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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1096/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1096/2019, avente ad oggetto: responsabilità professionale, riservata in decisione all'udienza del 31.10.2024 (con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
in persona dell'omonimo titolare, Parte_1
sig. – P.IVA , con sede in Gaeta (LT), via Forte Parte_1 P.IVA_1
Emilio, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Anna D'Auria C.F.
e presso di questi elettivamente domiciliato in Formia, via C.F._1
Remigio Paone n. 15, giusta mandato in atti.
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), residente a [...] in Vitruvio n. 10 trav. C.F._2 Pt_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo Pecchia (C.F.: ) ed C.F._3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia (LT), Piazza Mattei - Galleria
Ciano, giusta mandato in atti.
pagina 1 di 8 PARTE CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
-C.F. e P. IVA: con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per delega a margine del presente atto dall'Avv. Natalino Guerrieri (C.F.: ) ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliata in Sora, Via Tuzi n. 10 presso lo studio degli Avvocati Quadrini, giusta mandato in atti.
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate per l'udienza del 31 ottobre
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14/03/2019, l'attrice Parte_1
conveniva in giudizio il Dr. , commercialista, per sentirne dichiarare la Controparte_1
responsabilità professionale in relazione all'omessa proposizione di un ricorso avverso un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate di Latina in data
20.11.2014.
Parte attrice deduceva che a causa di tale omissione, il Sig. Parte_1
omonimo titolare di era stato costretto a pagare la somma di € Parte_1
24.722,99 e dunque chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al
Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previ i necessari accertamenti e declaratorie: accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'inadempimento dell'odierno convenuto, Dr. , alle Controparte_1
obbligazioni professionali assunte nei confronti dell'istante; accertare e dichiarare la conseguente responsabilità dello stesso e condannarlo al risarcimento dei danni in favore del Sig. nella misura che sin d'ora si quantifica in complessive € Parte_1
24.722,99, oltre interessi legali maturati e maturandi e maggior danno ex art. 1224 c.c., o in quell'altra, minore o maggiore, che risulterà di giustizia;
in ogni caso con vittoria di pagina 2 di 8 spese, competenze ed onorari di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione”.
Si costituiva dunque in giudizio il convenuto Dr. il quale Controparte_1
deduceva che non era riuscito a depositare il ricorso in questione nei termini di legge, e ad adempiere all'incarico professionale ricevuto, essendo impossibilitato per motivi di salute.
In ogni caso deduceva di essere titolare di polizza per responsabilità professionale n. X99668054/05 – X9802963502 con la alla quale Controparte_2
provvedeva a denunciare l'accaduto a mezzo posta con raccomandata a/r dell'1/4/2016, con apertura del sinistro al numero 2016 1178 50007/01.
Dunque il convenuto, considerato che l'evento posto a fondamento della domanda attorea costituiva un rischio ricompreso nella polizza di assicurazione per responsabilità professionale, in virtù della quale detta impresa di assicurazioni si era obbligata a tenere indenne il professionista dalla richieste di risarcimento danni per colpa professionale, chiedeva di essere autorizzato ex art. 269 c.p.c. alla chiamata in causa della predetta compagnia di assicurazioni, per essere da questa garantito e manlevato nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda avanzata da parte attrice.
Concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito
Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare e pregiudiziale: autorizzare ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa della
[...]
in persona del legale rappresentate p.t. con sede in Bologna, Via Controparte_2
Stalingrado, 45 40128 ed a tal fine differire la prima udienza di comparizione onde consentire la citazione del terzo nel pieno rispetto dei termini all'uopo previsti dalla legge, il tutto per sentirlo tenuto a garantire e manlevare il Dr. in caso Controparte_1
di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea”.
Svoltasi la prima udienza, veniva autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa e la causa veniva rinviata alla successiva udienza del
23.12.2019.
pagina 3 di 8 Si costituiva dunque in giudizio la eccependo l'inoperatività della Controparte_2
copertura assicurativa per l'evento oggetto di causa e chiedendo il rigetto della domanda attorea e di manleva con accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale
– Giudice adito, contrariis reiectis, in relazione alla domanda di garanzia, giusto quanto dedotto ed eccepito sub A), rigettarla, stante la inesistenza e l'inoperatività delle garanzie assicurative invocate con l'atto di chiamata in causa, sotto tutti i profili e per i motivi ivi illustrati, anche in relazione all'ulteriore polizza;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione contrattuali spiegate, tenere conto dello Scoperto previsto, che rimarrebbe a carico dell'assicurato; in via subordinata, nel merito, rigettare la domanda attorea perché destituita di fondamento sia in fatto che in diritto, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, per le ragioni allegate sub
B). Vittoria di spese e compensi, come per legge”.
