Articolo 2 della Legge 11 agosto 1960, n. 820
Articolo 1
Versione
3 settembre 1960
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Versione
2 luglio 1961
Art. 2.
Per le barbabietole da zucchero di raccolto 1960 il prezzo di cessione, determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 870 del 12 luglio 1960 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 179 del 22 luglio 1960, deve intendersi prezzo fermo.

((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 24 giugno 1961, n. 35 ha dichiarato "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , la illegittimita' costituzionale della legge 11 agosto 1960, n. 820 , recante modifica dell'art. 2, primo comma, della predetta legge 7 luglio 1959, n. 490 ".
Entrata in vigore il 2 luglio 1961
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