CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO BE, Presidente
LL NC, RE
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1006/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Moccia N. 68 83100 Avellino AV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGN.VERSO TERZ n. 01284202500001801001 TRIB.ERARIALI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'Organizzazione di Ricorrente_1 ha impugnato, dinanzi a questa Corte, l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 18 giugno 2025 ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.
R. n. 602/1973, deducendone l'illegittimità in quanto fondato su atti presupposti mai validamente notificati, ed in particolare su una pluralità di cartelle di pagamento e su avvisi di intimazione di cui l'ente assume di non aver mai avuto rituale conoscenza.
La ricorrente ha esposto che il pignoramento trae origine dalla sospensione del pagamento disposta dal terzo pignorato ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, sul presupposto dell'esistenza di carichi iscritti a ruolo in capo all'associazione. Nell'atto esecutivo risultano indicati, quali titoli azionati, numerose cartelle di pagamento riferite agli anni dal 2019 al 2023, nonché tre avvisi di accertamento esecutivi, dei quali solo per due (anni d'imposta 2016 e 2017) risulta documentata l'attivazione di una procedura di accertamento con adesione.
La ricorrente ha dedotto, in particolare, la nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, evidenziando che l'Agente della riscossione avrebbe fatto ricorso, in modo automatico e non conforme alla legge, alla procedura di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, senza previamente esperire – né documentare l'impossibilità di esperire – le modalità ordinarie e sussidiarie di notifica previste dall'art. 145 c.p.c.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Avellino, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per asserita duplicazione di giudizi e per definitività degli atti presupposti, richiamando la sentenza n. 745/2025 resa da questa Corte in diverso procedimento avente ad oggetto l'impugnazione di estratti di ruolo. Nel merito, le resistenti hanno sostenuto la regolarità delle notifiche, affermando che le cartelle sarebbero state validamente notificate ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e che, in ogni caso, la conoscenza degli avvisi di accertamento risulterebbe dimostrata dall'avvenuta proposizione dell'istanza di accertamento con adesione.
Con memoria successiva l'Agente della riscossione ha insistito per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ha ad oggetto l'atto di pignoramento presso terzi, quale ultimo atto della procedura di riscossione, ed è sorretto da specifiche censure relative alla mancata rituale notifica degli atti presupposti. Tale azione
è pienamente ammissibile, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che consente l'impugnazione dell'atto esecutivo per far valere vizi propri o vizi derivati dagli atti presupposti mai conosciuti dal contribuente.
Parimenti infondata è l'eccezione di giudicato o di duplicazione del giudizio. La sentenza n. 745/2025, richiamata dalle resistenti, ha riguardato un diverso oggetto processuale (impugnazione di estratti di ruolo)
e, comunque, non è idonea a precludere l'esame della ritualità delle notifiche delle cartelle poste oggi a fondamento del pignoramento, trattandosi di verifica che attiene alla legittimità dell'azione esecutiva concretamente intrapresa.
Nel merito, il ricorso è fondato.
È principio consolidato che la notifica degli atti tributari al contribuente persona giuridica debba avvenire secondo la sequenza procedimentale prevista dall'art. 145 c.p.c..
In particolare in via principale, la notifica deve essere eseguita presso la sede dell'ente, nell'ambito del domicilio fiscale;
qualora tale modalità risulti impossibile, la notifica deve essere effettuata alla persona fisica che rappresenta l'ente, secondo le forme degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; solo in caso di ulteriore impossibilità
è consentito il ricorso alle forme di cui all'art. 140 c.p.c.; l'applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.
P.R. n. 600/1973 costituisce extrema ratio, utilizzabile soltanto quando risulti che l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel Comune del domicilio fiscale e sempre previa dimostrazione dell'impossibilità delle modalità ordinarie e sussidiarie.
