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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/05/2025, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7756/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7756/2024 avente ad oggetto: Mutamento di sesso promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. EFFIONG elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORINO, CORSO C.F._2
GIACOMO MATTEOTTI 49, presso il difensore avv. EFFIONG C.F._2
PARTE ATTRICE contro e con incaricato per gli affari civili presso la Procura della Repubblica di Torino, Controparte_1
con sede in Torino al Corso Vittorio Emanuele II, n. 130
PARTE INTERVENUTA
Collegio del 17 aprile 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo: “autorizzare la parte attrice a sottoporsi al trattamento medico chirurgico di riassegnazione del sesso;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Torino di procedere alla rettificazione anagrafica di sesso da maschile a femminile e del prenome da ' a ' negli atti di stato civile” Parte_1 Persona_1
Per parte intervenuta – Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 2 maggio 2025 il sig. , Parte_1 all'anagrafe di sesso maschile, rappresentava a questo Tribunale di essere nato a [...] il
28/05/1975 e di lavorare e vivere in Francia, anche se ancora residente nella città di Torino. Il ricorrente, denominato negli atti del ricorso come , manifestava di Persona_1
sentirsi donna sin da giovane età e di riconoscersi socialmente come tale, desiderando di esserlo pienamente e a tutti gli effetti in via incondizionata e irreversibile. Spiegava di essere stato adottato dopo la nascita da una famiglia sarda che viveva nel suo Paese di nascita, la quale decise di lì a poco di rientrare in Sardegna e di avere trascorso una infanzia con una percezione della incongruenza di genere inizialmente del tutto ignorata, complici «una famiglia ultracattolica e un territorio retrogrado». Dopo un crollo emotivo, illustra che nel 2012 si recava presso la Clinica psichiatrica universitaria di Cagliari, dove si trova lo sportello per i percorsi di affermazione di genere per iniziare il percorso medicalizzato.
La terapia endocrinologica risulta tutt'ora in corso. Il ricorrente dimostra la sua determinazione nell'intrapreso percorso, irreversibile, attestando che la c.d. transizione sociale sia peraltro completata e che lo stesso sia conosciuto nelle relazioni sociali in qualità di donna. Nel ricorso introduttivo, inoltre, si manifesta l'insussistenza di controindicazioni agli interventi chirurgici di affermazione di genere, contestualmente al cambio anagrafico nei documenti, che si considerano essere i trattamenti di elezione per tale tipo di condizione psichica. Essendo intervenuta la modificazione dei caratteri sessuali secondari e l'irreversibilità del procedimento di transizione per la determinazione interiore e per aver intrapreso, ormai da dieci anni, la terapia ormonale, il ricorrente chiedeva la rettificazione dell'attribuzione di sesso ai sensi della legge n. 164/1982 ed art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011, da maschile a femminile, nonché l'autorizzazione al trattamento chirurgico di rettificazione del sesso.
Letto il ricorso, il Giudice fissava udienza per la convocazione delle parti dinanzi a sé il giorno
22.10.2024. Accolta l'istanza di parte ricorrente del 16.9.2024, l'udienza veniva successivamente posticipata al giorno 29.1.2025. In tale udienza, dopo avere sentito personalmente la parte e il suo difensore il Giudice, preso atto della documentazione in atti, riteneva opportuno acquisire ulteriore documentazione proveniente da Strutture/Enti di natura pubblica, attestanti il percorso svolto e l'attuale situazione, rinviando per medesimi incombenti all'udienza del 1.4.2025. In adempimento alla richiesta del Giudice di acquisire ulteriore documentazione proveniente da Strutture/Enti di natura pubblica, attestanti il percorso svolto e l'attuale situazione, il ricorrente si rivolgeva al Consultorio Transgenere di Torre del Lago Puccini (LU), centro ONIG di rilevanza nazionale appartenente all' Parte_2
pagina 2 di 5 nord ovest, allegandone la relazione. All'udienza del 1.4.2025, la difesa precisava come da ricorso introduttivo, anche alla luce della relazione depositata in atti.
