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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 259/2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 3 aprile 2025, ore 13:05, innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi: per 'avv. LAMBERTI MARCO Parte_1
per l'avv. CAPORALI CLAUDIA oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. per l'avv. CINZIA CORTI CP_2
per l'avv. CINZIA CORTI in sostituzione dell'avv. NANNUCCI ELISA CP_3
L'avv. Lamberti preso atto del mancato deposito di quanto richiesto da parte di insiste nelle CP_4 eccezioni e conclusioni già rassegnate.
L'avv. Caporali produce sentenza del 2024 della giurisprudenza di legittimità e due sentenze di questo Tribunale del 2025 e si riporta per il resto agli atti.
L'avv. Corti si riporta agli atti ed insiste nelle conclusioni.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 259/2023 promossa da:
(C.F. )), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
LAMBERTI ed elettivamente domiciliata a Quarrata (PT), piazza Risorgimento 46, presso il difensore
Parte ricorrente contro
(P.I. ), in persona del legale p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIA CAPORALI ed elettivamente domiciliata a Prato,
via Via Pomeria n. 67, presso lo studio del difensore
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b, presso il difensore
Controparte_6
(C.F. ), in persona del p.t. della
[...] P.IVA_3 Controparte_7 CP_8
con il patrocinio dell'avv. CINZIA CORTI ed elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini
10/12, presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Parte_1 n. 13676202200000657000 emesso dall' , recante la pretesa di Controparte_9
pagamento della complessiva somma di 45.627,13 euro per pregressi debiti previdenziali, riportati a pp. 2 e 3 ricorso, vale a dire:
- cartella n. 13620130012202389502, portante la richiesta di pagamento da parte , CP_2
relativo all'anno 2011/12, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 26.06.2014 sino alla concorrenza di Euro 2.933,47 oltre interessi di mora e compensi di riscossione coattiva €
3.877,28 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 6.810,75 per aggio;
- cartella n. 13620140005768792502, portante la richiesta di pagamento da parte , CP_2
relativo all'anno 2012, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 28.07.2014 sino alla concorrenza di Euro 3.620,11 oltre interessi di mora e compensi di riscossione coattiva €
1.870,27 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 5.496,26 per aggio;
- cartella n. 13620150010357521502, portante la richiesta di pagamento da parte , CP_2
relativo all'anno 2015, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 02.02.2016 sino alla concorrenza di Euro 822,23 oltre interessi di mora e compensi di coattiva € 338,57 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 1.166,68 per aggio;
- cartella n. 13620170004530730502, portante la richiesta di pagamento da parte , CP_2
relativo all'anno 2016, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 25.08.2017 sino alla concorrenza di Euro 788,42 oltre interessi di mora e compensi di coattiva € 265,99 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 1.060,29 per aggio;
- cartella n. 13620170008753132502, portante la richiesta di pagamento da parte , CP_2
relativo all'anno 2017, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 18.01.2018 sino alla concorrenza di Euro 789,65 oltre interessi di mora e compensi di riscossione coattiva € 211,35 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 1.016,88 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620120000810006502, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2011, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 21.06.2012 CP_3
sino alla concorrenza di Euro 2.076,06 oltre interessi di mora e compensi di riscossione coattiva
€1.018,51 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 3.100,45 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620130000695351502, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2012, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 10.06.2013 CP_3
Pag. 3 di 7 sino alla concorrenza di Euro 7.752,96 oltre interessi di mora e compensi di riscossione coattiva
€ 4.330,48 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 12.089,32 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620130000734066502, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2012, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 08.11.2013 CP_3
sino alla concorrenza di Euro 5.823,75 oltre interessi di mora e compensi di riscossione coattiva
€ 3.170,67 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 8.994,42 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620140001561244502, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2013, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 22.12.2014 CP_3
sino alla concorrenza di Euro 3.858,00 oltre interessi di mora e compensi di riscossione coattiva
€ 2.028,20 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 5.892,08 per aggio;
In primo luogo, eccepisce la prescrizione dei crediti di cui agli atti presupposti, dal momento che il preavviso oggetto del presente giudizio è il primo atto notificato e comunque la nullità dell'atto per difetto di titolo.
