TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/12/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente Dott.ssa Stefania D'Errico; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 5040/2023 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Vendita di cose immobili”,
TRA
(C.F. , nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(TA) alla Via Teatro Alhambra n. 4, elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Acclavio n. 73, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Bitonto (C.F. , che la rappresenta C.F._2
e difende giusta procura in calce all'atto di citazione dell'11.10.2023 (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto prot. n.
0008478/2023 del 09.10.2023);
- attrice -
E
e ; CP_1 CP_2
- convenuti contumaci -
MOTIVI DELLA DECISIONE – FATTO E DIRITTO
1. L'OGGETTO DEL GIUDIZIO, LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO.
Con atto di citazione dell'11.10.2023 l'attrice conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale i convenuti e , esponendo: CP_1 CP_2
- che con atto per Notar del 07.09.2020 (Rep. 540 Fasc. 474), regolarmente trascritto Persona_1 il 18.09.2020, l'attrice vendeva e trasferiva al Sig. (C.F. ) la CP_2 C.F._3 proprietà dell'abitazione sita in Statte (TA) alla Via Boccherini n. 20, riportata al NCEU del predetto
1 comune al foglio 8, particella 496, Via Montetermiti, piano T, Cat. A/3 di classe 2, vani 7,5, R.C.
581,01, riservando il diritto di abitazione vitalizio in favore del fratello (C.F. CP_1
); C.F._4
- che gli acquirenti venivano immessi nel possesso del bene il giorno stesso della stipula del rogito notarile;
- che il contratto in questione prevedeva l'obbligo di parte acquirente di corrispondere alla Sig.ra
[...]
quale corrispettivo della vendita la somma complessiva di €.140.000,00 secondo le seguenti Pt_1 modalità: €.15.000,00 mediante n. 5 bonifici bancari, effettivamente eseguiti dal Sig. CP_1
€.17.400,00 mediante n. 29 bonifici mensili di importo pari ad €.600,00 cadauno, effettivamente eseguiti dai convenuti;
€.1.600,00, anch'essi effettivamente corrisposti, tramite n. 2 assegni circolari non trasferibili;
€.24.200,00, da corrispondersi mediante n. 41 rate mensili anticipate con scadenza al giorno 15 di ogni mese, decorrenti dal 15.09.2020 al 15.01.2024, dell'importo di €.600,00 cadauna;
da ultimo, la restante somma di €.81.000,00, da versarsi entro e non oltre il 15.03.2025;
- che il contratto era sottoposto alla condizione risolutiva dell'inadempimento della parte acquirente dell'obbligazione dell'integrale pagamento del prezzo entro il 15.03.2025; parimenti, dava luogo alla risoluzione l'inadempimento consecutivo al pagamento di tre delle citate rate da €.600,00;
- che i convenuti corrispondevano alla Sig.ra unicamente la somma di €.46.600,00, Pt_1 rendendosi inadempienti rispetto agli obblighi assunti, tant'è che in data 30.08.2022 il Sig.
[...] sottoscriveva dichiarazione di avveramento della condizione di risoluzione del contratto (all. CP_1
n. 3 all'atto di citazione);
- che, peraltro, in occasione di un incontro avvenuto presso l'immobile la Sig.ra constatava Pt_1 che lo stesso era stato gravemente danneggiato dagli acquirenti, i quali avevano abbattuto le pareti interne dell'abitazione senza le necessarie autorizzazioni comunali, avevano smontato e portato via n. 4 porte interne ed infine avevano sradicato l'impianto elettrico;
- che, pertanto, sussistevano i presupposti per l'accertamento giudiziale della risoluzione del contratto di vendita ex art. 1453 c.c. nonché per il risarcimento dei danni arrecati all'appartamento, da quantificarsi tramite CTU.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva di: a) accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita immobiliare per l'avveramento della condizione risolutiva ivi prevista;
b) in subordine, accertare il grave inadempimento di e alle obbligazioni CP_2 CP_1 nascenti dal contratto e, per l'effetto, dichiararne la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453
c.c.; c) ordinare ai convenuti il rilascio dell'immobile; d) in ogni caso, previo espletamento di CTU tecnica, condannare i convenuti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 1453 c.c. al risarcimento del danno subito dall'odierna attrice a causa del loro contegno inadempiente, da quantificarsi in via
2 equitativa in euro 50.000,00 o in quella maggiore e/o minore somme ritenuta di giustizia;
con vittoria di competenze e spese di lite in favore dello procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con decreto sulle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. dell'11.03.2024 il Presidente Istruttore, rilevata la mancanza di prova della notifica ai convenuti, invitava l'attrice a depositare prova della notifica nonché l'atto di citazione in formato nativo digitale entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Con successivo decreto del 26.03.2024 il Presidente Istruttore, vista la nota del difensore di parte attrice del 12.02.2024, con la quale si dava atto che non era pervenuto l'originale ritualmente notificato dell'atto di citazione e pertanto chiedeva la concessione di un termine per la rinnovazione della notifica del suddetto atto, ne ordinava la rinnovazione, fissando nuova udienza di prima comparizione per il 31.10.2024, rinviata d'ufficio al 19.11.2024 e successivamente al 17.12.2024.
