Articolo 294 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 192Articolo 194
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1 gennaio 2006
Art. 294. Esercizio dell'azione di risarcimento 1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata precedentemente inviata all'impresa posta in liquidazione coatta.
2. Nessuna azione per il risarcimento puo' essere proposta nei confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada. La CONSAP - Fondo di garanzia delle vittime della strada puo' intervenire nel processo, anche in grado di appello.
3. Se il decreto di liquidazione coatta e' pubblicato prima della formazione del giudicato, si applica l'articolo 289, comma 1.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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