Con ordinanza del 28.09.2020 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. comma n. 6 e la causa veniva rinviata per la eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 23 marzo 2021 veniva ammessa la CTU con nomina del dott. comm. di Cassino al fine di rispondere al seguente quesito: “Il CTU, Persona_1
esaminati gli atti di causa, sentiti gli eventuali CTP, assunte, se del caso, informazioni presso pubblici uffici o richiesti chiarimenti alle parti ai sensi dell'art. 194 c.p.c., avvalendosi, se necessario, di ausiliari, acquisita, nel rispetto del contraddittorio, eventuale ulteriore documentazione contabile (richiesta dalle parti ex artt. 210 e 213
c.pc.): fornisca gli elementi tecnici necessari per accertare se il danno lamentato dall'attore sia eziologicamente riconducibile alla condotta del professionista, in particolare adiuvando il giudice a valutare, in modo specifico e dettagliato, se la pretesa dell'Amministrazione finanziaria fosse fondata ovvero se il ricorso predisposto dal commercialista, e poi non depositato, presentasse, in tutto o in parte, ragionevoli probabilità di accoglimento".
Con deposito telematico del 07.06.2022 il nominato CTU, con propria perizia, accertava che la pretesa dell'Amministrazione finanziaria era fondata e che il ricorso, se pagina 4 di 8 fosse stato presentato, non avrebbe avuto ragionevole probabilità di accoglimento.
Dopo un rinvio per pendenti trattive di bonario componimento della lite, all'udienza del 3 febbraio 2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.3.2024.
Dopo la sostituzione del Giudice sul ruolo, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 15.10.2024 per precisazione delle conclusioni.
Dopo un ulteriore sostituzione del Giudice sul ruolo, con assegnazione allo scrivente, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 31.10.2024.
Alla predetta udienza la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
Successivamente, le parti e Dr. Parte_1 Controparte_1
raggiungevano un accordo transattivo, dichiarandolo nelle rispettive comparse conclusionali e rendendo di fatto cessata la materia del contendere.
Tanto premesso, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Invero, come suddetto, dall'esame degli atti processuali emerge che, in relazione ai fatti di causa, le parti principali, società attrice e commercialista convenuto, hanno raggiunto un accordo transattivo, con conseguente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
In relazione all'art. 306 c.p.c. la Corte di Cassazione ha chiarito che “La dichiarazione congiunta di "cessata materia del contendere per intervenuta transazione"
è inidonea ad integrare sia la rinuncia agli atti del giudizio, sia la manifestazione di cessazione della materia del contendere, quando provenga da difensori privi della procura speciale conferente il potere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rinuncia (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 149 del 8 gennaio 2014).
Tuttavia nel caso di specie dall'esame delle procure alle liti conferite dalle Parti ai rispettivi Avvocati è espressamente e specificamente conferito il potere di “rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia”, con attribuzione di “ogni più ampio potere di legge”.
Dunque le Parti hanno correttamente rinunciato agli atti per cessata materia del pagina 5 di 8 contendere che si configura come un effetto processuale derivante dalla carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio (Cass. Civ. Sez. III, n. 1200/2015).
Tuttavia la in comparsa conclusionale, sul presupposto per cui la Controparte_2
domanda attorea risulterebbe comunque infondata all'esito della CTU, ha richiesto una valutazione sulla soccombenza virtuale, ovvero valutare l'esito probabile della causa ove fosse stata decisa nel merito (Cass. Civ. Sez. III, n. 23520/2020).
Dunque, preso atto della rinuncia agli atti ed all'azione da parte della società attrice, per mancanza di interesse, ha richiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, condannare la società Parte_1
alla refusione delle spese di lite.
[...]
Ebbene l'art. 306 comma 4 c.p.c. stabilisce testualmente che “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Dunque ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la cessazione della materia del contendere non preclude una valutazione sulla soccombenza virtuale delle parti.
Inoltre sul punto la Cassazione ha stabilito che “In caso di rinuncia agli atti del giudizio, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore rinunciante, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, operando, al riguardo, il principio di causalità della lite, senza che il giudice debba compiere alcuna delibazione sulla soccombenza virtuale, né valutare se la domanda attorea si estendesse o meno al terzo, essendo a tal fine sufficiente soltanto stabilire se l'instaurazione del rapporto processuale fra il chiamante e il chiamato fosse giustificata dal contenuto della domanda proposta dall'attore verso il convenuto” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n.