All'udienza di prima comparizione del 17.12.2024, il P.I., dato atto della regolarità della notifica ai convenuti, dichiarava la contumacia degli stessi e disponeva CTU, nominando l'Ing. Per_2
rinviava, quindi, la causa all'udienza del 06.02.2025 per il giuramento e la formulazione dei
[...] quesiti.
Alla successiva udienza del 06.02.2025 il P.I. formulava i quesiti e rinviava la causa all'udienza del
03.07.2025 per il prosieguo.
All'udienza del 03.07.2025 il P.I., stante l'avvenuto deposito della CTU, rinviava la causa all'udienza del 27.11.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
In data 26.09.2025 il procuratore di parte attrice depositava nota di precisazione delle conclusioni, mentre in data 21.10.2025 depositava comparsa conclusionale.
2. IL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
Sulla domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita
I convenuti, benché ritualmente citati, non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio e pertanto ne
è stata dichiarata la contumacia.
L'attività istruttoria espletata, consistita nella produzione documentale di parte attrice e nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti, consente di statuire sulla pretesa.
La domanda proposta da parte attrice in via principale, volta all'accertamento della intervenuta risoluzione del contratto di compravendita immobiliare del 07.09.2020 per l'avveramento della condizione risolutiva ivi prevista, è fondata e può pertanto trovare accoglimento, per le ragioni che si andranno qui di seguito ad esporre.
Preliminarmente, appare utile richiamare le circostanze di fatto che devono ritenersi accertate, in quanto documentalmente provate:
- con atto per Notar del 07.09.2020 (Rep. 540 Fasc. 474), regolarmente trascritto il Persona_1
3 18.09.2020, l'attrice vendeva e trasferiva al Sig. la proprietà dell'abitazione sita in CP_2
Statte (TA) alla Via Boccherini n. 20, riportata al NCEU del predetto comune al foglio 8, particella
496, Via Montetermiti, piano T, Cat. A/3 di classe 2, vani 7,5, R.C. 581,01, riservando il diritto di abitazione vitalizio in favore del fratello (cfr. atto di compravendita immobiliare CP_1 allegato all'atto di citazione);
- i Sig.ri e venivano immessi nel possesso del bene il giorno stesso della CP_2 CP_1 stipula del rogito notarile;
- il contratto in questione prevedeva l'obbligo di parte acquirente di corrispondere alla Sig.ra
[...]
quale corrispettivo della vendita la somma complessiva di €.140.000,00; Pt_1
- il contratto era sottoposto alla condizione risolutiva dell'inadempimento della parte acquirente dell'obbligazione dell'integrale pagamento del prezzo entro il 15.03.2025; parimenti, dava luogo alla risoluzione del contratto, secondo quanto convenuto tra le parti, l'inadempimento consecutivo di tre delle rate concordate dell'importo di €.600,00 cadauna;
nello specifico, l'atto di compravendita prevedeva quanto segue: “Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'inadempimento della parte acquirente dell'obbligazione dell'integrale pagamento del prezzo entro il citato termine del 15 marzo 2025. Darà parimenti luogo alla risoluzione l'inadempimento consecutivo di tre delle citate rate da euro seicento”;
- con l'atto di citazione l'attrice ha dichiarato ai convenuti di intendere valersi della clausola risolutiva espressa inserita nell'atto di compravendita dell'immobile;
- il convenuto ha ricevuto la notifica dell'atto di citazione in data 07.11.2023, come CP_1 da avviso di ricevimento allegato alla nota di deposito depositata il 12.03.2024, nonché in data
23.04.2024 (cfr. atto depositato il 15.05.2024);
- l'atto di citazione è stato invece notificato al convenuto in data 29.04.2024 ai sensi CP_2 dell'art. 143 c.p.c. (cfr. atto depositato il 15.05.2024).
Tanto premesso, occorre considerare che ai sensi dell'art. 1456 c.c. “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
La clausola risolutiva è un negozio giuridico che attribuisce al creditore, in caso di inadempimento secondo le modalità stabilite nel contratto, un potere privato di risoluzione, da esercitarsi mediante una dichiarazione unilaterale di volontà diretta all'inadempiente.
Si tratta di una dichiarazione recettizia, non soggetta ad alcun termine di decadenza, che opera
4 automaticamente nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario.
La clausola risolutiva espressa attribuisce pertanto al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla (Cassazione civile, Sez.
III, ordinanza n. 17603 del 5 luglio 2018).
Peraltro, ai fini della configurabilità di una clausola risolutiva espressa, le parti devono avere previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto. In tale ultima ipotesi, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per "gravi e reiterate violazioni" dell'altro contraente "a tutti gli obblighi" da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell'importanza dell'inadempimento dell'altra” (Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 4796 del 11 marzo 2016).
Al contrario, l'operatività della clausola risolutiva espressa determina l'irrilevanza dell'indagine sulla gravità dell'inadempimento.
Orbene, nella fattispecie deve ritenersi che la clausola risolutiva espressa inserita nell'atto di compravendita dell'immobile indicato in premessa sia pienamente valida ed efficace, avendo specificatamente indicato le obbligazioni il cui inadempimento avrebbe dato luogo alla risoluzione di diritto del contratto. In particolare, l'atto del 07.09.2020 prevedeva che: “Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'inadempimento della parte acquirente dell'obbligazione dell'integrale pagamento del prezzo entro il citato termine del 15 marzo 2025. Darà parimenti luogo
5 alla risoluzione l'inadempimento consecutivo di tre delle citate rate da euro seicento”.