Tale sequenza risponde al principio per cui la disciplina delle notificazioni degli atti tributari è fondata sul criterio del domicilio fiscale, ma anche sull'esigenza di garantire al contribuente una conoscenza effettiva degli atti che incidono sulla sua sfera giuridica.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio emerge che le cartelle di pagamento poste a fondamento del pignoramento risultano notificate mediante deposito presso la casa comunale e affissione all'albo, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, sulla base della mera attestazione di irreperibilità dell'ente presso la sede legale.
Tuttavia, non risulta in alcun atto che l'Agente della riscossione abbia tentato la notifica nei confronti della persona fisica del legale rappresentante dell'associazione; né che tale modalità sia risultata impossibile;
né che l'abitazione o il domicilio del legale rappresentante si trovassero al di fuori del Comune del domicilio fiscale dell'ente.
In mancanza di tali presupposti, il ricorso diretto alla procedura di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.
R. n. 600/1973 risulta giuridicamente non consentito, poiché adottato in violazione della sequenza obbligata prevista dall'art. 145 c.p.c.
Ne consegue che la notifica delle cartelle di pagamento deve ritenersi nulla, non potendo ritenersi validamente perfezionata una notifica eseguita secondo modalità residuali in assenza dei presupposti di legge.
Diversamente è a dirsi per gli avvisi di accertamento esecutivi nn. TFK040400562/2020 e
TFK040400565/2020, per i quali risulta documentalmente provata la conoscenza da parte della ricorrente, in quanto oggetto di istanza di accertamento con adesione. Tale circostanza dimostra l'avvenuta conoscenza di detti atti e, in ogni caso, l'eventuale sanatoria di vizi di notifica per raggiungimento dello scopo.
Tuttavia, detta conoscenza non è idonea a sanare la mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento, che costituiscono autonomi titoli esecutivi e che risultano specificamente indicati nell'atto di pignoramento quale fondamento dell'azione esecutiva.
L'azione di riscossione coattiva non può, infatti, legittimamente fondarsi su cartelle mai portate a conoscenza del contribuente secondo le forme di legge.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto di pignoramento impugnato.
In considerazione della particolarità della questione trattata e della natura delle contestazioni sollevate, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO BE, Presidente
LL NC, RE
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1006/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Moccia N. 68 83100 Avellino AV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGN.VERSO TERZ n. 01284202500001801001 TRIB.ERARIALI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'Organizzazione di Ricorrente_1 ha impugnato, dinanzi a questa Corte, l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 18 giugno 2025 ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.
R. n. 602/1973, deducendone l'illegittimità in quanto fondato su atti presupposti mai validamente notificati, ed in particolare su una pluralità di cartelle di pagamento e su avvisi di intimazione di cui l'ente assume di non aver mai avuto rituale conoscenza.
La ricorrente ha esposto che il pignoramento trae origine dalla sospensione del pagamento disposta dal terzo pignorato ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, sul presupposto dell'esistenza di carichi iscritti a ruolo in capo all'associazione. Nell'atto esecutivo risultano indicati, quali titoli azionati, numerose cartelle di pagamento riferite agli anni dal 2019 al 2023, nonché tre avvisi di accertamento esecutivi, dei quali solo per due (anni d'imposta 2016 e 2017) risulta documentata l'attivazione di una procedura di accertamento con adesione.
La ricorrente ha dedotto, in particolare, la nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, evidenziando che l'Agente della riscossione avrebbe fatto ricorso, in modo automatico e non conforme alla legge, alla procedura di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, senza previamente esperire – né documentare l'impossibilità di esperire – le modalità ordinarie e sussidiarie di notifica previste dall'art. 145 c.p.c.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Avellino, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per asserita duplicazione di giudizi e per definitività degli atti presupposti, richiamando la sentenza n. 745/2025 resa da questa Corte in diverso procedimento avente ad oggetto l'impugnazione di estratti di ruolo. Nel merito, le resistenti hanno sostenuto la regolarità delle notifiche, affermando che le cartelle sarebbero state validamente notificate ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e che, in ogni caso, la conoscenza degli avvisi di accertamento risulterebbe dimostrata dall'avvenuta proposizione dell'istanza di accertamento con adesione.