Eccepisce, poi, la nullità dell'intimazione anche perché carente di motivazione, di sottoscrizione, dell'indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione degli interessi, nonché per violazione dello Statuto dei diritti del contribuente.
Si sono costituiti e chiedendo il rigetto Controparte_9 CP_2 CP_3
dell'opposizione, producendo documentazione attestante la notifica degli atti indicati nell'intimazione di pagamento, nonché atti interruttivi della prescrizione.
La causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza odierna, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale
***
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente deve essere dichiarata la litispendenza tra la domanda volta all'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli atti presupposti e di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi impugnata e quella, identica, proposta dalla ricorrente e da (entrambi soci illimitatamente responsabile della Parte_2
cancellata Officina del Fabbro di Flamingo Michele C. s.n.c. a cui i crediti contestati si
Pag. 4 di 7 riferiscono) nel procedimento R.G. n. 245/2022 del Tribunale di Prato, definita con sentenza n.
2 dell'8 gennaio 2025.
In particolare, la doglianza circa l'omessa notifica degli atti elencati a pp. 2 e 3 del ricorso è già stata decisa dal Tribunale di Prato con la sopra richiamata sentenza, avente a oggetto le intimazioni con le quali era stato richiesto (anche) a l pagamento delle somme di cui alle Pt_1
medesime cartelle e avvisi di pagamento indicati nel preavviso di iscrizione ipotecaria qui impugnato.
Pertanto, a fronte della parziale identità delle parti di questo e di quel giudizio e della parziale identità del petitum e della causa petendi tra le due cause, deve essere dichiarata la litispendenza parziale, atteso che, rispetto a quella già definita con sentenza, risultano ancora pendenti i termini per l'impugnazione (sulla dichiarazione di litispendenza tra cause pendenti davanti a giudici di grado diverso, cfr. Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv. 628456 – 01 e successive conformi).
Quanto precede non risulta pregiudicato dal fatto che la scrivente giudice non abbia riferito al
Presidente in ordine alla pendenza del giudizio (poi deciso con la richiamata sentenza n.
2/2025), pendente davanti ad altro giudice dello stesso Tribunale.
Invero, deve osservarsi che, per un verso, la richiesta è stata avanzata solo da (le altre CP_2
resistenti si sono rimesse alla valutazione del giudice, senza evidenziare che essa riguardava anche i loro atti: cfr. verbale di udienza del27 novembre 2023), quando ancora, per quel giudizio, doveva essere celebrata la prima udienza;
per altro verso, la valutazione in ordine alla litispendenza deve essere condotta con riguardo alle condizioni processuali esistenti al momento della pronuncia (sul punto, tra le più recenti, cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4814 del
23/02/2024, Rv. 670430 - 01).
Alla luce di quanto rilevato, la cognizione del presente giudizio è limitata alle doglianze relative ai vizi propri della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, vale a dire, la carenza di motivazione dell'atto impugnato, l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi, l'omessa sottoscrizione e la violazione dello Statuto del Contribuente.
Ebbene, come anticipato, esse sono infondate.
A parte che si tratta di eccezioni tutte genericamente formulate, in ogni caso, con riguardo alla prima, deve rilevarsi che l'atto impugnato è motivato per relationem, riportando l'analitica
Pag. 5 di 7 indicazione di tutti gli atti a cui si riferisce (e oggetto del giudizio rispetto al quale è stata rilevata la litispendenza).
Rispetto alla omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, non solo non si comprende se la contestazione attenga a quelli di mora o a quelli calcolati dall'ente in fase di redazione del ruolo, per quanto parte ricorrente neppure lamenta la violazione dei criteri di calcolo dettati dalla normativa in materia (vale a dire, per quanto riguarda i primi, l'art. 30 del
D.P.R. 602/1973 e, per i secondi, l'art. 20 del D.P.R. 602 cit.).