Inoltre, l'odierna attrice, nella sua qualità di creditrice, ha validamente dichiarato ai convenuti inadempienti di volersi avvalere del potere di risoluzione mediante l'atto di citazione, ritualmente notificato ai convenuti medesimi, da ritenersi pertanto quale atto idoneo a manifestare la volontà dell'attrice in tal senso.
Invero, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, di recente ribadito nell'Ordinanza n.
14195 del 2022, “la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456,
2° co., cod. civ.) può essere resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita, purché inequivocabile, pure nell'atto di citazione in giudizio per la risoluzione del contratto o in atti giudiziari equipollenti (cfr. Cass. 5.5.1995, n. 4911, ove si soggiunge che la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva non può, in nessun caso, avere effetto se la controparte [il che non
è nella specie] ha già adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, anche se ciò è avvenuto oltre
i termini previsti nel contratto per l'adempimento, atteso che fino a quando il creditore non dichiari di volersi avvalere della detta clausola il debitore può adempiere, seppure tardivamente, la sua obbligazione;
Cass. 4.5.2005, n. 9275)”.
Ciò posto, ritenuta nella fattispecie sia la validità ed efficacia della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di compravendita di cui trattasi, sia l'idoneità dell'atto di citazione a rendere la dichiarazione di volersi avvalere di detta clausola, occorre valutare se effettivamente i convenuti abbiano dato luogo al dedotto inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, va osservato in primo luogo che costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, avallato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
In tal senso, non risulta essere stata fornita prova, da parte dei convenuti - rimasti contumaci -, circa l'adempimento del contratto stipulato con l'attrice.
Sul punto, l'orientamento prevalente sia in giurisprudenza che in dottrina, pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2)” (Cass.
29.3.2007 n. 7739, nonché Cass. 20.02.2006, n. 3601, secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria
6 domanda…tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art.
116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n. 4301)”. Nello stesso senso, Cass. 6.2.1998
n. 1293.
In ragione di tanto, sebbene la contumacia non possa essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte dei convenuti costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Pavia, 31.05.2022, n. 787; Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275; Trib.
Roma, 04.10.2017, n. 8040; Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898;
Trib. Genova 20.1.2016 n. 209; Tribunale Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275).
Nel caso di specie, l'attrice ha - peraltro - prodotto in allegato all'atto di citazione la “dichiarazione di avveramento della condizione di risoluzione del contratto” datata 30.08.2022 e sottoscritta dal Sig.
(all. n. 3 all'atto di citazione), dalla quale si evince che i convenuti avrebbero CP_1 corrisposto alla Sig.ra unicamente la somma di €.46.600,00, a fronte di un corrispettivo di Pt_1 vendita dell'immobile stabilito nella complessiva somma di €.140.000,00.
Tale elemento indiziario dell'inadempimento risulta ulteriormente avvalorato dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, disposta al fine di accertare e quantificare i danni subiti dall'attrice a causa delle opere realizzate dagli acquirenti che hanno pregiudicato lo stato dell'immobile.
Ebbene, nella relazione di consulenza depositata in data 15.05.2025, il CTU Ing. Persona_2 rilevava, in sede di sopralluogo, l'assenza dei convenuti, e dava atto della circostanza dell'avvenuto rilascio dell'immobile da parte degli stessi, precisando che “Successivamente alla risoluzione del contratto derivante dal mancato pagamento previsto nell'atto di vendita, l'immobile ritornava in possesso della proprietaria la quale constatava la presenza dei danni e l'esecuzione delle differenti modifiche apportate”.
È evidente che, laddove i convenuti avessero adempiuto l'obbligazione del pagamento del prezzo di compravendita nei termini pattuiti, certamente non avrebbero rilasciato l'immobile alla parte attrice, risultando tale condotta del tutto incompatibile con l'adempimento del contratto.
In virtù di quanto sopra esposto, la domanda proposta dall'attrice deve essere accolta, risultando accertato, anche dagli elementi indiziari emersi nel corso del giudizio, oltre che dalla documentazione versata in atti, che i convenuti non hanno adempiuto le obbligazioni di cui al contratto di compravendita del 07.09.2020.
7 Deve pertanto essere dichiarato che il contratto di compravendita del 07.09.2020 si è risolto per effetto della clausola risolutiva espressa invocata dalla parte attrice, stante l'accertato inadempimento dei convenuti.
Sulla domanda di risarcimento del danno
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni subiti dall'attrice a causa delle opere realizzate dagli acquirenti che hanno pregiudicato lo stato dell'immobile, la stessa risulta fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Si ritiene di condividere sul punto le conclusioni formulate dal CTU Ing. in quanto Persona_2 esaustive e rispondenti ai quesiti posti dal Tribunale, tenuto conto della validità delle tecniche di indagine utilizzate e della normativa richiamata.
Durante il sopralluogo il CTU ha proceduto ad un esame dettagliato dei luoghi, visionando l'appartamento, comparandolo con le foto indicanti i danni pregressi prodotti e osservando, pertanto, le opere eseguite successivamente dalla proprietaria per il ripristino dell'alloggio.