Ritenuta matura la causa, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda formulata dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
L'aspirazione del singolo ad avere una corrispondenza tra il sesso attribuitogli nei registri anagrafici al momento della nascita e quello da lui percepito e vissuto soggettivamente rappresenta chiaramente un'espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere, come precisato in molte pronunce della Corte costituzionale. Tale diritto, nel sistema previsto dalla legge n. 164/1982, si realizza mediante un procedimento giudiziale che, da un lato, tutela il diritto dell'individuo, e dall'altro, salvaguarda le necessità di certezza delle relazioni giuridiche, su cui si fonda l'importanza dei registri anagrafici (Corte Cost., sent. n. 180/2017). La stessa Corte ha recepito l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso la necessità di un trattamento chirurgico di adeguamento come condizione imprescindibile per la rettificazione anagrafica, riconoscendo tale intervento come un possibile mezzo funzionale al raggiungimento di un benessere psicofisico completo (Cass., sent. n. 15138/2015, concordemente anche Corte Cost., sent. n. 221/2015). Più di recente è intervenuta ancora la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 150/2011, nella parte in cui prevede l'autorizzazione del Tribunale per il trattamento medico-chirurgico, anche nel caso in cui le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano considerate sufficienti per la rettificazione. In tal modo, la Corte ha sottolineato che il percorso di transizione di genere può essere completato mediante trattamenti ormonali e supporto psicologico-comportamentale, senza necessità di intervento chirurgico, e ha ritenuto irragionevole una prescrizione indiscriminata di autorizzazione giudiziale. Tuttavia, quanto affermato non esclude, ma anzi conferma, la necessità di un accertamento rigoroso della serietà e dell'univocità dell'intento da parte del Tribunale, nonché delle modificazioni oggettive dell'identità di genere, che devono emergere dal percorso seguito dalla persona interessata. Non può, pertanto, rivestire rilievo esclusivo il solo elemento volontaristico, poiché il giusto equilibrio tra le molteplici esigenze di tutela è stato individuato nel conferire al Giudice il compito di valutare, in base alle peculiarità di ciascun caso, la natura e l'entità delle modificazioni dei caratteri sessuali, che contribuiscono a determinare l'identità personale e di genere (Corte Cost., sent. n. 180/2017). In questo contesto, compito di questo Giudice deve ravvisarsi nella verifica, caso per caso, della necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, valutando se in determinate situazioni tale autorizzazione non sia più necessaria, pagina 3 di 5 qualora si attesti l'avvenuto completamento del percorso irreversibile di transizione di genere, mediante trattamenti ormonali e supporto psicologico, idonei a supportare la pronuncia di rettificazione del sesso.
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha Parte_1
raggiunto uno stabile equilibrio psico-somatico, tanto da aver maturato una consapevolezza della propria identità sessuale, vivendo in piena armonia completamente al femminile nella vita privata, nelle relazioni familiari, sociali ed affettive tramite il nome di , ma Persona_1
ritenendo di non avere completato il proprio percorso individuale irreversibile di transizione di genere, in quanto l'esito di tale percorso risulta rappresentato dalla sottoposizione al trattamento chirurgico di rettificazione del sesso e dalla contestuale rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile nonché la modifica del prenome.
Dalla documentazione medica e specialistica versata in atti, la parte ricorrente risulta essere affetta da disturbo di identità di genere. La stessa, dagli accertamenti di routine chimica e ormonali, non presenta controindicazioni in atto alla terapia estrogenica ed anti-androgenica, avendo effettuato terapia con antiandrogeni ed estrogeni e la terapia psichiatrica sua sponte per motivi economici già dal novembre
2013. In definitiva, non presenta disturbi psicopatologici tali da ostacolare ogni tipo di intervento chirurgico come domandato al fine di adeguare anche i caratteri somatici-sessuali primari e dispone di capacità cognitive e volitive integre. Allo stesso modo, l'ulteriore documentazione proveniente dal
Consultorio Transgenere di Torre del Lago Puccini (LU), centro ONIG - appartenente all' Parte_2
nord ovest, depositata in adempimento alla richiesta del Tribunale, di acquisire ulteriore documentazione proveniente da Strutture/Enti di natura pubblica, attestanti il percorso svolto e l'attuale situazione, ha confermato quanto esposto finora. La Relazione attestava la disforia/incongruenza di genere del ricorrente, escludendo elementi psicopatologici tali da inficiare il quadro diagnostico, confermando che: «il genere percepito è femminile e non sussistono dubbi sulla definitività della scelta di genere effettuata e portata avanti (…) corrisponde ad una identità femminile psicologica ed emotiva salda e strutturata»; ed ancora: «non sussistono dubbi sulla radicalità della scelta di genere (…).
