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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4061 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
EL ZZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3250 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino Parte_1
Minutella ricorrente contro e Controparte_1 [...]
rappresentati e difesi Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato resistenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 26.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
riassumendo in questa sede la causa Parte_1 Parte_1 originariamente proposta innanzi al Tribunale di Trapani, dichiaratosi incompetente con ordinanza dell'1 febbraio 2023, agisce nei confronti dell' e del , Controparte_1 Controparte_2 chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivante dall'avere fatto affidamento sul riconoscimento del congedo straordinario dalla stessa richiesto all' convenuto, per il periodo dal Controparte_3 13/10/2021 al 23/12/2021, e successivamente fino al 13 aprile 2022, e poi annullato dalle amministrazioni convenute, quantificato nell'importo di euro 5.863,98 pari a quanto percepito a titolo di Contro congedo straordinario ed in parte già restituito al
Le amministrazioni convenute si sono costituite entrambe con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato e hanno contestato la pretesa della ricorrente, evidenziandone in ogni caso l'insussistenza dei presupposti.
Così brevemente ricostruita la vicenda ritiene il Tribunale che la domanda proposta sia infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
Il diritto al congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art 42, comma
5, d.lgs. n. 151/2001, sulla quale hanno inciso diverse pronunce della
Corte costituzionale, è riconosciuto anche agli affini entro il terzo grado della persona gravemente disabile purché conviventi con la persona disabile e solo nel caso in cui manchino, siano deceduti o colpiti da patologie invalidanti gli altri soggetti indicati nella norma.
Ora, nella specie, la , in servizio presso l' Parte_1 Controparte_1
, in assegnazione provvisoria a.s. 2021/2022, ha presentato
[...] via e-mail, in data 30/9/2021, una richiesta formale di congedo biennale per il periodo 13/10/2021- 23/12/2021 al fine di poter accudire la sig.ra suocera disabile grave ai sensi Parte_2 dell'articolo 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104, dichiarandosi l'unica referente della stessa e tacendo invero che la avesse un altro Pt_2 figlio che ben avrebbe potuto occuparsene.
È stato accertato, infatti, a posteriori, che la suocera disabile dell'odierna ricorrente aveva anche un altro figlio , perfettamente in Persona_1 grado di accudire la madre, circostanza che l'odierna ricorrente non poteva non conoscere. Consegue che l'odierna ricorrente era ben consapevole fin dalla prima richiesta di non possedere i requisiti per fruire del congedo straordinario, sicchè non può ora dolersi di un presunto danno derivante dall'avere fatto affidamento sul provvedimento di riconoscimento del diritto al congedo, la cui illegittimità era per l'appunto evidente e manifesta anche alla stessa destinataria.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il danno da lesione dell'affidamento incolpevole sia risarcibile soltanto se l'affidamento ingenerato nel privato non sia frutto di uno stato soggettivo doloso o colposo, non potendo l'ordinamento giustificare il risarcimento qualora l'illegittimità sia stata manifesta (Consiglio di Stato n.21 del
20.11.20219).
Né tanto meno sussistono i presupposti per far valere un danno da ritardo nell'adozione del provvedimento legittimo di annullamento del congedo, atteso che il decreto di accoglimento della prima richiesta di congedo è stato emanato in data 2 febbraio 2022 ed è stato poi annullato il 9 febbraio, ossia pochissimi giorni dopo la sua adozione, sicché non si ritiene che possa aver fatto sorgere nel destinatario alcun affidamento meritevole di tutela.
In ogni caso si osserva che la misura del risarcimento del danno da lesione all'affidamento incolpevole del privato giammai può stimarsi in relazione al valore del bene della vita ottenuto col provvedimento poi annullato, poiché proprio l'annullamento denota l'illegittimità del provvedimento e quindi la non spettanza del bene della vita.
Consegue che la ricorrente non può vantare nessun diritto ad ottenere Contro quanto illegittimamente percepito ed in parte già restituito al né ha fornito altri elementi utili alla quantificazione di un eventuale diverso danno. La domanda va pertanto in toto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro
2.550,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta la domanda proposta da con ricorso in Parte_1 riassunzione del 25.02.2023.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni convenute in solido, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro
2550,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo il 20/10/2025.