Pretestuosa è la lamentata carenza di sottoscrizione, dal momento che in calce alla prima pagina della comunicazione di cui si discute vi è l'indicazione del nominativo del soggetto che firma il provvedimento e la dicitura: “firma autografa sostituta da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993”; disposizione, quella da ultimo richiamata, che testualmente recita: “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione
o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile” e che non risulta essere stata violata dall'Agente per la riscossione.
Peraltro, inequivocabile è la riferibilità dell'atto a quest'ultima (vale a dire, il soggetto che aveva il potere di emetterlo. Sul punto, tra le tante, cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21290 del
29/08/2018, Rv. 650058 - 01).
Infondata è anche l'eccepita violazione dello Statuto dei diritti del contribuente. Parte ricorrente richiama l'art. 10, che, in un'ottica di tutela dell'affidamento e buona fede del contribuente, prevede che non siano applicati sanzioni e interessi quando egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta: pertanto, anche laddove l'eccezione fosse fondata – cosa che non è,
Pag. 6 di 7 dal momento che nel caso di specie non si versa in una delle ipotesi richiamate – comunque non determinerebbe la nullità della comunicazione oggetto di causa.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati del D.M. 55/2014, tenuto conto della natura documentale della causa e della non complessità delle questioni trattate (con conseguente determinazione in misura compresa tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Dichiara la litispendenza tra la domanda volta all'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli atti presupposti e di cui all'avviso di iscrizione ipotecaria impugnato e quella, identica, proposta nel procedimento R.G. n. 245/2022 del Tribunale di
Prato, definita con sentenza n. 2 dell'8 gennaio 2025;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano in € 4.500 ciascuna per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 3 aprile 2025
Il Giudice
Mariella Galano
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 3 aprile 2025, ore 13:05, innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi: per 'avv. LAMBERTI MARCO Parte_1
per l'avv. CAPORALI CLAUDIA oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. per l'avv. CINZIA CORTI CP_2
per l'avv. CINZIA CORTI in sostituzione dell'avv. NANNUCCI ELISA CP_3
L'avv. Lamberti preso atto del mancato deposito di quanto richiesto da parte di insiste nelle CP_4 eccezioni e conclusioni già rassegnate.
L'avv. Caporali produce sentenza del 2024 della giurisprudenza di legittimità e due sentenze di questo Tribunale del 2025 e si riporta per il resto agli atti.
L'avv. Corti si riporta agli atti ed insiste nelle conclusioni.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 259/2023 promossa da:
(C.F. )), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
LAMBERTI ed elettivamente domiciliata a Quarrata (PT), piazza Risorgimento 46, presso il difensore
Parte ricorrente contro
(P.I. ), in persona del legale p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIA CAPORALI ed elettivamente domiciliata a Prato,
via Via Pomeria n. 67, presso lo studio del difensore
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b, presso il difensore
Controparte_6
(C.F. ), in persona del p.t. della
[...] P.IVA_3 Controparte_7 CP_8
con il patrocinio dell'avv. CINZIA CORTI ed elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini
10/12, presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Parte_1 n. 13676202200000657000 emesso dall' , recante la pretesa di Controparte_9
pagamento della complessiva somma di 45.627,13 euro per pregressi debiti previdenziali, riportati a pp. 2 e 3 ricorso, vale a dire:
- cartella n. 13620130012202389502, portante la richiesta di pagamento da parte , CP_2
relativo all'anno 2011/12, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 26.06.2014 sino alla concorrenza di Euro 2.933,47 oltre interessi di mora e compensi di riscossione coattiva €
3.877,28 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 6.810,75 per aggio;
- cartella n. 13620140005768792502, portante la richiesta di pagamento da parte , CP_2
relativo all'anno 2012, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 28.07.2014 sino alla concorrenza di Euro 3.620,11 oltre interessi di mora e compensi di riscossione coattiva €
1.870,27 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 5.496,26 per aggio;
- cartella n. 13620150010357521502, portante la richiesta di pagamento da parte , CP_2
