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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 666/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme - Via A Perugini Snc 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCER ESECUTIVO n. 165476 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 994/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 impugna, l'avviso di accertamento in rettifica esecutivo n. 84117,notificato in data 03.01.2024, dal Comune di Lamezia Terme, Ufficio Tributi,per il pagamento della somma di € 10.051,00, comprensiva di omessa denuncia, sanzioni, interessi e spese di notifica, in merito a una serie di terreni, riportati, sul F. Indirizzo_1; F Indirizzo_2; F. Indirizzo_3; F. Indirizzo_4; F. Indirizzo_5; F. Indirizzo_6; F. Indirizzo_7; F. Indirizzo_8; F. indirizzo_9 ; sostiene che i terreni, sono stati dati, già in data 15.12.2005, in comodato;
sottolinea che a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,G U n. 141 del 18 giugno 1993, precisando che sono, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”; rileva che l'ente, pretende il pagamento dell'IMU, dell'immobile insito sul F. Indirizzo_1,mentre tale immobile, è esente dal pagamento dell'imposta, poiché classificato D/10 ( cfr p. 4 all.
1-Corte di
Cassazione con la sentenza n. 12030/2020) ;chiede l'accoglimento del ricorso , con vittoria di spese da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 cpc.
Si costituisce il Comune di Lamezia-Terme, rilevando quanto segue : 1 )Il DL n. 4 del 24/01/2015 che rivedeva l'IMU agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014. al comma 2 recitava che : “L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola”. ; 2 )Successivamente l'art. 1, comma 13, L. 208 del 28/12/2015 prevedeva che:
“Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”. Quindi, a decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, che prevedevano tra l'altro: ...l'esenzione e detrazione per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e da IAP e concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e da IAP iscritti nella previdenza agricola;
3 ) a decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, che prevedevano tra l'altro: ...l'esenzione e detrazione per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e da IAP e concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e da IAP iscritti nella previdenza agricola;
4 ) L'art. 1, comma 758, lettera a), della suddetta Legge n. 160/2019, dal contenuto pressoché identico alla disciplina
IMU previgente, prevede che siano esenti i terreni «posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione»;5) questa norma richiede, in via generale, che per beneficiare dell'esenzione vi sia coincidenza tra possessore e conduttore e che tale soggetto abbia la qualifica di coltivatore diretto o IAP;
se il proprietario concede in locazione o comodato il terreno a terzi, perde il beneficio IMU (a meno che il terzo non sia una società di persone di cui fa parte il proprietario stesso, quale socio-coltivatore) ;6) per quanto riguarda il fabbricato accatastato in categoria D/10, la classificazione catastale è vincolante sia per il contribuente, sia per l'ente impositore;
dall'esame dell'avviso di accertamento, si rileva che, al fabbricato accatastato in categoria D/10, è stata correttamente applicata l'esenzione per i fabbricati rurali. Si precisa inoltre, che dai dati in nostro possesso e dalle verifiche effettuate all'Ufficio anagrafe, la Sig.ra Nominativo_1, figlia della ricorrente, non appartiene al nucleo familiare della madre Ricorrente_1, pertanto, nel caso di specie, non possono neanche invocarsi le riduzioni previste dalla normativa vigente in tema di comodato d'uso in favore di figli conviventi. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese. All'udienza del 22.10.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La normativa IMU riconosce agevolazioni per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli "iscritti alla previdenza agricola", indipendenti dalla loro ubicazione: nel caso in esame emerge che la ricorrente ha mantenuto la regolare iscrizione di imprenditore agricolo ma ha stipulato un contratto di comodato d'uso in favore della figlia Nominativo_1 , anch'essa impreditore agricolo e titolare dell'azienda “Società_1”, e, quindi, iscritta alla previdenza agricola e in possesso del requisito della conduzione diretta del fondo;
la disciplina dell'IMU ha subito diversi cambiamenti, ma ha inteso salvaguardare una serie di esenzioni fiscali, in quanto la finalità dell'agevolazione consiste nel fornire una facilitazione ai soggetti che svolgono professionalmente l'attività agricola la quale, per definizione, è “svantaggiata”. Nella fattispecie, la ricorrente utilizzando lo strumento del comodato ha consentito alla figlia ,anch'essa imprenditore agricolo, di continuare l'attività agricola che ai fini della esenzione il legislatore ha inteso favorire. La concessione in comodato del fondo a soggetti terzi, se in possesso dei requisiti soggettivi richiesti non può comportare la perdita dell'agevolazione. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Considerando che l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate, si ritengono, nel caso di specie, sussistenti le predette ragioni, trattandosi di materia oggetto di interpretazione tuttora controversa.
Ogni altra eccezione rimane assorbita.
P.Q.M.