In ordine al quesito n. 2): “Accerti il CTU i danni lamentati dall'attrice e le opere realizzate dagli acquirenti che hanno pregiudicato lo stato dell'immobile”, il CTU ha precisato:
“In base a quanto dichiarato in atti con relative fotografie, visionate nel corso del sopralluogo, i convenuti hanno prodotto danni all'attrice con la realizzazione delle seguenti demolizioni:
- Eliminazione con sfilaggio dei cavi elettrici dell'impianto, compresi tutti i magnetotermici dei vari settori e tutte le placche con frutto di prese ed interruttori.
- Eliminazione cavi impianto citofonico compreso l'apparecchiatura citofonica esterna.
- Eliminazione di n.4 porte interne: soggiorno, bagno e due camere.
- Eliminazione di n.5 climatizzatori inverter.
- Eliminazione di n.2 muri interni di divisione di dimensioni: m.4,50 x 3,00 m.
- Eliminazione scaldabagno da lt.80 e relativo copri scaldabagno.
- Eliminazione di n.1 porta esterna perimetrale in anticorodal del vano cucina.
- Eliminazione del caminetto esistente.
- Eliminazione n.1 lavandino bagno e relativa rubinetteria.
- Inoltre degrado della zoccolatura del muro esterno e zona limitrofa del pavimento prodotta nel tempo dagli escrementi solidi e liquidi del cane dei convenuti.
Tali lavori ed interventi risultano eseguiti dai convenuti che di conseguenza hanno prodotto i relativi danni all'immobile, da ripristinare, della ricorrente”.
In ordina al quesito n. 3): “Individui il CTU i costi delle opere necessarie alla rimessione in pristino dell'immobile”, il CTU ha osservato:
8 “I lavori per il ripristino dell'appartamento dell'attrice sono quasi del tutto già stati eseguiti e terminati;
per tali opere realizzate è stato richiesto un preventivo di spesa completo. Si sono osservati e analizzati i lavori già eseguiti che risultano gli stessi indicati nel preventivo.
I lavori e i relativi costi indicati nel preventivo di spesa per il ripristino, risultano:
1) Costruzione di n. 2 muri in conci di tufo di dimensioni di m. 3,00 x m. 4,50, entrambe le opere risultano complete con superfici interne intonacate, da ambo i lati € 1.700,00
2) Pitturazione delle superfici della casa sia delle pareti che dei soffitti di color bianco € 2.800,00
3) Ripristino impianto elettrico completo dell'alloggio, con applicazione degli elementi di protezione, dei frutti, cavi e placche e ripristino impianto citofonico con cornetta e pulsantiera €
4.500,00
4) Fornitura e posa in opera di n.5 climatizzatori da 12.000 btu, compreso di montaggio € 1.750,00
5) Fornitura e posa in opera di scaldino elettrico da 80 litri € 130,00
6) Fornitura e posa in opera di n.4 porte interne, effetto legno palissandro € 1.320,00
7) Chiusura in conci di tufo di un vano porta nel locale cucina, con intonaco da ambo i lati € 300,00
Totale preventivo costo di ripristino € 12.500,00 IVA compresa”.
In ordine al quesito n. 4): “Quantifichi il CTU i danni complessivi subiti dall'attrice”, il CTU ha quindi concluso affermando che “In base alle misure rilevate e al tipo di opere eseguite e da realizzare è possibile, in base all'analisi dei costi, ritenere congruo l'importo di € 12.500,00 che risulta descritto nel preventivo per il ripristino dell'alloggio e pertanto confermare l'importo complessivo delle opere per la risistemazione dell'immobile riportato nel preventivo dell'attrice che risulta congruo e corretto. Di conseguenza può ritenersi accettabile, equo e giusto il costo complessivo, per il ripristino e la risistemazione dell'alloggio, indicato nel preventivo per
l'esecuzione dei lavori del valore di € 12.500,00 compreso di IVA e quindi tale importo si può considerare corrispondente ai costi necessari per il ripristino completo dell'immobile”.
Conclusivamente, anche la domanda di risarcimento formulata da parte attrice deve ritenersi fondata, avendo la stessa fornito adeguata prova del danno subito per effetto della condotta dei convenuti, il diritto al relativo risarcimento risultando dimostrato sia nell'“an” che nel “quantum”.
Pertanto, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno, che ammonta ad €.12.500,00 compreso di IVA, così come quantificato dal CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
3. LE SPESE.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
9 IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE - In composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Stefania D'Errico - Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di e , avente ad oggetto: “Vendita di cose Parte_1 CP_1 CP_2 immobili”, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:
2) DICHIARA che il contratto di compravendita per Notar del 07.09.2020 Persona_1
(Rep. 540 Fasc. 474), trascritto il 18.09.2020, dell'immobile sito in Statte (TA) alla Via
Boccherini n. 20, riportata al NCEU del predetto comune al foglio 8, particella 496, Via
Montetermiti, piano T, Cat. A/3 di classe 2, vani 7,5, R.C. 581,01, si è risolto per effetto della clausola risolutiva espressa invocata dall'attrice Parte_1
3) CONDANNA i convenuti e , in solido tra loro, al pagamento in CP_3 CP_2 favore della Sig.ra della somma complessiva di €.12.500,00 inclusa IVA a Parte_1 titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
4) CONDANNA i convenuti e , in solido tra loro, al pagamento in CP_3 CP_2 favore dell'Erario dello Stato delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €
2.500,00, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Taranto, lì 27.12.2025.
