Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 4891/2022
TRA
di , elett.te dom.to in Sorrento al C.so Parte_1 Parte_2
Italia 212 presso lo studio dell'Avv. Gianluigi De Martino dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione del 26.4.2022 nella procedura esecutiva
OPPONENTE
E
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Emanuela Errighi e Alessandra Errighi con domicilio pec: CP_1
OPPOSTA Email_1
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
1605/21, all'udienza fissata ai sensi dell'art. 547 cpc proponeva opposizione all'esecuzione
[...]
eccependo 1)l'inesistenza del titolo esecutivo Controparte_2
per le spese universitarie pretese col precetto le quali richiedono l'esercizio di una autonoma azione di accertamento;
2)l'inesistenza del credito reclamato poiché la somma di euro 7.200,00 è stata versata direttamente al beneficiario;
con ordinanza resa fuori udienza il 28.5.2022 la procedura esecutiva promossa da veniva sospesa e concesso il termine di giorni 120 per la CP_1
formalizzazione: avverso la detta ordinanza di sospensione veniva proposto reclamo al Collegio avente rg. n. 3259/22; il Collegio accoglieva il reclamo e revocava la sospensione.
Nelle more veniva introdotto il giudizio di merito sull'opposizione ad istanza di
[...]
di il quale reiterava le istanze. Parte_1 Parte_2
Si costituiva la quale impugnava la domanda chiedendone il rigetto. CP_1
La causa viene ora all'esame nel merito.
L'opposizione non è fondata e pertanto va rigettata:
in merito alla inesistenza del titolo azionato e cioè l'ordinanza Presidenziale emessa dal Tribunale civile di Lecce nel giudizio di divorzio, sul punto l'art. 189 disp. att. cpc, espressamente richiamato dall'art. 4 co. 8 L. 898/70, si applica anche ai provvedimenti assunti nel giudizio di divorzio, prevede che l'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore da i provvedimenti di cui all'art. 708 c.c. costituisce titolo esecutivo;
in merito all'altro motivo di opposizione che attiene alla eccepita inesistenza del credito reclamato per aver versato direttamente al figlio di la somma di euro 7.200,00 Parte_3 Parte_2
mediante bonifico, trovandosi il ragazzo per studio in Inghilterra, si osserva che tale assunto si fonda sull'erroneo presupposto che sia consentito al creditore ed al debitore modificare le statuizioni contenute nell'ordinanza emessa all'esito del giudizio di divorzio tra le parti. Infatti la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli da parte del coniuge separato/divorziato risponde ad un interesse superiore, come tale, indisponibile alle parti. Infatti la possibilità per l'obbligato di versare l'assegno direttamente al figlio è subordinata ad un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio.
Ciò premesso ed alla luce dei suesposti rilievi normativi la spiegata opposizione va rigettata mentre nulla va statuito sulla sospensione dell'esecuzione posto che la stessa veniva concessa il 28.5.22 e revocata con ordinanza collegiale il 27.1.2023; infine l'esito del giudizio impone la condanna del pagamento delle spese processuali che si quantificano nel dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_2
nei confronti di ogni altra eccezione, deduzione disattesa così
[...] CP_1
provvede:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi;
- condanna alla refusione delle Controparte_2
spese processuali in favore di che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre CP_1
accessori di legge se dovuti.
Torre Annunziata 4-4-25 il Giudice dr.ssa Patrizia Acampora