità di tutti i rapporti contrattuali esistenti in capo alla cedente al momento della cessione, assumendone la relativa responsabilità, anche alla luce della effettiva conoscenza del rapporto controverso ritenuto che in data 26.6.2017 presentava una proposta di accordo agli odierni appellati nel quale la cessionaria evidenziava la volontà di accollarsi ogni obbligo contrattuale della
[...]
con la conseguente accettazione dell'obbligazione contrattuale;
Parte_1
vista, inoltre, l'assenza di un espresso consenso alla liberazione prestato dai creditori i quali, come emerso in sede istruttoria, erano venuti a conoscenza dell'operazione di cessione solo in data 26.6.2017, allorquando le parti in giudizio stipulavano su iniziativa della cessionaria e a cessione già avvenuta una proposta di accordo diretta a disciplinare i rapporti con la cessionaria, deve altresì affermarsi la concomitante e solidale responsabilità della cedente, unitamente alla cessionaria, rispetto alle posizioni debitorie derivante dal citato rapporto contrattuale.
Sulla base di tali principi cui questa aderisce deve essere affermata la solidarietà passiva tra cedente e cessionaria in relazione all'obbligo di pagamento dell'importo previsto dalla clausola penale inserita nelle scritture private stipulate in riferimento al contratto di permuta e connessa ad un inadempimento maturato già prima della cessione dell'azienda.
La doglianza pertanto deve essere rigettata.
4.4 Parimenti infondato è da ritenere il quarto motivo attinente al merito della vicenda in esame, ovvero quello relativo all'accertamento e al riconoscimento in capo alle appellanti della responsabilità per inadempimento dell'obbligo pattiziamente concordato della consegna tempestiva dei beni oggetto della permuta entro il termine previsto dalle scritture private stipulate in concomitanza al contratto di permuta, con la conseguente applicazione della penale prevista. Secondo le appellanti, il primo giudice avrebbe affermato la loro pag. 18/24 responsabilità senza valutare ed analizzare tutte le cause di giustificazione addotte dalle stesse le quali, al contrario, qualora fossero state correttamente interpretate, avrebbero dovuto indurre il primo giudice:
• in via principale ad escludere ogni responsabilità a loro carico sia per la sopravvenienza di cause di forza maggiore che avevano impedito l'ultimazione dell'opera o comunque ne avevano giustificato la sospensione sia per l'invocata assenza di una condotta colpevole imputabile alle appellanti, essendo anzi il ritardo addebitale agli stessi appellati;
• in via gradata, attesa in ogni caso la parziale esecuzione dell'opera (unità abitative consegnate al grezzo) e considerata la pendenza di procedimenti contenziosi che avevano inciso sulle modalità e sui tempi dell'esecuzione dell'opera, ad applicare quanto meno una riduzione proporzionale dell'importo della penale.
Dalla documentazione versata in atti e non contestata (permuta e scritture private del
20.01.2009), è pacifico che la aveva assunto l'impegno e l'obbligo di Parte_1 consegnare i beni finiti e ultimati di cui alla permuta entro e non oltre il termine di 24 mesi dalla data di inizio dei lavori che era stata fissata entro e non oltre giorni 30 dall'atto notarile del 20.01.2009, con la conseguente previsione di una penale per l'ipotesi del ritardo nella consegna determinata, per ciascuna unità abitativa, nella somma di €. 400,00 per ogni mese e/o frazione di mese di ritardo, fatte salve le cause di forza maggiore non imputabili alla società di costruzione. I beni, dunque, dovevano essere consegnati entro il mese di febbraio
2011.
Nel 2010, quindi durante il periodo da calcolare per la consegna delle opere, su iniziativa dei confinanti (i ) veniva promossa davanti al Tribunale di Vasto una azione di reintegra nel Pt_9
possesso nei confronti della avente come oggetto una recinzione Parte_1
installata dalla società odierna appellante sulla linea di confine del cantiere edile e afferente alcune particelle rientranti nel contratto di permuta. Il procedimento, a seguito di reclamo, si concludeva nel 2014 con un provvedimento depositato il 15 aprile 2014 che confermava la violazione del possesso e ordinava alla società di costruzione, odierna appellante di arretrare la recinzione posta lungo la linea di confine che veniva, dunque, rideterminato nella sua estensione.
pag. 19/24 Nel 2013, durante la pendenza del richiamato procedimento possessorio, gli odierni appellati proponevano presso il Tribunale di Lanciano una azione di risoluzione del contratto di permuta nei confronti della sul presupposto dell'inadempimento dell'obbligo di Parte_1
consegna dell'opera che si concludeva con sentenza di rigetto depositata il 08 aprile 2016 che, pur evidenziando e accertando il ritardo accumulato, ne escludeva la gravità tale da determinare la risoluzione del contratto che, dunque, restava valido ed efficace tra le parti, vincolando la appellante alla sua esatta esecuzione.