25781 del 15 novembre 2013).
Nel caso di specie il dr. ha chiamato in giudizio la Controparte_1 CP_2
proprio per la garanzia e manleva nel caso di condanna del primo nei confronti della pagina 6 di 8 società attrice in virtù della domanda di responsabilità professionale e di risarcimento
Part danni avanzata dalla HO . Parte_1
A tal proposito la CTU ha accertato che nonostante l'omissione di parte convenuta, il ricorso eventualmente predisposto dal commercialista non avrebbe avuto comunque probabilità di accoglimento, confermando la fondatezza della pretesa tributaria.
Ne consegue che la domanda attorea sarebbe stata comunque rigettata, evidenziando la soccombenza virtuale dell'attore.
Pertanto, preso atto della transazione intervenuta tra Parte_1
e Dr. e considerando la valutazione di soccombenza
[...] Controparte_1
virtuale, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna di parte attrice alla refusione delle spese e competenze legali in favore della terza chiamata.
Dunque, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 306 c.p.c.,
[...]
deve essere condannata al pagamento delle spese e Parte_1
competenze di lite in favore della in p.l.r.p.t., che si Controparte_2
liquidano ex D.M. 147/22, valori minimi, secondo lo scaglione di riferimento e con l'eliminazione della fase conclusiva, di fatto non svolta, in € 1.600,00 per compensi, oltre iva e cpa come per Legge, se dovuta.
Spese compensate tra parte attrice e parte convenuta nonché tra parte convenuta e parte terza chiamata in causa.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti, come da precedente decreto di liquidazione del 20 settembre 2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra in p.l.r.p.t. e Dr. e Parte_1 Controparte_1
per la dichiarazione fatta dalle medesime Parti in sede di comparsa conclusionale;
2) Per l'effetto della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e dell'art. 91
pagina 7 di 8 c.p.c., condanna in p.l.r.p.t. al Parte_1
pagamento delle spese e competenze di lite in favore della in Controparte_2
p.l.r.p.t., si liquidano in € 1.600,00, oltre iva e cpa come per legge;
3) Spese compensate tra parte attrice e parte convenuta nonché tra parte convenuta e parte terza chiamata in causa;
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti, come da precedente decreto di liquidazione del 20 settembre 2022.
Cassino, 27.3.2025.
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1096/2019, avente ad oggetto: responsabilità professionale, riservata in decisione all'udienza del 31.10.2024 (con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
in persona dell'omonimo titolare, Parte_1
sig. – P.IVA , con sede in Gaeta (LT), via Forte Parte_1 P.IVA_1
Emilio, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Anna D'Auria C.F.
e presso di questi elettivamente domiciliato in Formia, via C.F._1
Remigio Paone n. 15, giusta mandato in atti.
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), residente a [...] in Vitruvio n. 10 trav. C.F._2 Pt_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo Pecchia (C.F.: ) ed C.F._3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia (LT), Piazza Mattei - Galleria
Ciano, giusta mandato in atti.
pagina 1 di 8 PARTE CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
-C.F. e P. IVA: con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per delega a margine del presente atto dall'Avv. Natalino Guerrieri (C.F.: ) ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliata in Sora, Via Tuzi n. 10 presso lo studio degli Avvocati Quadrini, giusta mandato in atti.
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate per l'udienza del 31 ottobre
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14/03/2019, l'attrice Parte_1
conveniva in giudizio il Dr. , commercialista, per sentirne dichiarare la Controparte_1
responsabilità professionale in relazione all'omessa proposizione di un ricorso avverso un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate di Latina in data
20.11.2014.
Parte attrice deduceva che a causa di tale omissione, il Sig. Parte_1
omonimo titolare di era stato costretto a pagare la somma di € Parte_1
24.722,99 e dunque chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al
Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previ i necessari accertamenti e declaratorie: accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'inadempimento dell'odierno convenuto, Dr. , alle Controparte_1
obbligazioni professionali assunte nei confronti dell'istante; accertare e dichiarare la conseguente responsabilità dello stesso e condannarlo al risarcimento dei danni in favore del Sig. nella misura che sin d'ora si quantifica in complessive € Parte_1
24.722,99, oltre interessi legali maturati e maturandi e maggior danno ex art. 1224 c.c., o in quell'altra, minore o maggiore, che risulterà di giustizia;
in ogni caso con vittoria di pagina 2 di 8 spese, competenze ed onorari di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione”.
Si costituiva dunque in giudizio il convenuto Dr. il quale Controparte_1
deduceva che non era riuscito a depositare il ricorso in questione nei termini di legge, e ad adempiere all'incarico professionale ricevuto, essendo impossibilitato per motivi di salute.