Il Presidente dott.ssa S. D'ERRICO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente Dott.ssa Stefania D'Errico; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 5040/2023 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Vendita di cose immobili”,
TRA
(C.F. , nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(TA) alla Via Teatro Alhambra n. 4, elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Acclavio n. 73, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Bitonto (C.F. , che la rappresenta C.F._2
e difende giusta procura in calce all'atto di citazione dell'11.10.2023 (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto prot. n.
0008478/2023 del 09.10.2023);
- attrice -
E
e ; CP_1 CP_2
- convenuti contumaci -
MOTIVI DELLA DECISIONE – FATTO E DIRITTO
1. L'OGGETTO DEL GIUDIZIO, LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO.
Con atto di citazione dell'11.10.2023 l'attrice conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale i convenuti e , esponendo: CP_1 CP_2
- che con atto per Notar del 07.09.2020 (Rep. 540 Fasc. 474), regolarmente trascritto Persona_1 il 18.09.2020, l'attrice vendeva e trasferiva al Sig. (C.F. ) la CP_2 C.F._3 proprietà dell'abitazione sita in Statte (TA) alla Via Boccherini n. 20, riportata al NCEU del predetto
1 comune al foglio 8, particella 496, Via Montetermiti, piano T, Cat. A/3 di classe 2, vani 7,5, R.C.
581,01, riservando il diritto di abitazione vitalizio in favore del fratello (C.F. CP_1
); C.F._4
- che gli acquirenti venivano immessi nel possesso del bene il giorno stesso della stipula del rogito notarile;
- che il contratto in questione prevedeva l'obbligo di parte acquirente di corrispondere alla Sig.ra
[...]
quale corrispettivo della vendita la somma complessiva di €.140.000,00 secondo le seguenti Pt_1 modalità: €.15.000,00 mediante n. 5 bonifici bancari, effettivamente eseguiti dal Sig. CP_1
€.17.400,00 mediante n. 29 bonifici mensili di importo pari ad €.600,00 cadauno, effettivamente eseguiti dai convenuti;
€.1.600,00, anch'essi effettivamente corrisposti, tramite n. 2 assegni circolari non trasferibili;
€.24.200,00, da corrispondersi mediante n. 41 rate mensili anticipate con scadenza al giorno 15 di ogni mese, decorrenti dal 15.09.2020 al 15.01.2024, dell'importo di €.600,00 cadauna;
da ultimo, la restante somma di €.81.000,00, da versarsi entro e non oltre il 15.03.2025;
- che il contratto era sottoposto alla condizione risolutiva dell'inadempimento della parte acquirente dell'obbligazione dell'integrale pagamento del prezzo entro il 15.03.2025; parimenti, dava luogo alla risoluzione l'inadempimento consecutivo al pagamento di tre delle citate rate da €.600,00;
- che i convenuti corrispondevano alla Sig.ra unicamente la somma di €.46.600,00, Pt_1 rendendosi inadempienti rispetto agli obblighi assunti, tant'è che in data 30.08.2022 il Sig.
[...] sottoscriveva dichiarazione di avveramento della condizione di risoluzione del contratto (all. CP_1
n. 3 all'atto di citazione);
- che, peraltro, in occasione di un incontro avvenuto presso l'immobile la Sig.ra constatava Pt_1 che lo stesso era stato gravemente danneggiato dagli acquirenti, i quali avevano abbattuto le pareti interne dell'abitazione senza le necessarie autorizzazioni comunali, avevano smontato e portato via n. 4 porte interne ed infine avevano sradicato l'impianto elettrico;
- che, pertanto, sussistevano i presupposti per l'accertamento giudiziale della risoluzione del contratto di vendita ex art. 1453 c.c. nonché per il risarcimento dei danni arrecati all'appartamento, da quantificarsi tramite CTU.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva di: a) accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita immobiliare per l'avveramento della condizione risolutiva ivi prevista;
b) in subordine, accertare il grave inadempimento di e alle obbligazioni CP_2 CP_1 nascenti dal contratto e, per l'effetto, dichiararne la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453
c.c.; c) ordinare ai convenuti il rilascio dell'immobile; d) in ogni caso, previo espletamento di CTU tecnica, condannare i convenuti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 1453 c.c. al risarcimento del danno subito dall'odierna attrice a causa del loro contegno inadempiente, da quantificarsi in via
2 equitativa in euro 50.000,00 o in quella maggiore e/o minore somme ritenuta di giustizia;
con vittoria di competenze e spese di lite in favore dello procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con decreto sulle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. dell'11.03.2024 il Presidente Istruttore, rilevata la mancanza di prova della notifica ai convenuti, invitava l'attrice a depositare prova della notifica nonché l'atto di citazione in formato nativo digitale entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Con successivo decreto del 26.03.2024 il Presidente Istruttore, vista la nota del difensore di parte attrice del 12.02.2024, con la quale si dava atto che non era pervenuto l'originale ritualmente notificato dell'atto di citazione e pertanto chiedeva la concessione di un termine per la rinnovazione della notifica del suddetto atto, ne ordinava la rinnovazione, fissando nuova udienza di prima comparizione per il 31.10.2024, rinviata d'ufficio al 19.11.2024 e successivamente al 17.12.2024.