L'identità di genere appare definitivamente acquisita e stabile, frutto di un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo primario del cambiamento di sesso in senso femminile realizzato attraverso la valutazione psicologica e i trattamenti medici come terapia ormonale ed interventi estetici».
In definitiva, la domanda rassegnata nelle conclusioni di essere autorizzato a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici di riassegnazione del sesso merita di essere accolta, in quanto rappresentano il momento conclusivo delle scelte effettuate, caratterizzate dai requisiti della inequivocabilità, definitività e irreversibilità, del percorso di transizione.
pagina 4 di 5 L'attribuzione del nuovo nome, pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge n. 164/1982, consegue necessariamente l'attribuzione del sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come peraltro, si evince sia dell'art. 5 della stessa legge, sia dalla normativa in materia di Stato (art. 35 del D.P.R. n. 396/2000) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte attrice, pertanto, deve essere rettificato, conformemente a quanto richiesto, da
” a “ ”, risultando Parte_1 Persona_1 quest'ultimo il nome con il quale da molti anni la parte ricorrente è conosciuta nel mondo esterno.
Si provvede, quindi, come in dispositivo.
Le spese processuali sono compensate in ragione della particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a , (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente a [...]
Michele Buscalioni n. 17, attribuendo il sesso e il prenome di “ Per_2 Persona_1
”;
[...]
ORDINA all'Ufficio Anagrafe del Comune di Torino di rettificare il suo certificato di nascita, facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “FEMMINILE” e come “ Persona_1
” e non altrimenti e di darne comunicazione anche al Comune di residenza.
[...]
AUTORIZZA il sig. a sottoporsi a tutti i trattamenti Parte_1
medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili.
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17 aprile
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7756/2024 avente ad oggetto: Mutamento di sesso promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. EFFIONG elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORINO, CORSO C.F._2
GIACOMO MATTEOTTI 49, presso il difensore avv. EFFIONG C.F._2
PARTE ATTRICE contro e con incaricato per gli affari civili presso la Procura della Repubblica di Torino, Controparte_1
con sede in Torino al Corso Vittorio Emanuele II, n. 130
PARTE INTERVENUTA
Collegio del 17 aprile 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo: “autorizzare la parte attrice a sottoporsi al trattamento medico chirurgico di riassegnazione del sesso;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Torino di procedere alla rettificazione anagrafica di sesso da maschile a femminile e del prenome da ' a ' negli atti di stato civile” Parte_1 Persona_1
Per parte intervenuta – Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 2 maggio 2025 il sig. , Parte_1 all'anagrafe di sesso maschile, rappresentava a questo Tribunale di essere nato a [...] il
28/05/1975 e di lavorare e vivere in Francia, anche se ancora residente nella città di Torino. Il ricorrente, denominato negli atti del ricorso come , manifestava di Persona_1
sentirsi donna sin da giovane età e di riconoscersi socialmente come tale, desiderando di esserlo pienamente e a tutti gli effetti in via incondizionata e irreversibile. Spiegava di essere stato adottato dopo la nascita da una famiglia sarda che viveva nel suo Paese di nascita, la quale decise di lì a poco di rientrare in Sardegna e di avere trascorso una infanzia con una percezione della incongruenza di genere inizialmente del tutto ignorata, complici «una famiglia ultracattolica e un territorio retrogrado». Dopo un crollo emotivo, illustra che nel 2012 si recava presso la Clinica psichiatrica universitaria di Cagliari, dove si trova lo sportello per i percorsi di affermazione di genere per iniziare il percorso medicalizzato.