Il Giudice
EL ZZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
EL ZZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3250 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino Parte_1
Minutella ricorrente contro e Controparte_1 [...]
rappresentati e difesi Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato resistenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 26.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
riassumendo in questa sede la causa Parte_1 Parte_1 originariamente proposta innanzi al Tribunale di Trapani, dichiaratosi incompetente con ordinanza dell'1 febbraio 2023, agisce nei confronti dell' e del , Controparte_1 Controparte_2 chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivante dall'avere fatto affidamento sul riconoscimento del congedo straordinario dalla stessa richiesto all' convenuto, per il periodo dal Controparte_3 13/10/2021 al 23/12/2021, e successivamente fino al 13 aprile 2022, e poi annullato dalle amministrazioni convenute, quantificato nell'importo di euro 5.863,98 pari a quanto percepito a titolo di Contro congedo straordinario ed in parte già restituito al
Le amministrazioni convenute si sono costituite entrambe con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato e hanno contestato la pretesa della ricorrente, evidenziandone in ogni caso l'insussistenza dei presupposti.
Così brevemente ricostruita la vicenda ritiene il Tribunale che la domanda proposta sia infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
Il diritto al congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art 42, comma
5, d.lgs. n. 151/2001, sulla quale hanno inciso diverse pronunce della
Corte costituzionale, è riconosciuto anche agli affini entro il terzo grado della persona gravemente disabile purché conviventi con la persona disabile e solo nel caso in cui manchino, siano deceduti o colpiti da patologie invalidanti gli altri soggetti indicati nella norma.
Ora, nella specie, la , in servizio presso l' Parte_1 Controparte_1
, in assegnazione provvisoria a.s. 2021/2022, ha presentato
[...] via e-mail, in data 30/9/2021, una richiesta formale di congedo biennale per il periodo 13/10/2021- 23/12/2021 al fine di poter accudire la sig.ra suocera disabile grave ai sensi Parte_2 dell'articolo 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104, dichiarandosi l'unica referente della stessa e tacendo invero che la avesse un altro Pt_2 figlio che ben avrebbe potuto occuparsene.
È stato accertato, infatti, a posteriori, che la suocera disabile dell'odierna ricorrente aveva anche un altro figlio , perfettamente in Persona_1 grado di accudire la madre, circostanza che l'odierna ricorrente non poteva non conoscere. Consegue che l'odierna ricorrente era ben consapevole fin dalla prima richiesta di non possedere i requisiti per fruire del congedo straordinario, sicchè non può ora dolersi di un presunto danno derivante dall'avere fatto affidamento sul provvedimento di riconoscimento del diritto al congedo, la cui illegittimità era per l'appunto evidente e manifesta anche alla stessa destinataria.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il danno da lesione dell'affidamento incolpevole sia risarcibile soltanto se l'affidamento ingenerato nel privato non sia frutto di uno stato soggettivo doloso o colposo, non potendo l'ordinamento giustificare il risarcimento qualora l'illegittimità sia stata manifesta (Consiglio di Stato n.21 del
20.11.20219).
Né tanto meno sussistono i presupposti per far valere un danno da ritardo nell'adozione del provvedimento legittimo di annullamento del congedo, atteso che il decreto di accoglimento della prima richiesta di congedo è stato emanato in data 2 febbraio 2022 ed è stato poi annullato il 9 febbraio, ossia pochissimi giorni dopo la sua adozione, sicché non si ritiene che possa aver fatto sorgere nel destinatario alcun affidamento meritevole di tutela.
In ogni caso si osserva che la misura del risarcimento del danno da lesione all'affidamento incolpevole del privato giammai può stimarsi in relazione al valore del bene della vita ottenuto col provvedimento poi annullato, poiché proprio l'annullamento denota l'illegittimità del provvedimento e quindi la non spettanza del bene della vita.
Consegue che la ricorrente non può vantare nessun diritto ad ottenere Contro quanto illegittimamente percepito ed in parte già restituito al né ha fornito altri elementi utili alla quantificazione di un eventuale diverso danno. La domanda va pertanto in toto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro
2.550,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta la domanda proposta da con ricorso in Parte_1 riassunzione del 25.02.2023.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni convenute in solido, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro
2550,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo il 20/10/2025.
Il Giudice
EL ZZ