All'udienza di prima comparizione del 17.12.2024, il P.I., dato atto della regolarità della notifica ai convenuti, dichiarava la contumacia degli stessi e disponeva CTU, nominando l'Ing. Per_2
rinviava, quindi, la causa all'udienza del 06.02.2025 per il giuramento e la formulazione dei
[...] quesiti.
Alla successiva udienza del 06.02.2025 il P.I. formulava i quesiti e rinviava la causa all'udienza del
03.07.2025 per il prosieguo.
All'udienza del 03.07.2025 il P.I., stante l'avvenuto deposito della CTU, rinviava la causa all'udienza del 27.11.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
In data 26.09.2025 il procuratore di parte attrice depositava nota di precisazione delle conclusioni, mentre in data 21.10.2025 depositava comparsa conclusionale.
2. IL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
Sulla domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita
I convenuti, benché ritualmente citati, non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio e pertanto ne
è stata dichiarata la contumacia.
L'attività istruttoria espletata, consistita nella produzione documentale di parte attrice e nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti, consente di statuire sulla pretesa.
La domanda proposta da parte attrice in via principale, volta all'accertamento della intervenuta risoluzione del contratto di compravendita immobiliare del 07.09.2020 per l'avveramento della condizione risolutiva ivi prevista, è fondata e può pertanto trovare accoglimento, per le ragioni che si andranno qui di seguito ad esporre.
Preliminarmente, appare utile richiamare le circostanze di fatto che devono ritenersi accertate, in quanto documentalmente provate:
- con atto per Notar del 07.09.2020 (Rep. 540 Fasc. 474), regolarmente trascritto il Persona_1
3 18.09.2020, l'attrice vendeva e trasferiva al Sig. la proprietà dell'abitazione sita in CP_2
Statte (TA) alla Via Boccherini n. 20, riportata al NCEU del predetto comune al foglio 8, particella
496, Via Montetermiti, piano T, Cat. A/3 di classe 2, vani 7,5, R.C. 581,01, riservando il diritto di abitazione vitalizio in favore del fratello (cfr. atto di compravendita immobiliare CP_1 allegato all'atto di citazione);
- i Sig.ri e venivano immessi nel possesso del bene il giorno stesso della CP_2 CP_1 stipula del rogito notarile;
- il contratto in questione prevedeva l'obbligo di parte acquirente di corrispondere alla Sig.ra
[...]
quale corrispettivo della vendita la somma complessiva di €.140.000,00; Pt_1
- il contratto era sottoposto alla condizione risolutiva dell'inadempimento della parte acquirente dell'obbligazione dell'integrale pagamento del prezzo entro il 15.03.2025; parimenti, dava luogo alla risoluzione del contratto, secondo quanto convenuto tra le parti, l'inadempimento consecutivo di tre delle rate concordate dell'importo di €.600,00 cadauna;
nello specifico, l'atto di compravendita prevedeva quanto segue: “Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'inadempimento della parte acquirente dell'obbligazione dell'integrale pagamento del prezzo entro il citato termine del 15 marzo 2025. Darà parimenti luogo alla risoluzione l'inadempimento consecutivo di tre delle citate rate da euro seicento”;
- con l'atto di citazione l'attrice ha dichiarato ai convenuti di intendere valersi della clausola risolutiva espressa inserita nell'atto di compravendita dell'immobile;
- il convenuto ha ricevuto la notifica dell'atto di citazione in data 07.11.2023, come CP_1 da avviso di ricevimento allegato alla nota di deposito depositata il 12.03.2024, nonché in data
23.04.2024 (cfr. atto depositato il 15.05.2024);
- l'atto di citazione è stato invece notificato al convenuto in data 29.04.2024 ai sensi CP_2 dell'art. 143 c.p.c. (cfr. atto depositato il 15.05.2024).
Tanto premesso, occorre considerare che ai sensi dell'art. 1456 c.c. “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
La clausola risolutiva è un negozio giuridico che attribuisce al creditore, in caso di inadempimento secondo le modalità stabilite nel contratto, un potere privato di risoluzione, da esercitarsi mediante una dichiarazione unilaterale di volontà diretta all'inadempiente.
Si tratta di una dichiarazione recettizia, non soggetta ad alcun termine di decadenza, che opera
4 automaticamente nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario.
La clausola risolutiva espressa attribuisce pertanto al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla (Cassazione civile, Sez.
III, ordinanza n. 17603 del 5 luglio 2018).
Peraltro, ai fini della configurabilità di una clausola risolutiva espressa, le parti devono avere previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto. In tale ultima ipotesi, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per "gravi e reiterate violazioni" dell'altro contraente "a tutti gli obblighi" da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell'importanza dell'inadempimento dell'altra” (Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 4796 del 11 marzo 2016).
Al contrario, l'operatività della clausola risolutiva espressa determina l'irrilevanza dell'indagine sulla gravità dell'inadempimento.
Orbene, nella fattispecie deve ritenersi che la clausola risolutiva espressa inserita nell'atto di compravendita dell'immobile indicato in premessa sia pienamente valida ed efficace, avendo specificatamente indicato le obbligazioni il cui inadempimento avrebbe dato luogo alla risoluzione di diritto del contratto. In particolare, l'atto del 07.09.2020 prevedeva che: “Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'inadempimento della parte acquirente dell'obbligazione dell'integrale pagamento del prezzo entro il citato termine del 15 marzo 2025. Darà parimenti luogo
5 alla risoluzione l'inadempimento consecutivo di tre delle citate rate da euro seicento”.