La terapia endocrinologica risulta tutt'ora in corso. Il ricorrente dimostra la sua determinazione nell'intrapreso percorso, irreversibile, attestando che la c.d. transizione sociale sia peraltro completata e che lo stesso sia conosciuto nelle relazioni sociali in qualità di donna. Nel ricorso introduttivo, inoltre, si manifesta l'insussistenza di controindicazioni agli interventi chirurgici di affermazione di genere, contestualmente al cambio anagrafico nei documenti, che si considerano essere i trattamenti di elezione per tale tipo di condizione psichica. Essendo intervenuta la modificazione dei caratteri sessuali secondari e l'irreversibilità del procedimento di transizione per la determinazione interiore e per aver intrapreso, ormai da dieci anni, la terapia ormonale, il ricorrente chiedeva la rettificazione dell'attribuzione di sesso ai sensi della legge n. 164/1982 ed art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011, da maschile a femminile, nonché l'autorizzazione al trattamento chirurgico di rettificazione del sesso.
Letto il ricorso, il Giudice fissava udienza per la convocazione delle parti dinanzi a sé il giorno
22.10.2024. Accolta l'istanza di parte ricorrente del 16.9.2024, l'udienza veniva successivamente posticipata al giorno 29.1.2025. In tale udienza, dopo avere sentito personalmente la parte e il suo difensore il Giudice, preso atto della documentazione in atti, riteneva opportuno acquisire ulteriore documentazione proveniente da Strutture/Enti di natura pubblica, attestanti il percorso svolto e l'attuale situazione, rinviando per medesimi incombenti all'udienza del 1.4.2025. In adempimento alla richiesta del Giudice di acquisire ulteriore documentazione proveniente da Strutture/Enti di natura pubblica, attestanti il percorso svolto e l'attuale situazione, il ricorrente si rivolgeva al Consultorio Transgenere di Torre del Lago Puccini (LU), centro ONIG di rilevanza nazionale appartenente all' Parte_2
pagina 2 di 5 nord ovest, allegandone la relazione. All'udienza del 1.4.2025, la difesa precisava come da ricorso introduttivo, anche alla luce della relazione depositata in atti.
Ritenuta matura la causa, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda formulata dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
L'aspirazione del singolo ad avere una corrispondenza tra il sesso attribuitogli nei registri anagrafici al momento della nascita e quello da lui percepito e vissuto soggettivamente rappresenta chiaramente un'espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere, come precisato in molte pronunce della Corte costituzionale. Tale diritto, nel sistema previsto dalla legge n. 164/1982, si realizza mediante un procedimento giudiziale che, da un lato, tutela il diritto dell'individuo, e dall'altro, salvaguarda le necessità di certezza delle relazioni giuridiche, su cui si fonda l'importanza dei registri anagrafici (Corte Cost., sent. n. 180/2017). La stessa Corte ha recepito l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso la necessità di un trattamento chirurgico di adeguamento come condizione imprescindibile per la rettificazione anagrafica, riconoscendo tale intervento come un possibile mezzo funzionale al raggiungimento di un benessere psicofisico completo (Cass., sent. n. 15138/2015, concordemente anche Corte Cost., sent. n. 221/2015). Più di recente è intervenuta ancora la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 150/2011, nella parte in cui prevede l'autorizzazione del Tribunale per il trattamento medico-chirurgico, anche nel caso in cui le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano considerate sufficienti per la rettificazione. In tal modo, la Corte ha sottolineato che il percorso di transizione di genere può essere completato mediante trattamenti ormonali e supporto psicologico-comportamentale, senza necessità di intervento chirurgico, e ha ritenuto irragionevole una prescrizione indiscriminata di autorizzazione giudiziale. Tuttavia, quanto affermato non esclude, ma anzi conferma, la necessità di un accertamento rigoroso della serietà e dell'univocità dell'intento da parte del Tribunale, nonché delle modificazioni oggettive dell'identità di genere, che devono emergere dal percorso seguito dalla persona interessata. Non può, pertanto, rivestire rilievo esclusivo il solo elemento volontaristico, poiché il giusto equilibrio tra le molteplici esigenze di tutela è stato individuato nel conferire al Giudice il compito di valutare, in base alle peculiarità di ciascun caso, la natura e l'entità delle modificazioni dei caratteri sessuali, che contribuiscono a determinare l'identità personale e di genere (Corte Cost., sent. n. 180/2017). In questo contesto, compito di questo Giudice deve ravvisarsi nella verifica, caso per caso, della necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, valutando se in determinate situazioni tale autorizzazione non sia più necessaria, pagina 3 di 5 qualora si attesti l'avvenuto completamento del percorso irreversibile di transizione di genere, mediante trattamenti ormonali e supporto psicologico, idonei a supportare la pronuncia di rettificazione del sesso.