Con memoria successiva l'Agente della riscossione ha insistito per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ha ad oggetto l'atto di pignoramento presso terzi, quale ultimo atto della procedura di riscossione, ed è sorretto da specifiche censure relative alla mancata rituale notifica degli atti presupposti. Tale azione
è pienamente ammissibile, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che consente l'impugnazione dell'atto esecutivo per far valere vizi propri o vizi derivati dagli atti presupposti mai conosciuti dal contribuente.
Parimenti infondata è l'eccezione di giudicato o di duplicazione del giudizio. La sentenza n. 745/2025, richiamata dalle resistenti, ha riguardato un diverso oggetto processuale (impugnazione di estratti di ruolo)
e, comunque, non è idonea a precludere l'esame della ritualità delle notifiche delle cartelle poste oggi a fondamento del pignoramento, trattandosi di verifica che attiene alla legittimità dell'azione esecutiva concretamente intrapresa.
Nel merito, il ricorso è fondato.
È principio consolidato che la notifica degli atti tributari al contribuente persona giuridica debba avvenire secondo la sequenza procedimentale prevista dall'art. 145 c.p.c..
In particolare in via principale, la notifica deve essere eseguita presso la sede dell'ente, nell'ambito del domicilio fiscale;
qualora tale modalità risulti impossibile, la notifica deve essere effettuata alla persona fisica che rappresenta l'ente, secondo le forme degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; solo in caso di ulteriore impossibilità
è consentito il ricorso alle forme di cui all'art. 140 c.p.c.; l'applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.
P.R. n. 600/1973 costituisce extrema ratio, utilizzabile soltanto quando risulti che l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel Comune del domicilio fiscale e sempre previa dimostrazione dell'impossibilità delle modalità ordinarie e sussidiarie.
Tale sequenza risponde al principio per cui la disciplina delle notificazioni degli atti tributari è fondata sul criterio del domicilio fiscale, ma anche sull'esigenza di garantire al contribuente una conoscenza effettiva degli atti che incidono sulla sua sfera giuridica.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio emerge che le cartelle di pagamento poste a fondamento del pignoramento risultano notificate mediante deposito presso la casa comunale e affissione all'albo, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, sulla base della mera attestazione di irreperibilità dell'ente presso la sede legale.
Tuttavia, non risulta in alcun atto che l'Agente della riscossione abbia tentato la notifica nei confronti della persona fisica del legale rappresentante dell'associazione; né che tale modalità sia risultata impossibile;
né che l'abitazione o il domicilio del legale rappresentante si trovassero al di fuori del Comune del domicilio fiscale dell'ente.
In mancanza di tali presupposti, il ricorso diretto alla procedura di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.
R. n. 600/1973 risulta giuridicamente non consentito, poiché adottato in violazione della sequenza obbligata prevista dall'art. 145 c.p.c.
Ne consegue che la notifica delle cartelle di pagamento deve ritenersi nulla, non potendo ritenersi validamente perfezionata una notifica eseguita secondo modalità residuali in assenza dei presupposti di legge.
Diversamente è a dirsi per gli avvisi di accertamento esecutivi nn. TFK040400562/2020 e
TFK040400565/2020, per i quali risulta documentalmente provata la conoscenza da parte della ricorrente, in quanto oggetto di istanza di accertamento con adesione. Tale circostanza dimostra l'avvenuta conoscenza di detti atti e, in ogni caso, l'eventuale sanatoria di vizi di notifica per raggiungimento dello scopo.
Tuttavia, detta conoscenza non è idonea a sanare la mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento, che costituiscono autonomi titoli esecutivi e che risultano specificamente indicati nell'atto di pignoramento quale fondamento dell'azione esecutiva.
L'azione di riscossione coattiva non può, infatti, legittimamente fondarsi su cartelle mai portate a conoscenza del contribuente secondo le forme di legge.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto di pignoramento impugnato.
In considerazione della particolarità della questione trattata e della natura delle contestazioni sollevate, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e compensa le spese.