relativo all'anno 2015, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 02.02.2016 sino alla concorrenza di Euro 822,23 oltre interessi di mora e compensi di coattiva € 338,57 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 1.166,68 per aggio;
- cartella n. 13620170004530730502, portante la richiesta di pagamento da parte , CP_2
relativo all'anno 2016, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 25.08.2017 sino alla concorrenza di Euro 788,42 oltre interessi di mora e compensi di coattiva € 265,99 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 1.060,29 per aggio;
- cartella n. 13620170008753132502, portante la richiesta di pagamento da parte , CP_2
relativo all'anno 2017, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 18.01.2018 sino alla concorrenza di Euro 789,65 oltre interessi di mora e compensi di riscossione coattiva € 211,35 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 1.016,88 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620120000810006502, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2011, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 21.06.2012 CP_3
sino alla concorrenza di Euro 2.076,06 oltre interessi di mora e compensi di riscossione coattiva
€1.018,51 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 3.100,45 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620130000695351502, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2012, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 10.06.2013 CP_3
Pag. 3 di 7 sino alla concorrenza di Euro 7.752,96 oltre interessi di mora e compensi di riscossione coattiva
€ 4.330,48 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 12.089,32 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620130000734066502, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2012, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 08.11.2013 CP_3
sino alla concorrenza di Euro 5.823,75 oltre interessi di mora e compensi di riscossione coattiva
€ 3.170,67 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 8.994,42 per aggio;
- avviso di addebito n. 43620140001561244502, portante la richiesta di pagamento da parte relativo all'anno 2013, che sarebbe stata asseritamente notificata in data 22.12.2014 CP_3
sino alla concorrenza di Euro 3.858,00 oltre interessi di mora e compensi di riscossione coattiva
€ 2.028,20 e diritti di notifica Euro 5,88, Euro 5.892,08 per aggio;
In primo luogo, eccepisce la prescrizione dei crediti di cui agli atti presupposti, dal momento che il preavviso oggetto del presente giudizio è il primo atto notificato e comunque la nullità dell'atto per difetto di titolo.
Eccepisce, poi, la nullità dell'intimazione anche perché carente di motivazione, di sottoscrizione, dell'indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione degli interessi, nonché per violazione dello Statuto dei diritti del contribuente.
Si sono costituiti e chiedendo il rigetto Controparte_9 CP_2 CP_3
dell'opposizione, producendo documentazione attestante la notifica degli atti indicati nell'intimazione di pagamento, nonché atti interruttivi della prescrizione.
La causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza odierna, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale
***
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente deve essere dichiarata la litispendenza tra la domanda volta all'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli atti presupposti e di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi impugnata e quella, identica, proposta dalla ricorrente e da (entrambi soci illimitatamente responsabile della Parte_2
cancellata Officina del Fabbro di Flamingo Michele C. s.n.c. a cui i crediti contestati si
Pag. 4 di 7 riferiscono) nel procedimento R.G. n. 245/2022 del Tribunale di Prato, definita con sentenza n.
2 dell'8 gennaio 2025.
In particolare, la doglianza circa l'omessa notifica degli atti elencati a pp. 2 e 3 del ricorso è già stata decisa dal Tribunale di Prato con la sopra richiamata sentenza, avente a oggetto le intimazioni con le quali era stato richiesto (anche) a l pagamento delle somme di cui alle Pt_1
medesime cartelle e avvisi di pagamento indicati nel preavviso di iscrizione ipotecaria qui impugnato.
Pertanto, a fronte della parziale identità delle parti di questo e di quel giudizio e della parziale identità del petitum e della causa petendi tra le due cause, deve essere dichiarata la litispendenza parziale, atteso che, rispetto a quella già definita con sentenza, risultano ancora pendenti i termini per l'impugnazione (sulla dichiarazione di litispendenza tra cause pendenti davanti a giudici di grado diverso, cfr. Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv. 628456 – 01 e successive conformi).