In ogni caso deduceva di essere titolare di polizza per responsabilità professionale n. X99668054/05 – X9802963502 con la alla quale Controparte_2
provvedeva a denunciare l'accaduto a mezzo posta con raccomandata a/r dell'1/4/2016, con apertura del sinistro al numero 2016 1178 50007/01.
Dunque il convenuto, considerato che l'evento posto a fondamento della domanda attorea costituiva un rischio ricompreso nella polizza di assicurazione per responsabilità professionale, in virtù della quale detta impresa di assicurazioni si era obbligata a tenere indenne il professionista dalla richieste di risarcimento danni per colpa professionale, chiedeva di essere autorizzato ex art. 269 c.p.c. alla chiamata in causa della predetta compagnia di assicurazioni, per essere da questa garantito e manlevato nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda avanzata da parte attrice.
Concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito
Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare e pregiudiziale: autorizzare ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa della
[...]
in persona del legale rappresentate p.t. con sede in Bologna, Via Controparte_2
Stalingrado, 45 40128 ed a tal fine differire la prima udienza di comparizione onde consentire la citazione del terzo nel pieno rispetto dei termini all'uopo previsti dalla legge, il tutto per sentirlo tenuto a garantire e manlevare il Dr. in caso Controparte_1
di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea”.
Svoltasi la prima udienza, veniva autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa e la causa veniva rinviata alla successiva udienza del
23.12.2019.
pagina 3 di 8 Si costituiva dunque in giudizio la eccependo l'inoperatività della Controparte_2
copertura assicurativa per l'evento oggetto di causa e chiedendo il rigetto della domanda attorea e di manleva con accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale
– Giudice adito, contrariis reiectis, in relazione alla domanda di garanzia, giusto quanto dedotto ed eccepito sub A), rigettarla, stante la inesistenza e l'inoperatività delle garanzie assicurative invocate con l'atto di chiamata in causa, sotto tutti i profili e per i motivi ivi illustrati, anche in relazione all'ulteriore polizza;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione contrattuali spiegate, tenere conto dello Scoperto previsto, che rimarrebbe a carico dell'assicurato; in via subordinata, nel merito, rigettare la domanda attorea perché destituita di fondamento sia in fatto che in diritto, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, per le ragioni allegate sub
B). Vittoria di spese e compensi, come per legge”.
Con ordinanza del 28.09.2020 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. comma n. 6 e la causa veniva rinviata per la eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 23 marzo 2021 veniva ammessa la CTU con nomina del dott. comm. di Cassino al fine di rispondere al seguente quesito: “Il CTU, Persona_1
esaminati gli atti di causa, sentiti gli eventuali CTP, assunte, se del caso, informazioni presso pubblici uffici o richiesti chiarimenti alle parti ai sensi dell'art. 194 c.p.c., avvalendosi, se necessario, di ausiliari, acquisita, nel rispetto del contraddittorio, eventuale ulteriore documentazione contabile (richiesta dalle parti ex artt. 210 e 213
c.pc.): fornisca gli elementi tecnici necessari per accertare se il danno lamentato dall'attore sia eziologicamente riconducibile alla condotta del professionista, in particolare adiuvando il giudice a valutare, in modo specifico e dettagliato, se la pretesa dell'Amministrazione finanziaria fosse fondata ovvero se il ricorso predisposto dal commercialista, e poi non depositato, presentasse, in tutto o in parte, ragionevoli probabilità di accoglimento".
Con deposito telematico del 07.06.2022 il nominato CTU, con propria perizia, accertava che la pretesa dell'Amministrazione finanziaria era fondata e che il ricorso, se pagina 4 di 8 fosse stato presentato, non avrebbe avuto ragionevole probabilità di accoglimento.
Dopo un rinvio per pendenti trattive di bonario componimento della lite, all'udienza del 3 febbraio 2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.3.2024.
Dopo la sostituzione del Giudice sul ruolo, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 15.10.2024 per precisazione delle conclusioni.
Dopo un ulteriore sostituzione del Giudice sul ruolo, con assegnazione allo scrivente, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 31.10.2024.
Alla predetta udienza la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
Successivamente, le parti e Dr. Parte_1 Controparte_1
raggiungevano un accordo transattivo, dichiarandolo nelle rispettive comparse conclusionali e rendendo di fatto cessata la materia del contendere.
