TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 40 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.09.2025, promosso
DA
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.10.1982), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Cugliandro presso il cui studio in Reggio Calabria (RC), Via Domenico Tripepi n.92, ha eletto domicilio
E
(cod. fisc.: , nato a [...] il [...]), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Panuccio Dattola, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Pietro Foti, n. 1, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato l'08.01.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 03.06.2015, proponendo contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con ordinanza del 29.10.2024, è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno
16.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
11.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio
Calabria il 03.06.2015; b) dal matrimonio è nato un figlio: (18.09.2014), ancora Persona_1 minorenne;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 1481/2024 pubbl. il 30.10.2024, regolarmente comunicata al P.M. in data 30.10.2024, il quale ha apposto il visto in pari data;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n.
898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà di proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) Legge 01.12.1970
n. 898 in relazione all'art. 4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.
74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
05.02.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 12.04.2024 e che successivamente in data
30.10.2024 il P.M. ha apposto il visto sull'ordinanza di rimessione in istruttoria per il prosieguo del giudizio in ordine alla domanda di divorzio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 08.01.2024 da e , così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Reggio Calabria il 03.06.2015 tra e , il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del Comune di Reggio Calabria, n. 100, Parte II, Serie A, u. 1, anno 2015, alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale, sita in Contrada Morloquio n. 17, di proprietà del SI. rimarrà nella CP_1 disponibilità di quest'ultimo, avendo la SI.ra provveduto al ritiro degli effetti personali;
Pt_1
2. Il figlio minore sarà affidato, così come per legge, congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, secondo il regime dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà di stare con il padre tutte le volte che vorrà. I genitori provvederanno, di comune accordo, all'educazione del figlio e stabiliranno, di comune accordo, di volta in volta, nel rispetto delle reciproche esigenze organizzative, nonché scolastiche ed extrascolastiche del minore, i giorni infrasettimanali, i fine settimana e le festività che il figlio trascorrerà con ognuno di loro. Quanto alle festività ed alle ricorrenze annuali, il tempo di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore verrà concordato di volta in volta tra questi ultimi, tenuto conto prioritariamente delle intenzioni del minore medesimo.
In difetto di accordo, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio, con le seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana (che saranno determinati di settimana in settimana e comunicati la domenica sera, stante la variazione settimanale dei turni di lavoro della SI.ra , che non gli Pt_1 consente una programmazione standard), recandosi a prendere il minore all'uscita di scuola e trattenendosi con lo stesso sino alla sera, provvedendo a riaccompagnarlo presso la residenza dopo cena, salvo diversi accordi tra i genitori che dovranno determinarsi con anticipo tale da consentire una diversa organizzazione e salvo imprevisti;
- a fine settimana alternati, a partire dalla giornata del sabato dall'uscita di scuola e sino alla sera della domenica, riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre dopo cena.
trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore nei giorni 24 Per_1
e 25 dicembre, 31 dicembre e 1gennaio e 6 gennaio, così come per le festività pasquali le stesse trascorreranno la Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre (e viceversa), salvo diversi accordi tra essi genitori che dovranno determinarsi con anticipo.
Il minore trascorrerà tutte le altre festività del 25 aprile - del 1° maggio - del 2 giugno - del 1° novembre - dell'8 dicembre e del 15 agosto ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore e i genitori concorderanno la ripartizione dei giorni di festività sopra citati, almeno 10 gg. prima.
Il padre avrà facoltà di trascorrere con 15 giorni anche consecutivi a luglio e 15 giorni Per_1 anche consecutivi ad agosto;
3. Quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, nel rispetto del principio di proporzionalità tra le risorse economiche di entrambi i genitori, al fine di realizzare una migliore attuazione del principio di bigenitorialità, stante la circostanza che il figlio è collocato prevalentemente con la madre, il padre si impegna a corrispondere in favore della madre entro il giorno 30 di ogni mese un assegno mensile di € 200,00 rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo di bonifico bancario sul seguente IBAN: [...]. La SI.ra si impegna a Pt_1 comunicare al SI. qualsiasi cambiamento dei suddetti dati bancari. CP_1
I ricorrenti si impegnano inoltre, a pagare nella misura del 50% ogni spesa di natura straordinaria, da sostenersi nell'interesse del figlio che dovranno essere documentate, preventivamente concordate o comunque necessarie ed in ogni caso i giustificativi delle spese dovranno essere consegnate all'altro coniuge, come di seguito specificate:
SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I CONIUGI, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
4. Le parti stabiliscono che l'assegno unico ed universale istituito con l. 46 del 2021 per i figli fino al 21° anno di età pari ad euro 134,60, venga attribuito al 100% alla madre. Nel caso in cui venga ridotto e/ o revocato il suddetto assegno unico, il SI. si impegna ad aumentare l'assegno CP_1 di mantenimento nell'interesse del figlio minore nei termini e nelle modalità che le parti Per_1 concorderanno nella superiore eventualità;
5. Il SI. verserà alla SI.ra l'importo pari ad € 5.000,00 CP_1 Parte_1
(cinquemila/00) a titolo di rimborso per le spese sostenute da quest'ultima per l'acquisto di beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale, con rateo mensile di € 200,00, da corrispondere a partire dal momento del deposito del presente ricorso e fino all'estinzione dello stesso, bonificato sul conto corrente summenzionato, a totale tacitazione di qualsiasi altra pretesa;
6. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, essendo entrambi autosufficienti e avendo regolato le situazioni patrimoniali pendenti tra loro;
7. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già concordato la ripartizione e le modalità di suddivisione tra loro dei beni personali nonché dei regali di nozze;
8. Le parti si rilasciano assenso reciproco alla richiesta di rilascio e/o rinnovo per il passaporto o documento equipollente oltre che documento di identità, valido per l'espatrio, anche per il figlio minore;
Per_1
9. I coniugi dichiarano di volere dare, siccome danno, immediata esecuzione ai presenti patti;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.09.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena M.A. Luppino Dott. Giuseppe Campagna