L'istituto della forza maggiore o del caso fortuito ha una rilevanza generale quale esimente della responsabilità per inadempimento, sempre che tale esito non deriva da un comportamento ascrivibile al debitore ma dipende da un evento esterno sopravvenuto, imprevedibile ed inevitabile, malgrado l'adozione di tutte le possibili precauzioni del caso da parte dell'onerato (Cass. Civ. 8094/2020).
In linea generale, la pendenza di un processo civile successivo alla conclusione del contratto per il cui adempimento è prevista una clausola penale connessa al ritardo potrebbe essere considerata quale causa di forza maggiore o caso fortuito a condizione, però, sulla base del principio sopra riferito, che risulti provato e accertato che essa abbia avuto un impatto diretto sull'adempimento dell'obbligazione tale da renderla impossibile o particolarmente difficoltosa e sempre che non dipende da un comportamento ascrivibile alla condotta stessa del debitore.
Nella fattispecie in esame, il procedimento possessorio promosso dai proprietari dei terreni confinanti a causa di una recinzione apposta oltre i confini dalla in vista Parte_1
dell'esecuzione dei lavori non può essere invocata quale causa di forza maggiore tale da escludere o limitare la responsabilità della appellante, atteso che l'esito del procedimento stesso non poteva rappresentare in via assoluta un evento con effetto impattante diretto sulla prestazione da eseguire, rendendola per ciò stesso impossibile o particolarmente difficoltosa, non risultando neppure l'adozione di tutte le possibili precauzioni del caso da parte dell'onerata per sopperire alla situazione venutasi a creare. Al riguardo, infatti, al di là di una mera affermazione di principio, non sono state addotte o allegate circostanze o elementi utili a chiarie in quali temini la contestazione poteva o avrebbe potuto incidere sulla progettazione o sulla esecuzione dei lavori. Inoltre, il procedimento non è scaturito da un evento esterno sopravvenuto, imprevedibile ed inevitabile ma, al contrario, è derivato da un comportamento pag. 20/24 posto in essere dalla stessa appellante che ha apposto la recinzione senza rispettare l'esatta linea di confine. A tale riguardo, non può essere invocata quale giustificazione la condotta tenuta dagli allora opponenti e in particolare dal che era presente quotidianamente in Pt_5
cantiere impartendo direttive sui confini e sulle misure, sul rilievo primario che la competenza tecnica è riservata alla stessa costruttrice e di certo non potrebbe essere delegata a terzi, specialmente in assenza di conferimento di specifici poteri e competenze.
Per quanto attiene il procedimento di risoluzione del contratto di permuta attivato dagli stessi appellati nel corso del procedimento possessorio, neppure tale procedimento può essere considerato quale causa di forza maggiore con l'effetto di esimere da ogni responsabilità parte appellante.
Vero è che con tale azione gli appellati avevano manifestato a tutti gli effetti la perdita di ogni interesse alla esatta conclusione del contratto e, quindi, al completamento dell'opera, ma è altrettanto vero che durante il suddetto procedimento non è impedita o preclusa al debitore la facoltà di adempiere anche al fine di dimostrare l'assenza del requisito della particolare gravità che può giustificare la risoluzione del rapporto contrattuale. Non solo, la causa di forza maggiore nel caso specifico deve essere esclusa anche per la considerazione che l'azione di risoluzione era stata promossa dagli appellati proprio sulla base dell'inadempimento imputabile alla ditta costruttrice, odierna parte appellante, ragione per cui non potrebbe addursi quale esimente della responsabilità un evento cagionato dalla stessa condotta colpevole dell'onerato, atteso che la causa di forza maggiore deve dipendere da un evento esterno non ascrivibile allo stesso debitore.
Del resto, lo stesso Tribunale di Lanciano nella sentenza con la quale ha definito il relativo procedimento, pur rigettando la domanda di risoluzione del contratto, aveva accertato la sussistenza del ritardo nell'adempimento addebitabile alla parte appellante, anche se di natura non talmente grave da giustificare la risoluzione del contratto.
Secondo questa Corte, dunque, sussiste e deve essere riconosciuta a carico delle appellanti la responsabilità per inadempimento determinata dal ritardo nella consegna dell'opera, in quanto che la pendenza dei richiamati procedimenti, possessorio attivato dai confinanti e di risoluzione del contratto di permuta attivato dagli stessi appellati, per i motivi detti non possono essere ritenuti quali cause di forza maggiore o caso fortuito tali da legittimare pag. 21/24 l'arresto o la legittima sospensione dei lavori, ragione per cui deve conteggiato a loro carico l'intero periodo del ritardo.