Quanto precede non risulta pregiudicato dal fatto che la scrivente giudice non abbia riferito al
Presidente in ordine alla pendenza del giudizio (poi deciso con la richiamata sentenza n.
2/2025), pendente davanti ad altro giudice dello stesso Tribunale.
Invero, deve osservarsi che, per un verso, la richiesta è stata avanzata solo da (le altre CP_2
resistenti si sono rimesse alla valutazione del giudice, senza evidenziare che essa riguardava anche i loro atti: cfr. verbale di udienza del27 novembre 2023), quando ancora, per quel giudizio, doveva essere celebrata la prima udienza;
per altro verso, la valutazione in ordine alla litispendenza deve essere condotta con riguardo alle condizioni processuali esistenti al momento della pronuncia (sul punto, tra le più recenti, cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4814 del
23/02/2024, Rv. 670430 - 01).
Alla luce di quanto rilevato, la cognizione del presente giudizio è limitata alle doglianze relative ai vizi propri della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, vale a dire, la carenza di motivazione dell'atto impugnato, l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi, l'omessa sottoscrizione e la violazione dello Statuto del Contribuente.
Ebbene, come anticipato, esse sono infondate.
A parte che si tratta di eccezioni tutte genericamente formulate, in ogni caso, con riguardo alla prima, deve rilevarsi che l'atto impugnato è motivato per relationem, riportando l'analitica
Pag. 5 di 7 indicazione di tutti gli atti a cui si riferisce (e oggetto del giudizio rispetto al quale è stata rilevata la litispendenza).
Rispetto alla omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, non solo non si comprende se la contestazione attenga a quelli di mora o a quelli calcolati dall'ente in fase di redazione del ruolo, per quanto parte ricorrente neppure lamenta la violazione dei criteri di calcolo dettati dalla normativa in materia (vale a dire, per quanto riguarda i primi, l'art. 30 del
D.P.R. 602/1973 e, per i secondi, l'art. 20 del D.P.R. 602 cit.).
Pretestuosa è la lamentata carenza di sottoscrizione, dal momento che in calce alla prima pagina della comunicazione di cui si discute vi è l'indicazione del nominativo del soggetto che firma il provvedimento e la dicitura: “firma autografa sostituta da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993”; disposizione, quella da ultimo richiamata, che testualmente recita: “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione
o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile” e che non risulta essere stata violata dall'Agente per la riscossione.
Peraltro, inequivocabile è la riferibilità dell'atto a quest'ultima (vale a dire, il soggetto che aveva il potere di emetterlo. Sul punto, tra le tante, cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21290 del
29/08/2018, Rv. 650058 - 01).
Infondata è anche l'eccepita violazione dello Statuto dei diritti del contribuente. Parte ricorrente richiama l'art. 10, che, in un'ottica di tutela dell'affidamento e buona fede del contribuente, prevede che non siano applicati sanzioni e interessi quando egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta: pertanto, anche laddove l'eccezione fosse fondata – cosa che non è,
Pag. 6 di 7 dal momento che nel caso di specie non si versa in una delle ipotesi richiamate – comunque non determinerebbe la nullità della comunicazione oggetto di causa.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati del D.M. 55/2014, tenuto conto della natura documentale della causa e della non complessità delle questioni trattate (con conseguente determinazione in misura compresa tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Dichiara la litispendenza tra la domanda volta all'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli atti presupposti e di cui all'avviso di iscrizione ipotecaria impugnato e quella, identica, proposta nel procedimento R.G. n. 245/2022 del Tribunale di
Prato, definita con sentenza n. 2 dell'8 gennaio 2025;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano in € 4.500 ciascuna per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 3 aprile 2025
Il Giudice
Mariella Galano
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