Inoltre, l'odierna attrice, nella sua qualità di creditrice, ha validamente dichiarato ai convenuti inadempienti di volersi avvalere del potere di risoluzione mediante l'atto di citazione, ritualmente notificato ai convenuti medesimi, da ritenersi pertanto quale atto idoneo a manifestare la volontà dell'attrice in tal senso.
Invero, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, di recente ribadito nell'Ordinanza n.
14195 del 2022, “la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456,
2° co., cod. civ.) può essere resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita, purché inequivocabile, pure nell'atto di citazione in giudizio per la risoluzione del contratto o in atti giudiziari equipollenti (cfr. Cass. 5.5.1995, n. 4911, ove si soggiunge che la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva non può, in nessun caso, avere effetto se la controparte [il che non
è nella specie] ha già adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, anche se ciò è avvenuto oltre
i termini previsti nel contratto per l'adempimento, atteso che fino a quando il creditore non dichiari di volersi avvalere della detta clausola il debitore può adempiere, seppure tardivamente, la sua obbligazione;
Cass. 4.5.2005, n. 9275)”.
Ciò posto, ritenuta nella fattispecie sia la validità ed efficacia della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di compravendita di cui trattasi, sia l'idoneità dell'atto di citazione a rendere la dichiarazione di volersi avvalere di detta clausola, occorre valutare se effettivamente i convenuti abbiano dato luogo al dedotto inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, va osservato in primo luogo che costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, avallato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
In tal senso, non risulta essere stata fornita prova, da parte dei convenuti - rimasti contumaci -, circa l'adempimento del contratto stipulato con l'attrice.
Sul punto, l'orientamento prevalente sia in giurisprudenza che in dottrina, pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2)” (Cass.
29.3.2007 n. 7739, nonché Cass. 20.02.2006, n. 3601, secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria
6 domanda…tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art.
116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n. 4301)”. Nello stesso senso, Cass. 6.2.1998
n. 1293.
In ragione di tanto, sebbene la contumacia non possa essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte dei convenuti costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Pavia, 31.05.2022, n. 787; Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275; Trib.
Roma, 04.10.2017, n. 8040; Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898;
Trib. Genova 20.1.2016 n. 209; Tribunale Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275).
Nel caso di specie, l'attrice ha - peraltro - prodotto in allegato all'atto di citazione la “dichiarazione di avveramento della condizione di risoluzione del contratto” datata 30.08.2022 e sottoscritta dal Sig.
(all. n. 3 all'atto di citazione), dalla quale si evince che i convenuti avrebbero CP_1 corrisposto alla Sig.ra unicamente la somma di €.46.600,00, a fronte di un corrispettivo di Pt_1 vendita dell'immobile stabilito nella complessiva somma di €.140.000,00.
Tale elemento indiziario dell'inadempimento risulta ulteriormente avvalorato dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, disposta al fine di accertare e quantificare i danni subiti dall'attrice a causa delle opere realizzate dagli acquirenti che hanno pregiudicato lo stato dell'immobile.
Ebbene, nella relazione di consulenza depositata in data 15.05.2025, il CTU Ing. Persona_2 rilevava, in sede di sopralluogo, l'assenza dei convenuti, e dava atto della circostanza dell'avvenuto rilascio dell'immobile da parte degli stessi, precisando che “Successivamente alla risoluzione del contratto derivante dal mancato pagamento previsto nell'atto di vendita, l'immobile ritornava in possesso della proprietaria la quale constatava la presenza dei danni e l'esecuzione delle differenti modifiche apportate”.
È evidente che, laddove i convenuti avessero adempiuto l'obbligazione del pagamento del prezzo di compravendita nei termini pattuiti, certamente non avrebbero rilasciato l'immobile alla parte attrice, risultando tale condotta del tutto incompatibile con l'adempimento del contratto.
In virtù di quanto sopra esposto, la domanda proposta dall'attrice deve essere accolta, risultando accertato, anche dagli elementi indiziari emersi nel corso del giudizio, oltre che dalla documentazione versata in atti, che i convenuti non hanno adempiuto le obbligazioni di cui al contratto di compravendita del 07.09.2020.
7 Deve pertanto essere dichiarato che il contratto di compravendita del 07.09.2020 si è risolto per effetto della clausola risolutiva espressa invocata dalla parte attrice, stante l'accertato inadempimento dei convenuti.
Sulla domanda di risarcimento del danno
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni subiti dall'attrice a causa delle opere realizzate dagli acquirenti che hanno pregiudicato lo stato dell'immobile, la stessa risulta fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Si ritiene di condividere sul punto le conclusioni formulate dal CTU Ing. in quanto Persona_2 esaustive e rispondenti ai quesiti posti dal Tribunale, tenuto conto della validità delle tecniche di indagine utilizzate e della normativa richiamata.
Durante il sopralluogo il CTU ha proceduto ad un esame dettagliato dei luoghi, visionando l'appartamento, comparandolo con le foto indicanti i danni pregressi prodotti e osservando, pertanto, le opere eseguite successivamente dalla proprietaria per il ripristino dell'alloggio.