Le appellanti, inoltre, sono rimaste inadempienti anche nel periodo successivo al deposito della predetta sentenza del Tribunale di Lanciano, ovvero dall'aprile 2016 fino ad agosto 2019, data di notifica del decreto ingiuntivo opposto oggetto della presente lite, nonostante che il contratto di permuta per effetto del rigetto della domanda di risoluzione era da ritenere ancora valido ed efficace tra le parti a tutti gli effetti, quindi, anche in riferimento all'obbligo di consegna dei beni ed alla clausola penale pattuita nelle scritture private connesse e collegate al contratto di permuta.
Per tale motivo, anche in relazione al suddetto periodo il ritardo nell'obbligo della consegna delle opere deve essere imputato e addebitato alla condotta negligente e colpevole delle appellanti, con il riconoscimento e la conseguente applicazione a carico delle stesse del danno previsto e determinato dalla clausola penale, non avendo portato a termine l'opera così come prevista nel contratto, ovvero completa, finita e rifinita.
Questa Corte ritiene che anche la successiva e nuova scrittura del 2017 tra la cessionaria e gli appellati, contenente una proposta di accordo per la nuova disciplina dei rapporti tra le parti in relazione al cantiere edile, non possa valere quale causa di giustificazione del ritardo in quanto, contrariamente a quanto eccepito dalle appellanti, lungi dal rappresentare un nuovo accordo modificativo e novativo dei precedenti rapporti, costituisce una mera proposta di accordo che per pacifica ammissione delle stesse parti non risulta mai essere stata né perfezionata né eseguita, restando dunque valide ed efficaci le precedenti pattuizioni.
Quanto alla richiesta di riduzione della penale invocata ai sensi dell'art. 1384 c.c., sul presupposto dell'avvenuta consegna delle quattro unità al grezzo che rappresenterebbero comunque una acquisizione nel patrimonio degli appellati, neppure tale richiesta merita di essere accolta.
Occorre, infatti, osservare che non risultano motivi per ritenere l'esistenza di una notevole sproporzione tra l'ammontare della clausola penale e l'interesse dei creditori all'adempimento del contratto. Le unità abitative al grezzo non solo non consentono l'utilizzo immediato del bene ma per i creditori ne deriva anche la necessità di far fronte ad altri ed ulteriori e costosi interventi per ultimare le opere e rendere i beni abitabili.
pag. 22/24 In ogni caso, le opere sono da ritenere comunque incomplete, laddove parte appellante aveva assunto l'obbligo di consegnare i beni finiti e rifiniti, quindi, pronti per l'uso e l'utilizzo, ipotesi che non si è affatto verificata e che ha legittimato la richiesta della penale concordata.
Pertanto, le appellanti sono risultate inadempienti all'obbligazione assunta e, sotto tale profilo, non è configurabile alcuna giustificazione che possa legittimare una riduzione dell'importo della penale la cui misura non appare affatto sproporzionata né all'interesse delle controparti né tantomeno al disagio patito dagli appellati.
Pertanto, accertata a carico delle appellanti la responsabilità per il ritardo nella consegna delle opere per l'intero periodo considerato, deve essere riconosciuto in favore degli appellati il diritto ad ottenere la penale secondo la quantificazione prevista nel contratto.
4.5 In conclusione l'appello deve essere parzialmente accolto unicamente in ordine al difetto di legittimazione di , con rigetto dei restanti motivi di appello. Parte_5
4.6 Le spese di lite, considerato che l'accoglimento del secondo motivo di appello non comporta una modifica sostanziale della soccombenza di merito, vanno poste a carico degli appellanti con compensazione parziale nella misura di 1/10, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Le spese vanno invece compensate tra gli appellanti e per entrambi i gradi di Parte_5
giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e in
[...] Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 20/2024 emessa dal
Tribunale di Vasto, pubblicata in data 15 gennaio 2024 nei confronti di
[...]
(C.f , Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.f. ), (C.f. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
(C.f. ), (C.f. CP_4 C.F._4 Controparte_5
), (C.f. , C.F._5 CP_6 C.F._6
(C.f. ), (C.f. Controparte_7 C.F._7 Parte_5
), (C.f. ), C.F._8 Parte_6 C.F._9
pag. 23/24 (C.f. e Parte_7 C.F._10 CP_8
(C.f. ), così provvede:
[...] C.F._11
• Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara il difetto di legittimazione attiva di Parte_5
confermando nel resto la sentenza di primo grado.
• Condanna le appellanti, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e in persona del legale rappresentante Parte_3
pro tempore, in solido fra loro, al pagamento in favore degli appellati, in solido, delle spese e competenze del presente grado di giudizio che sono liquidate, già disposta la compensazione di 1/10, in €. 18.000,00, oltre Iva, Cap e spese di lite per il primo grado di giudizio ed in € 16.660,00 per competenze, oltre spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge;
• Compensa le spese di lite tra gli appellanti e . Parte_5
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 9 giugno 2025 su relazione della
Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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