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha Parte_1
raggiunto uno stabile equilibrio psico-somatico, tanto da aver maturato una consapevolezza della propria identità sessuale, vivendo in piena armonia completamente al femminile nella vita privata, nelle relazioni familiari, sociali ed affettive tramite il nome di , ma Persona_1
ritenendo di non avere completato il proprio percorso individuale irreversibile di transizione di genere, in quanto l'esito di tale percorso risulta rappresentato dalla sottoposizione al trattamento chirurgico di rettificazione del sesso e dalla contestuale rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile nonché la modifica del prenome.
Dalla documentazione medica e specialistica versata in atti, la parte ricorrente risulta essere affetta da disturbo di identità di genere. La stessa, dagli accertamenti di routine chimica e ormonali, non presenta controindicazioni in atto alla terapia estrogenica ed anti-androgenica, avendo effettuato terapia con antiandrogeni ed estrogeni e la terapia psichiatrica sua sponte per motivi economici già dal novembre
2013. In definitiva, non presenta disturbi psicopatologici tali da ostacolare ogni tipo di intervento chirurgico come domandato al fine di adeguare anche i caratteri somatici-sessuali primari e dispone di capacità cognitive e volitive integre. Allo stesso modo, l'ulteriore documentazione proveniente dal
Consultorio Transgenere di Torre del Lago Puccini (LU), centro ONIG - appartenente all' Parte_2
nord ovest, depositata in adempimento alla richiesta del Tribunale, di acquisire ulteriore documentazione proveniente da Strutture/Enti di natura pubblica, attestanti il percorso svolto e l'attuale situazione, ha confermato quanto esposto finora. La Relazione attestava la disforia/incongruenza di genere del ricorrente, escludendo elementi psicopatologici tali da inficiare il quadro diagnostico, confermando che: «il genere percepito è femminile e non sussistono dubbi sulla definitività della scelta di genere effettuata e portata avanti (…) corrisponde ad una identità femminile psicologica ed emotiva salda e strutturata»; ed ancora: «non sussistono dubbi sulla radicalità della scelta di genere (…).
L'identità di genere appare definitivamente acquisita e stabile, frutto di un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo primario del cambiamento di sesso in senso femminile realizzato attraverso la valutazione psicologica e i trattamenti medici come terapia ormonale ed interventi estetici».
In definitiva, la domanda rassegnata nelle conclusioni di essere autorizzato a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici di riassegnazione del sesso merita di essere accolta, in quanto rappresentano il momento conclusivo delle scelte effettuate, caratterizzate dai requisiti della inequivocabilità, definitività e irreversibilità, del percorso di transizione.
pagina 4 di 5 L'attribuzione del nuovo nome, pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge n. 164/1982, consegue necessariamente l'attribuzione del sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come peraltro, si evince sia dell'art. 5 della stessa legge, sia dalla normativa in materia di Stato (art. 35 del D.P.R. n. 396/2000) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte attrice, pertanto, deve essere rettificato, conformemente a quanto richiesto, da
” a “ ”, risultando Parte_1 Persona_1 quest'ultimo il nome con il quale da molti anni la parte ricorrente è conosciuta nel mondo esterno.
Si provvede, quindi, come in dispositivo.
Le spese processuali sono compensate in ragione della particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a , (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente a [...]
Michele Buscalioni n. 17, attribuendo il sesso e il prenome di “ Per_2 Persona_1
”;
[...]
ORDINA all'Ufficio Anagrafe del Comune di Torino di rettificare il suo certificato di nascita, facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “FEMMINILE” e come “ Persona_1
” e non altrimenti e di darne comunicazione anche al Comune di residenza.
[...]
AUTORIZZA il sig. a sottoporsi a tutti i trattamenti Parte_1
medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili.
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17 aprile
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 5 di 5