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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'ANTONI Presidente
Dott. Angelo PIRAINO ConIGliere
Dott.ssa Donatella DRAETTA ConIGliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1326/2019 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
, C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. ANNA MARIA BONURA, pec Email_1
appellante contro
Controparte_1
(già , in persona del l.r.p.t., p.iva Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPINA LONGHITANO pec Email_2 appellata
e contro
, in persona del Ministro p.t. Controparte_3
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, pec Email_3
appellato
1 Conclusioni per l'appellante:
- In via principale e nel merito in accoglimento del presente appello, annullare, revocare o con ogni statuizione riformare la sentenza n. 1204/2018 del Tribunale di Marsala nella parte in cui "rigetta
l'opposizione spiegata da avverso la cartella di pagamento Parte_1
n.2992992016002297365800 notificata il 4.10.2016; Condanna l'attrice opponente a rifondere a) a
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che Controparte_2 liquida in complessivi €769,5 per compenso di avvocato oltre IVA e CPA, come e se per legge dovute,
e oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione;
b) al , in persona del Ministro p.t., le spese di lite che liquida in complessivi € Controparte_3
567,00 per compenso di avvocato oltre IVA e CPA, come e se per legge dovute, e oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione." - Accogliere le domande della SI.ra ritenendo e dichiarando la nullità e/o Pt_1 Parte_1 illegittimità della cartella di pagamento n. 2992992016002297365800 notificata tramite pec il
4.10.2016. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre oneri accessori, di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni per l' (già Controparte_1 CP_2
):
[...]
In via preliminare ritenere e dichiarare inammissibile il mezzo di impugnazione proposto, per essere lo stesso escluso dagli artt. 617 e 618 c.p.c. Nel merito ritenere e dichiarare inammissibili ed in ogni caso infondati, per le considerazioni di cui in parte espositiva, i motivi di doglianza proposti e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche di questa fase di giudizio.
Conclusioni per il MINISTERO appellato:
- Rigettare la domanda, proposta dalla IG.ra , di annullamento o revoca con ogni Pt_1 statuizione della sentenza di primo grado n. 2397 pubblicata in data 17/12/2018 dal Tribunale di
Marsala e, per l'effetto confermare la cartella di pagamento n. 2992992016002297365800. -
Rigettare la domanda della IG.ra relativa alla rimodulazione delle spese di giudizio Pt_1 attinenti al primo grado. - Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 1204/2018, resa in data 17 dicembre 2018, il Tribunale di Marsala, per quanto ancora qui rileva, ha rigettato l'opposizione spiegata da Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 299 2016 0022 973658000, notificatale da
[...]
il 4 ottobre 2016 e avente ad oggetto il pagamento di € CP_1 CP_2
1.149,00 oltre diritti di notifica per € 5,88.
Esaminando preliminarmente i motivi di opposizione attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo ex art. 617 c.p.c., il Tribunale ha innanzi tutto ritenuto che la cartella di pagamento fosse sufficientemente motivata, atteso che nella parte inerente al “dettaglio degli importi dovuti” si faceva chiaramente riferimento al “provvedimento n. 520 di tipo sentenza emesso in data 31.5.2012, Ufficio recupero crediti”, ed era stato altresì individuato sia l'ente creditore nel “Ministero della Giustizia – Tribunale di Marsala”, sia il tipo di tributo preteso,
“spese processuali”.
Il Tribunale ha quindi respinto anche i motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., inerenti all'“an” della pretesa fatta valere con la cartella impugnata, evidenziando che, nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 520/2012 del 31 maggio 2012, del Tribunale di Marsala - che aveva dichiarato cessata la materia del contendere per avere le parti nelle more del giudizio
“raggiunto un accorso interamente satisfattivo delle pretese fatta valere in giudizio” -
l'attrice, sebbene ammessa al patrocinio a spese dello Stato, era tenuta al pagamento delle spese prenotate a debito, ai sensi dell'art. 134, c. 2, T.U. Spese di Giustizia.
2.Avverso la menzionata decisione, ha interposto gravame Parte_1
che, con atto notificato il 13 giugno 2019, ha lamentato l'erroneità della sentenza
[...]
per avere ritenuto il Tribunale che la semplice indicazione del numero della sentenza, accompagnata dalla dicitura spese di giustizia, fosse di per sé idonea ad integrare il requisito di motivazione, mentre tali informazioni non avevano affatto consentito alla appellante di individuare le ragioni di diritto in forza delle quali le era stato intimato il pagamento delle somme esposte in cartella. Ha quindi argomentato l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto concludere per la invalidità della cartella, essendo stato invero violato, proprio a causa della mancanza di motivazione, il suo diritto di difesa.
3 3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il 10 ottobre 2019 si è costituita l' (già Controparte_1 Controparte_2
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame e, nel merito, la sua
[...]
infondatezza.
4. Successivamente, con memoria reiettiva depositata il 5 novembre 2019, si è costituito il
, concludendo come in epigrafe. Controparte_3
5. Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il 15 gennaio 2025, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è inammissibile per le motivazioni che seguono.
7. Ai sensi dell'art. 618, c. 2 c.p.c., le sentenze pronunciate a norma dell'art. 617, c. 1 c.p.c., non sono impugnabili.
Come chiarito dalla S.C., con giurisprudenza costante, qualora vengano proposte, nel medesimo processo, domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, il regime dell'impugnazione delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/02/2024, n. 3793).
8. Nel caso di specie, quindi, ove è stata proposta sia una opposizione ex art. 615 c.p.c. (ossia sull' “an” del diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata), sia una opposizione relativa alla regolarità formale del titolo (sub specie di carenza di motivazione) ex art. 617
c.p.c., l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione: mentre il capo della sentenza che ha deciso l'opposizione ex art. 615 c.p.c. ben avrebbe potuto essere impugnato dinanzi alla Corte territoriale, la decisione sull'opposizione agli atti è ricorribile solo per Cassazione ex art. 618 c.p.c. e art. 111 Cost..
Il Tribunale ha infatti qualificato i motivi di opposizione relativi ai vizi formali della cartella per cui è causa, quali opposizione agli atti esecutivi e la relativa statuizione, a prescindere da ogni considerazione sul merito, non può essere oggetto di appello, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., dovendo invece essere oggetto di impugnazione in cassazione (Cass. n. 18230/2023: “la identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla
4 prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti. Qualora, tuttavia, una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva
(quando cioè essa si risolva in affermazioni a carattere generico, anodino o meramente apparente), l'attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa del gravame”).
Nel caso di specie, come anticipato, con unico articolato motivo di gravame, l'appellante ha censurato il capo della sentenza con cui il Tribunale, dopo aver espressamente qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ha ritenuto insussistente il vizio formale denunciato (carenza di motivazione).
9. L'appello deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.
10. Le spese di lite del grado, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva, ove si dà altresì atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione I civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 1204/2018, resa il 17 dicembre 2018 dal Tribunale di Marsala, impugnata da , nei confronti Parte_1
del e della Controparte_3 Controparte_1
(già ; Controparte_2 pone a carico della appellante le spese del grado Parte_1
liquidate in € 970,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di ciascun appellato costituito;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater
D.P.R. n. 115/2002
Così deciso nella camera di conIGlio del 4 luglio 2025
Il ConIGliere estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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