Tanto premesso, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Invero, come suddetto, dall'esame degli atti processuali emerge che, in relazione ai fatti di causa, le parti principali, società attrice e commercialista convenuto, hanno raggiunto un accordo transattivo, con conseguente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
In relazione all'art. 306 c.p.c. la Corte di Cassazione ha chiarito che “La dichiarazione congiunta di "cessata materia del contendere per intervenuta transazione"
è inidonea ad integrare sia la rinuncia agli atti del giudizio, sia la manifestazione di cessazione della materia del contendere, quando provenga da difensori privi della procura speciale conferente il potere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rinuncia (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 149 del 8 gennaio 2014).
Tuttavia nel caso di specie dall'esame delle procure alle liti conferite dalle Parti ai rispettivi Avvocati è espressamente e specificamente conferito il potere di “rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia”, con attribuzione di “ogni più ampio potere di legge”.
Dunque le Parti hanno correttamente rinunciato agli atti per cessata materia del pagina 5 di 8 contendere che si configura come un effetto processuale derivante dalla carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio (Cass. Civ. Sez. III, n. 1200/2015).
Tuttavia la in comparsa conclusionale, sul presupposto per cui la Controparte_2
domanda attorea risulterebbe comunque infondata all'esito della CTU, ha richiesto una valutazione sulla soccombenza virtuale, ovvero valutare l'esito probabile della causa ove fosse stata decisa nel merito (Cass. Civ. Sez. III, n. 23520/2020).
Dunque, preso atto della rinuncia agli atti ed all'azione da parte della società attrice, per mancanza di interesse, ha richiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, condannare la società Parte_1
alla refusione delle spese di lite.
[...]
Ebbene l'art. 306 comma 4 c.p.c. stabilisce testualmente che “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Dunque ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la cessazione della materia del contendere non preclude una valutazione sulla soccombenza virtuale delle parti.
Inoltre sul punto la Cassazione ha stabilito che “In caso di rinuncia agli atti del giudizio, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore rinunciante, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, operando, al riguardo, il principio di causalità della lite, senza che il giudice debba compiere alcuna delibazione sulla soccombenza virtuale, né valutare se la domanda attorea si estendesse o meno al terzo, essendo a tal fine sufficiente soltanto stabilire se l'instaurazione del rapporto processuale fra il chiamante e il chiamato fosse giustificata dal contenuto della domanda proposta dall'attore verso il convenuto” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n.
25781 del 15 novembre 2013).
Nel caso di specie il dr. ha chiamato in giudizio la Controparte_1 CP_2
proprio per la garanzia e manleva nel caso di condanna del primo nei confronti della pagina 6 di 8 società attrice in virtù della domanda di responsabilità professionale e di risarcimento
Part danni avanzata dalla HO . Parte_1
A tal proposito la CTU ha accertato che nonostante l'omissione di parte convenuta, il ricorso eventualmente predisposto dal commercialista non avrebbe avuto comunque probabilità di accoglimento, confermando la fondatezza della pretesa tributaria.
Ne consegue che la domanda attorea sarebbe stata comunque rigettata, evidenziando la soccombenza virtuale dell'attore.
Pertanto, preso atto della transazione intervenuta tra Parte_1
e Dr. e considerando la valutazione di soccombenza
[...] Controparte_1
virtuale, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna di parte attrice alla refusione delle spese e competenze legali in favore della terza chiamata.
Dunque, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 306 c.p.c.,
[...]
deve essere condannata al pagamento delle spese e Parte_1
competenze di lite in favore della in p.l.r.p.t., che si Controparte_2
liquidano ex D.M. 147/22, valori minimi, secondo lo scaglione di riferimento e con l'eliminazione della fase conclusiva, di fatto non svolta, in € 1.600,00 per compensi, oltre iva e cpa come per Legge, se dovuta.
Spese compensate tra parte attrice e parte convenuta nonché tra parte convenuta e parte terza chiamata in causa.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti, come da precedente decreto di liquidazione del 20 settembre 2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra in p.l.r.p.t. e Dr. e Parte_1 Controparte_1
per la dichiarazione fatta dalle medesime Parti in sede di comparsa conclusionale;
2) Per l'effetto della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e dell'art. 91
pagina 7 di 8 c.p.c., condanna in p.l.r.p.t. al Parte_1
pagamento delle spese e competenze di lite in favore della in Controparte_2
p.l.r.p.t., si liquidano in € 1.600,00, oltre iva e cpa come per legge;
3) Spese compensate tra parte attrice e parte convenuta nonché tra parte convenuta e parte terza chiamata in causa;
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti, come da precedente decreto di liquidazione del 20 settembre 2022.
Cassino, 27.3.2025.
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
pagina 8 di 8