La Corte, Sezione III, definitivamente pronunciando, così provvede: -accoglie il ricorso;
-spese compensate. Catanzaro, 22 ottobre 2025.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 666/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme - Via A Perugini Snc 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCER ESECUTIVO n. 165476 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 994/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 impugna, l'avviso di accertamento in rettifica esecutivo n. 84117,notificato in data 03.01.2024, dal Comune di Lamezia Terme, Ufficio Tributi,per il pagamento della somma di € 10.051,00, comprensiva di omessa denuncia, sanzioni, interessi e spese di notifica, in merito a una serie di terreni, riportati, sul F. Indirizzo_1; F Indirizzo_2; F. Indirizzo_3; F. Indirizzo_4; F. Indirizzo_5; F. Indirizzo_6; F. Indirizzo_7; F. Indirizzo_8; F. indirizzo_9 ; sostiene che i terreni, sono stati dati, già in data 15.12.2005, in comodato;
sottolinea che a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,G U n. 141 del 18 giugno 1993, precisando che sono, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”; rileva che l'ente, pretende il pagamento dell'IMU, dell'immobile insito sul F. Indirizzo_1,mentre tale immobile, è esente dal pagamento dell'imposta, poiché classificato D/10 ( cfr p. 4 all.
1-Corte di
Cassazione con la sentenza n. 12030/2020) ;chiede l'accoglimento del ricorso , con vittoria di spese da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 cpc.
Si costituisce il Comune di Lamezia-Terme, rilevando quanto segue : 1 )Il DL n. 4 del 24/01/2015 che rivedeva l'IMU agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014. al comma 2 recitava che : “L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola”. ; 2 )Successivamente l'art. 1, comma 13, L. 208 del 28/12/2015 prevedeva che:
“Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”. Quindi, a decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, che prevedevano tra l'altro: ...l'esenzione e detrazione per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e da IAP e concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e da IAP iscritti nella previdenza agricola;
3 ) a decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, che prevedevano tra l'altro: ...l'esenzione e detrazione per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e da IAP e concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e da IAP iscritti nella previdenza agricola;
4 ) L'art. 1, comma 758, lettera a), della suddetta Legge n. 160/2019, dal contenuto pressoché identico alla disciplina
IMU previgente, prevede che siano esenti i terreni «posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione»;5) questa norma richiede, in via generale, che per beneficiare dell'esenzione vi sia coincidenza tra possessore e conduttore e che tale soggetto abbia la qualifica di coltivatore diretto o IAP;
se il proprietario concede in locazione o comodato il terreno a terzi, perde il beneficio IMU (a meno che il terzo non sia una società di persone di cui fa parte il proprietario stesso, quale socio-coltivatore) ;6) per quanto riguarda il fabbricato accatastato in categoria D/10, la classificazione catastale è vincolante sia per il contribuente, sia per l'ente impositore;
dall'esame dell'avviso di accertamento, si rileva che, al fabbricato accatastato in categoria D/10, è stata correttamente applicata l'esenzione per i fabbricati rurali. Si precisa inoltre, che dai dati in nostro possesso e dalle verifiche effettuate all'Ufficio anagrafe, la Sig.ra Nominativo_1, figlia della ricorrente, non appartiene al nucleo familiare della madre Ricorrente_1, pertanto, nel caso di specie, non possono neanche invocarsi le riduzioni previste dalla normativa vigente in tema di comodato d'uso in favore di figli conviventi. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese. All'udienza del 22.10.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La normativa IMU riconosce agevolazioni per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli "iscritti alla previdenza agricola", indipendenti dalla loro ubicazione: nel caso in esame emerge che la ricorrente ha mantenuto la regolare iscrizione di imprenditore agricolo ma ha stipulato un contratto di comodato d'uso in favore della figlia Nominativo_1 , anch'essa impreditore agricolo e titolare dell'azienda “Società_1”, e, quindi, iscritta alla previdenza agricola e in possesso del requisito della conduzione diretta del fondo;
la disciplina dell'IMU ha subito diversi cambiamenti, ma ha inteso salvaguardare una serie di esenzioni fiscali, in quanto la finalità dell'agevolazione consiste nel fornire una facilitazione ai soggetti che svolgono professionalmente l'attività agricola la quale, per definizione, è “svantaggiata”. Nella fattispecie, la ricorrente utilizzando lo strumento del comodato ha consentito alla figlia ,anch'essa imprenditore agricolo, di continuare l'attività agricola che ai fini della esenzione il legislatore ha inteso favorire. La concessione in comodato del fondo a soggetti terzi, se in possesso dei requisiti soggettivi richiesti non può comportare la perdita dell'agevolazione. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Considerando che l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 stabilisce che le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate, si ritengono, nel caso di specie, sussistenti le predette ragioni, trattandosi di materia oggetto di interpretazione tuttora controversa.
Ogni altra eccezione rimane assorbita.
P.Q.M.
La Corte, Sezione III, definitivamente pronunciando, così provvede: -accoglie il ricorso;
-spese compensate. Catanzaro, 22 ottobre 2025.