In ordine al quesito n. 2): “Accerti il CTU i danni lamentati dall'attrice e le opere realizzate dagli acquirenti che hanno pregiudicato lo stato dell'immobile”, il CTU ha precisato:
“In base a quanto dichiarato in atti con relative fotografie, visionate nel corso del sopralluogo, i convenuti hanno prodotto danni all'attrice con la realizzazione delle seguenti demolizioni:
- Eliminazione con sfilaggio dei cavi elettrici dell'impianto, compresi tutti i magnetotermici dei vari settori e tutte le placche con frutto di prese ed interruttori.
- Eliminazione cavi impianto citofonico compreso l'apparecchiatura citofonica esterna.
- Eliminazione di n.4 porte interne: soggiorno, bagno e due camere.
- Eliminazione di n.5 climatizzatori inverter.
- Eliminazione di n.2 muri interni di divisione di dimensioni: m.4,50 x 3,00 m.
- Eliminazione scaldabagno da lt.80 e relativo copri scaldabagno.
- Eliminazione di n.1 porta esterna perimetrale in anticorodal del vano cucina.
- Eliminazione del caminetto esistente.
- Eliminazione n.1 lavandino bagno e relativa rubinetteria.
- Inoltre degrado della zoccolatura del muro esterno e zona limitrofa del pavimento prodotta nel tempo dagli escrementi solidi e liquidi del cane dei convenuti.
Tali lavori ed interventi risultano eseguiti dai convenuti che di conseguenza hanno prodotto i relativi danni all'immobile, da ripristinare, della ricorrente”.
In ordina al quesito n. 3): “Individui il CTU i costi delle opere necessarie alla rimessione in pristino dell'immobile”, il CTU ha osservato:
8 “I lavori per il ripristino dell'appartamento dell'attrice sono quasi del tutto già stati eseguiti e terminati;
per tali opere realizzate è stato richiesto un preventivo di spesa completo. Si sono osservati e analizzati i lavori già eseguiti che risultano gli stessi indicati nel preventivo.
I lavori e i relativi costi indicati nel preventivo di spesa per il ripristino, risultano:
1) Costruzione di n. 2 muri in conci di tufo di dimensioni di m. 3,00 x m. 4,50, entrambe le opere risultano complete con superfici interne intonacate, da ambo i lati € 1.700,00
2) Pitturazione delle superfici della casa sia delle pareti che dei soffitti di color bianco € 2.800,00
3) Ripristino impianto elettrico completo dell'alloggio, con applicazione degli elementi di protezione, dei frutti, cavi e placche e ripristino impianto citofonico con cornetta e pulsantiera €
4.500,00
4) Fornitura e posa in opera di n.5 climatizzatori da 12.000 btu, compreso di montaggio € 1.750,00
5) Fornitura e posa in opera di scaldino elettrico da 80 litri € 130,00
6) Fornitura e posa in opera di n.4 porte interne, effetto legno palissandro € 1.320,00
7) Chiusura in conci di tufo di un vano porta nel locale cucina, con intonaco da ambo i lati € 300,00
Totale preventivo costo di ripristino € 12.500,00 IVA compresa”.
In ordine al quesito n. 4): “Quantifichi il CTU i danni complessivi subiti dall'attrice”, il CTU ha quindi concluso affermando che “In base alle misure rilevate e al tipo di opere eseguite e da realizzare è possibile, in base all'analisi dei costi, ritenere congruo l'importo di € 12.500,00 che risulta descritto nel preventivo per il ripristino dell'alloggio e pertanto confermare l'importo complessivo delle opere per la risistemazione dell'immobile riportato nel preventivo dell'attrice che risulta congruo e corretto. Di conseguenza può ritenersi accettabile, equo e giusto il costo complessivo, per il ripristino e la risistemazione dell'alloggio, indicato nel preventivo per
l'esecuzione dei lavori del valore di € 12.500,00 compreso di IVA e quindi tale importo si può considerare corrispondente ai costi necessari per il ripristino completo dell'immobile”.
Conclusivamente, anche la domanda di risarcimento formulata da parte attrice deve ritenersi fondata, avendo la stessa fornito adeguata prova del danno subito per effetto della condotta dei convenuti, il diritto al relativo risarcimento risultando dimostrato sia nell'“an” che nel “quantum”.
Pertanto, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno, che ammonta ad €.12.500,00 compreso di IVA, così come quantificato dal CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
3. LE SPESE.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
9 IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE - In composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Stefania D'Errico - Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di e , avente ad oggetto: “Vendita di cose Parte_1 CP_1 CP_2 immobili”, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:
2) DICHIARA che il contratto di compravendita per Notar del 07.09.2020 Persona_1
(Rep. 540 Fasc. 474), trascritto il 18.09.2020, dell'immobile sito in Statte (TA) alla Via
Boccherini n. 20, riportata al NCEU del predetto comune al foglio 8, particella 496, Via
Montetermiti, piano T, Cat. A/3 di classe 2, vani 7,5, R.C. 581,01, si è risolto per effetto della clausola risolutiva espressa invocata dall'attrice Parte_1
3) CONDANNA i convenuti e , in solido tra loro, al pagamento in CP_3 CP_2 favore della Sig.ra della somma complessiva di €.12.500,00 inclusa IVA a Parte_1 titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
4) CONDANNA i convenuti e , in solido tra loro, al pagamento in CP_3 CP_2 favore dell'Erario dello Stato delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €
2.500,00, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Taranto, lì 27.12.2025.
Il Presidente dott.ssa S. D'ERRICO
10